Sentenza 11 novembre 2021
Massime • 1
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso della persona offesa è ascrivibile all'autore del delitto di tentata rapina ove consegua a patologie pregresse a condizione che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze conosciute o conoscibili, nel caso concreto, dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. fondata sul turbamento psichico indotto nella vittima dal tentativo di rapina perpetrato in suo danno, evidenziando che, per le pregresse patologie cardiache - sconosciute all'agente - da cui quest'ultima era affetta, non era di per sé significativa, ai fini dell'accertamento della colpevolezza, la sua età anagrafica di sessantacinque anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2021, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
Testo completo
02572-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente Sent. n. sez. 2426/2021 MATILDE CAMMINO UP 11/11/2021 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 36144/2020 GIOVANNA VERGA Relatore - MASSIMO PERROTTI ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL UD GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore L'avvocato PEDICINI DIEGO si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre per Cassazione DE IO IG avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 21 giugno 2020, in riforma della sentenza del GIP del tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per tentata rapina pluriaggravata e assolto per violazione dell'articolo 586 in relazione agli Welle articoli 83 e 589 codice penale per avere cagionato un grave trauma psiche alla persona offesa dal quale derivava, quale conseguenza non voluta, la morte, dichiarava l'imputato colpevole anche del reato di cui all'articolo 586 codice penale.
2. Deduce il ricorrente: Violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla condanna 2.1 per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (morte come conseguenza di altro delitto). Evidenzia che, mentre la sentenza di primo grado ha valorizzato il fatto che il grave stato di salute pregresso della vittima non poteva essere noto all'imputato in quanto sconosciuto alla stessa vittima, la Corte territoriale - per non incorrere in ipotesi di responsabilità oggettiva - ha sottolineato il fatto che la rapina fu realizzata con modalità allarmanti e che quindi tale condotta avrebbe dovuto far prevedere l'esito, con conseguente profilo di colpa. Rileva però che il tentativo di rapina che il DE IO ha oggettivamente posto in essere si è sostanziato in una tipica rapina con minaccia a mano armata, senza ulteriori condotte aggressive e che il rapinato per età (64 anni) e presenza fisica nella mente dell'aggressore non poteva essere visto come particolarmente anziano. Sottolinea anche come l'imputato a fronte della reazione della vittima e dei presenti si sia dato alla fuga con la conseguenza - che nessuna condotta colposa appare ascrivibile al prevenuto;
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento 2.2. sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso investe esclusivamente la sussistenza del reato di cui al capo B). E' pertanto certo che il ricorrente il 6 dicembre 2018, alle ore 19.30 circa, ha posto in essere un tentativo di rapina in danno di ER NI con le modalità accertate nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 21.6.2020. Risulta che l'imputato è entrato nell'esercizio commerciale del ER con volto travisato, impugnando un'arma, si è diretto immediatamente verso la cassa 2 ル intimando al gestore di consegnargli l'incasso. Solo la ferma opposizione del ER, che ha cercato di allontanare il prevenuto con diversi spintoni, e il sostegno a questi fornito dagli altri soggetti presenti nel locale, che hanno strattonato l'imputato, hanno impedito il perfezionamento della rapina determinando la fuga del DE IO. Mentre il ricorrente si dava alla fuga il ER veniva colto da un malore e si accasciava al suolo. Veniva trasportato al vicino nosocomio dove decedeva alle ore 20.05 per "scompenso cardiaco con edema polmonare acuto in soggetto di 64 anni con avanzati fatti di aterosclerosi coronarica, con ipertrofia ventricolare sinistra e con fatti di fibrosi polmonare". Il consulente del pubblico ministero nell'elaborato agli atti ha precisato "che al comportamento illecito messe in atto dal rapinatore, andava riconosciuto il ruolo di concausa;
si tratta insomma di quella antecedente che da solo non sarebbe stato idoneo a determinare l'evento, ma comunque un anello della catena causale, senza il quale la morte del ER non si sarebbe verificata in quelle circostanze di tempo e di luogo la morte del ER costituisce un evento che si è potuto concretizzare solo perché il trauma psichico ha avuto ad agire in un soggetto già con un quadro cardiaco compromesso da fatti aterosclerotici... " 2. Il primo giudice assolveva l'imputato dal reato in esame non escludendo l'esistenza di un nesso eziologico tra il tentativo di rapina e la morte del negoziante, ma contestando che il predetto potesse attendersi un esito così nefasto dal compimento della propria azione delittuosa. Perché se da un lato è innegabile che la psiche del ER è stata compromessa dall'intento criminoso del DE IO, dall'altro lato è verosimile ritenere che il trambusto creato dalle urla dei clienti e lo stato di concitazione dei soggetti che hanno mostrato solidarietà al commerciante strattonando il rapinatore ha contribuito ad aggravare le condizioni già precarie della vittima. Condizione clinica che non risulta fosse nota allo stesso ER e quindi a maggior ragione non poteva sostenersi che l'imputato ne avesse potuto avere consapevolezza, nonostante la pregressa conoscenza della vittima. Ha ritenuto pertanto il Gip che non poteva affermarsi anche solo in astratto che il DE IO si fosse rappresentato l'eventualità che il suo contegno potesse produrre come conseguenza il decesso del commerciante che tra l'altro aveva opposto una tenace resistenza volta ad evitare il depredamento dei propri guadagni.
3. La Corte territoriale ha invece sostenuto che, pur partendo da premesse teoriche corrette, la decisione del primo giudice non ha valorizzato sufficientemente decisivi ル 3 elementi a carico dell'imputato e cioè: le modalità sicuramente allarmanti dell'azione (persona travisata ed armata), la colluttazione successiva alla reazione di resistenza della vittima, l'età avanzata del ER di anni 64. Circostanze che, secondo i giudici d'appello, avrebbero dovuto far prevedere l'innesto di turbamenti emotivi così forti da essere in grado di inferire sullo stato di salute della vittima, portandola alla morte stante la presenza di patologie cardiache pregresse che, seppure non conosciute dal rapinatore, dovevano ritenersi, vista l'età, preventivabili. Ha ritenuto pertanto che l'imputato non solo ha violato la legge penale in ordine alla commissione della tentata rapina pluriaggravata, ma ha anche violato precise regole cautelari che fanno ritenere l'evento mortale se non voluto di certo prevedibile ed evitabile dal soggetto agente nel momento in cui decideva di realizzare l'azione illecita.
4. Ciò premesso deve rilevarsi che le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza in data 22 gennaio 2009, ric. Ronci, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e con una interpretazione adeguatrice che rispetta il principio costituzionale di colpevolezza affermato nella sentenza dei giudici delle leggi n. 322 del 2007 hanno ritenuto che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. La circostanza che l'agente versi in un ambito di illiceità, dunque, secondo le Sezioni Unite non influenza la fisionomia della colpa ed il procedimento di individuazione dell'omologo agente modello. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico «delinquente modello», bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all'evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale. Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di una regola cautelare. In particolare, è stato ribadito che, ai fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato- base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso. La colpa andrà accertata sempre e soltanto in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale 4 5. Ora, la sentenza impugnata, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte mostra poi di addentrarsi, contraddittoriamente rispetto alle stesse sue premesse, in una indagine diretta ad accertare la prevedibilità concreta da parte del DE IO di un pericolo per la salute del Ferraro, in una linea, solo, apparentememte in sintonia con l'approdo interpretativo cui è giunta la richiamata sentenza delle Sezioni unite. La valutazione espressa dai giudici di merito non rispetta di fatto l'esigenza di accertare se il DE IO, nel momento della realizzazione del tentativo di rapina, potesse rappresentarsi, in base ai dati di fatto conosciuti o conoscibili alla stregua dei normali indici sintomatici ai fini dell'individuazione di uno stato soggettivo colpevole, l'evento letale che poi effettivamente si verificò. La sentenza fonda il giudizio di responsabilità per violazione dell'art. 586 cod. pen. sul turbamento psichico determinato dal tentativo di rapina che avrebbe determinato nella vittima una reazione violenta e repentina che ha messo in fuga il malvivente, impedendo la consumazione del latrocinio, ma che avrebbe innescato in una persona di circa 65 anni, da considerarsi solo per questo anziana, un forte stress psicosomatico che avrebbe influito sul suo stato di salute precario portandolo alla morte, stato di salute che però era sconosciuto allo stesso ER. In sintesi, la Corte territoriale ritiene che il DE IO non poteva non prevedere che la vittima potesse avere reazioni inconsulte a fronte del suo comportamento minaccioso che, considerata l'età che il rapinatore essendo del posto conosceva - - avrebbero potuto incidere sullo stato di salute del DE IO, come in effetti è avvenuto. Il rischio deve però essere in concreto rimproverabile all'agente perché da lui prevedibile ed evitabile. E questa relazione non può a meno di non ricadere - appunto in una ipotesi di responsabilità oggettiva essere automaticamente ed immancabilmente riconosciuta con riguardo ad elementi relativi alla violazione della norma incriminatrice dolosa, nel caso in esame rimasta allo stadio del tentativo, e all'affermazione di un dato anagrafico di per sé non significativo non juline sty potendo considerarsi età particolarmente avanzata 65 anni di età.
6. Stanti tali vizi logici, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato in tema di necessità di accertamento, ai fini della fattispecie di cui all'art. 586 c.p., di una colpa in concreto, e cioè della violazione di una regola di precauzione al momento della realizzazione della condotta del soggetto agente, con riferimento alla prevedibilità dell'evento letale a carico del soggetto passivo. 5 N 7. Il motivo che investe il trattamento sanzionatorio rimane assorbito.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso l'11.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Matilde CAMMINO Lui Бел а DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN. 2022 il. CANCELLIERE CANCELLIERE Claudia Piani 6