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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12092 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 26508/2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6134/2020 emesso per il mancato pagamento del corrispettivo del servizio di manutenzione di ascensori e vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore Dott. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2
Coppola
OR OP
e
(P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dell'Avv. Lucia Napolitano
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto controverso e per l'effetto la inammissibilità della domanda di ingiunzione;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto come motivata nell'atto oppositivo;
3) Revocare in ogni caso il decreto impugnato per infondatezza della domanda e dichiarare che nulla è dovuto dall'ingiunto al ricorrente;
4) In subordine, ridurre gli importi dovuti secondo l'apprezzamento del Magistrato;
5) In accoglimento integrale della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dall'ingiunto al ricorrente;
6) Vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione;
Per l'opposta:
1)respingere l'opposizione di controparte e tutte le domande, le eccezioni e le istanze ivi formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6134/2020;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) In via subordinata, qualora il Giudice ritenesse anche parzialmente fondata l'opposizione de quo, si chiede condannarsi il Condominio opponente alla minor somma che si riterrà dovuta in base alle richieste ed alle difese formulate ex advreso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Parte_1 si è opposto al decreto ingiuntivo n. 6134/2020 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 27439,52 oltre interessi e spese sostenendo: che la non Controparte_1 aveva titolo per richiedere il pagamento di prestazioni che erano state fatturate dalla società diversa e Controparte_1 distinta;
che non aveva rapporti contrattuali con l'opposta; che i crediti erano prescritti.
La ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 rilievo: che la aveva stipulato con il condominio Controparte_1 opponente un contratto per manutenzione e la riparazione di n. 2 ascensori;
che aveva acquisito i crediti derivati dal contratto concluso tra il condominio opponente e la a seguito CP_1 dell'atto di scissione parziale di quest'ultima; che la cessione del credito era stata comunicata all'opponente; che nelle fatture erano indicati in maniera puntuale i costi dei servizi resi e gli interventi straordinari;
che le fatture erano corredate dalla documentazione attestante gli interventi e dai contratti a sostegno degli importi fatturati;
che il credito non era prescritto essendo interventi solleciti di pagamento.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'opposta ha azionato in via monitoria i crediti nascenti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di manutenzione e riparazione ascensori n. 096/2009 del 18.3.20009.
Il contratto era stato concluso dal condominio opponente con la
[...]
CP_1
Con delibera del 6.6.2014 l'assemblea straordinaria della
[...] ha deliberato la scissione parziale della società CP_1 con l'assegnazione di parte del suo patrimonio alla “
[...]
”. CP_1
Nell'atto di scissione(pagina 22, n. 430) è espressamente menzionato il trasferimento del contratto in essere con il alla Parte_1 Parte_1 costituenda società.
Il opponente è stato informato della cessione del Parte_1 credito alla neocostituita società nel settembre 2014.
I crediti portati dalle fatture sono tutti legati al contratto concluso tra il condominio opponente e la Controparte_1
Nelle fatture sono puntualmente indicati le prestazioni eseguite, gli interventi effettuati ed i corrispondenti costi.
Il condominio opponente non ha contestato con l'opposizione l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture. Nessuna contestazione risulta effettuata dal condominio a seguito dei solleciti di pagamento che gli sono stati trasmessi dall'opposta.
L'opposta ha precisato che per la fattura n. 78/2011 era rimasto un saldo da pagare di euro 483,32, per la fattura n. 1565/2012 un saldo di euro 145,43, per la fattura n. 1110/2012 un saldo di euro
29,54 e per la fattura n. 1047/2016 un saldo di euro 460,75.
Quanto ai rilievi dell'opponente in ordine alle singole fatture va considerato:
che la fattura n. 78/2011 si riferisce all'intervento commissionato dal condominio opponente con contratto n. 565/2021 del 18/11/2021 per la somma concordata di euro 2.260,00 oltre IVA;
che appaiono congrue le fatture n. 705/2011, 1565/2012, 727/2021,
1104/2013, 1105/12, 277/2014, 84/2016, 732/2016, 1047/2016,
147/2017, 1041/2017, 1231/2018, e 140/2019 posto che sono dimostrate le attività svolte e l'efficacia delle stesse;
che la fattura n. 1662/2013 è conforme al contratto allegato e sottoscritto dalle parti in data 27.11.23;
che la fattura n. 295/2020, a cui è stato allegato il contratto del 25/05/2020 non firmato dall'opponente, risulta congrua tenuto conto del preventivo n.62 del 27.05.2020 e del documento attestante l'avvenuta prestazione.
La prescrizione è stata interrotta con i solleciti del 3/06/2015,
11/12/2017, 23/03/2018 e 20/06/2018 e del 28/04/20.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta e che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6134/2020 proposta dal
[...] nei confronti della Parte_1 [...] ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6134/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.;
2)Condanna il Parte_1 Pt_1 scala 1 e 2 al pagamento delle spese generali del giudizio che liquida in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Lucia Napolitano.
Napoli, 20.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 26508/2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6134/2020 emesso per il mancato pagamento del corrispettivo del servizio di manutenzione di ascensori e vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del suo amministratore Dott. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2
Coppola
OR OP
e
(P.IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dell'Avv. Lucia Napolitano
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1) Dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto controverso e per l'effetto la inammissibilità della domanda di ingiunzione;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto come motivata nell'atto oppositivo;
3) Revocare in ogni caso il decreto impugnato per infondatezza della domanda e dichiarare che nulla è dovuto dall'ingiunto al ricorrente;
4) In subordine, ridurre gli importi dovuti secondo l'apprezzamento del Magistrato;
5) In accoglimento integrale della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto dall'ingiunto al ricorrente;
6) Vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione;
Per l'opposta:
1)respingere l'opposizione di controparte e tutte le domande, le eccezioni e le istanze ivi formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6134/2020;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) In via subordinata, qualora il Giudice ritenesse anche parzialmente fondata l'opposizione de quo, si chiede condannarsi il Condominio opponente alla minor somma che si riterrà dovuta in base alle richieste ed alle difese formulate ex advreso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Parte_1 si è opposto al decreto ingiuntivo n. 6134/2020 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 27439,52 oltre interessi e spese sostenendo: che la non Controparte_1 aveva titolo per richiedere il pagamento di prestazioni che erano state fatturate dalla società diversa e Controparte_1 distinta;
che non aveva rapporti contrattuali con l'opposta; che i crediti erano prescritti.
La ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 rilievo: che la aveva stipulato con il condominio Controparte_1 opponente un contratto per manutenzione e la riparazione di n. 2 ascensori;
che aveva acquisito i crediti derivati dal contratto concluso tra il condominio opponente e la a seguito CP_1 dell'atto di scissione parziale di quest'ultima; che la cessione del credito era stata comunicata all'opponente; che nelle fatture erano indicati in maniera puntuale i costi dei servizi resi e gli interventi straordinari;
che le fatture erano corredate dalla documentazione attestante gli interventi e dai contratti a sostegno degli importi fatturati;
che il credito non era prescritto essendo interventi solleciti di pagamento.
Ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'opposta ha azionato in via monitoria i crediti nascenti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di manutenzione e riparazione ascensori n. 096/2009 del 18.3.20009.
Il contratto era stato concluso dal condominio opponente con la
[...]
CP_1
Con delibera del 6.6.2014 l'assemblea straordinaria della
[...] ha deliberato la scissione parziale della società CP_1 con l'assegnazione di parte del suo patrimonio alla “
[...]
”. CP_1
Nell'atto di scissione(pagina 22, n. 430) è espressamente menzionato il trasferimento del contratto in essere con il alla Parte_1 Parte_1 costituenda società.
Il opponente è stato informato della cessione del Parte_1 credito alla neocostituita società nel settembre 2014.
I crediti portati dalle fatture sono tutti legati al contratto concluso tra il condominio opponente e la Controparte_1
Nelle fatture sono puntualmente indicati le prestazioni eseguite, gli interventi effettuati ed i corrispondenti costi.
Il condominio opponente non ha contestato con l'opposizione l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture. Nessuna contestazione risulta effettuata dal condominio a seguito dei solleciti di pagamento che gli sono stati trasmessi dall'opposta.
L'opposta ha precisato che per la fattura n. 78/2011 era rimasto un saldo da pagare di euro 483,32, per la fattura n. 1565/2012 un saldo di euro 145,43, per la fattura n. 1110/2012 un saldo di euro
29,54 e per la fattura n. 1047/2016 un saldo di euro 460,75.
Quanto ai rilievi dell'opponente in ordine alle singole fatture va considerato:
che la fattura n. 78/2011 si riferisce all'intervento commissionato dal condominio opponente con contratto n. 565/2021 del 18/11/2021 per la somma concordata di euro 2.260,00 oltre IVA;
che appaiono congrue le fatture n. 705/2011, 1565/2012, 727/2021,
1104/2013, 1105/12, 277/2014, 84/2016, 732/2016, 1047/2016,
147/2017, 1041/2017, 1231/2018, e 140/2019 posto che sono dimostrate le attività svolte e l'efficacia delle stesse;
che la fattura n. 1662/2013 è conforme al contratto allegato e sottoscritto dalle parti in data 27.11.23;
che la fattura n. 295/2020, a cui è stato allegato il contratto del 25/05/2020 non firmato dall'opponente, risulta congrua tenuto conto del preventivo n.62 del 27.05.2020 e del documento attestante l'avvenuta prestazione.
La prescrizione è stata interrotta con i solleciti del 3/06/2015,
11/12/2017, 23/03/2018 e 20/06/2018 e del 28/04/20.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta e che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6134/2020 proposta dal
[...] nei confronti della Parte_1 [...] ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6134/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.;
2)Condanna il Parte_1 Pt_1 scala 1 e 2 al pagamento delle spese generali del giudizio che liquida in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Lucia Napolitano.
Napoli, 20.12.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa