Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4080/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4080/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Pierri Davide Salvatore Parte_1
– ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e CP_1 difeso dall' avv Controparte_2
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 441 bis c.p.c. depositato il 29.03.2024 Pt_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze
[...] della resistente con contratto a tempo indeterminato part time dal
23.2.2022 e mansioni di magazziniere settimo livello CCNL Commercio- terziario presso la sede di Surbo della società resistente;
che in data 14.10.2023 gli era stata comunicata la rescissione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a far data dal 31.10.2023
e che tale licenziamento veniva impugnato dal lavoratore con missiva del 20.10.2023; che il ricorrente aveva continuato a lavorare alle dipendenze della resistente sino alla data del 8.3.2024, data in cui il lavoratore veniva allontanato dal posto di lavoro dal datore di lavoro in maniera orale e senza alcuna comunicazione scritta;
che in seguito all' allontanamento dal posto di lavoro il ricorrente veniva
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva accertare l' illegittimità
e/o inefficacia del licenziamento intimato in forma orale in data
8.3.2024 con conseguente condanna della società resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un' indennità commisurata all' ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell' effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva la quale evidenziava che il ricorrente era stato CP_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo con lettera scritta del 14.10.2023 (con decorrenza dalla data del 31.10.2023 di cessazione del periodo di preavviso); che in data 16.10.2023, durante il periodo di preavviso, il ricorrente aveva iniziato un lungo periodo di malattia protrattosi sino al 4.3.2024 che aveva determinato la sospensione del periodo di preavviso;
che in data 8.3.2024 al termine del lungo periodo di malattia, la società resistente in virtù del licenziamento già comunicato in data 14.10.2023, aveva informato gli
Enti preposti della cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
All'udienza del 10.04.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del
Tribunale la questione originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti relativa alla legittimità del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 8.3.2024.
Tanto premesso il ricorso risulta infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
Ed invero la resistente ha documentato che, con lettera CP_1 scritta del 14.10.2023, veniva licenziato per Parte_1 giustificato motivo oggettivo a far data dal 31.10.2023 (data di cessazione del periodo di preavviso).
Dalla documentazione allegata risulta altresì che in data
16.10.2023 il ricorrente dava inizio ad un lungo periodo di malattia protrattosi sino al 4.3.2024 che determinava la sospensione del periodo di preavviso e che in data 8.3.2024 al termine del periodo di malattia, la società resistente informava gli Enti preposti dell' interruzione del rapporto di lavoro in virtù del licenziamento comunicato il 14.10.2023.
Alla luce di quanto suesposto deva ritenersi che il ricorrente non
è stato licenziato in forma orale ma con una comunicazione scritta valida ed efficace.
Ed invero secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il lavoratore, dopo la comunicazione di licenziamento, si assenti per malattia durante il periodo di preavviso, il licenziamento resterà inefficace fino alla cessazione dello stato di malattia o comunque del superamento del periodo di comporto.
La Suprema Corte ha ritenuto che “Dall' applicazione del principio di sospensione del rapporto di lavoro in presenza degli eventi di cui all' art 2110 c.c. (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi
o secondo equità, discende, con riferimento al licenziamento con preavviso la dal momento della sua intimazione- dell' Parte_2 efficacia del licenziamento nel caso di malattia del lavoratore già in atto, e la sospensione della decorrenza del preavviso in caso in cui detti eventi siano sopravvenuti (Cass civ 3.4.2019 n 9268)”.
La sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore, con conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia costituisce un effetto che deriva dalla legge e che si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso.
Ne consegue che lo stato di malattia di insorto il Persona_1
16.10.2023 costituisce evento idoneo, ai sensi dell' art 2110 c.c.,
a determinare la sospensione del preavviso al termine del quale il rapporto di lavoro si è regolarmente risolto.
In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del licenziamento orale non può essere accolta.
Equi motivi consigliano la compensazione delle spese di causa, in considerazione della natura delle parti e delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
29.03.2024 da contro così decide: Persona_1 CP_1
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese processuali.
Lecce, 22.4.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa