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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3514/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Monica Di Maria (c.f. ) del Foro di C.F._2
Trieste, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Trieste alla via Del
Coroneo n°36.
– ammesso al patrocinio a spese dello Stato Email_1
- ricorrente -
Contro
(c.f. ), da nubile CP_1 C.F._3 Persona_1
nata a [...] il giorno 11 marzo 1991 residente a [...]in
[...]
via San Marco n. 55; resistente- contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi.
pagina 1 di 3 Conclusioni della parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. nulla a titolo di mantenimento essendo le parti economicamente indipendenti.
FATTO E DIRITTO
ha chiesto la separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1 CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio in data 16.10.2016 in Quezon City
[...]
(Filippine) registrato al n. 725 P. 2 Serie C. anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dal matrimonio non sono nati figli;
he di fatto la coppia vive separata di fatto da molto tempo perché la signora viaggia da tempo in CP_1
Europa e nel mondo e non ha mai chiesto contributi al marito, sì da presumere che sia economicamente indipendente.
che ha sostituito con il matrimonio il Persona_1
proprio cognome con quello del marito ( non si è costituita in giudizio ed è CP_1
stata dichiarata contumace.
All'udienza fissata dal giudice designato per la trattazione della causa per la comparizione personale delle parti (5 dicembre 2024), è comparso solo il ricorrente che ha raccontato la propria storia, e le ragioni per le quali è venuto in contatto con la signora che, orfana di entrambi i genitori, intendeva venire in Italia dalle CP_1
Filippine e di come il matrimonio avesse rappresentato per entrambi nonostante la differenza d'età (lui 69 anni, lei 25) un mezzo legittimo per giungere in Italia per lei e per avere una assistenza morale e materiale per lui;
il sig ha riferito di essersi CP_1
recato a incontrare nelle Filippine, giungendo sino al suo piccolo villaggio, CP_1
di aver instaurato una relazione, ma di essersi ben presto reso conto che la moglie non riusciva ad ambientarsi in Italia, lasciandola dunque partire;
va evidenziato, ai fini della contumacia, che la moglie ha voluto conservare la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di via san Marco, 55 per cui rituale viene ritenuta la notifica del ricorso introduttivo.
Nulla osta dunque ad autorizzare i coniugi a vivere separati, condizione che, peraltro, permane in fatto ormai da otto anni, sin dall'inizio del rapporto di convivenza in Italia;
quanto al contributo al mantenimento, il ricorrente, che vive di pagina 2 di 3 una modestissima pensione (tanto da scegliere di svernare ospite d amici in Grecia) con la quale deve coprire anche le spese di locazione, ha precisato che la moglie, ben a conoscenza del procedimento di separazione che lei stessa auspica venga pronunciata prima possibile, non ha mai richiesto alcun aiuto economico (se non sporadiche somme e comunque modeste) consentendo di desumere che sia economicamente indipendente.
Il Collegio ravvisa dunque i presupposti per pronunciare la separazione dei coniugi, senza alcun'altra condizione e senza porre le spese del procedimento a carico della Convenuta, prendendo atto che non vi è neppure una istanza in tal senso da parte del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento iscritto al n.3514/2024, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
TRIESTE (TS) il 25/08/1947 e (già CP_1 Persona_1
nat a Manila (FILIPPINE) l' 11/03/1991 che hanno contratto
[...]
matrimonio il 16 ottobre 2016 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di
Trieste al n.725, parte II, serie C, anno 2016;
2. Nulla sulle spese
3. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Trieste, 14/12/2024
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3514/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Monica Di Maria (c.f. ) del Foro di C.F._2
Trieste, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Trieste alla via Del
Coroneo n°36.
– ammesso al patrocinio a spese dello Stato Email_1
- ricorrente -
Contro
(c.f. ), da nubile CP_1 C.F._3 Persona_1
nata a [...] il giorno 11 marzo 1991 residente a [...]in
[...]
via San Marco n. 55; resistente- contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
oggetto: separazione giudiziale tra coniugi.
pagina 1 di 3 Conclusioni della parte ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. nulla a titolo di mantenimento essendo le parti economicamente indipendenti.
FATTO E DIRITTO
ha chiesto la separazione giudiziale dalla moglie, Parte_1 CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio in data 16.10.2016 in Quezon City
[...]
(Filippine) registrato al n. 725 P. 2 Serie C. anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dal matrimonio non sono nati figli;
he di fatto la coppia vive separata di fatto da molto tempo perché la signora viaggia da tempo in CP_1
Europa e nel mondo e non ha mai chiesto contributi al marito, sì da presumere che sia economicamente indipendente.
che ha sostituito con il matrimonio il Persona_1
proprio cognome con quello del marito ( non si è costituita in giudizio ed è CP_1
stata dichiarata contumace.
All'udienza fissata dal giudice designato per la trattazione della causa per la comparizione personale delle parti (5 dicembre 2024), è comparso solo il ricorrente che ha raccontato la propria storia, e le ragioni per le quali è venuto in contatto con la signora che, orfana di entrambi i genitori, intendeva venire in Italia dalle CP_1
Filippine e di come il matrimonio avesse rappresentato per entrambi nonostante la differenza d'età (lui 69 anni, lei 25) un mezzo legittimo per giungere in Italia per lei e per avere una assistenza morale e materiale per lui;
il sig ha riferito di essersi CP_1
recato a incontrare nelle Filippine, giungendo sino al suo piccolo villaggio, CP_1
di aver instaurato una relazione, ma di essersi ben presto reso conto che la moglie non riusciva ad ambientarsi in Italia, lasciandola dunque partire;
va evidenziato, ai fini della contumacia, che la moglie ha voluto conservare la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di via san Marco, 55 per cui rituale viene ritenuta la notifica del ricorso introduttivo.
Nulla osta dunque ad autorizzare i coniugi a vivere separati, condizione che, peraltro, permane in fatto ormai da otto anni, sin dall'inizio del rapporto di convivenza in Italia;
quanto al contributo al mantenimento, il ricorrente, che vive di pagina 2 di 3 una modestissima pensione (tanto da scegliere di svernare ospite d amici in Grecia) con la quale deve coprire anche le spese di locazione, ha precisato che la moglie, ben a conoscenza del procedimento di separazione che lei stessa auspica venga pronunciata prima possibile, non ha mai richiesto alcun aiuto economico (se non sporadiche somme e comunque modeste) consentendo di desumere che sia economicamente indipendente.
Il Collegio ravvisa dunque i presupposti per pronunciare la separazione dei coniugi, senza alcun'altra condizione e senza porre le spese del procedimento a carico della Convenuta, prendendo atto che non vi è neppure una istanza in tal senso da parte del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento iscritto al n.3514/2024, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
TRIESTE (TS) il 25/08/1947 e (già CP_1 Persona_1
nat a Manila (FILIPPINE) l' 11/03/1991 che hanno contratto
[...]
matrimonio il 16 ottobre 2016 trascritto negli atti di matrimonio del Comune di
Trieste al n.725, parte II, serie C, anno 2016;
2. Nulla sulle spese
3. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Trieste, 14/12/2024
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3