Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2626/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/11/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. BORRATA EDNA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASTEL VOLTURNO in data 22/04/2006; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (18.10.2006) e (22.12.2011); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 24.04.2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, ovvero:
- La casa coniugale resta assegnata al Sig. in quanto di proprietà del fratello di quest'ultimo, e Parte_2 considerata la sua estensione, risulterebbe antieconomica la gestione e quindi l'assegnazione della stessa alla madre ed ai figli minori;
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi nuovo testo di legge del 2006 n.54, con collocamento presso la madre;
- Il Sig. starà comunque, con la figlia dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio alle ore 16:00 della Parte_2 domenica, ogni 15 giorni. Ogni eventuale modifica del diritto di visita andrà fatta almeno un giorno prima;
- Il Sig. può sempre vedere e di tenere con sé la figlia minore quando lo stesso ne Parte_2 Persona_3 faccia richiesta;
- La figlia minore trascorrerà le festività natalizie alternativamente secondo il seguente schema: i giorni del 24/12
e del 6/01 con un genitore mentre i giorni del 25/12, 26/12 del 31/12 e del 1/1 con l'altro;
- Le festività pasquali consistenti nella Domenica di Pasqua e del lunedì in Albis saranno trascorse alternativamente con un genitore e poi con l'altro;
- Alternativamente la figlia minore trascorrerà i primi quindici giorni di agosto con un genitore e l'anno seguente con l'altro;
- Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli uno minore e l'altro maggiorenne mediante la Parte_2 corresponsione di € 400,00 mensili (minimo euro 200,00 per ogni figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e dovranno essere preventivamente concordate. Rientrano tra le spese straordinarie: le spese scolastiche mensili, le spese sportive di entrambi i figli, le spese di trasporto scolastico dei figli, le spese mediche, spese per le vacanze oltre a quelle previste per legge;
- I coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli ed i contributi e sostegni economici alle famiglie previsti dal nostro ordinamento per la Sig.ra ); Parte_1
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
- I coniugi con il presente accordo reciprocamente si danno il consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
- il Sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico a favore della sig.ra alla quale Parte_2 Parte_1 verrà corrisposto assegno unico universale al 100% in quanto quest'ultima non essendo attualmente occupata, ed economicamente autosufficiente rispetto al coniuge, chiederà gli aiuti allo Stato al fine di ottenere i contributi e le agevolazioni a sostegno della famiglia, per garantire a sé stessa ed ai figli una vita dignitosa.
- L'assegno unico corrisponde alla somma totale di euro 296,30 di cui € 104 a favore del maggiorenne Per_4 ed € 192 a favore della minore
[...] Persona_3
Personalmente comparsi all'udienza del 14.05.2025, i coniugi, rappresentata la difficile situazione economica e lavorativa del ricorrente, hanno confermato “il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno Unico al 100% alla madre”.
Ciò posto, tenuto conto che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico e che le stesse siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Volturno il 22/04/2006 da , nata a [...] l'[...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese