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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott.ssa Rosa Maria URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 1296 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018
Tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti quali eredi legittimi di – rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1
dall'avv. Francesca Buono elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Avellino alla via F.lli Bisogno 41 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione del giudizio ex art. 301 c.p.c.
- attori-
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Leo elettivamente domiciliati CP_1
presso lo Studio del difensore in Rionero in Vulture alla via Roma 195 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
Nonché in persona del legale rappresentante pro tempore e in Controparte_2 CP_3
persona del loro legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Giovanni
Carnevale elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in NO alla via
Laviani,34 , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenute
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.4.2018, notificato a mezzo posta il 18.4.2018, , Persona_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la la e Controparte_2 CP_4 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)- Accertare e dichiarare che CP_1 Per_1
è proprietario dei terreni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località
[...]
Costa della Guana e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di compravendita per notar rep.12641 e racc. 7665 del Persona_2
28.2.2011 trascritto il 10.3.2011 reg. gen. 3388 reg. part. 2626 e la conseguente nullità ovvero la conseguente inefficacia e/o inopponibilità quale effetto ulteriore pregiudizievole della nullità che l'ha preceduta dell'atto di scissione di srl unipersonale del 4.2.2014 per notar rep. Persona_2
18497 racc. 12401 trascritto il 14.2.2014 reg. gen. 2054 e reg. part. 1706 in relazione all'acquisto dei beni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana;
2) Emettere ogni altro necessario provvedimento e per l'effetto ordinare ai convenuti, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, la restituzione immediata a dei terreni siti in Persona_1
NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana, oggetto dell'atto di compravendita e del successivo atto di scissione di srl citati, e condannarli al pagamento dei frutti sino all'effettiva consegna, nonché al risarcimento dei danni;
3) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Potenza, con esonero da responsabilità, l'annotazione dell'emananda sentenza;
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese tutte del presente giudizio e compenso di avvocato, nonché alle spese e compenso per il procedimento di mediazione.”
Esponeva:
- di essere proprietario dei terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol. 7 del Comune di NO
(PZ), alla località Costa della Guana, rispettivamente di ha 1.98.89 e di ha 1.42.20, in virtù di atto di compravendita per notar del 23 gennaio 1959 n.2036 rep. n. 1797 di raccolta, Persona_3 registrato in S. Angelo dei Lombardi al n. 1078 del vol.
-Alla fine dell'anno 2016 apprendeva per caso che in data 28.2.2011 il sig. nato in CP_1
LL il 18.3.1939 ed ivi residente a[...] aveva ceduto in proprietà esclusiva alla con sede in NO (PZ) alla via Nazionale con atto per notar Controparte_2 rep. 12641 e racc. 7665 i terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol 7 del Comune Persona_2 di NO (PZ), alla località Costa della Guana, dichiarando che “i terreni oggetto della vendita gli sono pervenuti in forza di titoli legittimi ultraventennali e che, comunque, esso venditore si trova nel possesso pacifico, continuato, legittimo e non clandestino degli stessi da oltre venti anni”.
-Nell'atto viene precisato che la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di ciò e che le parti autorizzano pertanto la voltura anche con riserva dell'atto. Inoltre le parti esonerano il Notaio dall'obbligo di effettuare le visure ipocatastali relativamente ai beni oggetto della vendita, “data l'estrema urgenza di procedere alla stipula dell'atto”.
Co Con successivo atto di scissione di unipersonale parte del patrimonio della Controparte_2 tra cui i detti terreni, veniva trasferito ad una società a responsabilità limitata con unico socio di nuova costituzione la nato in [...] il [...], CP_3 Controparte_5
Amministratore Unico di entrambe le società.
Con lettera raccomandata a.r. del 9.12.2016 , facendo rilevare di essere proprietario Persona_1 per titoli e possesso dei terreni oggetto dell'atto di compravendita, contestava ai contraenti dell'atto la falsità della dichiarazione resa dinanzi al notaio e la conseguente nullità dell'atto di trasferimento, invitando la la DMM Costruzioni srl e a porre rimedio all'atto stipulato CP_4 CP_1 in suo danno con un atto che riconoscesse a tutti gli effetti i suoi diritti di proprietario, con avvertimento in mancanza di azione giudiziaria per la tutela dei suoi diritti non ultimo il risarcimento dei danni subiti, con tutte le conseguenze di legge.
Contestava inoltre anche all'Agenzia del Territorio, sede di Potenza, la mancata apposizione della riserva alla voltura catastale con l'obbligo di comunicare l'avvenuto trasferimento all'intestatario catastale ed inviava la nota per conoscenza anche al notaio che aveva stipulato gli Persona_2 atti.
L'Agenzia del Territorio con nota del 20.12.2017 comunicava che “la variazione dell'intestazione catastale era avvenuta tramite l'invio telematico del notaio per le competenze spettanti Per_2 relative all'atto di compravendita stipulato in data 28.2.2011 rep. 12641”, comunicando altresì di aver apposto “la riserva 1 mancante (atti passaggi intermedi non esistenti)”. Con comparsa depositata il 17.10.2018, si costituiva il sig. eccependo di aver alienato CP_1
i fondi agricoli nella piena proprietà e possesso degli stessi, in quanto pervenuti in forza di usucapione per l'esercizio del possesso animo domini ultraventennale, pacifico ed ininterrotto.
Si costituivano anche e contestando la domanda attorea. Controparte_2 CP_4
Con ordinanza del 6.11.2020 il GI , dichiarava tardiva L'eccezione di usucapione proposta con comparsa depositata il 17.10.2018, giorno fissato per la prima udienza.
In data 17.10.2022, si costituivano quali eredi del sig. , deceduto il 24.11.2020, i Persona_1 sig.ri , e facendo proprie le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 domande del loro dante causa.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi di parte attrice e delle società convenute, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.06.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va confermata la tardività della eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di CP_1 usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata" (Cass. n. 18108/2024). Nel caso de quo, i convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 17 ottobre 2018, ovvero il giorno fissato per la prima udienza, e quindi tardivamente, dovendosi ritenere che la domanda in questione era una riconvenzionale che avrebbe dovuto essere formulata nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell' esame sia del tenore letterale della richiesta e sia dal contenuto della stessa, espressamente diretta ad ottenere un provvedimento positivo che supera il rigetto dell' avversa domanda ( cfr ex plurimis Cass. n. 21472/2016 : "si ha eccezione riconvenzionale allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati").
Passando al merito della controversia si osserva che gli attori hanno richiesto la condanna dei convenuti al rilascio dei terreni di cui essi si dichiarano proprietari e dunque la domanda deve essere qualificata quale azione di rivendicazione. Cio' chiarito, avendo - come sopraesposto - parte attrice inteso agire con l'azione di rivendicazione, essa deve fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà, dovendo, cioè, dimostrare l'esistenza di un titolo di acquisto originario o, nel caso di acquisto a titolo derivativo, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, oltre al suo titolo d'acquisto, anche il titolo d'acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ovvero di aver posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 4 dicembre 2014,
n. 25643; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 20 novembre 2023, n. 33190).
Nel caso di specie, 'attore ha provato documentalmente il proprio titolo di acquisto della proprietà nonché tutti gli atti di provenienza del bene ed esso antecedenti .
Più nel dettaglio, dagli atti di causa risulta che ha innanzitutto dato prova del suo Persona_1 titolo di proprietà depositando l'atto per notar del 23 gennaio 1959 n.2036 rep. Persona_3
n.1797 di raccolta, registrato in S. Angelo dei Lombardi al n. 1078 del vol. 148 mod. I il 3.2.1959 con il quale aveva acquistato da terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol. 7 del Comune Persona_4 di NO (PZ), alla località Costa della Guana, rispettivamente di ha 1.98.89 e di ha 1.42.20 e l'atto di compravendita per notar del 29.5.1939 n. 300 di rep. 199-71 della raccolta Persona_5 annuale , titolo di provenienza della madre , sua dante causa . Persona_4
L'attore ha poi dato prova in giudizio di aver continuato a possedere i terreni per cui è causa.
Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono state chiare e precise.
Il teste escusso all'udienza del 17.06.2022 , indifferente e proprietario dei terreni Testimone_1 confinanti con la proprietà di e ha dichiarato che;
“ sino all'anno 1999 ha visto il Persona_1
coltivare la parte coltivabile della sua proprietà, e che dopo il 1999 ha sempre visto i figli e Per_1 il sig. recarsi sui terreni, precisando che andavano anche a salutarlo. Ha confermato Parte_5 che pur non coltivando più i terreni vi si recavano spesso”.
Ha poi precisato: “Non ho mai visto altre persone sul terreno oltre la famiglia ”. Per_1
Infine ha precisato che la recinzione presente sul terreno è stata da lui apposta all'interno della sua proprietà per delimitare il confine e che sulla restante parte del terreno di non vi sono altre Per_1 recinzioni.
Il teste , cognato di , ha confermato la circostanza che Parte_5 Persona_1 Per_1
coltivava la parte “ coltivabile” dei terreni sin dall'acquisto del 1959 sempre curando
[...]
l'intera sua proprietà. Ha confermato le circostanze di cui ai capi 1 e 2 della memoria di parte attrice che i componenti della famiglia e lui stesso si sono recati sempre sui luoghi con regolarità e non hanno mai rinvenuto nessuno, e lui stesso passando ogni tanto con la macchina non ha mai visto nessuno.
Le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta risultano essere del tutto generiche.
In particolare:
Il teste . escusso all'udienza del 17.11.20213, indifferente di professione allevatore, CP_6
nel confermare che i fondi agricoli in località Costa della Guana censiti in C.T. del Comune di
NO al Foglio Fl. N° 7, p.lla 88 e 89, sono stati nel possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, immemorabile e comunque, dal 1985 al 2011, del sig. ha precisato : “.tanto so in CP_1 quanto il sig. all'epoca svolgeva la mia stessa attività di allevatore sui luoghi CP_1 indicati”;
Sul capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. (II termine ) di parte convenuta Controparte_2
[...
: ( Vero che i fondi in argomento sono stati recintati dal sig. il quale ivi vi ha CP_1 condotto, dal 1985 al 2011, gli animali al pascolo, provvedendo altresì alla manutenzione dei luoghi
) il teste conferma la circostanza e precisa : “ ..spesso io lo aiutavo nella gestione degli animali e della manutenzione del luoghi. Ci scambiavamo questi aiuti tra colleghi. Ho personalmente aiutato il sig. nel realizzare la recinzione di cui ai fondi in questione”. CP_1
Sul capo 3 e 4 : ( Vero è che il sig. ha più volte redarguito i cacciatori che invadevano CP_1 il fondo in quanto accedevano attraverso recinzioni che lasciavano aperte, ed a volte rompevano pure;
Vero è che in tali circostanze pretendeva l'allontanamento dai fondi sostenendo di esserne il proprietario ) il teste ,nel confermare le circostanze dedotte , puntualizzava : “ …..preciso che il sig. più volte si arrabbiava con i cacciatori ed i cercatori di funghi i quali accedevano ai fondi CP_1 lasciando aperte le recinzioni o rompendole tanto so in quanto mi sono trovato ad assistere personalmente a tali episodi in cui il allontanava queste persone arrabbiandosi;
…..allorchè CP_1 il allontanava i cacciatori o i cercatori di funghi si arrabbiava e diceva che non potevano CP_1 entrare in quanto di sua proprietà”
Sul capo 5 : (Vero è che all'interno dei fondi per cui è causa il sig. realizzò dei recinti CP_1 in legno ove custodiva ed accudiva i vitelli appena nati ) il teste conferma la circostanza e precisa :
“ avevo accesso ai luoghi per quanto detto sopra ed ho visto personalmente queste recinzioni ed aiutavo il a ricoverarvi i vitelli” CP_1
Sui capi 6 e 7 : (Vero è che il sig. ha provveduto alla sistemazione della via di accesso CP_1 alla strada;
Vero è che sui fondi in argomento il sig. provvedeva al taglio degli arbusti ed alla CP_1 pulizia e manutenzione del bosco per ricavare legna da ardere) il teste conferma le circostanze CP_6
e dettaglia “ ..prima dell'arrivo di l'accesso alla via era impraticabile .Ho anche in questa CP_1 circostanza aiutato il sig. a sistemare la via di accesso ai fondi”; CP_1
Sul capo 8 infine : (Vero è che il sig. ha esercitato notoriamente tali attività da tempo CP_1 immemorabile e comunque a far data dal 1985 al 2011 in via esclusiva, pacifica e pubblica ) il CP_6
conferma la circostanza e precisa : “ per cui dal 1985 il sig. ha esercitato le attività di cui CP_1 sopra in via esclusiva, pacifica pubblica ed in modo indisturbato”.
Il teste ,fratello del legale rappresentante delle società convenute, dichiara di Testimone_2 conoscere il sig. originario di LL, fin dal 1985, e nel confermare la circostanza CP_1 della Memorie ex art. 183, VI c. c.p.c. (II termine) di parte convenuta “Vero Controparte_2 che i fondi in argomento sono stati recintati dal sig. il quale ivi vi ha condotto, dal CP_1
1985 al 2011, gli animali al pascolo, provvedendo altresì alla manutenzione dei luoghi “ precisa : “ a volte l'ho aiutato personalmente nel realizzare i recinti;
sono muratore”;
-sui capi 3 e 4 della richiamata memoria (Vero è che il sig. ha più volte redarguito i CP_1 cacciatori che invadevano il fondo in quanto accedevano attraverso recinzioni che lasciavano aperte, ed a volte le rompevano pure;
Vero è che in tali circostanze pretendeva l'allontanamento dai fondi sostenendo di esserne il proprietario ) il teste conferma le circostanze e precisa : “ i cacciatori venivano redarguiti dal ..con i cacciatori si arrabbiava dicendo che quelli erano suoi terreni, Pt_6 preciso che quella è una zona di caccia ed i cacciatori vi andavano durante quel periodo”;
-sul capo 5 della richiamata memoria istruttoria (Vero è che all'interno dei fondi per cui è causa il sig. realizzò dei recinti in legno ove custodiva ed accudiva i vitelli appena nati ) il CP_1 teste conferma la circostanza e precisa : “ l'ho aiutato io molte volte almeno una decina di CP_5 volte a costruire o riparare questi recinti per i vitelli”.
-sul capo 6 e 7 ( Vero è che il sig. ha provveduto alla sistemazione della via di accesso CP_1 alla strada;
Vero è che sui fondi in argomento il sig. provvedeva al taglio degli arbusti ed alla CP_1 pulizia e manutenzione del bosco per ricavare legna da ardere) il teste conferma le circostanze e precisa descrivendo anche quali fossero le essenze arboree presenti :“ è vero puliva i fondi i quali erano caratterizzati per lo più da ginestre”;
-sul capo 8 (Vero è che il sig. ha esercitato notoriamente tali attività da tempo immemorabile CP_1
e comunque a far data dal 1985 al 2011 in via esclusiva, pacifica e pubblica) il teste conferma la circostanza e precisa alla domanda a chiarimenti dell'avvocato di parte attrice che: “ nel corso di questo periodo io l'ho sempre visto sui fondi per quel che ricordo”
Tali dichiarazioni rese dai testi introdotti dai convenuti, sono inidonei a fornire positiva dimostrazione dell'esercizio di un possesso esclusivo esercitato uti dominus. A riguardo, è opportuno ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui "In relazione alla domanda di accertamento dell' intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà" (Cass. n. 30438/2022;
Cass. n. 20150/2022; Cass. n. 6123/2020).
In particolare, secondo la S.C., la coltivazione del fondo non è sufficiente ad esprimere in modo inequivocabile l' intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". Ciò in quanto l'attività di coltivazione del fondo è pienamente compatibile con una relazione materiale tra il soggetto ed il bene fondata sulla mera tolleranza del proprietario, non concretizzandosi, quindi, di per sé sola, in un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, in assenza di univoci elementi dai quali poter presumere il possesso uti domunus, come, ad esempio, la recinzione del fondo, che, in astratto, in uno all'attività di coltivazione ivi esercitata, potrebbe ritenersi utile ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire (Cass. n. 1796/2022).
In realtà, i convenuti non hanno allegato nessun elemento fattuale idoneo ad integrare un'attività idonea ad escludere i terzi dal godimento dei fondi in contesa.
Ad ogni modo, la presenza della recinzione su un solo lato del terreno, conduce a ritenere più verosimile che la rete abbia assolto la funzione di contenimento degli animali rispetto al contiguo fondo e non quella di esclusione dei terzi dal godimento del bene posseduto, quale tipica espressione del diritto dominicale.
Mancando, quindi, i presupposti sostanziali per poter qualificare l'attività di coltivazione esercitata come utile all'usucapione, ne consegue l' irrilevanza della dedotta protrazione di detta attività per un periodo eventualmente anche superiore ai venti anni richiesti dalla legge.
La domanda risarcitoria attorea va invece respinta. In materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va sostituita con quella di danno presunto" o “danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645 ). Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ). La liquidazione del danno da occupazione illegittima ben può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd.danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ.
33645/2002 cit. ).
Nel caso di specie tuttavia parte attrice non ha allegato alcun atto da cui desumere la volontà di godere direttamente dell'immobile o di concederlo in godimento a terzi dietro corrispettivo, e quindi non ha offerto la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n. 12354 ).
Le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo , facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) previsti per lo scaglione di riferimento ( fino ad euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1296/2018, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice ,così provvede:
-accerta e dichiara la proprietà dei terreni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana, in capo a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti quali eredi legittimi di;
Parte_4 Persona_1
- dichiara la nullità dell'atto di compravendita per notar rep.12641 e racc. 7665 Persona_2 del 28.2.2011 trascritto il 10.3.2011 reg. gen. 3388 reg. part. 2626 limitatamente alla parte in cui dispone che il terreno distinto in catasto terreni del Comune di NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88
e 89 alla località Costa della Guana, sia attribuito in proprietà esclusiva della Controparte_7
Co e la conseguente nullità dell'atto di scissione di unipersonale del 4.2.2014 per notar
[...] rep. 18497 racc. 12401 trascritto il 14.2.2014 reg. gen. 2054 e reg. part. 1706 Persona_2 nella parte in cui trasferisce in piena ed esclusiva proprietà alla società i terreni siti in CP_3
NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana;
- ordina, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla società in persone del legale rappresentante p.t., CP_3 che attualmente detiene detti fondi, l'immediata restituzione degli stessi in beneficio di Pt_1
, e tutti quali eredi legittimi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
.
[...]
Condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, ed oneri di legge.
Così deciso in Potenza, il 18 novembre 2025 IL G0P
Dott.ssa Rosa Maria URGA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott.ssa Rosa Maria URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 1296 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018
Tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti quali eredi legittimi di – rappresentati e difesi Parte_4 Persona_1
dall'avv. Francesca Buono elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Avellino alla via F.lli Bisogno 41 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione del giudizio ex art. 301 c.p.c.
- attori-
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Leo elettivamente domiciliati CP_1
presso lo Studio del difensore in Rionero in Vulture alla via Roma 195 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
Nonché in persona del legale rappresentante pro tempore e in Controparte_2 CP_3
persona del loro legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Giovanni
Carnevale elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in NO alla via
Laviani,34 , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenute
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.4.2018, notificato a mezzo posta il 18.4.2018, , Persona_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la la e Controparte_2 CP_4 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)- Accertare e dichiarare che CP_1 Per_1
è proprietario dei terreni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località
[...]
Costa della Guana e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di compravendita per notar rep.12641 e racc. 7665 del Persona_2
28.2.2011 trascritto il 10.3.2011 reg. gen. 3388 reg. part. 2626 e la conseguente nullità ovvero la conseguente inefficacia e/o inopponibilità quale effetto ulteriore pregiudizievole della nullità che l'ha preceduta dell'atto di scissione di srl unipersonale del 4.2.2014 per notar rep. Persona_2
18497 racc. 12401 trascritto il 14.2.2014 reg. gen. 2054 e reg. part. 1706 in relazione all'acquisto dei beni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana;
2) Emettere ogni altro necessario provvedimento e per l'effetto ordinare ai convenuti, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, la restituzione immediata a dei terreni siti in Persona_1
NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana, oggetto dell'atto di compravendita e del successivo atto di scissione di srl citati, e condannarli al pagamento dei frutti sino all'effettiva consegna, nonché al risarcimento dei danni;
3) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Potenza, con esonero da responsabilità, l'annotazione dell'emananda sentenza;
4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese tutte del presente giudizio e compenso di avvocato, nonché alle spese e compenso per il procedimento di mediazione.”
Esponeva:
- di essere proprietario dei terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol. 7 del Comune di NO
(PZ), alla località Costa della Guana, rispettivamente di ha 1.98.89 e di ha 1.42.20, in virtù di atto di compravendita per notar del 23 gennaio 1959 n.2036 rep. n. 1797 di raccolta, Persona_3 registrato in S. Angelo dei Lombardi al n. 1078 del vol.
-Alla fine dell'anno 2016 apprendeva per caso che in data 28.2.2011 il sig. nato in CP_1
LL il 18.3.1939 ed ivi residente a[...] aveva ceduto in proprietà esclusiva alla con sede in NO (PZ) alla via Nazionale con atto per notar Controparte_2 rep. 12641 e racc. 7665 i terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol 7 del Comune Persona_2 di NO (PZ), alla località Costa della Guana, dichiarando che “i terreni oggetto della vendita gli sono pervenuti in forza di titoli legittimi ultraventennali e che, comunque, esso venditore si trova nel possesso pacifico, continuato, legittimo e non clandestino degli stessi da oltre venti anni”.
-Nell'atto viene precisato che la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di ciò e che le parti autorizzano pertanto la voltura anche con riserva dell'atto. Inoltre le parti esonerano il Notaio dall'obbligo di effettuare le visure ipocatastali relativamente ai beni oggetto della vendita, “data l'estrema urgenza di procedere alla stipula dell'atto”.
Co Con successivo atto di scissione di unipersonale parte del patrimonio della Controparte_2 tra cui i detti terreni, veniva trasferito ad una società a responsabilità limitata con unico socio di nuova costituzione la nato in [...] il [...], CP_3 Controparte_5
Amministratore Unico di entrambe le società.
Con lettera raccomandata a.r. del 9.12.2016 , facendo rilevare di essere proprietario Persona_1 per titoli e possesso dei terreni oggetto dell'atto di compravendita, contestava ai contraenti dell'atto la falsità della dichiarazione resa dinanzi al notaio e la conseguente nullità dell'atto di trasferimento, invitando la la DMM Costruzioni srl e a porre rimedio all'atto stipulato CP_4 CP_1 in suo danno con un atto che riconoscesse a tutti gli effetti i suoi diritti di proprietario, con avvertimento in mancanza di azione giudiziaria per la tutela dei suoi diritti non ultimo il risarcimento dei danni subiti, con tutte le conseguenze di legge.
Contestava inoltre anche all'Agenzia del Territorio, sede di Potenza, la mancata apposizione della riserva alla voltura catastale con l'obbligo di comunicare l'avvenuto trasferimento all'intestatario catastale ed inviava la nota per conoscenza anche al notaio che aveva stipulato gli Persona_2 atti.
L'Agenzia del Territorio con nota del 20.12.2017 comunicava che “la variazione dell'intestazione catastale era avvenuta tramite l'invio telematico del notaio per le competenze spettanti Per_2 relative all'atto di compravendita stipulato in data 28.2.2011 rep. 12641”, comunicando altresì di aver apposto “la riserva 1 mancante (atti passaggi intermedi non esistenti)”. Con comparsa depositata il 17.10.2018, si costituiva il sig. eccependo di aver alienato CP_1
i fondi agricoli nella piena proprietà e possesso degli stessi, in quanto pervenuti in forza di usucapione per l'esercizio del possesso animo domini ultraventennale, pacifico ed ininterrotto.
Si costituivano anche e contestando la domanda attorea. Controparte_2 CP_4
Con ordinanza del 6.11.2020 il GI , dichiarava tardiva L'eccezione di usucapione proposta con comparsa depositata il 17.10.2018, giorno fissato per la prima udienza.
In data 17.10.2022, si costituivano quali eredi del sig. , deceduto il 24.11.2020, i Persona_1 sig.ri , e facendo proprie le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 domande del loro dante causa.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi di parte attrice e delle società convenute, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.06.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va confermata la tardività della eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di CP_1 usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata" (Cass. n. 18108/2024). Nel caso de quo, i convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data 17 ottobre 2018, ovvero il giorno fissato per la prima udienza, e quindi tardivamente, dovendosi ritenere che la domanda in questione era una riconvenzionale che avrebbe dovuto essere formulata nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell' esame sia del tenore letterale della richiesta e sia dal contenuto della stessa, espressamente diretta ad ottenere un provvedimento positivo che supera il rigetto dell' avversa domanda ( cfr ex plurimis Cass. n. 21472/2016 : "si ha eccezione riconvenzionale allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati").
Passando al merito della controversia si osserva che gli attori hanno richiesto la condanna dei convenuti al rilascio dei terreni di cui essi si dichiarano proprietari e dunque la domanda deve essere qualificata quale azione di rivendicazione. Cio' chiarito, avendo - come sopraesposto - parte attrice inteso agire con l'azione di rivendicazione, essa deve fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà, dovendo, cioè, dimostrare l'esistenza di un titolo di acquisto originario o, nel caso di acquisto a titolo derivativo, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, oltre al suo titolo d'acquisto, anche il titolo d'acquisto dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ovvero di aver posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 4 dicembre 2014,
n. 25643; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 20 novembre 2023, n. 33190).
Nel caso di specie, 'attore ha provato documentalmente il proprio titolo di acquisto della proprietà nonché tutti gli atti di provenienza del bene ed esso antecedenti .
Più nel dettaglio, dagli atti di causa risulta che ha innanzitutto dato prova del suo Persona_1 titolo di proprietà depositando l'atto per notar del 23 gennaio 1959 n.2036 rep. Persona_3
n.1797 di raccolta, registrato in S. Angelo dei Lombardi al n. 1078 del vol. 148 mod. I il 3.2.1959 con il quale aveva acquistato da terreni di cui alle part.lle 88 e 89 del fol. 7 del Comune Persona_4 di NO (PZ), alla località Costa della Guana, rispettivamente di ha 1.98.89 e di ha 1.42.20 e l'atto di compravendita per notar del 29.5.1939 n. 300 di rep. 199-71 della raccolta Persona_5 annuale , titolo di provenienza della madre , sua dante causa . Persona_4
L'attore ha poi dato prova in giudizio di aver continuato a possedere i terreni per cui è causa.
Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono state chiare e precise.
Il teste escusso all'udienza del 17.06.2022 , indifferente e proprietario dei terreni Testimone_1 confinanti con la proprietà di e ha dichiarato che;
“ sino all'anno 1999 ha visto il Persona_1
coltivare la parte coltivabile della sua proprietà, e che dopo il 1999 ha sempre visto i figli e Per_1 il sig. recarsi sui terreni, precisando che andavano anche a salutarlo. Ha confermato Parte_5 che pur non coltivando più i terreni vi si recavano spesso”.
Ha poi precisato: “Non ho mai visto altre persone sul terreno oltre la famiglia ”. Per_1
Infine ha precisato che la recinzione presente sul terreno è stata da lui apposta all'interno della sua proprietà per delimitare il confine e che sulla restante parte del terreno di non vi sono altre Per_1 recinzioni.
Il teste , cognato di , ha confermato la circostanza che Parte_5 Persona_1 Per_1
coltivava la parte “ coltivabile” dei terreni sin dall'acquisto del 1959 sempre curando
[...]
l'intera sua proprietà. Ha confermato le circostanze di cui ai capi 1 e 2 della memoria di parte attrice che i componenti della famiglia e lui stesso si sono recati sempre sui luoghi con regolarità e non hanno mai rinvenuto nessuno, e lui stesso passando ogni tanto con la macchina non ha mai visto nessuno.
Le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta risultano essere del tutto generiche.
In particolare:
Il teste . escusso all'udienza del 17.11.20213, indifferente di professione allevatore, CP_6
nel confermare che i fondi agricoli in località Costa della Guana censiti in C.T. del Comune di
NO al Foglio Fl. N° 7, p.lla 88 e 89, sono stati nel possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, immemorabile e comunque, dal 1985 al 2011, del sig. ha precisato : “.tanto so in CP_1 quanto il sig. all'epoca svolgeva la mia stessa attività di allevatore sui luoghi CP_1 indicati”;
Sul capo 2 della memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. (II termine ) di parte convenuta Controparte_2
[...
: ( Vero che i fondi in argomento sono stati recintati dal sig. il quale ivi vi ha CP_1 condotto, dal 1985 al 2011, gli animali al pascolo, provvedendo altresì alla manutenzione dei luoghi
) il teste conferma la circostanza e precisa : “ ..spesso io lo aiutavo nella gestione degli animali e della manutenzione del luoghi. Ci scambiavamo questi aiuti tra colleghi. Ho personalmente aiutato il sig. nel realizzare la recinzione di cui ai fondi in questione”. CP_1
Sul capo 3 e 4 : ( Vero è che il sig. ha più volte redarguito i cacciatori che invadevano CP_1 il fondo in quanto accedevano attraverso recinzioni che lasciavano aperte, ed a volte rompevano pure;
Vero è che in tali circostanze pretendeva l'allontanamento dai fondi sostenendo di esserne il proprietario ) il teste ,nel confermare le circostanze dedotte , puntualizzava : “ …..preciso che il sig. più volte si arrabbiava con i cacciatori ed i cercatori di funghi i quali accedevano ai fondi CP_1 lasciando aperte le recinzioni o rompendole tanto so in quanto mi sono trovato ad assistere personalmente a tali episodi in cui il allontanava queste persone arrabbiandosi;
…..allorchè CP_1 il allontanava i cacciatori o i cercatori di funghi si arrabbiava e diceva che non potevano CP_1 entrare in quanto di sua proprietà”
Sul capo 5 : (Vero è che all'interno dei fondi per cui è causa il sig. realizzò dei recinti CP_1 in legno ove custodiva ed accudiva i vitelli appena nati ) il teste conferma la circostanza e precisa :
“ avevo accesso ai luoghi per quanto detto sopra ed ho visto personalmente queste recinzioni ed aiutavo il a ricoverarvi i vitelli” CP_1
Sui capi 6 e 7 : (Vero è che il sig. ha provveduto alla sistemazione della via di accesso CP_1 alla strada;
Vero è che sui fondi in argomento il sig. provvedeva al taglio degli arbusti ed alla CP_1 pulizia e manutenzione del bosco per ricavare legna da ardere) il teste conferma le circostanze CP_6
e dettaglia “ ..prima dell'arrivo di l'accesso alla via era impraticabile .Ho anche in questa CP_1 circostanza aiutato il sig. a sistemare la via di accesso ai fondi”; CP_1
Sul capo 8 infine : (Vero è che il sig. ha esercitato notoriamente tali attività da tempo CP_1 immemorabile e comunque a far data dal 1985 al 2011 in via esclusiva, pacifica e pubblica ) il CP_6
conferma la circostanza e precisa : “ per cui dal 1985 il sig. ha esercitato le attività di cui CP_1 sopra in via esclusiva, pacifica pubblica ed in modo indisturbato”.
Il teste ,fratello del legale rappresentante delle società convenute, dichiara di Testimone_2 conoscere il sig. originario di LL, fin dal 1985, e nel confermare la circostanza CP_1 della Memorie ex art. 183, VI c. c.p.c. (II termine) di parte convenuta “Vero Controparte_2 che i fondi in argomento sono stati recintati dal sig. il quale ivi vi ha condotto, dal CP_1
1985 al 2011, gli animali al pascolo, provvedendo altresì alla manutenzione dei luoghi “ precisa : “ a volte l'ho aiutato personalmente nel realizzare i recinti;
sono muratore”;
-sui capi 3 e 4 della richiamata memoria (Vero è che il sig. ha più volte redarguito i CP_1 cacciatori che invadevano il fondo in quanto accedevano attraverso recinzioni che lasciavano aperte, ed a volte le rompevano pure;
Vero è che in tali circostanze pretendeva l'allontanamento dai fondi sostenendo di esserne il proprietario ) il teste conferma le circostanze e precisa : “ i cacciatori venivano redarguiti dal ..con i cacciatori si arrabbiava dicendo che quelli erano suoi terreni, Pt_6 preciso che quella è una zona di caccia ed i cacciatori vi andavano durante quel periodo”;
-sul capo 5 della richiamata memoria istruttoria (Vero è che all'interno dei fondi per cui è causa il sig. realizzò dei recinti in legno ove custodiva ed accudiva i vitelli appena nati ) il CP_1 teste conferma la circostanza e precisa : “ l'ho aiutato io molte volte almeno una decina di CP_5 volte a costruire o riparare questi recinti per i vitelli”.
-sul capo 6 e 7 ( Vero è che il sig. ha provveduto alla sistemazione della via di accesso CP_1 alla strada;
Vero è che sui fondi in argomento il sig. provvedeva al taglio degli arbusti ed alla CP_1 pulizia e manutenzione del bosco per ricavare legna da ardere) il teste conferma le circostanze e precisa descrivendo anche quali fossero le essenze arboree presenti :“ è vero puliva i fondi i quali erano caratterizzati per lo più da ginestre”;
-sul capo 8 (Vero è che il sig. ha esercitato notoriamente tali attività da tempo immemorabile CP_1
e comunque a far data dal 1985 al 2011 in via esclusiva, pacifica e pubblica) il teste conferma la circostanza e precisa alla domanda a chiarimenti dell'avvocato di parte attrice che: “ nel corso di questo periodo io l'ho sempre visto sui fondi per quel che ricordo”
Tali dichiarazioni rese dai testi introdotti dai convenuti, sono inidonei a fornire positiva dimostrazione dell'esercizio di un possesso esclusivo esercitato uti dominus. A riguardo, è opportuno ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui "In relazione alla domanda di accertamento dell' intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà" (Cass. n. 30438/2022;
Cass. n. 20150/2022; Cass. n. 6123/2020).
In particolare, secondo la S.C., la coltivazione del fondo non è sufficiente ad esprimere in modo inequivocabile l' intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". Ciò in quanto l'attività di coltivazione del fondo è pienamente compatibile con una relazione materiale tra il soggetto ed il bene fondata sulla mera tolleranza del proprietario, non concretizzandosi, quindi, di per sé sola, in un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, in assenza di univoci elementi dai quali poter presumere il possesso uti domunus, come, ad esempio, la recinzione del fondo, che, in astratto, in uno all'attività di coltivazione ivi esercitata, potrebbe ritenersi utile ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire (Cass. n. 1796/2022).
In realtà, i convenuti non hanno allegato nessun elemento fattuale idoneo ad integrare un'attività idonea ad escludere i terzi dal godimento dei fondi in contesa.
Ad ogni modo, la presenza della recinzione su un solo lato del terreno, conduce a ritenere più verosimile che la rete abbia assolto la funzione di contenimento degli animali rispetto al contiguo fondo e non quella di esclusione dei terzi dal godimento del bene posseduto, quale tipica espressione del diritto dominicale.
Mancando, quindi, i presupposti sostanziali per poter qualificare l'attività di coltivazione esercitata come utile all'usucapione, ne consegue l' irrilevanza della dedotta protrazione di detta attività per un periodo eventualmente anche superiore ai venti anni richiesti dalla legge.
La domanda risarcitoria attorea va invece respinta. In materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va sostituita con quella di danno presunto" o “danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645 ). Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ). La liquidazione del danno da occupazione illegittima ben può essere operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd.danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ.
33645/2002 cit. ).
Nel caso di specie tuttavia parte attrice non ha allegato alcun atto da cui desumere la volontà di godere direttamente dell'immobile o di concederlo in godimento a terzi dietro corrispettivo, e quindi non ha offerto la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n. 12354 ).
Le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo , facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) previsti per lo scaglione di riferimento ( fino ad euro 26.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1296/2018, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice ,così provvede:
-accerta e dichiara la proprietà dei terreni siti in NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana, in capo a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
tutti quali eredi legittimi di;
Parte_4 Persona_1
- dichiara la nullità dell'atto di compravendita per notar rep.12641 e racc. 7665 Persona_2 del 28.2.2011 trascritto il 10.3.2011 reg. gen. 3388 reg. part. 2626 limitatamente alla parte in cui dispone che il terreno distinto in catasto terreni del Comune di NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88
e 89 alla località Costa della Guana, sia attribuito in proprietà esclusiva della Controparte_7
Co e la conseguente nullità dell'atto di scissione di unipersonale del 4.2.2014 per notar
[...] rep. 18497 racc. 12401 trascritto il 14.2.2014 reg. gen. 2054 e reg. part. 1706 Persona_2 nella parte in cui trasferisce in piena ed esclusiva proprietà alla società i terreni siti in CP_3
NO (PZ) al fol. 7 part.lle 88 e 89 alla località Costa della Guana;
- ordina, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla società in persone del legale rappresentante p.t., CP_3 che attualmente detiene detti fondi, l'immediata restituzione degli stessi in beneficio di Pt_1
, e tutti quali eredi legittimi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
.
[...]
Condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali, ed oneri di legge.
Così deciso in Potenza, il 18 novembre 2025 IL G0P
Dott.ssa Rosa Maria URGA