Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2742/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CELESTINO SALAMI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Lugo, Via Quarantola n. 3 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
FuSInano (RA), Via Caduti del Palazzone n. 35, con il patrocinio dell'avv. CRISTINA INGOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Viale Della Lirica n.7
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente il 12.12.2024. In data 12.07.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19.06.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale a Parte_2 partire dal gennaio 2009 con convivenza more uxorio dal mese di marzo 2011 presso l'immobile adibito a casa familiare sita a FuSInano (RA), Via Caduti del Palazzone n. 35, che, da tale unione, era nata in data [...] la figlia e che, alla fine del 2022, il SI. decideva di porre termine alla Per_1 Pt_2 relazione con la SI.ra Pt_1
Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse della figlia e chiedevano Per_1 pertanto al Tribunale di disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti della stessa con ciascun genitore ed i connessi diritti di mantenimento alle seguenti condizioni:
“SUI RAPPORTI PERSONALI E SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
1. L'affidamento sarà condiviso, dovendo pertanto entrambi i genitori egualmente concorrere al mantenimento, all'istruzione ed alle cure della bambina. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti della figlia minore, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita della figlia, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante. I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti la minore, a non coinvolgere la figlia in discussioni e a non assumere, alla sua presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
2. La figlia minore vivrà con la SI.ra presso l'abitazione della madre in 48034 Per_1 Parte_1
FuSInano (RA), Via Filippo Turati, 4/A;
3. Con la sottoscrizione del ricorso congiunto, il SI. si impegnava alla contestuale sottoscrizione della Pt_2 documentazione necessaria per il cambio di residenza di , regolarmente, poi, infatti, avvenuto. Per_1
4. Il SI. vrà il diritto di vedere la figlia, e tenerla con sé presso la propria abitazione, ove attualmente vive, Pt_2 ovvero presso altro domicilio ove dovesse trasferirsi, previa comunicazione del trasferimento alla SI.ra , con le Pt_1 seguenti modalità:
- settimana A: il lunedì dall'uscita da scuola fino a martedì dopo cena alle ore 21:00 circa quando il padre riaccompagnerà presso Per_1 la residenza materna e il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino a domenica sera dopo cena alle ore 21:00 circa quando il padre riaccompagnerà presso la residenza materna. Per_1
- settimana B: il mercoledì dall'uscita da scuola fino a giovedì dopo cena alle ore 21:00 circa quando il padre riaccompagnerà Per_1 presso la residenza materna 5. la minore trascorrerà: Per_1
- 7 giorni non consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Santo Stefano nonché il 31/12 e il 01/01;
-3 giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua con la Pasquetta;
pagina 2 di 4 6. durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane NON consecutive, da Per_1 comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Entrambi i genitori sono autorizzati a portare la figlia in vacanza fuori dalla residenza abituale. L'itinerario del viaggio dovrà essere comunicato e/o fornito all'altro genitore 15 giorni (o comunque con congruo termine) prima del viaggio stesso. Nessuno dei due genitori è autorizzato a portare la figlia fuori dall'Italia, senza il consenso dell'altro genitore. SUI RAPPORTI ECONOMICI:
1. Il SI. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla SI.ra tramite Parte_2 Parte_1 bonifico sul c/c a costei intestato recante le seguenti coordinate bancarie: [...], la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento, sottoposta a rivalutazione annuale ISTAT;
2. Le spese extra ordinarie, giusta Protocollo del Tribunale di Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 30% in capo alla SI.ra e del 70% in capo al SI. Parte_1
Parte_2
Il genitore anticipatario delle spese informerà l'altro genitore (Whatsapp o via e-mail) inviando all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
si precisa che ciascun genitore si impegna a dare pronta conferma all'altro (entro le 24h) dell'intercorsa ricezione della documentazione comprovante le spese sostenute la relativa richiesta.
3. I coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito da ciascuno nella misura del 50%.
4. Il SI. a conclusione del rapporto sentimentale con la SI.ra , le riconosce la somma forfettaria Pt_2 Pt_1 pari ad Euro 5.500,00, che corrisponderà tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:
- Euro 1.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto;
- Euro 1.000,00 nella medesima data in cui l'Ill.mo Tribunale adito fisserà per l'udienza di comparizione, da celebrarsi in modalità cartolare;
- Euro 1.000,00 alla comunicazione del decreto di omologa del Tribunale di Ravenna;
- Euro 2.500,00 in n. 5 rate mensili da Euro 500,00 a far data dal mese successivo a quello di comunicazione del decreto di omologa del Tribunale, precisandosi che tale somma si aggiungerà, sino a concorrenza del saldo, alla somma mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento. Con la sottoscrizione del ricorso depositato ed a composizione di ogni ulteriore eventuale motivo di lite o vertenza, i RICORRENTI, con l'adempimento da parte del SI. di quanto convenuto, anche al punto n. 4 riferito ai Pt_2 rapporti economici, si dichiarano soddisfatti in ogni propria pretesa e/o ragione di credito reciproca e di non avere null'altro a pretendere dall'altro a titolo di credito/debenza in ragione del pregresso rapporto di convivenza. I ricorrenti convengono di ripartire gli oneri del procedimento in ragione del 50% ciascuno.” Con decreto emesso in data 03.07.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 20.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al CO Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. La suddetta udienza veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 18.12.2024. In data 12.07.2024 il CO Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 12.12.2024 e sottoscritte personalmente dalla SI.ra e dal SI. le parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio Parte_1 Parte_2 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 10.02.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni contenute nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1 in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti di cui al punto n. 4 della sezione relativa ai rapporti economici in quanto riguardante la regolazione dei rapporti economici tra le parti. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del CO , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , come riportate in parte motiva e da intendersi qui Per_1 trascritte;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti di cui alla condizione n. 4 nella parte del ricorso relativa ai rapporti economici;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di ConSIlio del 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4