Art. 28.
I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.
I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.