Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] l'[...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Agresta
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 5/06/2017 in Seminara
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 3 part II, serie A anno 2017)
e che dall'unione sono nati i figli (25/03/2018), (16/07/2020) e Per_1 Per_2 Per_3
(19/02/2023), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2. è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_4 [...] con collocazione prevalente, vista anche la loro tenera età, presso Per_5 la madre nella nuova abitazione sita in Gioia Tauro alla via Bizantini n. 38;
3. in merito al diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, si dispone:
a. che i figli minori siano comunque liberi di incontrare il padre tutte le volte che lo vorranno ed eventualmente anche a pernottare a casa di quest'ultimo, sita in Palmi, SS. 18, quando dovessero manifestare tale volontà;
b. che il padre, per tutti i giorni della settimana, si impegnerà a dare la propria disponibilità alla madre per qualsiasi esigenza legata ai figli e si impegnerà ad accogliere ogni richiesta dei figli di stare con lui in modo che il tempo che i minori trascorreranno con il padre possa essere quasi paritario con quello trascorso con la madre;
c. che sarà la madre ad accompagnare i minori nelle loro rispettive scuole frequentate, mentre nei giorni in cui i bambini dovessero dormire a casa del padre sarà quest'ultimo ad accompagnare i minori nelle rispettive scuole frequentate, mentre all'orario di uscita dalle rispettive scuole, il padre provvederà a prelevare il piccolo Per_1 entro le 12:55 tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì in cui il figlio , frequentando il tempo prolungato, verrà Per_1 prelevato da scuola alle ore 16:00 dalla madre, mentre entro le 13:30 di tutti i giorni il padre preleverà da scuola i piccoli ed Per_2 Per_3
d. che durante la settimana: -il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio tutti e tre i minori staranno con il padre che dovrà tenerli con sé o portarli dai nonni paterni, per riportarli a casa della madre entro le ore
19:00; -il martedì sarà la madre a prelevare alle ore 16:00 il piccolo da scuola per accompagnarlo alla Scuola Calcio da dove lo Per_1 preleverà alle ore 17:00, mentre i minori ed prelevati da Per_2 Per_3 scuola alle 13:30 dal padre saranno accompagnati presso l'abitazione della nonna materna dove sarà poi la madre a prenderli per portarli a casa;
-il giovedì i minori staranno con il padre sino alle ore 14:30 e sarà la madre ad accompagnare e prelevare il minore alla e Per_1 dalla Scuola Calcio;
-sono comunque fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere nella gestione dei figli in conseguenza di specifiche loro esigenze lavorative o di particolari esigenze e necessità dei minori;
e. che a settimane alterne il sabato e la domenica i minori staranno con il padre dalle ore 12:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, assecondando, comunque, eventuale volontà diversa dei figli in merito al pernottamento durante il weekend se a casa con la madre o a casa del padre;
f. che le festività natalizie compreso il capodanno i minori tutti insieme ad anni alterni le trascorreranno con il padre, mentre per le festività pasquali i genitori si accorderanno assecondando i desiderata dei minori;
g. che durante il periodo estivo i minori tutti insieme staranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre, previo accordo che verrà raggiunto dai genitori entro il 30 di giugno di ciascun anno;
h. che ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei minori quando questi ultimi si troveranno presso di lui mentre le decisioni straordinarie incidenti sulla vita dei minori, sia scolastiche, mediche o ricreative verranno prese dai genitori di comune accordo;
i. che entrambi i genitori sono autorizzati a portare i figli in vacanza lontano dalla residenza abituale sulla base del calendario del Piano
Genitoriale;
j. che ove la madre dovesse decidere di cambiare casa o di trasferire la sua residenza portando con sé i minori questo potrà avvenire soltanto previo accordo con il padre;
k. che il padre verserà alla madre, entro il 30 di ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche e ricreative, previamente concordate da entrambi i genitori.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 5/06/2017 in Seminara (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 19 part II, serie
A anno 2017) e che dall'unione sono nati i figli (25/03/2018), (16/07/2020) Per_1 Per_2
e (19/02/2023). Per_3 La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2. è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_4 [...] con collocazione prevalente, vista anche la loro tenera età, Persona_6 presso la madre nella nuova abitazione sita in Gioia Tauro alla via Bizantini
n. 38;
3. in merito al diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, si dispone:
a. che i figli minori siano comunque liberi di incontrare il padre tutte le volte che lo vorranno ed eventualmente anche a pernottare a casa di quest'ultimo, sita in Palmi, SS. 18, quando dovessero manifestare tale volontà;
b. che il padre, per tutti i giorni della settimana, si impegnerà a dare la propria disponibilità alla madre per qualsiasi esigenza legata ai figli e si impegnerà ad accogliere ogni richiesta dei figli di stare con lui in modo che il tempo che i minori trascorreranno con il padre possa essere quasi paritario con quello trascorso con la madre;
c. che sarà la madre ad accompagnare i minori nelle loro rispettive scuole frequentate, mentre nei giorni in cui i bambini dovessero dormire a casa del padre sarà quest'ultimo ad accompagnare i minori nelle rispettive scuole frequentate, mentre all'orario di uscita dalle rispettive scuole, il padre provvederà a prelevare il piccolo Per_1 entro le 12:55 tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì in cui il figlio , frequentando il tempo prolungato, verrà Per_1 prelevato da scuola alle ore 16:00 dalla madre, mentre entro le 13:30 di tutti i giorni il padre preleverà da scuola i piccoli ed Per_2 Per_3
d. che durante la settimana: -il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio tutti e tre i minori staranno con il padre che dovrà tenerli con sé o portarli dai nonni paterni, per riportarli a casa della madre entro le ore
19:00; -il martedì sarà la madre a prelevare alle ore 16:00 il piccolo da scuola per accompagnarlo alla Scuola Calcio da dove lo Per_1 preleverà alle ore 17:00, mentre i minori ed prelevati da Per_2 Per_3 scuola alle 13:30 dal padre saranno accompagnati presso l'abitazione della nonna materna dove sarà poi la madre a prenderli per portarli a casa;
-il giovedì i minori staranno con il padre sino alle ore 14:30 e sarà la madre ad accompagnare e prelevare il minore alla e Per_1 dalla Scuola Calcio;
-sono comunque fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere nella gestione dei figli in conseguenza di specifiche loro esigenze lavorative o di particolari esigenze e necessità dei minori;
e. che a settimane alterne il sabato e la domenica i minori staranno con il padre dalle ore 12:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, assecondando, comunque, eventuale volontà diversa dei figli in merito al pernottamento durante il weekend se a casa con la madre o a casa del padre;
f. che le festività natalizie compreso il capodanno i minori tutti insieme ad anni alterni le trascorreranno con il padre, mentre per le festività pasquali i genitori si accorderanno assecondando i desiderata dei minori;
g. che durante il periodo estivo i minori tutti insieme staranno 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre, previo accordo che verrà raggiunto dai genitori entro il 30 di giugno di ciascun anno;
h. che ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei minori quando questi ultimi si troveranno presso di lui mentre le decisioni straordinarie incidenti sulla vita dei minori, sia scolastiche, mediche o ricreative verranno prese dai genitori di comune accordo;
i. che entrambi i genitori sono autorizzati a portare i figli in vacanza lontano dalla residenza abituale sulla base del calendario del Piano
Genitoriale;
j. che ove la madre dovesse decidere di cambiare casa o di trasferire la sua residenza portando con sé i minori questo potrà avvenire soltanto previo accordo con il padre;
k. che il padre verserà alla madre, entro il 30 di ogni mese la somma di euro 200,00 per ciascun figlio a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche e ricreative, previamente concordate da entrambi i genitori.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola