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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.125/2025
CP Acc. (spese)§ 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) e l' Parte_1 Controparte_2
(appellato-appellante incidentale), avente ad oggetto appello avverso la
[...] sentenza n°280/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data
04.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente accolta la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 in riferimento ai postumi permanenti conseguenti all'infortunio sul lavoro in data 11.04.2019, con condanna dell' a corrispondere la suddetta rendita commisurata al grado di inabilità del 10% (14% con CP_3 unificazione con altre patologie professionali già riconosciute dall' , in luogo dell'08% riconosciuto CP_3 dall' A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata esclusivamente CP_3
1 con riguardo al capo con cui è stata disposta, con la motivazione della “parziale adesione dell'Ente”, la compensazione delle spese di lite del primo grado.
L' ha resistito al gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza CP_3 impugnata in punto di decorrenza del maggior diritto, decorrenza da fissarsi a far data dal referto del
2021, e non dalla proposizione della domanda.
1.- L'appello principale è fondato, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018).
Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque trovare integrale applicazione il principio generale della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c..
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, nella misura già liquidata, vanno poste integralmente a carico dell' CP_3
***
2.- L'appello incidentale dell' non ha fondamento, atteso che è lo stesso che ammette, pur CP_3 CP_2 non condividendone le ragioni, di aver già prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado anche in punto di decorrenza, per cui non può oggi dolersene e chiedere, estendendo la residua materia del contendere, di rifissarsi la decorrenza del maggior diritto a far data dal referto del 2021 e non dalla proposizione della domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello principale va accolto, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo. L'appello incidentale va invece respinto.
Le spese del grado di appello seguono anch'esse la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della estrema semplicità della causa, che non ha dato luogo a questioni di particolare rilievo giuridico (art.4 della Legge 13 giugno 1942 n.794), nonché del modesto valore della controversia, da parametrarsi alla sola statuizione sulle spese di lite.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna l' a rifondere alla parte appellante le CP_3 spese del primo grado del giudizio, che riliquida in complessivi €.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e
C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone integralmente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime CP_3 cure, nella misura già liquidata dal Tribunale di Pesaro;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna altresì l a rifondere alla parte appellante le spese del secondo grado, che liquida in CP_3 complessivi €.1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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