CA
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2024, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Casalini Alfredo, Parte_1
coma da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Nucaro Amici Giorgio, CP_1
come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.11714/2020 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 24 agosto 2020
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la successione del defunto Persona_1 deceduto il 15 ottobre 2011, il quale con un primo testamento del 5 febbraio 2010 aveva disposto di tutti i suoi beni in favore del fratello,
mentre con successivo testamento del 9 settembre 2010 Parte_1 aveva disposto di tutte le proprie sostanze in favore della moglie CP_1
.
[...]
Tale ultimo testamento è stato impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, da il quale ha assunto la sua invalidità, perché redatto Parte_1 allorché il fratello era incapace di intendere e di volere.
Il Tribunale di Roma, all'esito della disposta consulenza tecnica, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la domanda. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, eventualmente disposta una nuova CTU medica, nominando uno specialista in neurologia, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo pubblicato per atto Notaio in data Persona_2
16.11.2011, rep. 55833, racc. 19087 e registrato presso l Org_1
il medesimo giorno al n. 35454, perché redatto da persona
[...] non capace di intendere e di volere e, pertanto, non in grado di testare validamente e, conseguentemente: A) ordinare la cancellazione dalla Conservatoria RR.II. dei trasferimenti di proprietà mortis causa trascritti sugli immobili siti in 1) alla Via Org_1
Crissolo n. 27, piano T, interno 1, censito al NCEU di al foglio 107, Org_1 particella 102, sub 9; 2) alla Via Crissolo n. 27, piano 1, interno 2, censito presso il NCEU di al foglio 107, particella 102, sub 501; 3) alla Via Org_1
Crissolo n. 27, piano T, censito presso il NCEU di al foglio 107, Org_1 particella 102, sub 502, tutti attribuiti per intero alla sigg. , CP_1 nonché: 4) alla Piazza dei Ponziani n. 8/A, piano T, censito presso il NCEU di al foglio 498, particella 133, sub 501; 5) alla Piazza dei Org_1
Ponziani nn. 8/B e 8/C, piano T, censito presso il NCEU di al foglio Org_1
498, particella 126, sub 502, attribuiti per ¼ alla sig.ra ; CP_1
B) statuire che tutti i beni del de cuius devono essere divisi al 50% tra la sig.ra ed il sig. disponendone la divisione tra CP_1 Parte_1 gli stessi con le modalità individuate da apposita nominanda CTU. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. ha contestato le avverse doglianze, formulando le seguenti CP_1 conclusioni: “
1. nel merito ed in via principale, rigettare tutte quante le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e confermare la sentenza numero 11714/2020 emessa dal
Tribunale di Roma ed accertare e dichiarare valido il testamento del giorno 09.09.2010 in virtù del quale si è aperta la successione testamentaria a favore della convenuta quale erede universale e per
r.g. n. 2 l'effetto dichiarare revocato ogni precedente testamento, compreso quello del giorno 05.02.2010. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. La causa, all'udienza tenutasi in data 8 febbraio 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con un unico articolato motivo di appello, ha censurato Parte_1 la sentenza per aver recepito in modo acritico gli accertamenti peritali, nonostante fossero gravemente viziati, incompleti e contraddittori, nonché per non aver tenuto conto, senza indicarne le ragioni, delle puntuali critiche mosse alla C.T.U. dal proprio consulente. L'appellante ha premesso: - che nel luglio del 2010 le condizioni di salute di erano scadenti -tanto da necessitare sia di intense Persona_1 terapie chemioterapiche marcatamente tossiche, in ragione del mieloma multiplo di cui era affetto, sia di assistenza continua per le comuni attività della vita quotidiana-; - che le condizioni di salute erano peggiorate a causa di una forte anemizzazione e dell'aggravamento dell'insufficienza renale di cui soffriva;
- che la tossicità dei farmaci utilizzati aveva compromesso il funzionamento di organi ed apparati, in primis di quelli che, come il sistema nervoso centrale, sono particolarmente vulnerabili sul piano biochimico-metabolico; - che, pertanto, la terapia farmacologica antiblastica non poteva che aver scompensato totalmente il già “più che traballante" stato neuropsichico di alterandone Persona_1 massivamente, tra l'altro, la capacità di intendere e di volere, di critica- giudizio-ragionamento, di ideazione e di pensiero e le facoltà di coscienza e di autodeterminazione volitiva e consapevole (in ambito di generale confusione mentale), come accertato dal proprio consulente, Prof.
[...]
Per_3
Oltretutto, ha evidenziato che lo stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento del settembre 2010 era stato rilevato anche dal proprio consulente, dott. , Persona_4
Psicologo e Grafologo giudiziario, il quale ha sostenuto, in particolare, che:
“Nel de cuius alla data del testamento del 9- 9-2010 l'integrità delle funzioni autonome dell'Io (cognitive, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive) era compromessa, cioè la capacità di intendere il valore dell'atto che confezionava e quindi di volere. Le patologie inficianti l'integra capacità d'intendere e volere sono individuate anche nella scrittura, che esprime lo stato biologico e mentale del suo autore. Comparando questi dati con l'aspetto “grafologico”, l'indagine ha messo in rilievo che mentre la scheda testamentaria de 5-2-2010 evidenzia alterazioni di invecchiamento senile, ma stesa con accuratezza, compostezza e indici di integrità mnemoniche intellettive, il testamento del
9-9-2010 presenta destrutturazione del tracciato, perdita di engrammi motori, deficit della memoria cinetica (o procedurale) e perdita della gestione dello spazio, che rappresentano alterazioni patognomiche di
r.g. n. 3 decadimento cognitivo grave ed irreversibile (….) Alla luce di tutto quanto su esposto, tratto dal carteggio medico sanitario relativo alle patologie delle quali era affetto il de cuius, appare evidente che lo stesso non avrebbe potuto certo comprendere il valore dell'atto che si accingeva a redigere, o che altri inducevano a redigere. Nel sig. si è Persona_1 accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, uno stato di deficienza psichica del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'opera di suggestione e assoggettamento.” Tanto premesso, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse recepito la consulenza tecnica d'ufficio, senza nulla argomentare in merito alle critiche mosse dal consulente di parte, e nonostante la palese lacunosità e contraddittorietà della stessa, posto che il consulente d'ufficio, dopo aver detto che gli effetti dei farmaci somministrati hanno prodotto, in associazione agli effetti specifici della malattia di base, una riduzione della capacità generale psico-fisica del soggetto non in modo totale e assoluto ma parziale, anche se di grado severo, e dopo aver fatto presente che “Dai dati di laboratorio emerge una condizione generale scaduta” e che “In primo luogo dobbiamo dire che le analisi di laboratorio ci prospettano un soggetto in condizioni generali scadute”, palesemente contraddicendosi ha affermato che: “la malattia e la terapia effettuata per la sua cura, non hanno prodotto nel periodo analizzato, elementi significativi di rilievo per intaccare e non le hanno intaccate, le condizioni neuropsichiatriche di base del “de cuius”, che sono rimaste valide e pienamente possedute”. In sostanza, ad avviso dell'appellante, il CTU si è palesemente contraddetto, in quanto, dopo aver inizialmente ammesso che la malattia di base (mieloma e sue complicazioni, a parte le altre affezioni) ed i farmaci usati (anche fino al 09.09.2010) avevano determinato una riduzione severa delle capacità psicofisiche, ha affermato che le condizioni neuropsichiatriche di base del “de cuius” erano rimaste valide e pienamente possedute. L'incompatibilità tra la "severa" riduzione delle capacità psicofisiche e la "piena" presenza delle facoltà intellettive superiori, secondo l'appellante, balza in evidenza. Le censure sono infondate. Ai fini della decisione è opportuno premettere che in base all'art. 591 n. 3 c.c. non hanno la capacità di testare i soggetti che, sebbene non interdetti, «si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento». La verifica riguarda unicamente l'esistenza dell'incapacità naturale del defunto al momento della redazione del testamento, alla luce della norma testè citata, che per l'annullamento del testamento si limita a richiedere che il testatore fosse privo della capacità d'intendere e di volere al momento della formazione dell'atto.
Sul punto soccorre la cospicua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale r.g. n. 4 che ha contribuito a delimitare i presupposti affinché possa pervenirsi all'accoglimento della domanda di annullamento del testamento.
In primo luogo, va segnalato il mutamento nella formulazione della norma in oggetto rispetto alla versione del codice previgente: infatti mentre in quest'ultimo si richiedeva che l'incapacità esistesse al tempo della redazione del testamento, la norma attuale prevede che la stessa sussista al momento del compimento dell'atto.
Pertanto, il giudice è chiamato ad accertare le condizioni mentali del de cuius al momento della confezione del testamento, non potendosi genericamente presumere lo stato d'incapacità dalla sua condizione di infermità in un tempo anteriore o successivo alla data del testamento.
Quanto alla intensità dell'incapacità si reputa che la stessa debba essere analoga a quella, che, in concorso con l'estremo dell'abitualità, legittimerebbe una pronuncia di interdizione, dunque, è necessario che il soggetto sia del tutto privo della capacità di autodeterminarsi, non bastando una qualsiasi alterazione delle capacità fisiopsichiche, o meglio una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendosi che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Si osserva, altresì, che, come esattamente messo in evidenza dal
Tribunale, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. sentenza n. 27351/2014), in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione;
in sostanza, per la giurisprudenza di legittimità, l'incapacità naturale del testatore, determinante l'invalidità del testamento ex art. 591 c.p.c., si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa della infermità, esso testatore, nel momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. Ed inoltre, l'incapacità del testatore deve essere provata in modo serio e rigoroso e poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità.
r.g. n. 5 La sentenza impugnata risulta avere fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che le condizioni mentali del testatore fossero tali, al momento della redazione del testamento, da non determinare uno stato di incapacità totale. A ciò è giunto ritenendo condivisibili gli accertamenti peritali, peraltro, aggiunge la Corte, redatti alla luce di un attento esame della documentazione versata in atti. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio Prof. Persona_5 nell'elaborato del 7.1.2016, ha affermato che “ La natura della patologia sofferta dal Sig. è oncologica mielomatosa, con progressivo Persona_1 interessamento multiorgano ad evoluzione infausta. I ricoveri effettuati hanno permesso di controllare la diffusione della malattia fino a che le risposte psicofisiche alle terapie somministrate sono state soddisfacenti, per poi arretrare nella loro efficacia quando la costante oncologica ha avuto il sopravvento sulle terapie e sulle condizioni generali del soggetto, peraltro affetto da altre comorbilità di carattere sistemico. Gli effetti dei farmaci somministrati sono stati descritti e hanno prodotto, in associazione agli effetti specifici della malattia di base, una riduzione della capacità generale psicofisica del soggetto non in modo totale e assoluto ma parziale, anche se di grado severo. Dai documenti sanitari esaminati, nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti la stesura del testamento, avvenuta il 9.9.2010, non sono ravvisabili elementi di carattere fisico generale e neuropsichiatrico in particolare che permettano di affermare che sia esistita una incapacità totale psicofisica ostativa alla piena presenza delle facoltà intellettive superiori”. E' vero che il consulente tecnico ha dato atto dell'esistenza di una importante riduzione della capacità generale psicofisica del soggetto, ma è anche vero che ha escluso la sua incidenza sulla capacità di autodeterminarsi, facendo presente che dai diari clinici non emergessero elementi fisici e/o neuro psichiatrici da cui poter desumere tale incapacità. In sostanza, il consulente ha accertato un'alterazione severa delle facoltà psicofisiche del "de cuius", ma ciò, secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente per l'annullamento del testamento, in quanto è necessaria la prova che tali alterazioni abbiano determinato l'assoluta incapacità di autodeterminarsi, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà.
Il CTU ha anche precisato, all'esito delle critiche mosse dai consulenti di parte (di cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dà atto il Tribunale), che sulle scadenti condizioni anche psichiche, accertate all'ingresso in ospedale, avvenuto nel luglio 2010, non vi era prova che avesse inciso, rendendole ancora più gravi, la tossicità dei farmaci chemioterapici somministrati per il trattamento della patologia tumorale, in quanto, da un lato, gli effetti sulla psichiche, tanto da annullare la capacità di intendere e di volere, non si registrano nella maggior parte dei malati oncologici sottoposti a terapia antiblastica (su tale punto nessuna censura è
r.g. n. 6 stata mossa), e, dall'altro lato, perché i diari clinici non evidenziavano alcuna riduzione delle facoltà psichiche ed intellettive del paziente, né alcuna situazione patologica ad esse afferente, che, ove esistenti, avrebbero dovuto essere necessariamente rilevate dai sanitari ospedalieri che ebbero occasione di visitarlo, anche perché avrebbero imposto un adattamento e/o una sospensione della terapia. Queste ultime considerazioni, peraltro non specificatamente censurate, ad avviso della Corte sono pienamente condivisibili per il loro rigore logico. Il consulente ha rilevato, infine, che nei giorni prossimi alla redazione dell'impugnato testamento (9.9.2010) il valore degli indici biochimici della creatina e dell'emoglobina erano migliorati e ciò aveva sicuramente influito positivamente sulle condizioni generali di salute e, segnatamente, sulle condizioni neuro psichiatriche, sol se si consideri che il miglioramento dei valori dell'emoglobina, che induce un aumento dell'ossigeno disponibile per il metabolismo cellulare, influisce positivamente sulla funzionalità cerebrale, e che i valori di creatinemia erano tali da non indurre assoluta necessità di dialisi e, dunque, da non compromettere le funzioni cognitive superiori . Anche su tale accertamento non è stata mossa specifica critica. La Corte ritiene che tale circostanza, in ragione del fatto che deve provarsi l'incapacità naturale del defunto al momento della redazione del testamento, assuma particolare rilievo, in quanto le cure a cui il de cuius è stato sottoposto dopo l'ingresso in ospedale, avvenuto nel luglio del 2010, hanno determinato un miglioramento della funzionalità cerebrale, donde il de cuius si trovava in una situazione psichica sicuramente migliore rispetto a quella avuta al momento dell'ingresso in ospedale, che in ogni caso, pur scadente, non vi sono elementi per ritenere che avesse azzerato la capacità d'intendere e di volere. Ed infine, il consulente tecnico ha avuto cura anche di esaminare la consulenza grafologica di parte, sostenendo che essa, pur condivisibile nei suoi aspetti generali, non potesse influire sul giudizio relativo all'incapacità d'intendere e di volere, in quanto contrastante con la documentazione in atti (diari clinici), da cui si desumeva che in costanza di ricovero, e, segnatamente, al momento della redazione del testamento, non vi era stata alcuna menomazione importante della capacità di intendere e di volere, che altrimenti sarebbe stata segnalata ed avrebbe comportato la sospensione delle terapie o quanto meno un loro adattamento. In conclusione, non essendo stata raggiunta la piena prova, di cui era onerato l'odierno appellante, di una riduzione delle funzioni cognitive superiori tale da azzerare la capacità d'intendere e di volere di Per_1 al momento della redazione del testamento, la sentenza deve essere
[...] confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
r.g. n. 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in € 7680,00, oltre spese forfettarie e oneri CP_1 accessori;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 maggio 2024. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 8