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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.2786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2786/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. NOEMI Parte_1 C.F._1
CINZIA DEMURO
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. al fine di disciplinare il regime e le condizioni di affidamento CP_1
e di mantenimento della figlia minore, ed ha dedotto che: a) dalla relazione sentimentale col - CP_1
durata dal 2009 al 2011- era nata la figlia (a Sassari il 6.02.2010); b) il rapporto si era presto Per_1 deteriorato a causa della condotta aggressiva dell'ex compagno che aveva indotto la ricorrente ad pagina 1 di 4 allontanarsi, unitamente alla figlia, dalla casa familiare per trovare riparo presso i suoi genitori, dai quali si era trattenuta per circa sei anni;
c) anche il resistente nel frattempo si era trasferito in quel di
Bono, diradando gli incontri con la figlia, che oltretutto non erano mai stati assidui neanche in precedenza;
d) stante l'assenza del padre sia sul piano morale ed educativo, sia su quello economico, ha dovuto provvedere in toto alle esigenze della minore, potendo contare unicamente sul contributo dei propri genitori;
e) il disinteresse del resistente l'ha spesso ostacolata nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nei rapporti con la pubblica amministrazione (richiesta di autorizzazioni, benefici, agevolazioni, documentazione fiscale etc); f) la sua condizione reddituale non era tale da consentirle di sostenere tutti gli oneri economici familiari, dovendo anche affrontare costi abitativi nella misura di € 500,00 per il canone di locazione.
Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente sig.
che -nonostante la regolare notifica del ricorso- non si è costituito. CP_1
Nella medesima udienza, la ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ha specificato di incontrare difficoltà burocratiche nel disbrigo delle pratiche amministrative che concernono la figlia minore a causa dell'assenza del padre, ragione per la quale ha insistito nella domanda di cui al ricorso precisando di domandare l'affidamento condiviso con poteri autonomi in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la P.A..
Parte ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Disporre che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con poteri Per_1
autonomi in capo alla madre in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la P.A., con residenza principale presso la madre.
2) Disporre che il Sig. possa vedere e stare con la figlia quando ella lo vorrà, inizialmente alla CP_1
presenza della madre.
3) Porre a carico del a titolo di mantenimento nei confronti della figlia minore, la somma di € CP_1
400,00 mensili, rivalutabile ISTAT nonché l'intero assegno unico. Saranno, altresì, a carico dei genitori le spese straordinarie come da protocollo CNF.
4) Con vittoria di spese ed onorari”.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio ritiene che nel caso che ci occupa non vi sia motivo di disattendere la richiesta formulata da parte ricorrente, poiché, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non smentito dal resistente, sussistono le condizioni per stabilire il regime dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori,
pagina 2 di 4 con potere della sig.ra di rapportarsi autonomamente, nell'interesse della figlia, con la scuola, i Pt_1
sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione al padre;
con collocamento della medesima presso di lei a Sassari nella via Barzini 13.
Con riferimento alla regolamentazione delle visite da parte del sig. nei confronti della figlia, CP_1
appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando: pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della bambina, specificando che gli incontri avverranno, almeno nel primo periodo, in presenza della madre;
Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico, non è superfluo precisare che ai sensi dell'art. 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli attraverso una contribuzione indiretta e periodica alle spese afferenti ai bisogni della prole.
In assenza di riscontri in merito all'attività svolta dal sig. e, perciò, in ordine all'entità dei di lui CP_1
guadagni, tenuto conto, altresì, delle normali e prevedibili esigenze quotidiane della figlia (15 anni), il
Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in complessivi € 400,00 mensili, quantificazione richiesta dalla ricorrente, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF.
Infine, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori e considerato che la minore è collocata presso la madre, che da sola se ne prende cura, si ritiene di dover riconoscere a quest'ultima il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico erogato dall' in favore della figlia. CP_2
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso di nata a Sassari il [...] ad [...] i Per_2
genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre,
2) dispone l'attribuzione alla madre, sig.ra dei poteri da svolgersi in Parte_1 piena autonomia, in ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione al padre, sig. CP_1
3) il padre potrà esercitare il diritto di visita vedendo la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della minore specificando che gli incontri avverranno, almeno nel primo periodo, in presenza della madre;
pagina 3 di 4 4) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella CP_1 misura di € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo CNF;
5) la sig.ra percepirà altresì il 100% dell'assegno unico erogato Parte_1
CP_ dall' a favore della figlia;
6) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2786/2024, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. NOEMI Parte_1 C.F._1
CINZIA DEMURO
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. al fine di disciplinare il regime e le condizioni di affidamento CP_1
e di mantenimento della figlia minore, ed ha dedotto che: a) dalla relazione sentimentale col - CP_1
durata dal 2009 al 2011- era nata la figlia (a Sassari il 6.02.2010); b) il rapporto si era presto Per_1 deteriorato a causa della condotta aggressiva dell'ex compagno che aveva indotto la ricorrente ad pagina 1 di 4 allontanarsi, unitamente alla figlia, dalla casa familiare per trovare riparo presso i suoi genitori, dai quali si era trattenuta per circa sei anni;
c) anche il resistente nel frattempo si era trasferito in quel di
Bono, diradando gli incontri con la figlia, che oltretutto non erano mai stati assidui neanche in precedenza;
d) stante l'assenza del padre sia sul piano morale ed educativo, sia su quello economico, ha dovuto provvedere in toto alle esigenze della minore, potendo contare unicamente sul contributo dei propri genitori;
e) il disinteresse del resistente l'ha spesso ostacolata nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nei rapporti con la pubblica amministrazione (richiesta di autorizzazioni, benefici, agevolazioni, documentazione fiscale etc); f) la sua condizione reddituale non era tale da consentirle di sostenere tutti gli oneri economici familiari, dovendo anche affrontare costi abitativi nella misura di € 500,00 per il canone di locazione.
Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente sig.
che -nonostante la regolare notifica del ricorso- non si è costituito. CP_1
Nella medesima udienza, la ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ha specificato di incontrare difficoltà burocratiche nel disbrigo delle pratiche amministrative che concernono la figlia minore a causa dell'assenza del padre, ragione per la quale ha insistito nella domanda di cui al ricorso precisando di domandare l'affidamento condiviso con poteri autonomi in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la P.A..
Parte ricorrente ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Disporre che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con poteri Per_1
autonomi in capo alla madre in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la P.A., con residenza principale presso la madre.
2) Disporre che il Sig. possa vedere e stare con la figlia quando ella lo vorrà, inizialmente alla CP_1
presenza della madre.
3) Porre a carico del a titolo di mantenimento nei confronti della figlia minore, la somma di € CP_1
400,00 mensili, rivalutabile ISTAT nonché l'intero assegno unico. Saranno, altresì, a carico dei genitori le spese straordinarie come da protocollo CNF.
4) Con vittoria di spese ed onorari”.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio ritiene che nel caso che ci occupa non vi sia motivo di disattendere la richiesta formulata da parte ricorrente, poiché, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non smentito dal resistente, sussistono le condizioni per stabilire il regime dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori,
pagina 2 di 4 con potere della sig.ra di rapportarsi autonomamente, nell'interesse della figlia, con la scuola, i Pt_1
sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione al padre;
con collocamento della medesima presso di lei a Sassari nella via Barzini 13.
Con riferimento alla regolamentazione delle visite da parte del sig. nei confronti della figlia, CP_1
appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando: pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della bambina, specificando che gli incontri avverranno, almeno nel primo periodo, in presenza della madre;
Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico, non è superfluo precisare che ai sensi dell'art. 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli attraverso una contribuzione indiretta e periodica alle spese afferenti ai bisogni della prole.
In assenza di riscontri in merito all'attività svolta dal sig. e, perciò, in ordine all'entità dei di lui CP_1
guadagni, tenuto conto, altresì, delle normali e prevedibili esigenze quotidiane della figlia (15 anni), il
Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in complessivi € 400,00 mensili, quantificazione richiesta dalla ricorrente, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF.
Infine, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori e considerato che la minore è collocata presso la madre, che da sola se ne prende cura, si ritiene di dover riconoscere a quest'ultima il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico erogato dall' in favore della figlia. CP_2
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dispone l'affidamento condiviso di nata a Sassari il [...] ad [...] i Per_2
genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre,
2) dispone l'attribuzione alla madre, sig.ra dei poteri da svolgersi in Parte_1 piena autonomia, in ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse della figlia ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione al padre, sig. CP_1
3) il padre potrà esercitare il diritto di visita vedendo la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della minore specificando che gli incontri avverranno, almeno nel primo periodo, in presenza della madre;
pagina 3 di 4 4) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella CP_1 misura di € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo CNF;
5) la sig.ra percepirà altresì il 100% dell'assegno unico erogato Parte_1
CP_ dall' a favore della figlia;
6) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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