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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA Parte_1 C.F._1
ANNA LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Polesine
n. 42/E; contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Borgo veneto (PD) via Lunga n. 3126, in persona del legale rappresentante CP_1 con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Vigonza (PD) , via Germania n. 7/2;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertato il diritto della ricorrente, condannarsi la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Borgo Veneto(PD),
[...] via Lunga n.3162, a pagare a per i titoli di cui in premessa, la somma capitale di € Parte_1
11.691,33, o quella eventualmente diversa che risulterà in causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Spese di causa rifuse e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla sig.ra Controparte_1 [...]
e per l'effetto rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da quest'ultima perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso
pagina 1 di 5 condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 , come sopra rappresentata, Parte_1
conveniva in giudizio la società per sentire Controparte_2
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15.02.2023 al 3.10.2023, quale operaia di livello A3 in forza di un contratto a termine con scadenza il 31.12.2023, di essere stata addetta a raccogliere le verdure nei campi ed a pulire e tagliare le melanzane, le zucchine ed altre verdure nella serra, di aver osservato un orario di lavoro articolato dalle 8 alle ore 18 con un'ora di pausa per il pranzo.
Proseguiva l'attrice esponendo che la convenuta non le aveva mai consegnato i prospetti paga e le aveva sempre versato solo acconti sulle retribuzioni, sicché ella aveva ricevuto complessivamente solo
€ 5.067,50 a fronte di 8 mesi di lavoro e perciò, stanca del reiterato inadempimento della datrice, aveva comunicato le dimissioni per giusta causa.
Precisava la ricorrente che dopo la cessazione del rapporto di lavoro la convenuta aveva versato ulteriori acconti, sicché complessivamente ella aveva ricevuto la somma complessiva di €.10.433,50 e precisamente:
902,50 euro in data 23.02.2023
1.408,00 euro in data 11.04.2023
1.167,00 euro in data 25.05.2023
400,00 euro in data 8.08.2023
386,00 euro in data 18.08.2023
804,00 euro in data 6.09.2023
1.261,75 euro in data 9.10.2023
1.518,41 euro in data 31.10.2023
597,84 euro in data 27.11.2023
500,00 euro in data 21.12.2023
453,00 euro in data 10.01.2024
1.035,00 euro in data 30.01.2024.
La affermava tuttavia di essere ancora creditrice nei confronti della convenuta, a titolo di Pt_1 retribuzioni da febbraio a ottobre 2023 e TFR, già detratti gli acconti ricevuti, della somma residua di €
4.896,33 (15.329,83 – 10.433,50), da conteggio allegato al ricorso, redatto secondo il CCNL per gli operai agricoli, applicato ed applicabile alla fattispecie. Inoltre la ricorrente affermava di avere diritto pagina 2 di 5 ad un rimborso IRPEF di €.1.452,00, come risultava dal Modello 730/2023 allegato al ricorso, che non era stato inserito in busta paga, ed infine stante la giusta causa delle dimissioni, l'attrice affermava di aver diritto al risarcimento del danno, determinato in misura pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, dunque da ottobre a dicembre 2023, e quindi in € 5.343,00, sicché complessivamente la andava creditrice della somma di € Pt_1
11.691,33.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra Controparte_1
rappresentata, che resisteva al ricorso, affermando che la ricorrente aveva lavorato nei campi solo alcuni giorni al mese, che non aveva mai lavorato nove ore al giorno, che il rimborso IRPEF era stato versato all'attrice in modo frazionato nei mesi da giugno a settembre 2023, e che infine la ricorrente aveva percepito più di quanto le era dovuto.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di , di di e di , tutte dipendenti della ditta Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 convenuta ed infine veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'onere di dimostrare di avere diritto alla retribuzione per lavoro straordinario spetta esclusivamente al lavoratore che alleghi di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello fissato in via ordinaria.
Orbene, nessuno dei testimoni ascoltati in corso di causa ha fornito la prova dell'avere la Pt_1
osservato un orario di lavoro superiore a quello ordinario, avendo gli stessi reso le seguenti dichiarazioni.
BA : Tes_1
“(…) lavoro alle dipendenze della ditta convenuta da dieci anni, opero dal 2018 presso la sede di Casale di Scodosia, in precedenza lavoravo a Santa Margherita d'Adige, dove non vado più. (…) Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Santa Margherita prima del 2018 e lei faceva lo stesso lavoro che facevo io. (…) sul cap. 4) io faccio altri orari, a Casale, quando ero a Santa Margherita lavoravamo dalla 8 alle 12, facevamo due ore di pausa e poi dalle 14 alle 17 o alle 18, a seconda se c'era da finire il lavoro o meno. D'inverno si lavorava meno, in alcuna giornate si stava a casa, non ricordo che orario di lavoro osservassimo quando andavamo a lavorare. L'orario di cui ho detto sopra è quello estivo, a volte facevamo anche tre ore di pausa pranzo, per il caldo, non variava l'orario di inizio e fine del lavoro giornaliero.
pagina 3 di 5 ADR: per periodo invernale intendo da ottobre a marzo. ADR: a volte lavoravamo anche il sabato, se durante la settimana non avevamo lavorato qualche giorno, d'estate si lavorava di più, ma non ricordo se lavorassimo cinque o sei giorni a settimana. ADR: un anno fa la ricorrente lavorava ancora per la ditta convenuta, questo ho sentito dire in azienda.”
RA BU:
“(…) Abito alla Fattoria del Sole insieme ai signori nella stessa abitazione. Lavoro come CP_1 operaia, di solito nel capannone, solo a volte vado in campagna, opero presso la sede di Santa Margherita. (…) La teste alla domanda: lei che orario di lavoro ha risponde: qualche volta lavoriamo cinque ore, qualche altra volta lavoriamo anche otto ore, se c'è qualche urgenza. Il capo decide quante ore si lavorano. Mi ricordo la ricorrente, faceva lo stesso mio lavoro ma lavorava di più in campagna, faceva lo stesso orario che facevo io, l'anno scorso ha lavorato da noi. ADR: la mattina iniziamo alle otto, lavoriamo fino alle 12, nel pomeriggio lavoriamo solo se c'è urgenza, circa due volte a settimana, quando lavoriamo il pomeriggio iniziamo alle 14 e terminiamo alle 18. Lavoriamo dal lunedì al venerdì e il sabato solo fino alle 12. D'inverno lavoriamo meno, facciamo quattro ore il mattino e il pomeriggio qualche volte, ma solo in caso di urgenza, se lavoriamo finiamo alle 17 o alle 18, anche perché dopo fa buio. ADR: ero io a scrivere le ore lavorate dalla ricorrente, su un libro, lei mi diceva quante ore aveva fatto. ADR: non sono parente del signor mia figlia è in CP_1
Moldavia, la moglie di mio figlio lavora presso le Fattorie del Sole. “
Controparte_3
“(…) sono impiegata nell'azienda convenuta dal 2.7.2021, ho un contratto a tempo indeterminato, la mia sede di lavoro è a Casale di Scodosia, sono stata i primi nove mesi di lavoro a Santa Margherita, fino a metà marzo 2022, successivamente non ci vado mai e se capita non è durante l'orario di lavoro. La ricorrente ha lavorato nel 2023, ricordo di aver ricevuto le sue dimissioni invia telematica il 3.10.2023, non so dire quando avesse iniziato a lavorare. ADR: io inizio a lavorare alle 7 e termino alle 14 e 30 in ufficio, poi vado a casa dove rimango reperibile, nel senso che rispondo alle mail e ai titolari per telefono. ADR: non so dire che orario osservasse la ricorrente nel 2023, posso dire che gli orari di tutto il personale sono molto variabili a seconda della stagione e della mole di lavoro e di ordini. D'estate, a Santa Margherita dove c'è solo l'azienda agricola, possono iniziare d'estate tra le sei e le otto, lavorano fino alle 10 a volte, fanno anche una pausa lunga per il caldo, il pomeriggio terminano a volte alle otto di sera, a volte più tardi. D'inverno ci sono meno operai e molte giornate si Tes_ perdono perché piove. ADR: a me arrivano dei prospetti orari compilati dalla signora insieme agli operai e io trascrivo i dati sul foglio presenze, sono quelli che risultano nelle buste paga.”
Pure sussistendo qualche dubbio in ordine all'attendibilità dei testimoni, deve concludersi che nessuno abbia confermato che la osservava un orario lavorativo apri a nove ore giornaliere. Pt_1
Quanto invece alle dimissioni dell'attrice, rassegnate asseritamente a seguito del prolungato inadempimento datoriale all'obbligazione retributiva, deve rilevarsi che la scansione temprale degli acconti in dicata nel ricorso – e non contestata da parte resistente – consente di ritenere dimostrato che le retribuzioni non sono mai state versate per intero all'attrice in corrispondenza con le mensilità lavorate sicché le dimissioni dalla stessa rassegnate nell'ottobre 2023 debbono ritenersi assistite da giusta causa, con la conseguenza che alla andrà rifuso il danno subito per non avere terminato il Pt_1
pagina 4 di 5 contratto di lavoro concluso con la convenuta, pari ad € 4.896,33, come quantificata in ricorso;
su detta somma andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014 (come aggiornata dal DM 147/2022), per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, tutte le fasi, previa compensazione nella misura di
1/3 stante il solo parziale accoglimento del ricorso, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 354/2024 R.G.-C.L., promossa da
[...]
contro la ditta Parte_1 Controparte_4
, con sede legale in Borgo veneto (PD) via Lunga n. 3126, in persona del
[...]
legale rappresentante ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così CP_1
provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, condannando la ditta convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.896,33, come precisato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna la ditta convenuta a rifondere alla ricorrente – e per lei all'avvocato Anna Lucia Papa che si è dichiarata antistataria – le spese di lite, che liquida in € 1.751,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPA Parte_1 C.F._1
ANNA LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Polesine
n. 42/E; contro
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Borgo veneto (PD) via Lunga n. 3126, in persona del legale rappresentante CP_1 con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Vigonza (PD) , via Germania n. 7/2;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertato il diritto della ricorrente, condannarsi la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Borgo Veneto(PD),
[...] via Lunga n.3162, a pagare a per i titoli di cui in premessa, la somma capitale di € Parte_1
11.691,33, o quella eventualmente diversa che risulterà in causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Spese di causa rifuse e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla sig.ra Controparte_1 [...]
e per l'effetto rigettare tutte le domande e conclusioni formulate da quest'ultima perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso
pagina 1 di 5 condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 , come sopra rappresentata, Parte_1
conveniva in giudizio la società per sentire Controparte_2
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 15.02.2023 al 3.10.2023, quale operaia di livello A3 in forza di un contratto a termine con scadenza il 31.12.2023, di essere stata addetta a raccogliere le verdure nei campi ed a pulire e tagliare le melanzane, le zucchine ed altre verdure nella serra, di aver osservato un orario di lavoro articolato dalle 8 alle ore 18 con un'ora di pausa per il pranzo.
Proseguiva l'attrice esponendo che la convenuta non le aveva mai consegnato i prospetti paga e le aveva sempre versato solo acconti sulle retribuzioni, sicché ella aveva ricevuto complessivamente solo
€ 5.067,50 a fronte di 8 mesi di lavoro e perciò, stanca del reiterato inadempimento della datrice, aveva comunicato le dimissioni per giusta causa.
Precisava la ricorrente che dopo la cessazione del rapporto di lavoro la convenuta aveva versato ulteriori acconti, sicché complessivamente ella aveva ricevuto la somma complessiva di €.10.433,50 e precisamente:
902,50 euro in data 23.02.2023
1.408,00 euro in data 11.04.2023
1.167,00 euro in data 25.05.2023
400,00 euro in data 8.08.2023
386,00 euro in data 18.08.2023
804,00 euro in data 6.09.2023
1.261,75 euro in data 9.10.2023
1.518,41 euro in data 31.10.2023
597,84 euro in data 27.11.2023
500,00 euro in data 21.12.2023
453,00 euro in data 10.01.2024
1.035,00 euro in data 30.01.2024.
La affermava tuttavia di essere ancora creditrice nei confronti della convenuta, a titolo di Pt_1 retribuzioni da febbraio a ottobre 2023 e TFR, già detratti gli acconti ricevuti, della somma residua di €
4.896,33 (15.329,83 – 10.433,50), da conteggio allegato al ricorso, redatto secondo il CCNL per gli operai agricoli, applicato ed applicabile alla fattispecie. Inoltre la ricorrente affermava di avere diritto pagina 2 di 5 ad un rimborso IRPEF di €.1.452,00, come risultava dal Modello 730/2023 allegato al ricorso, che non era stato inserito in busta paga, ed infine stante la giusta causa delle dimissioni, l'attrice affermava di aver diritto al risarcimento del danno, determinato in misura pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, dunque da ottobre a dicembre 2023, e quindi in € 5.343,00, sicché complessivamente la andava creditrice della somma di € Pt_1
11.691,33.
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra Controparte_1
rappresentata, che resisteva al ricorso, affermando che la ricorrente aveva lavorato nei campi solo alcuni giorni al mese, che non aveva mai lavorato nove ore al giorno, che il rimborso IRPEF era stato versato all'attrice in modo frazionato nei mesi da giugno a settembre 2023, e che infine la ricorrente aveva percepito più di quanto le era dovuto.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di , di di e di , tutte dipendenti della ditta Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 convenuta ed infine veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, che è solo in parte fondato e merita parziale accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'onere di dimostrare di avere diritto alla retribuzione per lavoro straordinario spetta esclusivamente al lavoratore che alleghi di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello fissato in via ordinaria.
Orbene, nessuno dei testimoni ascoltati in corso di causa ha fornito la prova dell'avere la Pt_1
osservato un orario di lavoro superiore a quello ordinario, avendo gli stessi reso le seguenti dichiarazioni.
BA : Tes_1
“(…) lavoro alle dipendenze della ditta convenuta da dieci anni, opero dal 2018 presso la sede di Casale di Scodosia, in precedenza lavoravo a Santa Margherita d'Adige, dove non vado più. (…) Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Santa Margherita prima del 2018 e lei faceva lo stesso lavoro che facevo io. (…) sul cap. 4) io faccio altri orari, a Casale, quando ero a Santa Margherita lavoravamo dalla 8 alle 12, facevamo due ore di pausa e poi dalle 14 alle 17 o alle 18, a seconda se c'era da finire il lavoro o meno. D'inverno si lavorava meno, in alcuna giornate si stava a casa, non ricordo che orario di lavoro osservassimo quando andavamo a lavorare. L'orario di cui ho detto sopra è quello estivo, a volte facevamo anche tre ore di pausa pranzo, per il caldo, non variava l'orario di inizio e fine del lavoro giornaliero.
pagina 3 di 5 ADR: per periodo invernale intendo da ottobre a marzo. ADR: a volte lavoravamo anche il sabato, se durante la settimana non avevamo lavorato qualche giorno, d'estate si lavorava di più, ma non ricordo se lavorassimo cinque o sei giorni a settimana. ADR: un anno fa la ricorrente lavorava ancora per la ditta convenuta, questo ho sentito dire in azienda.”
RA BU:
“(…) Abito alla Fattoria del Sole insieme ai signori nella stessa abitazione. Lavoro come CP_1 operaia, di solito nel capannone, solo a volte vado in campagna, opero presso la sede di Santa Margherita. (…) La teste alla domanda: lei che orario di lavoro ha risponde: qualche volta lavoriamo cinque ore, qualche altra volta lavoriamo anche otto ore, se c'è qualche urgenza. Il capo decide quante ore si lavorano. Mi ricordo la ricorrente, faceva lo stesso mio lavoro ma lavorava di più in campagna, faceva lo stesso orario che facevo io, l'anno scorso ha lavorato da noi. ADR: la mattina iniziamo alle otto, lavoriamo fino alle 12, nel pomeriggio lavoriamo solo se c'è urgenza, circa due volte a settimana, quando lavoriamo il pomeriggio iniziamo alle 14 e terminiamo alle 18. Lavoriamo dal lunedì al venerdì e il sabato solo fino alle 12. D'inverno lavoriamo meno, facciamo quattro ore il mattino e il pomeriggio qualche volte, ma solo in caso di urgenza, se lavoriamo finiamo alle 17 o alle 18, anche perché dopo fa buio. ADR: ero io a scrivere le ore lavorate dalla ricorrente, su un libro, lei mi diceva quante ore aveva fatto. ADR: non sono parente del signor mia figlia è in CP_1
Moldavia, la moglie di mio figlio lavora presso le Fattorie del Sole. “
Controparte_3
“(…) sono impiegata nell'azienda convenuta dal 2.7.2021, ho un contratto a tempo indeterminato, la mia sede di lavoro è a Casale di Scodosia, sono stata i primi nove mesi di lavoro a Santa Margherita, fino a metà marzo 2022, successivamente non ci vado mai e se capita non è durante l'orario di lavoro. La ricorrente ha lavorato nel 2023, ricordo di aver ricevuto le sue dimissioni invia telematica il 3.10.2023, non so dire quando avesse iniziato a lavorare. ADR: io inizio a lavorare alle 7 e termino alle 14 e 30 in ufficio, poi vado a casa dove rimango reperibile, nel senso che rispondo alle mail e ai titolari per telefono. ADR: non so dire che orario osservasse la ricorrente nel 2023, posso dire che gli orari di tutto il personale sono molto variabili a seconda della stagione e della mole di lavoro e di ordini. D'estate, a Santa Margherita dove c'è solo l'azienda agricola, possono iniziare d'estate tra le sei e le otto, lavorano fino alle 10 a volte, fanno anche una pausa lunga per il caldo, il pomeriggio terminano a volte alle otto di sera, a volte più tardi. D'inverno ci sono meno operai e molte giornate si Tes_ perdono perché piove. ADR: a me arrivano dei prospetti orari compilati dalla signora insieme agli operai e io trascrivo i dati sul foglio presenze, sono quelli che risultano nelle buste paga.”
Pure sussistendo qualche dubbio in ordine all'attendibilità dei testimoni, deve concludersi che nessuno abbia confermato che la osservava un orario lavorativo apri a nove ore giornaliere. Pt_1
Quanto invece alle dimissioni dell'attrice, rassegnate asseritamente a seguito del prolungato inadempimento datoriale all'obbligazione retributiva, deve rilevarsi che la scansione temprale degli acconti in dicata nel ricorso – e non contestata da parte resistente – consente di ritenere dimostrato che le retribuzioni non sono mai state versate per intero all'attrice in corrispondenza con le mensilità lavorate sicché le dimissioni dalla stessa rassegnate nell'ottobre 2023 debbono ritenersi assistite da giusta causa, con la conseguenza che alla andrà rifuso il danno subito per non avere terminato il Pt_1
pagina 4 di 5 contratto di lavoro concluso con la convenuta, pari ad € 4.896,33, come quantificata in ricorso;
su detta somma andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014 (come aggiornata dal DM 147/2022), per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, tutte le fasi, previa compensazione nella misura di
1/3 stante il solo parziale accoglimento del ricorso, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 354/2024 R.G.-C.L., promossa da
[...]
contro la ditta Parte_1 Controparte_4
, con sede legale in Borgo veneto (PD) via Lunga n. 3126, in persona del
[...]
legale rappresentante ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così CP_1
provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, condannando la ditta convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.896,33, come precisato in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna la ditta convenuta a rifondere alla ricorrente – e per lei all'avvocato Anna Lucia Papa che si è dichiarata antistataria – le spese di lite, che liquida in € 1.751,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5