Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1208
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Sentenza 22 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Francesca Costa del Tribunale di Lecce, riguarda un contenzioso tra un lavoratore e il suo datore di lavoro in merito alla legittimità di un licenziamento. La parte ricorrente sosteneva che il licenziamento comunicato oralmente il 8 marzo 2024 fosse illegittimo, poiché il lavoratore era già stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera scritta il 14 ottobre 2023, e che la sua assenza per malattia avesse sospeso il periodo di preavviso. La parte resistente, invece, sosteneva la validità del licenziamento scritto e la legittimità della cessazione del rapporto di lavoro.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che il licenziamento era stato comunicato in forma scritta e che l'assenza per malattia del lavoratore non annullava la validità del licenziamento già intimato. La sentenza si basa sull'interpretazione dell'art. 2110 c.c., che prevede la sospensione del periodo di preavviso in caso di malattia, ma non nega l'efficacia del licenziamento già comunicato. Pertanto, il giudice ha concluso che il licenziamento era legittimo e ha compensato le spese processuali, considerando la natura delle parti e le questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1208
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 1208
    Data del deposito : 22 aprile 2025

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