Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
del diritto al riscatto gratuito ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea;
nonché per l’annullamento del decreto n. 53 del 19 maggio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. OL Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, IG IO (in appresso, G. M.) agiva per l’accertamento del diritto al riscatto gratuito ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata legale (anni 5) del corso di laurea in Ingegneria Mineraria.
2. Ad illustrazione della domanda proposta, deduceva:
- di aver conseguito, in data 8 novembre 1991, il diploma di laurea in Ingegneria Mineraria, in esito alla frequentazione del corso (avente durata legale pari a 5 anni) dall’anno accademico 1978/1979 all’anno accademico 1990/1991;
- di aver avuto accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato in esito al superamento del concorso per esami per la nomina a ufficiale ingegnere, il cui bando richiedeva quale requisito idoneativo il possesso del diploma di laurea in ingegneria;
- di essere transitato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, a seguito della soppressione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 177/2016, nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, col grado di tenente colonnello;
- di aver richiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, con istanza del 21 settembre 2023, il riscatto gratuito ai fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea (Ingegneria Mineraria) frequentato, pari a 5 anni;
- di non aver ricevuto definitivo riscontro in merito a tale istanza dall’amministrazione interpellata.
Lamentava, quindi, che, in violazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, non sarebbe stato esteso nei propri confronti, in veste di ufficiale ingegnere del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nominato previa selezione concorsuale postulante, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di laurea, il beneficio del riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso relativo al titolo di studio richiesto per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo.
3. In pendenza di lite, il Capo del Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, dopo aver opposto, con nota del 6 maggio 2025, prot. n. 365228KN/1-8-PRC, che il quinquennio (8 novembre 1986 – 7 novembre 1991) antecedente al conseguimento della laurea in ingegneria gratuitamente riscattabile risultava già coperto dalla contribuzione previdenziale erogata a favore dell’interessato nel coevo periodo di prestazione del servizio presso la Guardia di Finanza (1° ottobre 1984 – 15 marzo 1994), escludeva detto quinquennio dal computo ai fini pensionistici giusta decreto n. 53 del 19 maggio 2025.
4. Avverso siffatta determinazione il G. proponeva motivi aggiunti, deducendo che del tutto illogico sarebbe l’aver computato a ritroso, quale periodo di studi universitari riscattabili, esclusivamente o prioritariamente gli anni fuori corso, anziché gli anni di durata legale del corso di laurea.
5. Costituitosi l’intimato Ministero della Difesa, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti e l’infondatezza del ricorso introduttivo, eccepiva anche l’infondatezza dei motivi aggiunti.
4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va, in rito, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.
Come è stato ripetutamente affermato, «contro la tesi della riconduzione del riscatto al “regime di quiescenza” depone l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (cfr. Cass. civ., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10; 10 maggio 1988, n. 3423; Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705) … Hanno osservato, in particolare, le Sezioni Unite, che l’impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L’atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione» (Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; nello stesso senso: Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 5021; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 10 luglio 2024, n. 868; TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 giugno 2024, n. 12962; TAR Umbria, Perugia, 24 aprile 2025, n. 466). Di conseguenza, «il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “regime di quiescenza”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell’anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti … di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica» (Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680).
6. Sempre in rito, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, l’amministrazione resistente, con l’adozione del decreto n. 53 del 19 maggio 2025 risulta aver superato la pregressa determinazione tacitamente declinatoria della rassegnata istanza di riscatto gratuito, riconoscendo, sia pure solo in astratto, la computabilità del periodo di durata legale del corso frequentato per il conseguimento del diploma di laurea richiesto per la nomina a ufficiale nel ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso ovvero dall’adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti della parte ricorrente, purché sia tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 616/2014).
7. Venendo ora a scrutinare i motivi aggiunti, essi si rivelano fondati per le ragioni illustrate in appresso.
7.1. Innanzitutto, giova rammentare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in subiecta materia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680 cit.; sez. II, 30 maggio 2024, n. 4841; TAR Emilia Romagna, Parma, 15, giugno 2022, n. 170; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1036; TAR Molise Campobasso, 12 dicembre 2022, n. 477; e TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2023, n. 126; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 21 aprile 2023, n. 160; 1° dicembre 2023, n. 372; 27 febbraio 2024, n. 88; TAR Umbria, Perugia, 24 aprile 2025, n. 466) l’operatività dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 deve intendersi riferibile anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1° gennaio 2017 nell’Arma dei Carabinieri, i quali si vedono legittimati a fruire del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, in quanto, seppure prima del 1° gennaio 2017 non erano militari, erano stati nominati comunque ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, e, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri, stabilito dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 177/2016, sono diventati ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché laureati, considerato che il citato art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 694/1982, conv. in l. n. 881/1982, se il diploma di laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.
In particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, «nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi».
L’opzione esegetica secondo cui tale norma riguarderebbe esclusivamente gli ufficiali provenienti dai ruoli civili o dai ruoli inferiori risulta estranea al tenore letterale della stessa.
Ed invero, tale disposizione, nel riferirsi agli «ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea», non opera alcuna distinzione circa il ruolo di provenienza degli ufficiali, facendo esclusivo riferimento a due requisiti oggettivi, identificati: - nella qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo in essere al momento della presentazione della richiesta di riscatto del corso di studi universitari; - nella condizione che per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sia stata necessaria la laurea.
Il riconoscimento del diritto in questione in capo agli ufficiali militari che, indipendentemente dal ruolo di “provenienza”, soddisfino siffatto duplice requisito oggettivo risulta, del resto, coerente: - con la disciplina dell’istituto del riscatto del periodo di studi universitari, il quale, per come precisato dalla giurisprudenza, è consentito soltanto se il diploma di laurea ha costituito condizione necessaria per l’ammissione in servizio (art. 13 del d.p.r. n. 1092/1973) ovvero se il diploma è stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all’immissione in servizio (art. 2, comma 5, del d.l. n. 694/982, conv. in l. n. 881/1982), come, appunto, nel caso personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell’Arma dei Carabinieri si è configurato a guisa di momento di sviluppo della carriera; - con la ratio legis di incentivare l’accesso ai ranghi della pubblica amministrazione da parte di personale idoneo per preparazione e cultura e di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680).
7.2. Ciò posto, si tratta, a questo punto, di stabilire se, ai fini del riconoscimento del beneficio del riscatto gratuito, gli anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea richiesto per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, corrispondenti alla durata legale del relativo corso, debbano computarsi “in avanti” – come propugnato da parte ricorrente – ovvero “a ritroso” – come ritenuto dall’amministrazione resistente –, in caso di superamento della predetta durata legale.
La questione è dirimente, perché la seconda soluzione ha indotto Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo ad escludere la spettanza del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, sia pure in astratto riconosciuta al G., in quanto il quinquennio (8 novembre 1986 – 7 novembre 1991) antecedente al conseguimento del diploma di laurea in Ingegneria Mineraria ha coinciso con parte del periodo di servizio presso la Guardia di Finanza (1° ottobre 1984 – 15 marzo 1994) e – come rilevato nella nota del 6 maggio 2025, prot. n. 365228KN/1-8-PRC – è risultato, quindi, coperto da contribuzione previdenziale.
7.3. Ebbene, ad avviso del Collegio, l’indirizzo applicativo seguito dall’amministrazione resistente non è accreditabile.
Ed invero, costituisce dato innegabile che, al momento del transito dal ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato al ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, il ricorrente si trovasse nella condizione soggettiva ed oggettiva di poter fruire del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, alla stregua delle coordinate ermeneutiche dianzi declinate; e cioè: - nella condizione di possedere la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo in essere al momento della presentazione della richiesta di riscatto del corso di studi universitari; - nella condizione che per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo fosse necessario il diploma di laurea.
D’altronde, diversamente opinando, nel silenzio della legge circa l’arco temporale computabile quale “durata legale”, si finirebbe per negare sperequativamente il riscatto gratuito nei confronti di chi – come, appunto, il G. – durante il periodo di laurea – sia pure fuori corso – abbia avuto accesso ed abbia prestato servizio nei ranghi di altra amministrazione con una qualifica non richiedente il possesso del diploma universitario, a fronte di chi, durante lo stesso periodo di laurea, non abbia lavorato. E resterebbe, quindi, frustrato l’obiettivo di incentivare la preparazione culturale e tecnica del personale reclutato, sotteso alla previsione del beneficio ex art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973.
8. In conclusione, essendo sopravvenuta la carenza di interesse a coltivarlo, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre, stante la loro ravvisata fondatezza, i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento del provvedimento con essi impugnati e ordine all’amministrazione resistente di rideterminarsi sull’istanza del 21 settembre 2023, conformandosi alle indicazioni dianzi enunciate.
9. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato retro, sub n. 7.1, nonché della peculiarità della situazione nella specie azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
OL Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OP | ER SS |
IL SEGRETARIO