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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 687/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1382/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 7.7.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni;
vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n° 332 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1 via San Domenico Savio is. 250, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Burrascano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro nato a [...] il [...] (C.F. e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Messina Via La Farina n. 17 is. 278 presso lo studio dell'avv. Stefania Arena, che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellati
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 6.2.2025: “Il procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.6.2015 ed CP_1 Parte_2
premettevano di essere proprietari di un appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Messina, via Nuova Granatari 2/A, villaggio Torre Faro, identificato in catasto al foglio 47, particella 1060, sub 8 destinato ad abitazione propria e dei tre figli minori. Assumevano che nel mese di dicembre 2011, a causa di copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla mansarda soprastante, di proprietà di , si verificava il distacco di una Parte_3
porzione di intonaco dal soffitto del salone, come da intervento dei Vigili del
Fuoco, che danneggiava anche la pavimentazione. A seguito di nuove e gravi infiltrazioni nella camera da letto di due dei loro figli minori, in data 1° febbraio
2012 esperivano ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 709/2012 Per_1
R.G., che, in esito alla disposta ctu, veniva accolto con provvedimento del 25 febbraio 2013, confermato in sede di reclamo, con condanna della resistente all'esecuzione dei lavori. I ricorrenti deducevano ancora che, l'omessa Pt_3 esecuzione dei lavori analiticamente descritti dal consulente d'ufficio nell'ambito del procedimento cautelare aveva provocato ulteriori danni. Concludevano per la condanna della resistente al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 8.895,38 oltre euro 500,00 in via equitativa per il ripristino del vano adibito a camera da letto dei due figli minori, e di quello non patrimoniale, inteso quale lesione del diritto alla salute dell'intero nucleo familiare, quantificato almeno in euro 10.000,00 in via equitativa.
Si costituva contestando le risultanze della consulenza d'ufficio disposta Pt_3 nel procedimento cautelare;
deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in considerazione della presenza di umidità nella mansarda, come ritenuto dal ctu, sin dall'epoca di costruzione della stessa e concludeva per il rigetto delle domande. Disposto il mutamento di rito, consentenza n. 1382/2021 il Tribunale di Messina, ponendo a sostento della domanda l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 25 febbraio
2013 all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 709/2012 R.G., confermata in sede di reclamo, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità,
pag. 2/6 nonché ponendo a fondamento della prova del danno, le risultanze della perizia ivi svolta dal consulente d'ufficio, condannava al Parte_3
risarcimento del danno patrimoniale subito da ed CP_1 Parte_2
nella misura di euro 6.264,99, respingendo ogni altra domanda con condanna alle spese di lite.
Con atto di citazione del 24.9.2021, proponeva appello avverso la Pt_3
superiore statuizione, affidando il gravame a cinque motivi: 1) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 669 octies comma 9 c.p.c.; 2) Criticità della
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 709/2012; 3) Illegittimo accoglimento della domanda di risarcimento in difetto di prova del danno emergente subito dagli appellati. Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c.; 4) Prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
5) Illegittimità della sentenza nel punto in cui non ha accertato e dichiarato il concorso di colpa dei sigg.ri e ed il difetto di CP_1 Pt_2 legittimazione attiva dell'appellante; 6) Illegittimità della sentenza nel punto in cui dichiara soccombente la sig.ra e la condanna al pagamento delle Pt_3
spese
Si costituivano in giudizio , rilevando infondatezza del gravame, CP_3
chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese
Con ordinanza del 22.12.2022 La Corte, ritenuto che “l'appello prospetta la controvertibilità di alcune questioni che atttengono la prova del danno”, accoglieva l'istanza di inibitoria e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 6.2.2025, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato, con Parte_3
integrale conferma della sentenza di primo grado.
I., II. e III. Motivi di gravame (Accertamento del nesso di causalità e prova del danno emergente)
Con i primi tre motivi di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del
Tribunale nell'aver ritenuto soddisfatto l'onere della prova unicamente sulla base dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e della ctu cautelare. L'appellante pag. 3/6 sostiene che non è stato provato il nesso di causalità e che gli appellati non hanno fornito prova del danno emergente subito, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per la riparazione (violazione degli artt. 1223 e 2697
c.c.).
Queste doglianze non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente valutato le prove fornite e le conclusioni raggiunte in sede cautelare, le quali, pur non avendo valore di prova legale assoluta nel giudizio di merito, hanno costituito un valido argomento di prova. Tale argomentazione probatoria è stata rafforzata e confermata dalla documentazione storica a disposizione della Corte. In particolare è emerso che nel verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nel dicembre 2011, a seguito delle copiose infiltrazioni, è espressamente scritto che la mansarda di proprietà era priva di infissi, provando in maniera inequivocabile che l'acqua Pt_3
meteorica entrava direttamente dal piano superiore e attestando la negligenza dell'appellante e la causa del danno.
Pertanto, il nesso di causalità tra lo stato manutentivo della mansarda dell'appellante e i danni da infiltrazione subiti dall'appartamento di e CP_1 Pt_2
è pienamente provato.
In merito al difetto di prova del danno emergente (III motivo) per mancata allegazione delle fatture di spesa, si osserva che la liquidazione del risarcimento danni patrimoniale, come correttamente operato dal Tribunale nella misura di € 6.264,99, è stata determinata sulla base dei costi necessari per l'eliminazione dei danni da umidità, così come quantificati dal CTU. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento dovuto comprende la perdita subita (danno emergente), che in caso di danni materiali corrisponde al costo necessario per il ripristino o la riparazione. La quantificazione del danno è dunque legittima anche in assenza di fatture di riparazione già sostenute, in quanto essa riflette la spesa necessaria al ripristino del bene.
IV. Motivo di gravame (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
pag. 4/6 L'appellante sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in relazione alla presenza di umidità sin dall'epoca di costruzione della mansarda.
Tale motivo è infondato. La domanda giudiziale di risarcimento proposta da e era basata non solo sul primo evento infiltrativo del dicembre CP_1 Pt_2
2011, ma anche su ulteriori danni causati dalla successiva e continuata omessa esecuzione dei lavori da parte di disposti dal Giudice con Pt_3
provvedimento del 25 febbraio 2013. Trattandosi di un inadempimento continuato la prescrizione non può dirsi maturata rispetto alla data di proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.6.2015.
V. Motivo di gravame (Concorso di colpa e difetto di legittimazione attiva)
Infondato è anche il motivo relativo al presunto concorso di colpa dei signori e e al difetto di legittimazione attiva dell'appellante. CP_1 Pt_2
Quanto al difetto di legittimazione attiva, e sono i CP_1 Parte_2
proprietari dell'appartamento posto al primo piano e pertanto sono pienamente legittimati ad agire per i danni subiti dall'immobile di loro proprietà.
Quanto al concorso di colpa, la responsabilità per le infiltrazioni e i danni è stata chiaramente ricondotta allo stato manutentivo della mansarda di proprietà come dimostrato dalla documentazione che ne attesta la condizione di Pt_3
mancanza di infissi. Non sussistono elementi probatori che indichino una condotta concorsuale o colposa degli appellati e che abbia CP_1 Pt_2
contribuito alla causazione delle infiltrazioni. Le criticità rilevate dal CTU del cautelare relative alla controsoffittatura realizzata dai ricorrenti non hanno alcuna incidenza causale sull'origine dell'infiltrazione (l'assenza di infissi nella mansarda soprastante), ma semmai potevano solo ostacolare la visione dei danni successivi.
VI. Motivo di gravame (Spese di lite)
Rigettati i motivi posti a sostegno dell'appello, ne consegue che la statuizione relativa alla soccombenza e alla condanna alle spese del primo grado, disposta dal Tribunale, deve essere confermata.
pag. 5/6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n.
687/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1382/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 7.7.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
1382/2021 del Tribunale di Messina e per l'effetto la conferma integralmente.
2. Condanna al pagamento in favore di e Parte_3 CP_1 [...]
delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.900,00 per Pt_2
competenze, oltre euro 355,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 687/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1382/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 7.7.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni;
vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n° 332 (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1 via San Domenico Savio is. 250, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Burrascano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro nato a [...] il [...] (C.F. e CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Messina Via La Farina n. 17 is. 278 presso lo studio dell'avv. Stefania Arena, che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellati
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 6.2.2025: “Il procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.6.2015 ed CP_1 Parte_2
premettevano di essere proprietari di un appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in Messina, via Nuova Granatari 2/A, villaggio Torre Faro, identificato in catasto al foglio 47, particella 1060, sub 8 destinato ad abitazione propria e dei tre figli minori. Assumevano che nel mese di dicembre 2011, a causa di copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla mansarda soprastante, di proprietà di , si verificava il distacco di una Parte_3
porzione di intonaco dal soffitto del salone, come da intervento dei Vigili del
Fuoco, che danneggiava anche la pavimentazione. A seguito di nuove e gravi infiltrazioni nella camera da letto di due dei loro figli minori, in data 1° febbraio
2012 esperivano ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 709/2012 Per_1
R.G., che, in esito alla disposta ctu, veniva accolto con provvedimento del 25 febbraio 2013, confermato in sede di reclamo, con condanna della resistente all'esecuzione dei lavori. I ricorrenti deducevano ancora che, l'omessa Pt_3 esecuzione dei lavori analiticamente descritti dal consulente d'ufficio nell'ambito del procedimento cautelare aveva provocato ulteriori danni. Concludevano per la condanna della resistente al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 8.895,38 oltre euro 500,00 in via equitativa per il ripristino del vano adibito a camera da letto dei due figli minori, e di quello non patrimoniale, inteso quale lesione del diritto alla salute dell'intero nucleo familiare, quantificato almeno in euro 10.000,00 in via equitativa.
Si costituva contestando le risultanze della consulenza d'ufficio disposta Pt_3 nel procedimento cautelare;
deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in considerazione della presenza di umidità nella mansarda, come ritenuto dal ctu, sin dall'epoca di costruzione della stessa e concludeva per il rigetto delle domande. Disposto il mutamento di rito, consentenza n. 1382/2021 il Tribunale di Messina, ponendo a sostento della domanda l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 25 febbraio
2013 all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 709/2012 R.G., confermata in sede di reclamo, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità,
pag. 2/6 nonché ponendo a fondamento della prova del danno, le risultanze della perizia ivi svolta dal consulente d'ufficio, condannava al Parte_3
risarcimento del danno patrimoniale subito da ed CP_1 Parte_2
nella misura di euro 6.264,99, respingendo ogni altra domanda con condanna alle spese di lite.
Con atto di citazione del 24.9.2021, proponeva appello avverso la Pt_3
superiore statuizione, affidando il gravame a cinque motivi: 1) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 669 octies comma 9 c.p.c.; 2) Criticità della
CTU espletata nel giudizio cautelare n. 709/2012; 3) Illegittimo accoglimento della domanda di risarcimento in difetto di prova del danno emergente subito dagli appellati. Violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c.; 4) Prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
5) Illegittimità della sentenza nel punto in cui non ha accertato e dichiarato il concorso di colpa dei sigg.ri e ed il difetto di CP_1 Pt_2 legittimazione attiva dell'appellante; 6) Illegittimità della sentenza nel punto in cui dichiara soccombente la sig.ra e la condanna al pagamento delle Pt_3
spese
Si costituivano in giudizio , rilevando infondatezza del gravame, CP_3
chiedendo la conferma della sentenza, vinte le spese
Con ordinanza del 22.12.2022 La Corte, ritenuto che “l'appello prospetta la controvertibilità di alcune questioni che atttengono la prova del danno”, accoglieva l'istanza di inibitoria e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 6.2.2025, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato, con Parte_3
integrale conferma della sentenza di primo grado.
I., II. e III. Motivi di gravame (Accertamento del nesso di causalità e prova del danno emergente)
Con i primi tre motivi di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del
Tribunale nell'aver ritenuto soddisfatto l'onere della prova unicamente sulla base dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e della ctu cautelare. L'appellante pag. 3/6 sostiene che non è stato provato il nesso di causalità e che gli appellati non hanno fornito prova del danno emergente subito, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per la riparazione (violazione degli artt. 1223 e 2697
c.c.).
Queste doglianze non possono trovare accoglimento.
Il Tribunale ha correttamente valutato le prove fornite e le conclusioni raggiunte in sede cautelare, le quali, pur non avendo valore di prova legale assoluta nel giudizio di merito, hanno costituito un valido argomento di prova. Tale argomentazione probatoria è stata rafforzata e confermata dalla documentazione storica a disposizione della Corte. In particolare è emerso che nel verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nel dicembre 2011, a seguito delle copiose infiltrazioni, è espressamente scritto che la mansarda di proprietà era priva di infissi, provando in maniera inequivocabile che l'acqua Pt_3
meteorica entrava direttamente dal piano superiore e attestando la negligenza dell'appellante e la causa del danno.
Pertanto, il nesso di causalità tra lo stato manutentivo della mansarda dell'appellante e i danni da infiltrazione subiti dall'appartamento di e CP_1 Pt_2
è pienamente provato.
In merito al difetto di prova del danno emergente (III motivo) per mancata allegazione delle fatture di spesa, si osserva che la liquidazione del risarcimento danni patrimoniale, come correttamente operato dal Tribunale nella misura di € 6.264,99, è stata determinata sulla base dei costi necessari per l'eliminazione dei danni da umidità, così come quantificati dal CTU. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento dovuto comprende la perdita subita (danno emergente), che in caso di danni materiali corrisponde al costo necessario per il ripristino o la riparazione. La quantificazione del danno è dunque legittima anche in assenza di fatture di riparazione già sostenute, in quanto essa riflette la spesa necessaria al ripristino del bene.
IV. Motivo di gravame (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
pag. 4/6 L'appellante sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in relazione alla presenza di umidità sin dall'epoca di costruzione della mansarda.
Tale motivo è infondato. La domanda giudiziale di risarcimento proposta da e era basata non solo sul primo evento infiltrativo del dicembre CP_1 Pt_2
2011, ma anche su ulteriori danni causati dalla successiva e continuata omessa esecuzione dei lavori da parte di disposti dal Giudice con Pt_3
provvedimento del 25 febbraio 2013. Trattandosi di un inadempimento continuato la prescrizione non può dirsi maturata rispetto alla data di proposizione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 27.6.2015.
V. Motivo di gravame (Concorso di colpa e difetto di legittimazione attiva)
Infondato è anche il motivo relativo al presunto concorso di colpa dei signori e e al difetto di legittimazione attiva dell'appellante. CP_1 Pt_2
Quanto al difetto di legittimazione attiva, e sono i CP_1 Parte_2
proprietari dell'appartamento posto al primo piano e pertanto sono pienamente legittimati ad agire per i danni subiti dall'immobile di loro proprietà.
Quanto al concorso di colpa, la responsabilità per le infiltrazioni e i danni è stata chiaramente ricondotta allo stato manutentivo della mansarda di proprietà come dimostrato dalla documentazione che ne attesta la condizione di Pt_3
mancanza di infissi. Non sussistono elementi probatori che indichino una condotta concorsuale o colposa degli appellati e che abbia CP_1 Pt_2
contribuito alla causazione delle infiltrazioni. Le criticità rilevate dal CTU del cautelare relative alla controsoffittatura realizzata dai ricorrenti non hanno alcuna incidenza causale sull'origine dell'infiltrazione (l'assenza di infissi nella mansarda soprastante), ma semmai potevano solo ostacolare la visione dei danni successivi.
VI. Motivo di gravame (Spese di lite)
Rigettati i motivi posti a sostegno dell'appello, ne consegue che la statuizione relativa alla soccombenza e alla condanna alle spese del primo grado, disposta dal Tribunale, deve essere confermata.
pag. 5/6 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n.
687/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1382/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 7.7.2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
1382/2021 del Tribunale di Messina e per l'effetto la conferma integralmente.
2. Condanna al pagamento in favore di e Parte_3 CP_1 [...]
delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.900,00 per Pt_2
competenze, oltre euro 355,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 6/6