CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2024, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1384/2021 R.G. proposto da: FONDAZIONE ENASARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MORETTI IO ([...]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1669/2020 del 16/6/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.1.2024 dal Consigliere MO Maria LL;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3202 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 05/02/2024 2 di 8 udito il Procuratore Generale dott.sa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore di parte ricorrente. Fatti rilevanti di causa. § 1. Fondazione Enasarco propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (nei limiti del valore venale del bene come ridotto dal primo giudice ad euro 233.000,00) l’avviso di rettifica e liquidazione, con sanzioni, notificato il 12.3.2015 dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’imposta complementare di registro ed ipocatastale sull’atto notarile 5-14 marzo 2013, con il quale la Fondazione aveva venduto ad un fondo comune di investimento un immobile sito in Roma, Via Mantegna (Cat.A/10, cl.3); il recupero d’imposta, in particolare, discendeva dalla rettifica di valore del bene compravenduto, accertato dall’Agenzia delle Entrate in euro 302.550,00 in luogo di euro 164.011,40 dichiarato in atto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i primi giudici avevano ritenuto corretto il criterio sintetico- comparativo di stima utilizzato dall'Ufficio, tuttavia riducendo il maggior valore che l’Agenzia delle Entrate aveva accertato in base ai criteri MI, così da parzialmente recepire le risultanze della perizia tecnica giurata di parte contribuente;
- ciò aveva comportato lo scostamento dai criteri MI utilizzati dall'Ufficio nell'avviso opposto, avendo trovato riconoscimento i parametri peritali di riduzione del valore venale, in ragione della consistenza, della tipologia, dello stato manutentivo e della non elevata potenzialità commerciale dell'immobile. L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota di costituzione al solo fine della discussione in udienza. 3 di 8 Motivi della decisione. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Fondazione lamenta – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86. Per avere la Commissione Tributaria Regionale confermato l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto (seppure nell'importo ridotto dai primi giudici) nonostante che esso (allegato sub n.2 al ricorso introduttivo) fosse basato soltanto, come testualmente riportato nella sua parte motiva, sul metodo di stima sintetico- comparativo di cui alla <<banca dati dell'osservatorio immobiliare dell'agenzia delle entrate omi (…), borsino.net bir - borsa di roma>>; e, dunque, su criteri meramente indiziari e reputati non sufficienti, oltre che dalla giurisprudenza della S.C., anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Provvedimento Direzione AE 27.7.2007; Circolare 14.4.2010 n. 18/E). Con il secondo motivo di ricorso la Fondazione denuncia – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente. Per avere la Commissione Tributaria Regionale recepito il valore rideterminato dalla Commissione Tributaria Provinciale senza rilevare come quest'ultima, pur richiamando la perizia di parte recante una stima di euro 175.517,00, aveva poi stabilito un valore di imposizione pari ad euro 233.000,00 senza indicare i criteri seguiti e, quindi, in maniera del tutto apodittica (il che aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di appello). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>> l'illegittimità della sentenza <<per omessa pronuncia su un fatto decisivo dibattuto tra le parti>>, con richiamo all’art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. . Ciò in ragione del fatto che la Commissione Tributaria Regionale, come già la Commissione Tributaria Provinciale, aveva omesso qualsiasi indicazione in ordine alla congruità del valore rideterminato di euro 233.000,00, pur 4 di 8 a fronte di una perizia giurata di stima che aveva attribuito all'immobile un valore sostanzialmente in linea con quello dichiarato in atto. Sicché il giudice tributario si era indebitamente sostituito all'Ufficio impositore nella determinazione del valore, senza per giunta illustrare in alcun modo il ragionamento estimativo seguito. § 2.2 I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati nei termini che seguono. In effetti, si è costantemente stabilito che – ferma la legittimità del criterio di stima sintetico-comparativo - la rettifica del valore di un bene immobile non può (né ai fini delle imposte dirette, né ai fini dell’imposta di registro ed ipocatastale) basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI), posto che tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima, così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile oggetto di rettifica. In questo senso, come detto, si esprime da tempo la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: (Cass.24550/20) <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>>; ovvero: (Cass. 21813/13) <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>>; ed ancora (Cass. n. 25707/15): <<le quotazioni omi, risultanti dal sito web dell'agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà valutazione estimativa, sicché, quali nozioni fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., idonee solamente a condurre ad indicazioni valori larga massima>>, così anche, tra le altre, Cass. nn. 11439/18, 18651/18, 21813/18, 21569/16). Nel caso in esame, l’avviso opposto – come riportato in atti – si fondava appunto sulle quotazioni MI e su quelle rinvenienti da bollettini e borsini di pari natura ed efficacia, senza specificazioni ed adattamenti mirati sulla concreta situazione dell’immobile compravenduto. Osserva la Commissione Tributaria Regionale che – ferma l’insufficienza dei listini immobiliari menzionati nell’atto di rettifica – ben poteva tuttavia il giudice di prima istanza (la cui valutazione è stata da essa richiamata e recepita per relationem) supplire a questa lacuna sulla base appunto di altri indizi e riscontri valutativi di supporto 6 di 8 acquisiti al giudizio, e nella specie ricavabili dalla stessa perizia giurata di parte contribuente. Sennonchè, la Commissione Tributaria Regionale, pure investita sul punto da specifico motivo di gravame, ha ritenuto di recepire quanto già stabilito dai primi giudici, senza in alcun modo dare conto: - del fatto che la perizia tecnica in questione, quand’anche come detto ritenuta probante a supporto e riscontro dei listini MI, recava una stima del bene sostanzialmente in linea (di poco superiore) con il valore venale indicato dalle parti nell’atto tassato;
- del percorso logico attraverso il quale doveva trovare condivisione la valutazione operata dai primi giudici i quali, pur dopo aver anch’essi considerato probante la perizia di parte, se ne erano in realtà poi sensibilmente discostati nell’accertare un valore venale di euro 233.000,00 a fronte di euro 175.517,00 in perizia. Soccorre, in proposito, quanto stabilito da questa Corte in ordine al fatto che: <<nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte convincimento del giudice, che elevarla a fondamento della decisione, condizione spieghi ragioni quali ritenga corretta e convincente.>> (Cass. n. 6038/22, così Cass.n. 2193/15 ed altre), mentre nel caso di specie il recepimento peritale da parte del collegio regionale appare lacunoso sui due aspetti fondamentali appena rappresentati. Lo stesso richiamo testuale, in sentenza, alla <<consistenza, tipologia, stato manutentivo, non elevata potenzialità commerciale dell’immobile>> si risolve in un’affermazione tanto apodittica quanto del tutto scollegata dalla concretezza dell’immobile in esame, delle cui effettive caratteristiche valutative nulla viene detto. Il che si risolve, in definitiva, sia nella sostanziale carenza o mera apparenza della motivazione (secondo motivo di ricorso), sia nella 7 di 8 violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale del bene ex art. 51 Tur (primo motivo). § 3. Ne segue pertanto - in accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo, del resto alternativamente formulato - la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024. Il Consigliere est. MO M.LL Il Presidente ED RR 8 di 8
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3202 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 05/02/2024 2 di 8 udito il Procuratore Generale dott.sa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito il difensore di parte ricorrente. Fatti rilevanti di causa. § 1. Fondazione Enasarco propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (nei limiti del valore venale del bene come ridotto dal primo giudice ad euro 233.000,00) l’avviso di rettifica e liquidazione, con sanzioni, notificato il 12.3.2015 dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’imposta complementare di registro ed ipocatastale sull’atto notarile 5-14 marzo 2013, con il quale la Fondazione aveva venduto ad un fondo comune di investimento un immobile sito in Roma, Via Mantegna (Cat.A/10, cl.3); il recupero d’imposta, in particolare, discendeva dalla rettifica di valore del bene compravenduto, accertato dall’Agenzia delle Entrate in euro 302.550,00 in luogo di euro 164.011,40 dichiarato in atto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i primi giudici avevano ritenuto corretto il criterio sintetico- comparativo di stima utilizzato dall'Ufficio, tuttavia riducendo il maggior valore che l’Agenzia delle Entrate aveva accertato in base ai criteri MI, così da parzialmente recepire le risultanze della perizia tecnica giurata di parte contribuente;
- ciò aveva comportato lo scostamento dai criteri MI utilizzati dall'Ufficio nell'avviso opposto, avendo trovato riconoscimento i parametri peritali di riduzione del valore venale, in ragione della consistenza, della tipologia, dello stato manutentivo e della non elevata potenzialità commerciale dell'immobile. L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota di costituzione al solo fine della discussione in udienza. 3 di 8 Motivi della decisione. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Fondazione lamenta – ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86. Per avere la Commissione Tributaria Regionale confermato l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto (seppure nell'importo ridotto dai primi giudici) nonostante che esso (allegato sub n.2 al ricorso introduttivo) fosse basato soltanto, come testualmente riportato nella sua parte motiva, sul metodo di stima sintetico- comparativo di cui alla <<banca dati dell'osservatorio immobiliare dell'agenzia delle entrate omi (…), borsino.net bir - borsa di roma>>; e, dunque, su criteri meramente indiziari e reputati non sufficienti, oltre che dalla giurisprudenza della S.C., anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria (Provvedimento Direzione AE 27.7.2007; Circolare 14.4.2010 n. 18/E). Con il secondo motivo di ricorso la Fondazione denuncia – ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.- nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente. Per avere la Commissione Tributaria Regionale recepito il valore rideterminato dalla Commissione Tributaria Provinciale senza rilevare come quest'ultima, pur richiamando la perizia di parte recante una stima di euro 175.517,00, aveva poi stabilito un valore di imposizione pari ad euro 233.000,00 senza indicare i criteri seguiti e, quindi, in maniera del tutto apodittica (il che aveva costituito oggetto di uno specifico motivo di appello). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>> l'illegittimità della sentenza <<per omessa pronuncia su un fatto decisivo dibattuto tra le parti>>, con richiamo all’art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. . Ciò in ragione del fatto che la Commissione Tributaria Regionale, come già la Commissione Tributaria Provinciale, aveva omesso qualsiasi indicazione in ordine alla congruità del valore rideterminato di euro 233.000,00, pur 4 di 8 a fronte di una perizia giurata di stima che aveva attribuito all'immobile un valore sostanzialmente in linea con quello dichiarato in atto. Sicché il giudice tributario si era indebitamente sostituito all'Ufficio impositore nella determinazione del valore, senza per giunta illustrare in alcun modo il ragionamento estimativo seguito. § 2.2 I primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati nei termini che seguono. In effetti, si è costantemente stabilito che – ferma la legittimità del criterio di stima sintetico-comparativo - la rettifica del valore di un bene immobile non può (né ai fini delle imposte dirette, né ai fini dell’imposta di registro ed ipocatastale) basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI), posto che tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima, così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile oggetto di rettifica. In questo senso, come detto, si esprime da tempo la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: (Cass.24550/20) <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>>; ovvero: (Cass. 21813/13) <<in via alternativa al motivo precedentemente formulato>>; ed ancora (Cass. n. 25707/15): <<le quotazioni omi, risultanti dal sito web dell'agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà valutazione estimativa, sicché, quali nozioni fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., idonee solamente a condurre ad indicazioni valori larga massima>>, così anche, tra le altre, Cass. nn. 11439/18, 18651/18, 21813/18, 21569/16). Nel caso in esame, l’avviso opposto – come riportato in atti – si fondava appunto sulle quotazioni MI e su quelle rinvenienti da bollettini e borsini di pari natura ed efficacia, senza specificazioni ed adattamenti mirati sulla concreta situazione dell’immobile compravenduto. Osserva la Commissione Tributaria Regionale che – ferma l’insufficienza dei listini immobiliari menzionati nell’atto di rettifica – ben poteva tuttavia il giudice di prima istanza (la cui valutazione è stata da essa richiamata e recepita per relationem) supplire a questa lacuna sulla base appunto di altri indizi e riscontri valutativi di supporto 6 di 8 acquisiti al giudizio, e nella specie ricavabili dalla stessa perizia giurata di parte contribuente. Sennonchè, la Commissione Tributaria Regionale, pure investita sul punto da specifico motivo di gravame, ha ritenuto di recepire quanto già stabilito dai primi giudici, senza in alcun modo dare conto: - del fatto che la perizia tecnica in questione, quand’anche come detto ritenuta probante a supporto e riscontro dei listini MI, recava una stima del bene sostanzialmente in linea (di poco superiore) con il valore venale indicato dalle parti nell’atto tassato;
- del percorso logico attraverso il quale doveva trovare condivisione la valutazione operata dai primi giudici i quali, pur dopo aver anch’essi considerato probante la perizia di parte, se ne erano in realtà poi sensibilmente discostati nell’accertare un valore venale di euro 233.000,00 a fronte di euro 175.517,00 in perizia. Soccorre, in proposito, quanto stabilito da questa Corte in ordine al fatto che: <<nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte convincimento del giudice, che elevarla a fondamento della decisione, condizione spieghi ragioni quali ritenga corretta e convincente.>> (Cass. n. 6038/22, così Cass.n. 2193/15 ed altre), mentre nel caso di specie il recepimento peritale da parte del collegio regionale appare lacunoso sui due aspetti fondamentali appena rappresentati. Lo stesso richiamo testuale, in sentenza, alla <<consistenza, tipologia, stato manutentivo, non elevata potenzialità commerciale dell’immobile>> si risolve in un’affermazione tanto apodittica quanto del tutto scollegata dalla concretezza dell’immobile in esame, delle cui effettive caratteristiche valutative nulla viene detto. Il che si risolve, in definitiva, sia nella sostanziale carenza o mera apparenza della motivazione (secondo motivo di ricorso), sia nella 7 di 8 violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale del bene ex art. 51 Tur (primo motivo). § 3. Ne segue pertanto - in accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo, del resto alternativamente formulato - la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024. Il Consigliere est. MO M.LL Il Presidente ED RR 8 di 8