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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4605 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 28/11/24 e vertente
TRA:
- (C.F./P.IVA Parte_1
, con sede in Manfredonia (FG), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_1
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- (C.F. ; Parte_1 C.F._2
- (C.F. ); Parte_2 C.F._3
- (C.F. ); Parte_3 C.F._4
con gli Avv.ti FOLLIERI Mario Alfonso e FOLLIERI Paola Licia;
- attori -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore e, per essa, la mandataria (C.F. P.IVA ), CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
già denominata e già con l'Avv. CP_3 Controparte_4
SCIPPA Alessandro
- convenuta -
§§§
Oggetto: bancario - restituzione somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i predetti attori convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, la predetta convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 1) quanto ai rapporti di conto corrente, accertare e dichiarare la nullità dei contratti per assenza di forma scritta e quindi determinare le somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di anatocismo, interessi, commissioni e oneri non validamente pattuiti;
2) in riferimento al rapporto di c/c n. 10488613, accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurai e condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, come da perizia di parte prodotta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al medesimo conto corrente, con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, all'addebito di costi e spese non dovute, incluse le commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e utilizzo oltre fido e alla decorrenza delle valute e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in subordine, rideterminare il saldo dovuto alla banca, con compensazione di quanto ancora risulti dovuto alla banca medesima;
4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione del TAEG (ISC) nei contratti di finanziamento chirografario intercorsi con la banca rispetto a quelli applicati in concreto e, per l'effetto, ricalcolare le somme dovute a titolo di interessi ai tassi minimi BOT ex art. 117 TUB, con condanna della banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate ovvero dichiarando la compensazione con le maggiori somme eventualmente ancora dovute alla banca medesima;
5) accertare e dichiarare l'invalidità delle fideiussioni personali prestate dagli attori con conseguente liberazione dei medesimi dall'obbligazione di garanzia, per la ragioni espresse nell'atto introduttivo;
6) accertata l'illegittimità delle condotte tenute dalla banca, anche in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in corso di rapporto, nonché in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ordinare la cancellazione della detta segnalazione e condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, nella misura da quantificarsi in corso di causa, oltre interesi e rivalutaizone come per legge;
7) con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante le acquisizioni documentali.
E' stata disposta dapprima CTU contabile, poi però arrestata dal precedente giudice per l'impossibilità di ricostruire i movimenti del conto corrente per mancanza degli estratti conto fino alla fine del rapporto.
1 Peraltro, dopo l'iniziale deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. gli attori non hanno più partecipato al processo.
La causa è stata quindi da ultimo rinviata all'udienza sopra indicata per la precisazione delle conclusioni e, con provvedimento del 26/12/24, la stessa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali.
Depositata la sola comparsa conclusionale di parte convenuta, la causa è ora decisa.
§§§
Va respinta innanzitutto la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva ribadita da parte attorea nella memoria ex art. 183, co.6, n. 1 c.p.c.
Da un lato, infatti, la costituitasi inizialmente in luogo Controparte_4
della convenuta è divenuta attraverso cambiamenti di denominazione Controparte_4 CP_2
mandataria della
[...] Controparte_4
In ogni caso, la si è poi autonomamente costituita in giudizio con comparsa di Controparte_4
costituzione del 19/02/19.
§§§
Nel merito, le domande di parte attorea sono infondate per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
§§§
Seguendo la progressione delle eccezioni formulate dagli attori, deve affermarsi quanto segue.
1) NULLITA' DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO, DI APERTURA DI
CREDITO E DI AFFIDAMENTO IN C/C PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA
BANCA
Parte attorea si è limitata ad eccepire la mancanza di sottoscrizione dei contratti da parte della banca convenuta (non eccependo in alcun modo anche la propria mancata sottoscrizione).
Sul punto allora va richiamato, in quanto condivisibile, l'orientamento della S.C., la quale ha avuto modo di affermare (ad es. in Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 3199 del 4 febbraio 2019) che i contratti bancari e finanziari sottoscritti dal solo cliente sono validi anche ove sia assente la sottoscrizione della banca.
E' stato affermato, infatti, dapprima in materia di contratti di intermediazione finanziaria, che il
“requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente;
2 ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario”
(Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).
Le pronunce successive della S.C. hanno ritenuto applicabile la medesima regola anche alla materia dei contratti bancari (a partire da Cass. 18 giugno 2018, n. 16070).
La domanda di dichiarare la nullità dei contratti intercorsi tra le parti è pertanto, per tale aspetto, sicuramente infondata.
§§§
2) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI , CP_5 CP_6
Controparte_7
[...]
Al riguardo, a fronte di una certa genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nelle memorie integrative, gli attori hanno prodotto con la citazione una perizia econometrica di parte che attesterebbe la presenza di oneri complessivi illeciti imposti al cliente, tali da condurre al superamento della soglia usura prevista dalle norme.
Anche la predetta relazione, tuttavia, al di là di una lunga introduzione di principio e sulle assunzioni del redattore, è poi generica e poco esplicativa nella parte di analisi vera e propria del c/c n. 10488613, non indicando espressamente aspetti invece fondamentali.
Tra questi, a titolo esemplificativo, non si indica innanzitutto se si è tenuto conto nella verifica del superamento della soglia usura dei tassi originariamente pattuiti ovvero della c.d. usura sopravvenuta. Infatti, il calcolo viene espressamente effettuato “simulando un affidamento massimo costante per un anno” e il TAEG calcolato “è pari al 17,433 … oltra la soglia usura del periodo considerato”, quindi non della soglia vigente al momento della conclusione dei contratti, tanto che l'usura viene indicata come sussistente per singoli trimestri.
Inoltre, non si indica mai se gli interessi presi in considerazione siano solo quelli corrispettivi ovvero gli stessi congiunti a quelli moratori.
Né, con riguardo alla CMS, si da conto del ragguaglio, previsto dalla giurisprudenza ai fini del calcolo del superamento della soglia usura, tra margine rispetto alla soglia-CMS e margine soglia- interessi.
In definitiva, la CTP non può assolutamente fondare la domanda di restituzione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte alla banca convenuta da parte della società agente.
Ma anche a prescindere da quanto sopra, richiamata la natura dell'azione spiegata, cioè appunto in questo caso, sull'iniziativa dei debitori, un'azione di ripetizione di indebite somme addebitate dalla
3 banca, dirimente appare il mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava su parte attorea con riguardo all'accertamento del quantum effettivo del supposto indebito pagamento.
Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che, in linea di principio, “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute;
con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. n. 24948 del
23/10/2017). Ciò in quanto "nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass. n. 20693 del 13/10/2016).
“Invero, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti. Se invece - come nel caso di specie - è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile“ (Cassazione civile,
Sez. I, 21/12/2018, n. 33321; in senso conforme Sez. I, 03/12/2018, n. 31187 e 28/11/2018, n.
30822).
In base alle dette regole generali in tema di onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive ha lo specifico onere di produrre tutti gli estratti conto periodici, dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite.
La ricostruzione parziale è possibile solo in relazione a periodi che siano integralmente coperti dagli
4 estratti e che, soprattutto, giungano in maniera continuativa fino alla fine del rapporto, altrimenti risulta impossibile stabilire l'esattezza delle somme rilevate alla data di chiusura del conto e dunque determinare se vi siano somme dovute in restituzione e a quanto ammontino.
La richiesta di rimborso presuppone la chiusura del conto, perché è a quella data che può verificarsi il definitivo assetto dei reciproci rapporti, alla luce delle movimentazioni e delle operazioni compiute fino alla data stessa.
Laddove, dunque, difetti uno degli estratti intermedi, il conteggio potrebbe comunque partire, non dal primo estratto conto di apertura, ma da quello del primo trimestre utile in continuità con i successivi, utilizzando allo scopo anche la consulenza tecnica per la ricostruzione.
Ciò che invece decisamente osta all'accertamento delle somme indebitamente corrisposte è la mancanza dell'ultimo estratto conto di chiusura.
Nel caso di specie, il CTU comunque nominato ha segnalato al giudice proprio la mancanza degli estratti conto dell'ultimo anno fino alla presumibile chiusura del rapporto, indicata da parte attrice verosimilmente al 07/12/16, ritenendo di non poter effettuare i calcoli richiesti se non fino all'ultimo estratto fornito, che come segnalato dal CTU non va oltre il 31/12/2015.
Il medesimo CTU ha segnalato nella sua nota che “La data della chiusura del conto corrente non si rinviene da alcun documento agli atti, anche se probabilmente dovrebbe essere quella del
07/12/2016, coincidente con quella della comunicazione da parte della banca della risoluzione del contratto di conto corrente. Non è stato possibile avere informazioni più precise dalle parti in causa, perché le stesse non si sono presentate alla riunione dell'11/03/2019 fissata per l'inizio delle operazioni peritali…”.
Conseguentemente, il precedente giudicante assegnatario del fascicolo ha interrotto le operazioni peritali e provveduto alla liquidazione del compenso del CTU, laddove peraltro gli attori nulla hanno ritenuto di dedurre successivamente sul punto.
In defintiva, tutte le asserite invalidità relative alle clausole del conto corrente su indicato e ai contratti di affidamento regolati sul medesimo c/c non possono essere accertate in quanto, in assenza degli estratti conto completi e, soprattutto, dell'estratto conto di chiusura, gli attori non hanno fornito prova dell'asserito indebito, laddove la CTP prodotta non può certo sopperire alla carenza predetta, oltre a essere come visto intrinsecamente equivoca e ad arrestarsi espressamente anch'essa al 31/12/15.
§§§
3) NULLITA' DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARI PER
5 DIFFORMITA' DEL TAEG INDICATO NEI CONTRATTI RISPETTO A QUELLO
EFFETTIVAMENTE APPLICATO
Con riguardo ai quattro contratti di finanziamento chirografario conclusi dalla società attrice con la banca convenuta nel periodo 2009/2014, gli attori si sono limitati a eccepire la difformità del TAEG in effetti applicato nel corso del rapporto rispetto a quello risultante dai contratti sottoscritti.
Sul punto, a prescindere dall'effettività dello scostamento segnalato, occorre evidenziare che, quanto alla mancata corrispondenza dell'ISC/TAEG rispetto a quello effettivo o pubblicizzato, la fattispecie va correttamente inquadrata, semmai, nella violazione di obblighi di informativa precontrattuale;
ne deriva che, quandanche tale violazione fosse esistente, integrerebbe, al più, una violazione di regole di condotta e non di validità delle clausole contrattuali.
La violazione potrebbe dunque far insorgere al più una responsabilità risarcitoria in capo alla banca, tutta peraltro da dimostrare (in relazione, ad esempio, alle differenti e più favorevoli condizioni che il mutuatario avrebbe potuto reperire sul mercato, domanda non specificamente articolata da parte attorea, che ha chiesto risarcirsi il danno in relazione ad altri elementi e condotte), ma in ogni caso non l'invalidità del contratto o di singole clausole, laddove le spese e oneri asseritamente non evidenziati/computati nell'ISC/TAEG risultino comunque tutti previsti nel contratto medesimo, come nel caso di specie.
Il tasso annuo effettivo globale, seppur non indicato o erroneamente indicato in contratto, deve dunque in tali casi ritenersi sempre determinabile (come comunque calcolato anche dagli attori), con conseguente esclusione sia della nullità della clausola, che dell'effetto sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 d.lgs. 01.09.1983, n. 385, che è applicabile ai soli casi di nullità di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione, cioè in caso di mancata indicazione dei singoli tassi, prezzi e condizioni.
Gli attori confondono i piani, quello della trasparenza (indicazione del TAEG/ISC in contratto) con quello dell'effettiva pattuizione in contratto dei singoli tassi, prezzi e condizioni: avendo anche elaborato e prodotto una consulenza tecnica di parte, tuttavia, parte attorea è stata evidentemente in grado di rilevare i suddetti elementi.
Tenuto conto anche dell'epoca della sottoscrizione dei contratti, la nullità per la mancata o non corretta indicazione, in sé, dell' era prevista al più solo nell'ambito del credito al Pt_4 consumo dall'art. 125bis, comma 6 TUB: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato
6 nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, norma che non si applica alla fattispecie in esame.
§§§
4) NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Con riguardo, infine, alla posizione dei fideiubenti, ugualmente le doglianze sono risultate del tutto generiche e infondate.
Gli attori per lo più si sono limitati a richiamare principi generali in materia di fideiussioni, senza calarli nella fattispecie concreta.
Ad ogni buon conto, innanzitutto, in forza come già visto della non comprovata illegittimità dell'operato della banca in relazione ai rapporti intercorsi con il debitore principale, detta illegittimità non può ovviamente riflettersi sulla validità delle fideiussioni.
Non sussite poi la causa di nullità legata alla stipula di una fideiussione omnibus priva di un determinato e ragionevole limite alla responsabilità del garante ex art. 1938 c.c.
E' evidente infatti dalla semplice lettura dei contratti di fideiussione che un tetto fu previsto (€
560.000,00), né vi sono ragioni per ritenere la sproporzione del detto impegno rispetto alla normale attività del garantito (cui secondo la prospettazione degli attori furono riconosciuti negli anni finanziamenti di importo paragonabile).
Peraltro, gli attori non ha fornito alcun elemento a sostegno delle proprie asserzioni inerenti alla prevedibile inadempienza del debitore al momento del rilascio delle fideiussioni.
In definitiva, non vi sono elementi per poter affermare che la limitazione quantitativa prevista si sia tradotta, nella sostanza, in una limitazione solo apparente, con elusione della norma di cui all'art. 1938 c.c.
Assolutamente generici e apodittici sono i richiami di parte attorea alle norme di cui agli artt. 1956 e
1957 c.c., essendosi limitata la parte a mere enunciazioni di principio, senza allegare alcun elemento in concreto per poter affermare, in capo alla banca, la violazione degli obblighi nascenti dalle dette norme.
Con riguardo all'art. 1956 c.c., gli attori non ha fornito alcun elemento né riferimento temporale rispetto alla generica eccezione per cui la banca avrebbe continuato a concedere credito al debitore principale “pur essendo a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante”.
Senza dire che i fideiubenti dovevano essere a perfetta conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale della società, dati i rapporti con la stessa, tale da evitare qualsiasi possibilità di abuso
7 da parte dell'istituto garantito.
Ugualmente è a dirsi relativamente alla decadenza, solo asserita, ai sensi dell'art. 1957 c.c. in cui sarebbe incorso il creditore, non avendo indicato gli attori alcun dato temporale con riguardo al presunto ritardo imputato al creditore medesimo nell'avviare le azioni di recupero.
Non può considersi sufficiente, in difinitiva, in capo all'attore, invocare genericamente la detta norma, senza fornire alcun ulteriore elemento.
Anche tale eccezione in defintiva deve essere dichiarata infondata.
§§§
5) RISARCIMENTO DEL DANNO
Esclusa la possibilità di accertare gli indebiti denunciati, viene meno anche ovviamente la possibilità di addivenire alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, come formulata nell'atto introduttivo dagli attori.
In particolare, come già visto, non è stato espressamente richiesto il risarcimento derivante dalla erronea indicazione dell' nei contratti di finanziamento, non avendo gli attori nulla Pt_4
dedotto in merito all'incidenza di tale eventuale difformità sulle scelte operate di accesso al credito.
Quanto poi alle conseguenze inerenti alla segnalazione delle posizioni a sofferenza della società attrice presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, al di là che appare senz'altro sussistente lo stato di crisi della società debitrice al momento delle dette segnalazioni, date le diverse esposizioni esistenti nei confronti della banca convenuta, gli attori si erano peraltro riservati di documentare nel corso del giudizio l'entità delle difficoltà di acceso al credito conseguente: ciò che non è poi nemmeno avvenuto.
Nessuna cancellazione può dunque essere disposta, né quindi alcun risarcimento prospettabile.
§§§
In definitiva le domande attoree vanno integralmente respinte.
Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte attorea, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso (come quantificato nella CTP) compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, al punto minimo data la non complessità della causa e l'assenza di una vera e propria istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
8 - rigetta tutte le domande spiegate dagli attori nell'atto introduttivo;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, il compenso del CTU come liquidato in corso di causa.
Si comunichi.
Così deciso lì 15/04/2025.
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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