Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza collegiale 4 maggio 2020
Sentenza breve 4 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2025REG.PROV.COLL.
N. 03363/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2021, proposto da
CE NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bonaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Magnanelli, Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11380/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Udito per le parti l’avvocati Giovanni Bonaccio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma V, Direzione Tecnica, Disciplina Edilizia, num. rep. CF/3603/2019 del 27.11.2019, num. prot. CF/239839/2019 del 27.11.2019 è stata ingiunta al sig. NA, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione di opere abusivamente realizzate su terreno di proprietà comunale, censito al Catasto Terrenti al Foglio 631, mapp. 53 sub. 1, mapp., 286 sub. 1, mapp. 440, sito in via Labico n. 94, opere consistenti in:
a) una tettoia di mq 17,30, con altezza di m. 3,90 con struttura metallica sormontata da tegole tamponata su due lati con materiale eterogeneo, utilizzata come magazzino e a riparo di un camino;
b) una tettoia in aderenza alla parete perimetrale dell’unità immobiliare di mq 18,00 circa, con altezza di m. 3,20, sormontata da pannelli di materiale plastico,
c) una tettoia in aderenza alla parete del locale forno;
d) un volume in aderenza alle pareti perimetrali del locale laboratorio, utilizzato come riparo dei motoveicoli;
e) tamponatura degli accessi originari dei civici 96 e 98 con conseguente accesso solo dal civico n. 94.
2. Il sig. NA ha impugnato l’indicato provvedimento con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, deducendo che le opere non era state realizzate su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblica, ed inoltre per il fatto che le opere non potrebbero neppure considerarsi alla stregua di opere edilizie.
3. Con successivi motivi aggiunti il sig. NA ha impugnato il decreto di esproprio del Prefetto di Roma prot. n. 14326 del 26.11.1969 e la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. del 28.01.1970, attestante l’acquisizione, a favore del Comune di Roma, dei mappali dei quali il Comune di Roma ha intimato lo sgombero dalle opere abusive.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, sul presupposto che l’Amministrazione ha dimostrato di essere proprietaria dei suoli indicati nell’impugnata ordinanza di demolizione e, inoltre, che il ricorrente NA non ha dimostrato l’irrilevanza urbanistico-edilizia dei manufatti, il fatto che, per il loro carattere risalente, essi non abbisognassero di un titolo, e, infine, che fossero stati edificati previo rilascio di un permesso di costruire. A fronte di tali evidenze il TAR ha ritenuto irrilevante il decorso di un lungo lasso di tempo dalla realizzazione delle opere abusive.
5. Il sig. NA ha proposto appello.
6. Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere alla impugnazione.
7. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo d’appello si deduce l’inadeguatezza della motivazione posta a corredo della decisione appellata, la quale non avrebbe messo nel giusto rilievo le doglianze del ricorrente.
8.1. In particolare il sig. NA ritiene provata incontrovertibilmente la proprietà dei suoli sopra indicati in capo al medesimo ed al fratello RT: il defunto padre dell’odierno appellante, infatti, avrebbe validamente usucapito tali beni, di cui poi avrebbe trasmesso la proprietà ai figli per eredità. L’appellante ritiene pertanto ingiustificata l’affermazione del primo giudice secondo cui il Comune di Roma ha provato di essere titolare della proprietà dei fondi medesimi.
8.2. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, la documentazione dal medesimo versata in giudizio non è sufficiente a dimostrare che i fondi oggetto dell’ordinanza impugnata sono di proprietà sua e del fratello RT.
8.2.1. L’atto di donazione di cui al rogito Notaio Grosso nn. 15240/8274 del 19 settembre 2007, con cui il sig. RA NA ha donato ai figli, inter alia , i fondi di che trattasi, non indica un atto di provenienza: si legge, infatti, in tale atto che “ Ai fini della voltura catastale il donande dichiara che gli immobili in oggetto sono stati da lui posseduti “animo domini” con continuità e senza turbative da oltre un ventennio e che pertanto si è compiuto in loro favore l’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 922 Codice Civile. Le parti si dichiarano edotte da me notaio della mancanza di continuità di trascrizioni nel ventennio …” : risulta dunque evidente da tale atto che l’usucapione del fondi di che trattasi, a favore del sig. RA NA non era stata dichiarata giudizialmente.
8.2.2. L’usucapione dei fondi in argomento a favore del sig. RA NA non è stata neppure dichiarata con la sentenza del Tribunale di Roma n. 3974/2018, laddove tale usucapione è stata fatta oggetto di un mero accertamento incidentale, oggetto di una eccezione riconvenzionale, in forza della quale il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento della nullità dell’atto di donazione sopra citato, domanda proposta da terzi nei confronti degli eredi NA. Tale pronuncia non è opponibile al Comune di Roma, sia per la ragione che contiene un accertamento meramente incidentale, sia per la ragione che il Comune di Roma non ha preso parte a quel giudizio e non ha potuto contraddire alla eccezione riconvenzionale. Oltre a ciò va rilevato che nella sentenza del Tribunale di Roma si allude alla usucapione di immobili adibiti ad uso abitativo e officina di fabbro, mentre le opere oggetto dell’ordinanza qui impugnata sono all’evidenza differenti (tettoie e muri).
8.2.3. Valga da ultimo rammentare che l’usucapione, per essere opponibile a terzi, deve essere accertata e dichiarata con provvedimento giudiziale, pronunciato ovviamente nel contraddittorio con il titolare del fondo oggetto di usucapione: questo per la ragione che l’art. 2643 c.c. non prevede che possano essere trascritti atti unilaterali o contratti che abbiano ad oggetto l’accertamento dell’usucapione, mentre l’art. 2651 c.c. prevede la trascrizione delle sentenze da cui risultano gli acquisiti per usucapione. Solo con il D.L. n. 69/2013 è stata introdotta nell’ordinamento la possibilità di trascrivere nei Registri Immobiliari “ gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ”, accordi che, ovviamente, implicano la partecipazione del proprietario del fondo oggetto di usucapione.
8.2.4. L’atto di donazione del 2007, pertanto, non costituiva di per sé un atto idoneo a trasferire la proprietà dei fondi in argomento, sicché allo stato la proprietà del Comune di Roma non appare contestabile, fermo restando che i signori NA possono sempre agire in separato giudizio civile per far accertare a loro favore l’usucapione ventennale, o quella decennale ex art. 1159 c.c.
8.2.5. Quanto alla circostanza che gli originari proprietari dei beni espropriati dal Comune di Roma, cioè i signori OL, hanno presentato istanza di retrocessione del bene espropriato, il Collegio rileva che la stessa parte appellante ammette di non conoscere, e quindi di non aver dimostrato, l’esito di tale istanza e l’avvenuta retrocessione del bene ai signori OL. Valga, peraltro, la circostanza che ove tale retrocessione si fosse perfezionata, il decreto di retrocessione sarebbe stato trascritto nei Registri Immobiliari, e l’appellante avrebbe potuto produrne copia in giudizio, dimostrando in tal modo che il Comune di Roma, o altro ente pubblico, non è intestatario dei fondi di che trattasi. L’appellante, tuttavia, non ha prodotto un simile documento.
9. Sotto diverso profilo, con il secondo motivo d’appello, l’appellante ripropone le ulteriori censure già articolate in primo grado.
9.1. Con il primo motivo di ricorso originario l’appellante assumeva che l’ordinanza impugnata è stata emessa in difetto dei presupposti indicati dall’art. 21 della L.R. Lazio n. 15/2008: in realtà l’appellante non ha dimostrato che la proprietà dei fondi non fa capo al Comune di Roma o di altri enti pubblici e non ha neppure dimostrato lo stato legittimo delle opere.
9.1.1. Come affermato nell’appellata sentenza, i manufatti non risultano assistiti da un titolo edilizio e non si comprende quale sarebbe il fatto giuridico o la norma che potrebbe consentire di ritenere tali manufatti legittimi: di certo a tal fine non può soccorrere il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e l’affidamento riposto dai signori NA nella legittimità delle opere medesime. Il Comune di Roma, inoltre, era dotato di piano regolatore generale sin dal 1931, per cui, anche a voler ritenere che i manufatti oggetto di demolizione siano stati realizzati ante 1967 in zona esterna al centro abitato, essi non sarebbero stati esenti dall’obbligo di licenza edilizia.
9.2. Con il secondo motivo di ricorso originario l’appellante assumeva la legittimità delle opere e l’illegittimità dell’ordinanza impugnata sotto vari profili di eccesso di potere.
9.2.1. La censura è manifestamente infondata: si richiama quanto rilevato in ordine alla mancanza di prova dello stato legittimo dei manufatti, la quale determina la natura abusiva dei manufatti e rende doverosa la sanzione demolitoria. L’appellante, inoltre, non ha dimostrato vizi di istruttoria tali da inficiare le conclusioni qui raggiunte, ragione per cui l’Amministrazione non avrebbe potuto pervenire a un diverso provvedimento, il che rende il provvedimento impugnato non annullabile ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/90.
9.2.2. Né l’appellante può essere seguito laddove sostiene la modestia e l’irrilevanza dei manufatti abusivi: si tratta invece, indubbiamente, di manufatti che costituiscono nuova costruzione e la cui eventuale natura pertinenziale postulerebbe che abbiano ridottissime dimensioni: l’appellante, tuttavia, si è ben guardato dal sostenere e dimostrare che i manufatti in questione hanno dimensioni ridotte, tanto da poter essere considerate quali “pertinenze urbanistiche”.
9.3. L’appellante ripropone, ancora, il primo motivo aggiunto di ricorso, finalizzato a dimostrare che i fondi non sarebbero, o non sarebbero più, di proprietà del Comune di Roma: la censura è destituita di fondamento alla luce delle considerazioni sopra esposte.
9.4. E’ riproposto anche il secondo motivo aggiunto, con cui si deduceva che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione sarebbero stati realizzati negli anni Cinquanta: la circostanza, ove pure rispondente al vero, è irrilevante. Si richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017 circa il fatto che la realizzazione di immobili abusivi non crea alcun affidamento legittimo e non determina l’obbligo di motivare l’ordine di demolizione con la sussistenza di un pubblico interesse. Inoltre, negli anni Cinquanta il Comune di Roma era già dotato di piano regolatore generale, ragione per cui la licenza edilizia era obbligatoria per qualsiasi costruzione e in tutte le zone del territorio comunale: l’appellante, tuttavia, non è stato in grado di produrre la licenza edilizia che avrebbe legittimato i manufatti di che trattasi. Infine, la circostanza che i signori NA non abbiano contribuito alla realizzazione dell’abuso di che trattasi deve ritenersi allo stato indimostrata, dal momento che non è certa la data di realizzazione dei manufatti e l’appellante assume che la di lui famiglia ne è al possesso da decenni.
10. Con il terzo motivo d’appello si deduce nuovamente la legittimità dei manufatti oggetto dell’ordine di demolizione, in ragione dell’affidamento riposto dall’appellante sulla legittimità dei medesimi.
10.1. La censura è manifestamente destituita di fondamento: l’appellante invoca a proprio favore una giurisprudenza risalente che è stata ormai superata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, la quale ha chiarito che l’ordine di demolizione di manufatti realizzati in assenza, ab origine , del titolo legittimante non deve essere motivato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla rimozione dei manufatti abusivi, costituendo in tal caso un atto doveroso, anche a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso.
11. L’appello va, conclusivamente, respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Roma, delle spese relative al presente grado di giudizio, spese che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO