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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12494/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 26 marzo 2025;
promossa da
, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania, Via Aldeberan n 9., presso lo studio dell'Avv. Gabriella Lamicela, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Catania, Corto Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
e
CP_2
pagina 1 di 9 (c.f. , residente a [...]; C.F._1
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ADRANO N. 80/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pt_1
Pace di Adrano Galvagno Oscar e (quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà CP_1
di quest'ultimo), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il Persona_1
sinistro occorso in data 15.02.2019 e, per l'effetto, la condanna delle parti convenute, in solido, alla restituzione della somma di € 2.073,71 (oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo), quale importo erogato, in favore di (terzo trasportato), a Parte_2
titolo di indennità.
In particolare, parte appellante riferiva che, in data 15.02.2019 (ore 20:00 circa), Parte_2
, mentre si trovava a bordo (in qualità di passeggero) dell'autovettura condotta da
[...] CP_3
e di proprietà di veniva tamponato da , il quale, nel
[...] CP_2 Persona_1
percorrere la strada statale 284, perdeva il controllo della propria autovettura invadendo la corsia di marcia opposta. A seguito del sinistro, subiva danni che lo obbligavano ad un Parte_2
periodo di malattia e di contestuale assenza dal lavoro di giorni 107.
L'odierno appellante invitava quindi (quale proprietario del veicolo al bordo del CP_2
quale era trasportato) e (quale compagnia assicuratrice di tale Parte_2 CP_1
veicolo) al pagamento della somma di € 3.593,74, versata, in favore di , a titolo di Parte_2
indennità economica. La compagnia assicuratrice convenuta, tuttavia, provvedeva, in data 02.11.2020,
al pagamento di soli € 1.800,00.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio contestando la domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1
diritto ovvero, in subordine, chiedendo di tenere conto di quanto già corrisposto prima dell'introduzione del giudizio. Chiedeva altresì di dichiarare la nullità della domanda di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
seppure ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva istruita solo con prova documentale e, successivamente, con ordinanza del
08.10.2023, veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 80/2023 del 9.10.2023, il Giudice di Pace di Adrano dichiarava improponibile la domanda per difetto di legittimatio ad causam delle odierne parti convenute, per avere l' Pt_1
erroneamente proposto la stessa in virtù della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod.
ass., non applicabile alla ipotesi di danni patiti da terzi trasportati ex art. 141 cod. ass. e, per l'effetto,
condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avvero detta sentenza, l , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva gravame Pt_1
contestando l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava l'improponibilità della domanda.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna di e CP_2
di al pagamento della somma di € 2.073,71 ed alle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza dell'appello proposto, CP_1
chiedendone così il rigetto.
nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_2
All'udienza del 07.10.2024, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente CP_2
citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 3 di 9 Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, Parte_1
per l'effetto, deve essere accolto.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace dichiarato l'improponibilità della domanda per difetto di legittimatio ad
causam delle parti convenute.
Il giudice di prime cure, nello specifico, riteneva che «l'azione è stata erroneamente proposta a
mente dell'art. 149 C.D.A. con la procedura di risarcimento diretto che, tuttavia, per come riportato
dal secondo comma della citata norma, non è applicabile nell'ipotesi di danni subito da terzi
trasportati ex art. 141 c.d.a.».
L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare condivisibile in quanto – sebbene sia corretto affermare che l'odierna appellante abbia errato nel formulare la domanda ai sensi dell'art. 149 cod. ass. – gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di qualificare correttamente la domanda ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 141 cod. ass., senza la necessità di doverla dichiarare improponibile.
Deve, infatti, ricordarsi che dato pacifico è quello secondo cui «il giudice ha il potere-dovere di
qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le
norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta
con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata dalla parti» (Cass. Civ., ord. n. 5153/2019).
Nel caso di specie, l' , pur richiamando erroneamente la previsione normativa di cui all'art. 149 Pt_1
cod. ass. (che, disciplinando lo strumento dell'indennizzo diretto, nulla rileva evidentemente nel caso in esame), manifestava in modo chiaro ed univoco la volontà di esercitare, in concreto, avverso le parti convenute, l'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c., mirando essenzialmente a vedersi restituite le somme erogate, in favore di , a titolo di indennità per i giorni di malattia cui era Parte_2
pagina 4 di 9 stato sottoposto attese le lesioni subite a seguito del sinistro di cui sopra.
Il giudice di pace, pertanto, alla luce di quanto allegato e provato, pur dovendo riconoscere l'errore in cui era incorsa l'odierna appellante nella qualificazione della domanda, avrebbe dovuto e potuto interpretarla correttamente, non incorrendo con tale attività nella violazione del divieto di ultrapetizione dal momento che detta operazione non determinava, in alcun modo, la sostituzione della domanda originariamente avanzata con una assolutamente diversa o fondata su fatti non dedotti in giudizio.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1916, comma 1, c.c. «L'assicuratore che ha pagato l'indennità è
surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi».
La disposizione normativa richiamata prevede, quindi, l'azione di surroga in materia assicurativa, in virtù della quale è riconosciuta all'assicuratore la possibilità di sostituirsi all'assicurato per ottenere, dai responsabili dell'evento dannoso, il rimborso delle somme erogate al danneggiato.
In punto di diritto, difatti, l'azione in esame è pacificamente considerata quale ipotesi di successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento lesivo, così sostituendosi alla posizione del danneggiato (ex multis, Cass. Civ. n. 20740/2016; Cass.
Civ. 26647/2019).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie – posto il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso
– l'odierno appellante ha sufficientemente provato il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., così
assolvendo all'onere probatorio di cui al richiamato art. 2697 c.c.
Ed infatti, è incontestata, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, sia la circostanza che parte appellante abbia erogato, a titolo di indennità, la somma di € 3.593,74 in favore di Parte_3
, sia anche la circostanza che abbia provveduto a rimborsare la somma di €
[...] CP_1
1.800,00 quale parte dell'importo complessivo versato dall' . Pt_1
La compagnia assicuratrice convenuta, difatti, contestava unicamente le modalità di calcolo utilizzate ai fini della quantificazione dell'indennità, asserendo che «l'Ente Previdenziale, in forza di
pagina 5 di 9 criteri e calcoli in alcun modo soggetti alla liquidazione in ambito civilistico, e sulla scorta delle
personali valutazioni del medico di base dell'infortunato, richiede tout court ulteriormente la somma
di € 2.073,71».
Tuttavia, a tale circostanza non può attribuirsi alcun rilievo, risultando accertato e pacifico (tanto da non essere specificamente contestato) che, nella fattispecie concreta, tali somme siano state effettivamente erogate dall' in favore di a fronte delle lesioni subite a seguito Pt_1 Parte_2
del sinistro occorso e dei conseguenti giorni di malattia cui lo stesso è stato, conseguentemente,
sottoposto.
Ne consegue che, avendo omesso di contestare specificamente in ordine all'effettiva CP_1
erogazione di tali somme, tale circostanza non può che considerarsi provata alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti
dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».
Sulla base delle superiori considerazioni, pertanto, deve riconoscersi in capo all'odierno appellante il diritto di ottenere il rimborso della somma di € 3.593,74, erogata a titolo di indennità in favore di
, tenendo tuttavia conto di quanto già restituito dalla compagnia assicuratrice Parte_4
convenuta (ossia € 1.800,00).
A nulla, quindi, rileva anche l'ulteriore circostanza dedotta da secondo cui non sarebbe CP_1
stata provata la dinamica del sinistro di cui si discute e, dunque, la responsabilità di CP_2
nello stesso;
con la conseguenza che quest'ultimo e, dunque, non fossero tenuti ad alcun CP_1
ulteriore rimborso nei confronti dell'odierno appellante (asserendo, al riguardo, anche il fatto che l'importo di € 1.800,00 doveva considerarsi, in ogni caso, congruo e pienamente satisfattivo).
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 141 cod. ass., il cui primo comma stabilisce espressamente che «Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
pagina 6 di 9 sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello
minimo».
Dalla lettura della disposizione in esame, si evince come l'azione diretta in favore del terzo trasportato miri unicamente ad assicurare a tale soggetto una tutela rafforzata, riconoscendo al medesimo la possibilità di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore e di ottenere il relativo risarcimento del danno patito, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, difatti, concorde nel ritenere che, in tema di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, la norma in esame «che consente al terzo trasportato di agire nei
confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e
del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere
opposto il solo caso fortuito» (Cass. Civ. n. 1044/2024).
Ebbene, nel caso di specie – posto che incontestata è la storicità del fatto, ossia che il sinistro stradale si sia in concreto realizzato – nessun rilievo ha l'individuazione del responsabile effettivo dell'evento lesivo di cui si discute o, in via generale, delle modalità che hanno determinato la causazione dello stesso. Ciò in quanto, quel che esclusivamente rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda in esame, è esclusivamente la circostanza (anch'essa, come si è detto, incontestata) che l' , quale ente previdenziale, abbia versato, in favore di , una somma a titolo di Pt_1 Parte_2
indennità per i giorni di malattia ed assenza lavorativa a fronte delle lesioni derivanti dal sinistro occorso.
Ne deriva pertanto che, avendo l' effettivamente erogato, a titolo di indennità, la somma di € Pt_1
pagina 7 di 9 3.593,74 in favore di e rientrando la fattispecie in esame (essendo Parte_2 Parte_2
terzo trasportato) nell'ambito di applicazione dell'art. 141 cod. ass. (che, come sopra rilevato,
[...]
prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale), questo
Tribunale non può che riconoscere il diritto in capo all'odierno appellante di vedersi restituita la somma erogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c.
Tuttavia, avendo la compagnia assicuratrice convenuta già restituito l'importo di € 1.800,00,
quest'ultima, in solido con sarà tenuta a rimborsare unicamente la differenza, ossia la CP_2
somma di € 1.793,74 (3.593,74 - 1.800), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese del giudizio, deve intendersi assorbito alla luce dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , deve trovare Pt_1
accoglimento.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, e devono essere condannati al pagamento delle spese CP_2 CP_1
processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5 Parte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_2 CP_1
al rimborso, in favore di parte appellante, della somma di € 1.793,74, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 8 di 9 2. condanna e al pagamento in favore di delle spese CP_2 CP_1 Pt_1
processuali liquidate, per il primo grado, in complessivi € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. e, per il secondo grado, in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. (di cui € 147,00 come spese vive);
Così deciso in Catania addì 30.04.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12494/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 26 marzo 2025;
promossa da
, Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania, Via Aldeberan n 9., presso lo studio dell'Avv. Gabriella Lamicela, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Catania, Corto Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
e
CP_2
pagina 1 di 9 (c.f. , residente a [...]; C.F._1
appellato contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ADRANO N. 80/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pt_1
Pace di Adrano Galvagno Oscar e (quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà CP_1
di quest'ultimo), chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di per il Persona_1
sinistro occorso in data 15.02.2019 e, per l'effetto, la condanna delle parti convenute, in solido, alla restituzione della somma di € 2.073,71 (oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo), quale importo erogato, in favore di (terzo trasportato), a Parte_2
titolo di indennità.
In particolare, parte appellante riferiva che, in data 15.02.2019 (ore 20:00 circa), Parte_2
, mentre si trovava a bordo (in qualità di passeggero) dell'autovettura condotta da
[...] CP_3
e di proprietà di veniva tamponato da , il quale, nel
[...] CP_2 Persona_1
percorrere la strada statale 284, perdeva il controllo della propria autovettura invadendo la corsia di marcia opposta. A seguito del sinistro, subiva danni che lo obbligavano ad un Parte_2
periodo di malattia e di contestuale assenza dal lavoro di giorni 107.
L'odierno appellante invitava quindi (quale proprietario del veicolo al bordo del CP_2
quale era trasportato) e (quale compagnia assicuratrice di tale Parte_2 CP_1
veicolo) al pagamento della somma di € 3.593,74, versata, in favore di , a titolo di Parte_2
indennità economica. La compagnia assicuratrice convenuta, tuttavia, provvedeva, in data 02.11.2020,
al pagamento di soli € 1.800,00.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio contestando la domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1
diritto ovvero, in subordine, chiedendo di tenere conto di quanto già corrisposto prima dell'introduzione del giudizio. Chiedeva altresì di dichiarare la nullità della domanda di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
seppure ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva istruita solo con prova documentale e, successivamente, con ordinanza del
08.10.2023, veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 80/2023 del 9.10.2023, il Giudice di Pace di Adrano dichiarava improponibile la domanda per difetto di legittimatio ad causam delle odierne parti convenute, per avere l' Pt_1
erroneamente proposto la stessa in virtù della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod.
ass., non applicabile alla ipotesi di danni patiti da terzi trasportati ex art. 141 cod. ass. e, per l'effetto,
condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avvero detta sentenza, l , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva gravame Pt_1
contestando l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava l'improponibilità della domanda.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna di e CP_2
di al pagamento della somma di € 2.073,71 ed alle spese di lite di entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza dell'appello proposto, CP_1
chiedendone così il rigetto.
nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. CP_2
All'udienza del 07.10.2024, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente CP_2
citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 3 di 9 Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, Parte_1
per l'effetto, deve essere accolto.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace dichiarato l'improponibilità della domanda per difetto di legittimatio ad
causam delle parti convenute.
Il giudice di prime cure, nello specifico, riteneva che «l'azione è stata erroneamente proposta a
mente dell'art. 149 C.D.A. con la procedura di risarcimento diretto che, tuttavia, per come riportato
dal secondo comma della citata norma, non è applicabile nell'ipotesi di danni subito da terzi
trasportati ex art. 141 c.d.a.».
L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare condivisibile in quanto – sebbene sia corretto affermare che l'odierna appellante abbia errato nel formulare la domanda ai sensi dell'art. 149 cod. ass. – gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di qualificare correttamente la domanda ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 141 cod. ass., senza la necessità di doverla dichiarare improponibile.
Deve, infatti, ricordarsi che dato pacifico è quello secondo cui «il giudice ha il potere-dovere di
qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le
norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta
con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e
allegata dalla parti» (Cass. Civ., ord. n. 5153/2019).
Nel caso di specie, l' , pur richiamando erroneamente la previsione normativa di cui all'art. 149 Pt_1
cod. ass. (che, disciplinando lo strumento dell'indennizzo diretto, nulla rileva evidentemente nel caso in esame), manifestava in modo chiaro ed univoco la volontà di esercitare, in concreto, avverso le parti convenute, l'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c., mirando essenzialmente a vedersi restituite le somme erogate, in favore di , a titolo di indennità per i giorni di malattia cui era Parte_2
pagina 4 di 9 stato sottoposto attese le lesioni subite a seguito del sinistro di cui sopra.
Il giudice di pace, pertanto, alla luce di quanto allegato e provato, pur dovendo riconoscere l'errore in cui era incorsa l'odierna appellante nella qualificazione della domanda, avrebbe dovuto e potuto interpretarla correttamente, non incorrendo con tale attività nella violazione del divieto di ultrapetizione dal momento che detta operazione non determinava, in alcun modo, la sostituzione della domanda originariamente avanzata con una assolutamente diversa o fondata su fatti non dedotti in giudizio.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1916, comma 1, c.c. «L'assicuratore che ha pagato l'indennità è
surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi».
La disposizione normativa richiamata prevede, quindi, l'azione di surroga in materia assicurativa, in virtù della quale è riconosciuta all'assicuratore la possibilità di sostituirsi all'assicurato per ottenere, dai responsabili dell'evento dannoso, il rimborso delle somme erogate al danneggiato.
In punto di diritto, difatti, l'azione in esame è pacificamente considerata quale ipotesi di successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento lesivo, così sostituendosi alla posizione del danneggiato (ex multis, Cass. Civ. n. 20740/2016; Cass.
Civ. 26647/2019).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie – posto il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso
– l'odierno appellante ha sufficientemente provato il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., così
assolvendo all'onere probatorio di cui al richiamato art. 2697 c.c.
Ed infatti, è incontestata, da parte della compagnia assicuratrice convenuta, sia la circostanza che parte appellante abbia erogato, a titolo di indennità, la somma di € 3.593,74 in favore di Parte_3
, sia anche la circostanza che abbia provveduto a rimborsare la somma di €
[...] CP_1
1.800,00 quale parte dell'importo complessivo versato dall' . Pt_1
La compagnia assicuratrice convenuta, difatti, contestava unicamente le modalità di calcolo utilizzate ai fini della quantificazione dell'indennità, asserendo che «l'Ente Previdenziale, in forza di
pagina 5 di 9 criteri e calcoli in alcun modo soggetti alla liquidazione in ambito civilistico, e sulla scorta delle
personali valutazioni del medico di base dell'infortunato, richiede tout court ulteriormente la somma
di € 2.073,71».
Tuttavia, a tale circostanza non può attribuirsi alcun rilievo, risultando accertato e pacifico (tanto da non essere specificamente contestato) che, nella fattispecie concreta, tali somme siano state effettivamente erogate dall' in favore di a fronte delle lesioni subite a seguito Pt_1 Parte_2
del sinistro occorso e dei conseguenti giorni di malattia cui lo stesso è stato, conseguentemente,
sottoposto.
Ne consegue che, avendo omesso di contestare specificamente in ordine all'effettiva CP_1
erogazione di tali somme, tale circostanza non può che considerarsi provata alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti
dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».
Sulla base delle superiori considerazioni, pertanto, deve riconoscersi in capo all'odierno appellante il diritto di ottenere il rimborso della somma di € 3.593,74, erogata a titolo di indennità in favore di
, tenendo tuttavia conto di quanto già restituito dalla compagnia assicuratrice Parte_4
convenuta (ossia € 1.800,00).
A nulla, quindi, rileva anche l'ulteriore circostanza dedotta da secondo cui non sarebbe CP_1
stata provata la dinamica del sinistro di cui si discute e, dunque, la responsabilità di CP_2
nello stesso;
con la conseguenza che quest'ultimo e, dunque, non fossero tenuti ad alcun CP_1
ulteriore rimborso nei confronti dell'odierno appellante (asserendo, al riguardo, anche il fatto che l'importo di € 1.800,00 doveva considerarsi, in ogni caso, congruo e pienamente satisfattivo).
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 141 cod. ass., il cui primo comma stabilisce espressamente che «Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
pagina 6 di 9 sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto
al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello
minimo».
Dalla lettura della disposizione in esame, si evince come l'azione diretta in favore del terzo trasportato miri unicamente ad assicurare a tale soggetto una tutela rafforzata, riconoscendo al medesimo la possibilità di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore e di ottenere il relativo risarcimento del danno patito, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La giurisprudenza della Suprema Corte è, difatti, concorde nel ritenere che, in tema di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, la norma in esame «che consente al terzo trasportato di agire nei
confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e
del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere
opposto il solo caso fortuito» (Cass. Civ. n. 1044/2024).
Ebbene, nel caso di specie – posto che incontestata è la storicità del fatto, ossia che il sinistro stradale si sia in concreto realizzato – nessun rilievo ha l'individuazione del responsabile effettivo dell'evento lesivo di cui si discute o, in via generale, delle modalità che hanno determinato la causazione dello stesso. Ciò in quanto, quel che esclusivamente rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della domanda in esame, è esclusivamente la circostanza (anch'essa, come si è detto, incontestata) che l' , quale ente previdenziale, abbia versato, in favore di , una somma a titolo di Pt_1 Parte_2
indennità per i giorni di malattia ed assenza lavorativa a fronte delle lesioni derivanti dal sinistro occorso.
Ne deriva pertanto che, avendo l' effettivamente erogato, a titolo di indennità, la somma di € Pt_1
pagina 7 di 9 3.593,74 in favore di e rientrando la fattispecie in esame (essendo Parte_2 Parte_2
terzo trasportato) nell'ambito di applicazione dell'art. 141 cod. ass. (che, come sopra rilevato,
[...]
prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale), questo
Tribunale non può che riconoscere il diritto in capo all'odierno appellante di vedersi restituita la somma erogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c.
Tuttavia, avendo la compagnia assicuratrice convenuta già restituito l'importo di € 1.800,00,
quest'ultima, in solido con sarà tenuta a rimborsare unicamente la differenza, ossia la CP_2
somma di € 1.793,74 (3.593,74 - 1.800), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese del giudizio, deve intendersi assorbito alla luce dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Sicché, la domanda di riforma della impugnata sentenza, formulata da , deve trovare Pt_1
accoglimento.
Alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, e devono essere condannati al pagamento delle spese CP_2 CP_1
processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5 Parte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna e CP_2 CP_1
al rimborso, in favore di parte appellante, della somma di € 1.793,74, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 8 di 9 2. condanna e al pagamento in favore di delle spese CP_2 CP_1 Pt_1
processuali liquidate, per il primo grado, in complessivi € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. e, per il secondo grado, in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. (di cui € 147,00 come spese vive);
Così deciso in Catania addì 30.04.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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