Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 30/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 15/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23897 del registro di segreteria, proposto da:
T. A., nata a omissis (omissis) il omissis (omissis) e residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Natalina Raffaelli presso il cui studio in Catanzaro alla via Case Arse n. 36 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo - ricorrente;
CONTRO
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t., - resistente non costituito;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Maria Teresa Pugliano e dall’avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell’Avvocatura INPS – resistente;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Trattato nella udienza pubblica del 29 gennaio 2026;
Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra omissis ha evocato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e l’INPS, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la patologia di cui è portatrice la ricorrente, per la quale è stata giudicata inidonea allo svolgimento delle proprie mansioni e dispensata dal servizio, dipende da causa di servizio, per come già accertato con sentenza coperta da cosa giudicata dalla Corte di Appello di Catanzaro; B) per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante p.t. alla costituzione della pensione privilegiata in favore della ricorrente e alla ricostruzione, presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Catanzaro, del trattamento pensionistico in atto ai fini giuridici ed economici con decorrenza dalla data della domanda, e al pagamento delle differenze economiche maturate sul rateo pensionistico dalla data della domanda fino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo come per legge. Con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Chiede inoltre che sia acquisiti i documenti prodotti e che sia ordinata l’esibizione del fascicolo personale della ricorrente. In subordine, chiede, in caso di contestazione, ammettersi CTU medico legale sulla persona della ricorrente, per l’accertamento dell’ulteriore aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente in conseguenza dell’aggravarsi delle patologie riconosciute SI dipendenti da causa di servizio, con ascrizione a categoria più elevata”.
2. A sostegno della domanda ha rappresentato in fatto quanto segue: (i) in data 06.12.1994, docente in servizio presso il omissis Circolo Didattico di omissis, dopo essere stata spinta da un alunno portatore di handicap mentale, subiva un trauma contusivo della regione lombo-sacrale e dell’anca destra, a seguito del quale si manifestava una lombosciatalgia bilaterale ingravescente, ribelle ai trattamenti farmacologici e che determinava una limitazione funzionale dei normali movimenti delle gambe e della schiena costringendola all’uso continuo di un bustino ortopedico rigido che le impediva di restare seduta per molto tempo; (ii) che la CMO di omissis riconosceva le infermità denunciate <cuneizzazione del corpo vertebrale di L1 di natura post-traumatica> SI dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla Tab. A, Cat. 8; (iii) che, con parere n. 152/2005 del 18.05.2005, il Comitato di Verifica per le cause di Servizio negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità riconosciute 1) lombo artrosi, 2) discopatia L4-L5, in atto 1) cuneizzazione del corpo vertebrale di L1 di natura post traumatica e 2) discopatia lombare con bulgin L4 L5 e degenerazione del disco L5 S1, ascrivibili alla Tab. A, cat. 8; (iv) che l’Amministrazione scolastica con decreto del Coordinatore del CSA prot. n. 25555 del 25.08.2005 disconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate; (v) che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1448/13 del 05.10.2013 – a seguito di espletata CTU – accertava e dichiarava la dipendenza della causa di servizio delle “seguenti patologie patite dall’appellante: <cuneizzazione del corpo vertebrale di L1 di natura post-traumatica e spondiloartrosi>, che determinava un aggravamento delle preesistente discopatie L4-L5, L5-S1, scoliosi e spondiloartrosi, con ascrivibilità alla VI categoria Tabella A del d.P.R. n. 834/8; condanna parte appellata al pagamento dell’equo indennizzo, nella misura di legge”; (vi) che, dopo aver sollecitato sia il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia l’INPS ad ottemperare alla sentenza n. 1448/13 della Corte d’Appello di Catanzaro, sia per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo sia per quanto concerne il trattamento pensionistico di previlegio, il Ministero ha comunicato di avere adottato il decreto n. 11076 del 19.11.2015 in relazione all’equo indennizzo, specificando che “la diffida è all’esame dell’Ufficio pensioni per le valutazioni di relativa competenza”; (vii), che non avendo l’Amministrazione scolastica ancora adottato i necessari provvedimenti per la costituzione della pensione privilegiata, si è reso necessario introdurre l’odierno giudizio.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente evocato in giudizio, non è costituito.
4. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per assenza della previa domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto per infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale di eventuali differenze sui ratei con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi dell’art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n. 295 come sostituito dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 425.
In esito all’udienza del 16 maggio 2024, con ordinanza n. 61/24, era demandata al Collegio medico legale presso la Corte dei conti un’’apposita consulenza medica sui seguenti capitoli:
1) Se la patologia già accertata dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1448/13 - <cuneizzazione del corpo vertebrale di L1 di natura post-traumatica e spondiloartrosi>, che determinava un aggravamento delle preesistenti discopatie L4-L5, L5-S1, scoliosi e spondiloartrosi, con ascrivibilità alla VI categoria Tabella A del d.P.R. n. 834/8 – dipende da causa di servizio;
2) In caso positivo, se siano ascrivibile a categoria di pensione privilegiata, con specificazione della categoria e della decorrenza.
5. In data 13 novembre 2025, il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha reso il motivato parere richiesto concludendo in questi termini: “la patologia già accertata dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1448/13 - <cuneizzazione del corpo vertebrale di L1 di natura post-traumatica e spondiloartrosi>, che determinava un aggravamento delle preesistenti discopatie L4-L5, L5S1, scoliosi e spondiloartrosi, con ascrivibilità alla VI categoria Tabella A del d.P.R. n. 384/81 – è impropria, sia nella formulazione del giudizio diagnostico che metodologicamente nella consecutiva ascrizione tabellare. Nella fattispecie trattasi di modesti esiti traumatici di cuneizzazione anteriore del corpo vertebrale di L1 in assenza di riverberi anatomo-disfunzionali aggravanti le preesistenti affezioni degenerative lombo-sacrali (discopatie L4-L5 ed L5-S1, spondiloaretrosi e scoliosi sinistro convessa. Tali esiti non risultano ascrivibili a tabella utile ai fini della corresponsione della pensione privilegiata ad vitam”.
6. Con nota difensiva del 9 gennaio 2026, la difesa della ricorrente ha contestato gli esiti del parere reso, anche alla luce della controrelazione del CTP, concludendo per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle patologie denunciate e dell’aggravamento delle patologie pregresse, da ascrivere alla corresponsione dell’indennità privilegiata nella misura massima di cinque annualità o di quella ritenuta di giustizia.
7. All’udienza del 29 gennaio 2026, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa come da verbale in atti. All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Deve preliminarmente essere dichiarata, ai sensi dell’art. 93, comma 5 c.g.c., la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito che, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
9. Secondariamente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 153, comma 1 lett. b) c.g.c. sollevata dall’INPS, giusta la considerazione che la ricorrente, unitamente al ricorso, ha prodotto (all. n. 8) la domanda amministrativa con cui chiedeva all’ente resistente il trattamento pensionistico privilegiato per cui è giudizio.
10. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio medico legale col parere reso in data 13 novembre 2025, da cui non v’è ragione di discostarsi, attesa la coerenza logico giuridica delle argomentazioni svolte.
Ed infatti, il Collegio ha evidenziato numerosi elementi di perplessità in ordine alla valutazione del nesso causale tra la caduta del dicembre del 1994 e l’entità della lesione riconosciuta come dipendente dalla causa di servizio dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1448/13. Ciò in quanto dalla documentazione in atti è emerso che la ricorrente già dall’anno 1992 presentava episodi lombosciatalgici e, in seguito alla caduta del 1994, ha continuato a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, peggiorando la sintomatologia algica a carico della colonna lombare, con difficoltà a mantenere la posizione eretta.
Riferisce il Collegio che reperti patologici degenerativi a carico del tratto lombosacrale (L3-S1) vennero rilevati oggettivamente solo 24 giorni dopo la caduta, ossia il 30 dicembre 1995 durante un ricovero in ematologia, dunque avulso dal contendere. Successivamente, non avendo la T. tratto giovamento dalle cure mediche inizialmente praticate, il 9 gennaio 1995, a distanza di oltre un mese dall’evento traumatico, era posta a riposo medico e solo il 23 febbraio successivo si sottoponeva ad un esame radiologico.
Tale ricostruzione ha condotto il Collegio a ritenere che sotto diversi profili (cronologico, topografico, di continuità fenomenologico e di idoneità lesiva) non vi fossero, già al tempo del giudizio per il riconoscimento dell’invalidità civile innanzi al Tribunale di Catanzaro, gli estremi per il riconoscimento della dipendenza delle infermità denunciate col ricorso dalla causa di servizio, nemmeno sotto il profilo concausale, dal momento che le condizioni degenerative erano già presenti a carico della colonna e in particolare del tratto lombare L3-S1.
Il Collegio svolge poi anche opportune considerazioni sulla tipologia di lavoro svolta dalla ricorrente che, in quanto insegnante di scuola elementare, conduceva una mansione non caratterizzata da particolare stress fisico tale da poterne conseguire una discopatia erniaria.
Da tale argomentare non v’è ragione di discostarsi.
Le note critiche prodotte dalla difesa non contengono argomentazioni o elementi di prova maggiori in funzione di un eventuale supplemento istruttorio, ma si limitano a rappresentare le difficoltà che la ricorrente ha incontrato nella propria deambulazione a seguito del sinistro che, in tale prospettazione, diviene mera occasione storica del peggioramento di una patologia da cui la ricorrente era all’evidenza già affetta, senza alcuna incidenza causale né concausale, dal momento che non è sufficiente sostenere che l’insorgenza dell’infermità sia avvenuta nel corso del servizio per dedurne la dipendenza.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 oltre accessori se dovuti in favore dell’INPS.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da T. A., così provvede:
- dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito,
- respinge il ricorso.
Condanna T. A. alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti in favore dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Il Giudice F.to digitalmente LO SI AR BR Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Catanzaro 29.01.2026 Il Funzionario responsabile f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Catanzaro, 29/01/2026 Il responsabile della Segreteria pensioni f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni