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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG. 5483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5483/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno
26/05/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Maratona Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Russo Mazzinghi Controparte_1 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “1) Affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, da comunicarsi formalmente al padre IG. a trasferimento Controparte_1 anagrafico effettuato. Stante il prossimo trasferimento della SI.ra nel Comune di Marostica Pt_1
(Vi), il IG. presta sin da ora il proprio consenso al trasferimento della residenza del Controparte_1 minore presso quella della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più Persona_1 importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute, alla formazione scolastica e alla coltivazione degli interessi personali saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in via separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) Assegnazione della casa familiare. In ragione dell'intervenuta disdetta del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Padova, Via Montà n. 261, e il trasferimento della IG.ra presso Pt_1 altro Comune, nulla disporre in merito all'assegnazione della casa familiare.
3) Diritto di visita del padre- tempi di permanenza del minore presso i genitori. Il padre, IG. CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, nel rispetto primario delle eSIenze di salute,
[...] studio e svago del figlio minore, con le seguenti modalità:
a) Due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 20:00 alla domenica sera alle ore 21:00 ovvero fino al lunedì mattina, con impegno da parte della madre di accompagnare il minore presso la residenza e/o il luogo di lavoro del padre ed impegno di quest'ultimo a riaccompagnare il figlio presso la residenza materna ovvero direttamente in sede scolastica il lunedì mattina entro l'orario di inizio delle lezioni scolastiche;
b) I fine settimana alternati seguiranno il calendario ordinario e non potranno essere modificati se non per motivi di salute, tanto del minore quanto dei genitori e/o per comprovate eSIenze lavorative;
c) Il padre inoltre potrà tenere con sé il figlio minore nei periodi di assenza della madre per ragioni lavorative, con impegno della SI.ra a darne comunicazione entro un congruo termine al IG. Pt_1
. Tali giorni potranno essere cumulati con i fine settimana di spettanza del padre in modo CP_1 congiuntivo e consequenziale ovvero, qualora non ricadenti a ridosso del fine settimana di competenza di quest'ultimo, il IG. , ove possibile per ragioni di disponibilità lavorativa e CP_1 personale, potrà accudire presso di sé il figlio minore con impegno ad accompagnarlo a scuola, salva in ogni caso la facoltà dei genitori di accordarsi di volta in volta;
d) Festività natalizie: il bambino trascorrerà ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti ad anni alterni le giornate del 31.12 e il 1° gennaio ed il giorno dell'epifania. Festività pasquali: analogamente avverrà per le vacanze Pasquali, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la domenica di Pasqua, mentre trascorrerà con l'altro genitore il lunedì di Pasquetta. In ogni caso i genitori potranno accordarsi anche per la suddivisione tra gli stessi dei giorni di vacanza scolastica non coincidenti con le giornate di festività;
e) Ulteriori festività e vacanze scolastiche: ulteriori periodi di chiusura della scuola per festività civili o religiose (come ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, comprensivi eventuali “ponti”) o per eventi eccezionali (come ad esempio compleanni di parenti, battesimi e/o cresime, funerali) verranno trascorsi dal minore presso l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza, avendo cura gli stessi di accordarsi tra loro di volta in volta almeno una settimana prima della sospensione scolastica o della festività, salvo gli eventi eccezionali della durata del singolo evento che vedranno il minore trascorrere l'occasione con il genitore di più stretto collegamento alla contigenza, preceduti da congruo preavviso;
f) Vacanze estive: il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con prevalenza da parte della madre nella scelta delle due settimane centrali del mese di agosto, la seconda e la terza, da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Conseguentemente, il padre potrà tenere continuativamente il figlio con sé per il medesimo periodo continuativo o separatamente sul mese di agosto per il periodo residuo alla finestra temporale trascorsa con la madre da collocarsi, dunque, o antecedentemente o successivamente a detto periodo e fatta sempre salva la possibilità per il padre di suddivisione del periodo continuativo estivo sul medesimo mese a seconda delle disponibilità ricorrenti. Nel caso di disponibilità da parte di uno dei due genitori di tenere con sé il figlio giorni aggiuntivi, rispetto a quelli sopra indicati, i genitori si accorderanno di volta in volta nel rispetto degli impegni e delle eSIenze del minore.
g) Nel periodo estivo extrascolastico, stante gli impegni di lavoro dei genitori, il minore verrà accudito, ad esclusione delle settimane di spettanza di ciascun genitore di cui al punto che precede, dai nonni materni presso la località estiva di Jesolo ovvero, qualora disponibili, dai familiari paterni, con impegno da parte di entrambi i genitori di rispettare le modalità di accompagnamento e riconsegna del minore già stabilite per il diritto di visita ordinario e con la precisazione che il diritto di visita del padre nei fine settimana alternati rimarrà invariato.
h) Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere il figlio quando lo vorrà previo accordo con la madre.
i) Sono sempre salvi i diversi accordi presi tra i genitori.
j) I genitori si impegnano inoltre ad avvisarsi reciprocamente per eventuali urgenze relative allo stato di salute del bambino.
4) Mantenimento del figlio minore Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , entro
[...] Persona_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere L'anno successivo alla sentenza di omologa del presente accordo. Il contributo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra alle note coordinate. Parte_1
L'Assegno Unico erogato L'IN (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla SI.ra . Spese straordinarie. I genitori concorreranno al Parte_1 pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio minore in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, con le seguenti ulteriori precisazioni. Si ricomprendono tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo e che verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno da parte dei genitori, le seguenti spese:
a) spesa per l'abbigliamento del figlio minore (vestiti e scarpe);
b) costo per la mensa scolastica della scuola frequentata dal figlio;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella programmazione didattica, la spesa per eventuali dotazioni informatiche (pc/tablet) imposte dalla scuola, nonché le spese per i mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spesa per la festa di compleanno del minore e quelle per regali in occasione di feste di compagni di scuola /amici del minore;
e) spesa per la frequentazione di centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese per la baby sitter, solo nell'ipotesi in cui siano state rese necessarie come extrema ratio in ragione di impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del figlio e in via prevalente e superiore esclusivamente nell'ipotesi, in ogni caso, in cui i parenti (nonni materni, nonni paterni e zii) siano impossibilitati ad accudire il bambino, previa comunicazione scritta dell'identificazione del soggetto incaricato alla custodia del minore, del costo di spesa oraria e della sua durata. Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso della percentuale prevista nel presente accordo a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore andranno intestate allo stesso, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione: qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà poi corrispondere al primo un importo pari al 50% della detrazione stessa, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da cui risulta l'importo della detrazione goduta.
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse del Controparte_1 minore fintanto che lo stesso continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore. Spese legali compensate integralmente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.05.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse de figlio, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 2) e 4). limitatamente alla percezione dell'assegno unico, delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. sulle di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 10.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5483/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno
26/05/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Claudia Maratona Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Luca Russo Mazzinghi Controparte_1 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “1) Affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, da comunicarsi formalmente al padre IG. a trasferimento Controparte_1 anagrafico effettuato. Stante il prossimo trasferimento della SI.ra nel Comune di Marostica Pt_1
(Vi), il IG. presta sin da ora il proprio consenso al trasferimento della residenza del Controparte_1 minore presso quella della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più Persona_1 importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute, alla formazione scolastica e alla coltivazione degli interessi personali saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in via separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 2) Assegnazione della casa familiare. In ragione dell'intervenuta disdetta del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Padova, Via Montà n. 261, e il trasferimento della IG.ra presso Pt_1 altro Comune, nulla disporre in merito all'assegnazione della casa familiare.
3) Diritto di visita del padre- tempi di permanenza del minore presso i genitori. Il padre, IG. CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, nel rispetto primario delle eSIenze di salute,
[...] studio e svago del figlio minore, con le seguenti modalità:
a) Due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 20:00 alla domenica sera alle ore 21:00 ovvero fino al lunedì mattina, con impegno da parte della madre di accompagnare il minore presso la residenza e/o il luogo di lavoro del padre ed impegno di quest'ultimo a riaccompagnare il figlio presso la residenza materna ovvero direttamente in sede scolastica il lunedì mattina entro l'orario di inizio delle lezioni scolastiche;
b) I fine settimana alternati seguiranno il calendario ordinario e non potranno essere modificati se non per motivi di salute, tanto del minore quanto dei genitori e/o per comprovate eSIenze lavorative;
c) Il padre inoltre potrà tenere con sé il figlio minore nei periodi di assenza della madre per ragioni lavorative, con impegno della SI.ra a darne comunicazione entro un congruo termine al IG. Pt_1
. Tali giorni potranno essere cumulati con i fine settimana di spettanza del padre in modo CP_1 congiuntivo e consequenziale ovvero, qualora non ricadenti a ridosso del fine settimana di competenza di quest'ultimo, il IG. , ove possibile per ragioni di disponibilità lavorativa e CP_1 personale, potrà accudire presso di sé il figlio minore con impegno ad accompagnarlo a scuola, salva in ogni caso la facoltà dei genitori di accordarsi di volta in volta;
d) Festività natalizie: il bambino trascorrerà ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti ad anni alterni le giornate del 31.12 e il 1° gennaio ed il giorno dell'epifania. Festività pasquali: analogamente avverrà per le vacanze Pasquali, il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la domenica di Pasqua, mentre trascorrerà con l'altro genitore il lunedì di Pasquetta. In ogni caso i genitori potranno accordarsi anche per la suddivisione tra gli stessi dei giorni di vacanza scolastica non coincidenti con le giornate di festività;
e) Ulteriori festività e vacanze scolastiche: ulteriori periodi di chiusura della scuola per festività civili o religiose (come ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, comprensivi eventuali “ponti”) o per eventi eccezionali (come ad esempio compleanni di parenti, battesimi e/o cresime, funerali) verranno trascorsi dal minore presso l'uno o l'altro genitore, sempre secondo il criterio dell'alternanza, avendo cura gli stessi di accordarsi tra loro di volta in volta almeno una settimana prima della sospensione scolastica o della festività, salvo gli eventi eccezionali della durata del singolo evento che vedranno il minore trascorrere l'occasione con il genitore di più stretto collegamento alla contigenza, preceduti da congruo preavviso;
f) Vacanze estive: il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, con prevalenza da parte della madre nella scelta delle due settimane centrali del mese di agosto, la seconda e la terza, da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Conseguentemente, il padre potrà tenere continuativamente il figlio con sé per il medesimo periodo continuativo o separatamente sul mese di agosto per il periodo residuo alla finestra temporale trascorsa con la madre da collocarsi, dunque, o antecedentemente o successivamente a detto periodo e fatta sempre salva la possibilità per il padre di suddivisione del periodo continuativo estivo sul medesimo mese a seconda delle disponibilità ricorrenti. Nel caso di disponibilità da parte di uno dei due genitori di tenere con sé il figlio giorni aggiuntivi, rispetto a quelli sopra indicati, i genitori si accorderanno di volta in volta nel rispetto degli impegni e delle eSIenze del minore.
g) Nel periodo estivo extrascolastico, stante gli impegni di lavoro dei genitori, il minore verrà accudito, ad esclusione delle settimane di spettanza di ciascun genitore di cui al punto che precede, dai nonni materni presso la località estiva di Jesolo ovvero, qualora disponibili, dai familiari paterni, con impegno da parte di entrambi i genitori di rispettare le modalità di accompagnamento e riconsegna del minore già stabilite per il diritto di visita ordinario e con la precisazione che il diritto di visita del padre nei fine settimana alternati rimarrà invariato.
h) Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere il figlio quando lo vorrà previo accordo con la madre.
i) Sono sempre salvi i diversi accordi presi tra i genitori.
j) I genitori si impegnano inoltre ad avvisarsi reciprocamente per eventuali urgenze relative allo stato di salute del bambino.
4) Mantenimento del figlio minore Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , entro
[...] Persona_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere L'anno successivo alla sentenza di omologa del presente accordo. Il contributo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra alle note coordinate. Parte_1
L'Assegno Unico erogato L'IN (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla SI.ra . Spese straordinarie. I genitori concorreranno al Parte_1 pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio minore in conformità al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, con le seguenti ulteriori precisazioni. Si ricomprendono tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo e che verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno da parte dei genitori, le seguenti spese:
a) spesa per l'abbigliamento del figlio minore (vestiti e scarpe);
b) costo per la mensa scolastica della scuola frequentata dal figlio;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella programmazione didattica, la spesa per eventuali dotazioni informatiche (pc/tablet) imposte dalla scuola, nonché le spese per i mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spesa per la festa di compleanno del minore e quelle per regali in occasione di feste di compagni di scuola /amici del minore;
e) spesa per la frequentazione di centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese per la baby sitter, solo nell'ipotesi in cui siano state rese necessarie come extrema ratio in ragione di impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del figlio e in via prevalente e superiore esclusivamente nell'ipotesi, in ogni caso, in cui i parenti (nonni materni, nonni paterni e zii) siano impossibilitati ad accudire il bambino, previa comunicazione scritta dell'identificazione del soggetto incaricato alla custodia del minore, del costo di spesa oraria e della sua durata. Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso della percentuale prevista nel presente accordo a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore andranno intestate allo stesso, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione: qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà poi corrispondere al primo un importo pari al 50% della detrazione stessa, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da cui risulta l'importo della detrazione goduta.
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopra citati contributi nell'interesse del Controparte_1 minore fintanto che lo stesso continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore. Spese legali compensate integralmente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 26.05.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
Per_1 rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse de figlio, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 2) e 4). limitatamente alla percezione dell'assegno unico, delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. sulle di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 10.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari