Decreto cautelare 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2022, proposto da
Niente di Male società cooperativa p.a. e Cooperativa Lavoratori Ortomercato società cooperativa a r.l in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Mazzotti e Angelo Carlo Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Ge.Mi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonio Monaco e Filippo Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AM YE ZI FE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Regolamento SO.GE.M.I. istitutivo dell’Albo Servizi Ausiliari relativo al Comprensorio del Mercato agroalimentare di Milano pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 29 giugno 2022;
della Determina SO.GE.M.I. n. 52 del 4 agosto 2022 indicante l’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo Servizi Ausiliari di cui sopra;
di ogni altro atto e provvedimento inerente, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Ge.Mi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AG US AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Considerato che, con atto depositato il 10 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto che ne venga dichiarata l’estinzione con integrale compensazione delle spese di lite;
2. Considerato che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità che appaiono, tuttavia, disattese nel caso di specie;
3. Considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, « tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale » (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305);
4. Ritenuto – in applicazione dei principi appena richiamati – che la dichiarazione depositata il 10 febbraio 2026 indichi, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del gravame con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
5. Ritenuto, infine, di disporre integralmente le spese processuali, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, considerato che la dichiarazione del 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta anche dal difensore della resistente per accettazione «con spese di lite compensate »;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AL, Presidente
AG US AF, Primo Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG US AF | CO AL |
IL SEGRETARIO