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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 711/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 711/2024 R.G.; promossa da
, ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi difesi dall'Avv. Antonio Dell'Aversana ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cuneo, via Savigliano n. 5;
APPELLANTI contro
, Ente liquidatore designato da D.G.R.M. n.1718 del 19.12.2022 e CP_1 dalla L.R. 19/2022 - in persona del Dott. , quale Direttore Controparte_2
Contr Generale dell' di e in qualità di Commissario liquidatore della gestione CP_1 liquidatoria della ex Asur Marche;
rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Ciro Menotti n. 121; pagina 1 di 8 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 342/2024 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 1858/2022 R.G., pubblicata in data 15.5.2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 342/2024 emanata nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
1858/2022 dal Tribunale di Fermo, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana
Liberti, in data 15/05/2024, pubblicata in pari data e notificata in data
14/06/20241.
Nel merito
1.1. In via principale Accogliere i motivi d'appello e per l'effetto annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
1.2 In via subordinata ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale con applicazione della riduzione, quanto meno, del 30 % in caso di pagamento nei cinque giorni”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni avversa argomentazione, respingere l'appello proposto da e Parte_1
, con conferma integrale della sentenza n. 342/2024 emanata Parte_2 nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 1858/2022, dal Tribunale di Fermo, il
15/05/2024, pubblicata in pari data e notificata in data 14/06/2024. Con vittoria delle spese”.
FATTI DI CAUSA
e in qualità rispettivamente di Parte_1 Parte_2 proprietario/trasportare e conducente del complesso veicolare targato FP130BC
RIMS XA038HZ, proponevano opposizione ex art. 6 D. Lvo 150/2011 dinanzi al
Tribunale di Fermo avverso l'ordinanza-ingiunzione n.182 del 21.9.2022, con cui la aveva loro ordinato - nelle rispettive qualità - il pagamento in solido CP_1 della somma di €.1.354,63, secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di
Fermo nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 700016250066,
pagina 2 di 8 redatto in data 5.6.2019, allorché gli Agenti, nell'Area di Servizio Chienti VE, accertavano la presenza a terra di deiezioni animali, in corrispondenza degli angoli posteriori della motrice e dei quattro angoli del rimorchio in sosta in detta
Area di Servizio.
In particolare, a seguito dei necessari accertamenti, dopo aver interpellato il conducente che attribuiva la presenza di siffatte deiezioni con la fase di abbeveraggio degli animali trasportati, gli Agenti contestavano agli odierni appellanti la violazione dell'art. 7, comma 2, D. Lvo 151/2007, per trasporto di suini in violazione dell'allegato 2 D. Lvo 151/2007, per perdita di deiezioni degli animali dall'autocarro e dal rimorchio.
Con l'interposta opposizione i ricorrenti censuravano la violazione contestata in relazione al fatto che non era stata fatta applicazione - ai sensi dell'art. 1, commi
3 e 4, L. 116/2014 - dell'istituto della diffida e della possibilità di pagamento in misura ridotta del 30% (c.d. sanzione ultraridotta).
Parte attrice chiedeva così l'annullamento dell'ordinanza opposta ovvero, in via subordinata, l'applicazione del regime sanzionatorio più mite, con applicazione della riduzione - perlomeno del 30% - in caso di pagamento nei cinque giorni.
Si costituiva l' , eccependo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1 confermando la sussistenza della violazione così come contestata ai ricorrenti sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio, conformemente alla normativa in materia.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponendo la condanna di parte ricorrente
(soccombente) alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il primo Giudice riteneva che l'istruttoria espletata sconfessasse le asserzioni formulate dai ricorrenti: essendo il verbale di contestazione de quo dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., doveva concludersi che, in difetto di impugnazione da parte dei ricorrenti con querela di falso, detto verbale facesse piena prova di quanto accertato e constatato dagli Agenti verbalizzanti, con conseguente applicazione al trasgressore (conducente) e al trasportatore
(responsabile in solido) della sanzione prevista dall'art. 7, comma 2, D. Lvo
pagina 3 di 8 151/2007 e dagli artt. 5 e 6 L. 689/1981 (applicabili in virtù del richiamo previsto dall'art. 12, D. Lvo 151/2007 cit.).
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 chiedendone l'integrale riforma.
La Ast di ritualmente costituitasi, ha dedotto CP_1
l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 24.10.2024, all'esito del deposito di note difensive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, gli appellanti lamentano il “travisamento dei fatti e/o violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della legge 116/2014, oltre che carente e comunque contraddittoria motivazione circa la mancata operatività dell'istituto della diffida e della possibilità di pagamento in misura ridotta del 30%”.
In particolare, secondo la difesa degli appellanti, il Tribunale di Fermo avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al caso di specie “degli istituti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, legge 116/2014 (rispettivamente della diffida e della c.d. sanzione ultraridotta)”.
Gli appellanti, inoltre, censurano la decisione del primo Giudice laddove ha ritenuto la materia del benessere animale (nella quale sarebbe sussumibile la fattispecie concreta) come non riconducibile alla più ampia categoria di sicurezza agroalimentare, erroneamente escludendo l'applicabilità della normativa (anche sanzionatoria) specificamente dettata in subiecta materia.
Lamentano gli appellanti che, nonostante sussistessero tutti i requisiti previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare per l'applicabilità - nel caso de quo - degli istituti della diffida e della sanzione “ultraridotta” (trattandosi di violazioni delle norme in materia agroalimentare, commesse per la prima volta e comunque sanabili), il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di applicare le disposizioni di cui alla legge 116/2014 (in aggiunta a quelle previste dalla legge
689/1981), con conseguente (ulteriore) riduzione della sanzione irrogata.
pagina 4 di 8 Da ultimo, con separato motivo di gravame gli appellanti si dolgono della
(ingiusta) condanna alle spese di lite, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione per presenza di contrasto giurisprudenziale - soprattutto - in merito alla questione dell'applicazione ridotta della sanzione al
30%.
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto connessi - sono infondati.
Come correttamente osservato dal Tribunale, ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili dell'illecito in contestazione, occorre fare riferimento all'art. 6 della L. 689/1981, ai sensi del quale: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Così, nella fattispecie, e , rispettivamente in Parte_1 Parte_2 qualità di proprietario/trasportare, il primo e di conducente del complesso veicolare il secondo, trasgressore delle norme de quibus, sono obbligati in solido al pagamento della sanzione.
Occorre, infatti, preliminarmente considerare il compendio probatorio emerso per tabulas, costituito, segnatamente, dal verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 700016250066, stilato dalla Polizia Stradale di Fermo, corredato anche da documentazione fotografica.
Com'è noto, il verbale redatto da personale della Polizia di Stato è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale, che certifica essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La S.C., in subiecta materia, ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso
pagina 5 di 8 pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (Cass., Ord., n.
37764/2021).
Da detto verbale risulta che alle ore 18:40 del 5.6.2019, due Agenti della Polizia
Stradale di Fermo, nell'Area di Servizio Chienti VE (nel territorio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare) notavano che, in corrispondenza di un autotreno - adibito al trasporto di maiali - in sosta nella predetta Area vi erano abbondanti deiezioni animali.
Il conducente del mezzo, identificato in , interpellato in merito, Parte_2 dichiarava che erano rimasti accidentalmente aperti i rubinetti normalmente usati per lo scarico durante il lavaggio e la sanificazione e - alla presenza dei due
Agenti - chiudeva i rubinetti.
Lo stesso, inoltre, tentava di giustificare la quantità di deiezioni disperse a terra riferendo che gli animali erano in fase di abbeveraggio;
tuttavia, gli Agenti appuravano che, in realtà, durante l'abbeveramento dei suini, l'acqua dispersa dai succhiotti era minima.
Pertanto, ritenute non plausibili le giustificazioni fornite dal trasgressore, gli
Agenti contestavano il mancato rispetto della normativa in materia, in relazione all'art. 7, comma 2, D. Lvo 151/2007.
La normativa violata, di cui al verbale redatto dalla Polstrada, nello specifico sancisce: “Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000”, mentre ai sensi dell'art. 12 il medesimo Decreto 151/2007 prevede che “ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili”.
Non risulta, del resto, fondata la doglianza inerente la mancata applicazione degli istituti (previsti dalla Legge n. 116/2014) della “diffida” e della c.d. “sanzione ultraridotta”, stante l'avvenuta indicazione - contrariamente a quanto asserito dalla parte onerata - dell'ammissione del pagamento in misura ridotta nel verbale agli atti, nel pieno rispetto della normativa di riferimento (art. 16, L. 689/1981).
pagina 6 di 8 Parimenti infondata e priva di pregio risulta, poi, la doglianza afferente l'erronea qualificazione della fattispecie concreta (da sussumersi, secondo la tesi di parte appellante, nell'alveo della più ampia materia agroalimentare).
Ed invero, alle violazioni contestate alle parti, come già osservato, risulta applicabile la disciplina della L. 689/1981 (cfr. art. 12, D. Lvo 151/2007), dal momento che la contestazione mossa - specificamente: la “perdita di deiezioni degli animali dall'autocarro e dal rimorchio”, “non giustificabile dalla fase di abbeveraggio” ed imputabile, quantomeno, ad una grave negligenza del conducente dell'autotreno, se non addirittura ad una condotta volontaria posta in essere per non far impregnare di dette deiezioni la lettiera, con conseguente risparmio di notevoli quantità di segatura - non risulta afferente, in maniera diretta, alla materia del benessere animale, bensì alla materia di igiene alimentare.
Ed invero, in tale settore si rammenta che “le pattuglie della Polizia Stradale possono procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidono direttamente sulla salute e benessere degli animali.
Per le contestazioni di irregolarità che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali, le pattuglie della Polizia Stradale chiedono sempre l'intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l'UVAC territorialmente competente” (art.5, comma
5, Protocollo d'intesa tra il Ministero Dell'Interno - Dipartimento Della Pubblica
Sicurezza e il Ministero Della Salute - Dipartimento Della Sanità Pubblica
Veterinaria, Della Sicurezza Alimentare e Degli Organi Collegiali per la tutela della
Salute, 19.9.2011).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, pertanto, non risultavano applicabili le norme in materia di diffida e sanzione ultraridotta, invocate dagli appellanti, trattandosi di violazioni in materia di igiene alimentare, comunque non sanabili, accertate anteriormente al 23.5.2021.
Deve, pertanto, concludersi che l'Ast di ha adeguatamente motivato le CP_1 ragioni che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per cui è
pagina 7 di 8 causa, mentre parte appellante non ha, invece, fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi.
Alla luce del consolidato orientamento di legittimità, va, infatti, ribadito che in
“materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione
l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass., Ord., n. 24691/2018)”.
Di conseguenza, alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi sostenuta dagli appellanti risulta infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti desumibile dal verbale della Polstrada del
5.6.2019.
La complessità della materia in oggetto e il tecnicismo rilevato nelle questioni emerse dall'esame del caso concreto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, con conseguente accoglimento, sul punto, del gravame interposto.
Per le medesime ragioni va disposta la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Fermo, Parte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'interposto gravame, dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 711/2024 R.G.; promossa da
, ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. ; Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi difesi dall'Avv. Antonio Dell'Aversana ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cuneo, via Savigliano n. 5;
APPELLANTI contro
, Ente liquidatore designato da D.G.R.M. n.1718 del 19.12.2022 e CP_1 dalla L.R. 19/2022 - in persona del Dott. , quale Direttore Controparte_2
Contr Generale dell' di e in qualità di Commissario liquidatore della gestione CP_1 liquidatoria della ex Asur Marche;
rappresentata e difesa dall'Avv. Mikol Torretti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Ciro Menotti n. 121; pagina 1 di 8 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 342/2024 emessa dal Tribunale di
Fermo nel giudizio iscritto al n. 1858/2022 R.G., pubblicata in data 15.5.2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 342/2024 emanata nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
1858/2022 dal Tribunale di Fermo, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana
Liberti, in data 15/05/2024, pubblicata in pari data e notificata in data
14/06/20241.
Nel merito
1.1. In via principale Accogliere i motivi d'appello e per l'effetto annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
1.2 In via subordinata ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale con applicazione della riduzione, quanto meno, del 30 % in caso di pagamento nei cinque giorni”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni avversa argomentazione, respingere l'appello proposto da e Parte_1
, con conferma integrale della sentenza n. 342/2024 emanata Parte_2 nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 1858/2022, dal Tribunale di Fermo, il
15/05/2024, pubblicata in pari data e notificata in data 14/06/2024. Con vittoria delle spese”.
FATTI DI CAUSA
e in qualità rispettivamente di Parte_1 Parte_2 proprietario/trasportare e conducente del complesso veicolare targato FP130BC
RIMS XA038HZ, proponevano opposizione ex art. 6 D. Lvo 150/2011 dinanzi al
Tribunale di Fermo avverso l'ordinanza-ingiunzione n.182 del 21.9.2022, con cui la aveva loro ordinato - nelle rispettive qualità - il pagamento in solido CP_1 della somma di €.1.354,63, secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di
Fermo nel verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 700016250066,
pagina 2 di 8 redatto in data 5.6.2019, allorché gli Agenti, nell'Area di Servizio Chienti VE, accertavano la presenza a terra di deiezioni animali, in corrispondenza degli angoli posteriori della motrice e dei quattro angoli del rimorchio in sosta in detta
Area di Servizio.
In particolare, a seguito dei necessari accertamenti, dopo aver interpellato il conducente che attribuiva la presenza di siffatte deiezioni con la fase di abbeveraggio degli animali trasportati, gli Agenti contestavano agli odierni appellanti la violazione dell'art. 7, comma 2, D. Lvo 151/2007, per trasporto di suini in violazione dell'allegato 2 D. Lvo 151/2007, per perdita di deiezioni degli animali dall'autocarro e dal rimorchio.
Con l'interposta opposizione i ricorrenti censuravano la violazione contestata in relazione al fatto che non era stata fatta applicazione - ai sensi dell'art. 1, commi
3 e 4, L. 116/2014 - dell'istituto della diffida e della possibilità di pagamento in misura ridotta del 30% (c.d. sanzione ultraridotta).
Parte attrice chiedeva così l'annullamento dell'ordinanza opposta ovvero, in via subordinata, l'applicazione del regime sanzionatorio più mite, con applicazione della riduzione - perlomeno del 30% - in caso di pagamento nei cinque giorni.
Si costituiva l' , eccependo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1 confermando la sussistenza della violazione così come contestata ai ricorrenti sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio, conformemente alla normativa in materia.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponendo la condanna di parte ricorrente
(soccombente) alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il primo Giudice riteneva che l'istruttoria espletata sconfessasse le asserzioni formulate dai ricorrenti: essendo il verbale di contestazione de quo dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., doveva concludersi che, in difetto di impugnazione da parte dei ricorrenti con querela di falso, detto verbale facesse piena prova di quanto accertato e constatato dagli Agenti verbalizzanti, con conseguente applicazione al trasgressore (conducente) e al trasportatore
(responsabile in solido) della sanzione prevista dall'art. 7, comma 2, D. Lvo
pagina 3 di 8 151/2007 e dagli artt. 5 e 6 L. 689/1981 (applicabili in virtù del richiamo previsto dall'art. 12, D. Lvo 151/2007 cit.).
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 chiedendone l'integrale riforma.
La Ast di ritualmente costituitasi, ha dedotto CP_1
l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 24.10.2024, all'esito del deposito di note difensive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, gli appellanti lamentano il “travisamento dei fatti e/o violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della legge 116/2014, oltre che carente e comunque contraddittoria motivazione circa la mancata operatività dell'istituto della diffida e della possibilità di pagamento in misura ridotta del 30%”.
In particolare, secondo la difesa degli appellanti, il Tribunale di Fermo avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al caso di specie “degli istituti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, legge 116/2014 (rispettivamente della diffida e della c.d. sanzione ultraridotta)”.
Gli appellanti, inoltre, censurano la decisione del primo Giudice laddove ha ritenuto la materia del benessere animale (nella quale sarebbe sussumibile la fattispecie concreta) come non riconducibile alla più ampia categoria di sicurezza agroalimentare, erroneamente escludendo l'applicabilità della normativa (anche sanzionatoria) specificamente dettata in subiecta materia.
Lamentano gli appellanti che, nonostante sussistessero tutti i requisiti previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare per l'applicabilità - nel caso de quo - degli istituti della diffida e della sanzione “ultraridotta” (trattandosi di violazioni delle norme in materia agroalimentare, commesse per la prima volta e comunque sanabili), il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di applicare le disposizioni di cui alla legge 116/2014 (in aggiunta a quelle previste dalla legge
689/1981), con conseguente (ulteriore) riduzione della sanzione irrogata.
pagina 4 di 8 Da ultimo, con separato motivo di gravame gli appellanti si dolgono della
(ingiusta) condanna alle spese di lite, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione per presenza di contrasto giurisprudenziale - soprattutto - in merito alla questione dell'applicazione ridotta della sanzione al
30%.
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto connessi - sono infondati.
Come correttamente osservato dal Tribunale, ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili dell'illecito in contestazione, occorre fare riferimento all'art. 6 della L. 689/1981, ai sensi del quale: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Così, nella fattispecie, e , rispettivamente in Parte_1 Parte_2 qualità di proprietario/trasportare, il primo e di conducente del complesso veicolare il secondo, trasgressore delle norme de quibus, sono obbligati in solido al pagamento della sanzione.
Occorre, infatti, preliminarmente considerare il compendio probatorio emerso per tabulas, costituito, segnatamente, dal verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 700016250066, stilato dalla Polizia Stradale di Fermo, corredato anche da documentazione fotografica.
Com'è noto, il verbale redatto da personale della Polizia di Stato è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale, che certifica essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La S.C., in subiecta materia, ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso
pagina 5 di 8 pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (Cass., Ord., n.
37764/2021).
Da detto verbale risulta che alle ore 18:40 del 5.6.2019, due Agenti della Polizia
Stradale di Fermo, nell'Area di Servizio Chienti VE (nel territorio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare) notavano che, in corrispondenza di un autotreno - adibito al trasporto di maiali - in sosta nella predetta Area vi erano abbondanti deiezioni animali.
Il conducente del mezzo, identificato in , interpellato in merito, Parte_2 dichiarava che erano rimasti accidentalmente aperti i rubinetti normalmente usati per lo scarico durante il lavaggio e la sanificazione e - alla presenza dei due
Agenti - chiudeva i rubinetti.
Lo stesso, inoltre, tentava di giustificare la quantità di deiezioni disperse a terra riferendo che gli animali erano in fase di abbeveraggio;
tuttavia, gli Agenti appuravano che, in realtà, durante l'abbeveramento dei suini, l'acqua dispersa dai succhiotti era minima.
Pertanto, ritenute non plausibili le giustificazioni fornite dal trasgressore, gli
Agenti contestavano il mancato rispetto della normativa in materia, in relazione all'art. 7, comma 2, D. Lvo 151/2007.
La normativa violata, di cui al verbale redatto dalla Polstrada, nello specifico sancisce: “Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000”, mentre ai sensi dell'art. 12 il medesimo Decreto 151/2007 prevede che “ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili”.
Non risulta, del resto, fondata la doglianza inerente la mancata applicazione degli istituti (previsti dalla Legge n. 116/2014) della “diffida” e della c.d. “sanzione ultraridotta”, stante l'avvenuta indicazione - contrariamente a quanto asserito dalla parte onerata - dell'ammissione del pagamento in misura ridotta nel verbale agli atti, nel pieno rispetto della normativa di riferimento (art. 16, L. 689/1981).
pagina 6 di 8 Parimenti infondata e priva di pregio risulta, poi, la doglianza afferente l'erronea qualificazione della fattispecie concreta (da sussumersi, secondo la tesi di parte appellante, nell'alveo della più ampia materia agroalimentare).
Ed invero, alle violazioni contestate alle parti, come già osservato, risulta applicabile la disciplina della L. 689/1981 (cfr. art. 12, D. Lvo 151/2007), dal momento che la contestazione mossa - specificamente: la “perdita di deiezioni degli animali dall'autocarro e dal rimorchio”, “non giustificabile dalla fase di abbeveraggio” ed imputabile, quantomeno, ad una grave negligenza del conducente dell'autotreno, se non addirittura ad una condotta volontaria posta in essere per non far impregnare di dette deiezioni la lettiera, con conseguente risparmio di notevoli quantità di segatura - non risulta afferente, in maniera diretta, alla materia del benessere animale, bensì alla materia di igiene alimentare.
Ed invero, in tale settore si rammenta che “le pattuglie della Polizia Stradale possono procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidono direttamente sulla salute e benessere degli animali.
Per le contestazioni di irregolarità che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali, le pattuglie della Polizia Stradale chiedono sempre l'intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l'UVAC territorialmente competente” (art.5, comma
5, Protocollo d'intesa tra il Ministero Dell'Interno - Dipartimento Della Pubblica
Sicurezza e il Ministero Della Salute - Dipartimento Della Sanità Pubblica
Veterinaria, Della Sicurezza Alimentare e Degli Organi Collegiali per la tutela della
Salute, 19.9.2011).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, pertanto, non risultavano applicabili le norme in materia di diffida e sanzione ultraridotta, invocate dagli appellanti, trattandosi di violazioni in materia di igiene alimentare, comunque non sanabili, accertate anteriormente al 23.5.2021.
Deve, pertanto, concludersi che l'Ast di ha adeguatamente motivato le CP_1 ragioni che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per cui è
pagina 7 di 8 causa, mentre parte appellante non ha, invece, fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi.
Alla luce del consolidato orientamento di legittimità, va, infatti, ribadito che in
“materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione
l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass., Ord., n. 24691/2018)”.
Di conseguenza, alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi sostenuta dagli appellanti risulta infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti desumibile dal verbale della Polstrada del
5.6.2019.
La complessità della materia in oggetto e il tecnicismo rilevato nelle questioni emerse dall'esame del caso concreto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, con conseguente accoglimento, sul punto, del gravame interposto.
Per le medesime ragioni va disposta la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 342/2024 del Tribunale di Fermo, Parte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'interposto gravame, dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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