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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/542
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la presente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 542 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Massimo CHIODI (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._1
Verdello, Piazza Aldo Moro n. 4, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto opposizione CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 54545/31/2024 (Prot. n. ), emessa CodiceFiscale_3 nei suoi confronti il 12.4.2024 dalla i sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 CP_2
e notificatale il 3.5.2024, in relazione all'utenza idrica sita ad Arzachena – Porto Cervo, via
Cutter n. 4 (codice cliente n. 484704), con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato della
Sardegna le aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica l'importo complessivo di
114.438,83 euro, in conseguenza del mancato pagamento dei corrispettivi oggetto della fattura di cessazione n. 0100020230107587700 del 27.6.2023, relativa al periodo di consumi compreso tra il 18.9.2014 e il 6.6.2023.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1 Sospendere, anche inaudita altera parte a fronte dell'indicato pericolo grave ed irreparabile ex art. 5 comma 2 – in subordine, comma 1 - D.Lgs 150/2011, l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a il 3/5/2024 con CP_1
cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la somministrazione CP_2
idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), ciò per le suindicate gravi e circostanziate ragioni.
Ordinare ad Abbanoa il riallaccio della fornitura idrica in favore dell'immobile di Arzachena
Via Cutter n. 4 di proprietà di CP_1
Nel merito
In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a CP_1
il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la CP_2
somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), accertando e dichiarando che nulla è dovuto da ad per le richiamate CP_1 CP_2
ragioni tutte;
In via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a CP_1
il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la CP_2
somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), accertando e dichiarando che la quota parte delle somme richieste e riferibili alle forniture idriche le cui scadenze di pagamento siano anteriori al biennio precedente la messa in mora del 7 dicembre
2023 (doc. 9) ricevuta il 29 dicembre 2023, è prescritta ex art 1 commi 4 e 10 della Legge
205/2017 in uno col provvedimento della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003 art. 2 ultimo comma;
In via ulteriormente subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di CP_1 CP_2
euro 114.438,83 per la somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena- Porto Cervo (doc.
1), accertando e dichiarando che la quota parte delle somme richieste e riferibili alle forniture idriche le cui scadenze di pagamento siano anteriori al quinquennio precedente la messa in mora del 7 dicembre 2023 (doc. 9) ricevuta il 29 dicembre 2023, è prescritta ex art 2948 n. 4)
2 cod. civ.;
In ogni caso: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intervenuta sospensione di fornitura idrica e ordinare ad il riallaccio della medesima somministrazione idrica in favore CP_2 dell'immobile di Arzachena Via Cutter n. 4 di proprietà di CP_1
Condannare a risarcire il danno causato a nei termini che CP_2 CP_1
emergeranno in corso di causa e, comunque, in via equitativa secondo prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.11.2024, la ha CP_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale:
-rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, poiché infondata per i motivi esposti in parte motiva e, per l'effetto, accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 54545/31/2024 del 12.04.2024, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo;
- rigettare ogni ulteriore avversa domanda;
in via subordinata:
-salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_2 dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, previa revoca parziale dell'atto di ingiunzione di pagamento opposta, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
della veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali”.
3. Nel decreto reso il 22.11.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il giudice ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla questione di incompetenza per territorio inderogabile di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
150/2011.
4. Nell'udienza dell'11.3.2025:
a. la parte opponente ha dichiarato di aderire al rilievo officioso di incompetenza territoriale, chiedendo la compensazione delle spese di lite o, quantomeno, il loro contenimento nei minimi tabellari;
3 b. anche la parte opposta ha dichiarato di aderire al suddetto rilievo, domandando la condanna dell'opponente a rimborsarle le spese di lite;
c. il giudice si è riservato.
***
5. Deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale
Ordinario di Cagliari, ai sensi degli artt. 38, 50 e 279, comma 1, c.p.c., per le ragioni che seguono.
5.1 In materia di “opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011 dispone che “È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
5.2 Come chiarito dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari” (tra le tante, Cass.
n. 9986/2024, n. 886/2022, n. 5401/2020, n. 28640/2018), inderogabilità la quale recede esclusivamente in ipotesi di ricorrenza del foro del consumatore (Cass. n. 14475/2019).
5.3 L'ingiunzione di pagamento opposta (doc. 1 atto di citazione) è stata emessa il 12.4.2024 dalla
Cagliari, luogo in cui la convenuta ha la sede amministrativa. CP_2
5.4 La non riveste la qualità di consumatrice, sia per la sua natura di società a CP_1
responsabilità limitata, sia perché titolare di utenza a “Uso ARTIGIANALE E COMMERCIALE
GRANDI (>500)” (come si evince dalla fattura di cessazione n. 0100020230107587700 del
27.6.2023, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato).
5.5 Sussiste, pertanto, la competenza inderogabile del Tribunale Ordinario di Cagliari.
6. Riguardo alla regolamentazione spese di lite, si osserva quanto segue:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v. Cass. n.
17187/2019, e, conformemente Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439)” (da ultimo, Cass. n. 15699/2024)
b. nel caso in esame deve trovare applicazione il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese processuali debbono essere poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, tenuto conto che:
i. la società attrice ha radicato la causa dinanzi ad un Tribunale territorialmente incompetente;
4 ii. nello stabilire la competenza del “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto” l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011 ha sostanzialmente mutuato il disposto del previgente art. 3, comma 2, del R.D. n.
639/1910 il quale si riferiva espressamente al “tribunale del luogo in cui ha sede
l'ufficio emittente”, formulazioni sufficientemente perspicue, in alcuna delle quali
è rinvenibile qualsivoglia riferimento alla sede legale della società emittente e, pertanto, insuscettibili di ingenerare un ragionevole affidamento (o, quantomeno, dubbio) in ordine all'operatività di tale criterio di determinazione della competenza;
iii. si appalesa ininfluente, sotto tale profilo, il fatto come la questione di competenza sia stata rilevata d'ufficio dal giudice, non già eccepita dalla convenuta, sull'assorbente rilievo che quest'ultima ha dovuto comunque sostenere le spese per costituirsi in giudizio ed articolare le proprie difese nel merito dinanzi ad un
Tribunale incompetente per territorio;
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base all'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, pari a
114.438,83 euro), con riduzione della metà, sia per i compensi delle fasi di studio e introduttiva – considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto – sia per quelli della fase decisionale, essendosi il giudice riservato all'esito della prima udienza, nella quale entrambe le parti hanno dichiarato di aderire al rilievo officioso di incompetenza per territorio inderogabile di questo Tribunale;
poiché non è stata svolta alcuna attività istruttoria, non competono all'opposta (la quale ha depositato la sola seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ivi sostanzialmente richiamando quanto già argomentato nella sua comparsa di risposta) i compensi relativi a tale fase, la quale, ai fini della liquidazione, deve infatti essere “effettivamente svolta”, giusta il disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, del D.M. 55/2014 –
PER QUESTI MOTIVI
7. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Nuoro in favore del Tribunale
Ordinario di Cagliari;
8. assegna alla il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della CP_1
presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari;
9. condanna la a rimborsare alla e spese processuali, così CP_1 CP_2
liquidate:
5 € 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.216,50 complessivi, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Nuoro, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la presente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 542 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Massimo CHIODI (C.F. ), elettivamente domiciliata a C.F._1
Verdello, Piazza Aldo Moro n. 4, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto opposizione CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 54545/31/2024 (Prot. n. ), emessa CodiceFiscale_3 nei suoi confronti il 12.4.2024 dalla i sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 CP_2
e notificatale il 3.5.2024, in relazione all'utenza idrica sita ad Arzachena – Porto Cervo, via
Cutter n. 4 (codice cliente n. 484704), con cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato della
Sardegna le aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica l'importo complessivo di
114.438,83 euro, in conseguenza del mancato pagamento dei corrispettivi oggetto della fattura di cessazione n. 0100020230107587700 del 27.6.2023, relativa al periodo di consumi compreso tra il 18.9.2014 e il 6.6.2023.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1 Sospendere, anche inaudita altera parte a fronte dell'indicato pericolo grave ed irreparabile ex art. 5 comma 2 – in subordine, comma 1 - D.Lgs 150/2011, l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a il 3/5/2024 con CP_1
cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la somministrazione CP_2
idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), ciò per le suindicate gravi e circostanziate ragioni.
Ordinare ad Abbanoa il riallaccio della fornitura idrica in favore dell'immobile di Arzachena
Via Cutter n. 4 di proprietà di CP_1
Nel merito
In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a CP_1
il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la CP_2
somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), accertando e dichiarando che nulla è dovuto da ad per le richiamate CP_1 CP_2
ragioni tutte;
In via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a CP_1
il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di euro 114.438,83 per la CP_2
somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena-Porto Cervo (doc. 1), accertando e dichiarando che la quota parte delle somme richieste e riferibili alle forniture idriche le cui scadenze di pagamento siano anteriori al biennio precedente la messa in mora del 7 dicembre
2023 (doc. 9) ricevuta il 29 dicembre 2023, è prescritta ex art 1 commi 4 e 10 della Legge
205/2017 in uno col provvedimento della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003 art. 2 ultimo comma;
In via ulteriormente subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, per tutte le ragioni suesposte in fatto e diritto e per ogni altra che riterrà di considerare, revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento Prot. n. SS/GC54545/31/GRC del 12/4/2024 notificata a il 3/5/2024 con cui impone il pagamento della somma di CP_1 CP_2
euro 114.438,83 per la somministrazione idrica in Via Cutter 4 Arzachena- Porto Cervo (doc.
1), accertando e dichiarando che la quota parte delle somme richieste e riferibili alle forniture idriche le cui scadenze di pagamento siano anteriori al quinquennio precedente la messa in mora del 7 dicembre 2023 (doc. 9) ricevuta il 29 dicembre 2023, è prescritta ex art 2948 n. 4)
2 cod. civ.;
In ogni caso: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intervenuta sospensione di fornitura idrica e ordinare ad il riallaccio della medesima somministrazione idrica in favore CP_2 dell'immobile di Arzachena Via Cutter n. 4 di proprietà di CP_1
Condannare a risarcire il danno causato a nei termini che CP_2 CP_1
emergeranno in corso di causa e, comunque, in via equitativa secondo prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.11.2024, la ha CP_2
rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale:
-rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, poiché infondata per i motivi esposti in parte motiva e, per l'effetto, accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 54545/31/2024 del 12.04.2024, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo;
- rigettare ogni ulteriore avversa domanda;
in via subordinata:
-salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_2 dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, previa revoca parziale dell'atto di ingiunzione di pagamento opposta, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
della veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali”.
3. Nel decreto reso il 22.11.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il giudice ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla questione di incompetenza per territorio inderogabile di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
150/2011.
4. Nell'udienza dell'11.3.2025:
a. la parte opponente ha dichiarato di aderire al rilievo officioso di incompetenza territoriale, chiedendo la compensazione delle spese di lite o, quantomeno, il loro contenimento nei minimi tabellari;
3 b. anche la parte opposta ha dichiarato di aderire al suddetto rilievo, domandando la condanna dell'opponente a rimborsarle le spese di lite;
c. il giudice si è riservato.
***
5. Deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale
Ordinario di Cagliari, ai sensi degli artt. 38, 50 e 279, comma 1, c.p.c., per le ragioni che seguono.
5.1 In materia di “opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011 dispone che “È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
5.2 Come chiarito dal consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari” (tra le tante, Cass.
n. 9986/2024, n. 886/2022, n. 5401/2020, n. 28640/2018), inderogabilità la quale recede esclusivamente in ipotesi di ricorrenza del foro del consumatore (Cass. n. 14475/2019).
5.3 L'ingiunzione di pagamento opposta (doc. 1 atto di citazione) è stata emessa il 12.4.2024 dalla
Cagliari, luogo in cui la convenuta ha la sede amministrativa. CP_2
5.4 La non riveste la qualità di consumatrice, sia per la sua natura di società a CP_1
responsabilità limitata, sia perché titolare di utenza a “Uso ARTIGIANALE E COMMERCIALE
GRANDI (>500)” (come si evince dalla fattura di cessazione n. 0100020230107587700 del
27.6.2023, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato).
5.5 Sussiste, pertanto, la competenza inderogabile del Tribunale Ordinario di Cagliari.
6. Riguardo alla regolamentazione spese di lite, si osserva quanto segue:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v. Cass. n.
17187/2019, e, conformemente Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439)” (da ultimo, Cass. n. 15699/2024)
b. nel caso in esame deve trovare applicazione il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese processuali debbono essere poste interamente a carico dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, tenuto conto che:
i. la società attrice ha radicato la causa dinanzi ad un Tribunale territorialmente incompetente;
4 ii. nello stabilire la competenza del “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto” l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011 ha sostanzialmente mutuato il disposto del previgente art. 3, comma 2, del R.D. n.
639/1910 il quale si riferiva espressamente al “tribunale del luogo in cui ha sede
l'ufficio emittente”, formulazioni sufficientemente perspicue, in alcuna delle quali
è rinvenibile qualsivoglia riferimento alla sede legale della società emittente e, pertanto, insuscettibili di ingenerare un ragionevole affidamento (o, quantomeno, dubbio) in ordine all'operatività di tale criterio di determinazione della competenza;
iii. si appalesa ininfluente, sotto tale profilo, il fatto come la questione di competenza sia stata rilevata d'ufficio dal giudice, non già eccepita dalla convenuta, sull'assorbente rilievo che quest'ultima ha dovuto comunque sostenere le spese per costituirsi in giudizio ed articolare le proprie difese nel merito dinanzi ad un
Tribunale incompetente per territorio;
c. alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia in base all'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, pari a
114.438,83 euro), con riduzione della metà, sia per i compensi delle fasi di studio e introduttiva – considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto – sia per quelli della fase decisionale, essendosi il giudice riservato all'esito della prima udienza, nella quale entrambe le parti hanno dichiarato di aderire al rilievo officioso di incompetenza per territorio inderogabile di questo Tribunale;
poiché non è stata svolta alcuna attività istruttoria, non competono all'opposta (la quale ha depositato la sola seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ivi sostanzialmente richiamando quanto già argomentato nella sua comparsa di risposta) i compensi relativi a tale fase, la quale, ai fini della liquidazione, deve infatti essere “effettivamente svolta”, giusta il disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, del D.M. 55/2014 –
PER QUESTI MOTIVI
7. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Nuoro in favore del Tribunale
Ordinario di Cagliari;
8. assegna alla il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della CP_1
presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari;
9. condanna la a rimborsare alla e spese processuali, così CP_1 CP_2
liquidate:
5 € 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 4.216,50 complessivi, oltre a spese generali (15%), CPA e IVA di legge.
Nuoro, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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