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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/08/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN, sezione seconda civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.sa Maria Stefania Picece, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 5060/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
Piana (SA) alla via Francois Truffaut, 54, (C.F.: ), in proprio e C.F._1
quale erede della sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in Pellezzano (SA) il 29.06.2020, , nato a [...] CP_1
Piana (SA) il 5.11.1959 ed ivi residente a[...], (C.F.:
) in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Sgromo, C.F. C.F._2
P.I. , p.e.c. CodiceFiscale_3 P.IVA_1
, fax 06/87786592, e con lui elettivamente Email_1
domiciliati presso il proprio studio sito in Roma (RM), alla Via G.G. Belli n. 39.
pagina 1 di 21 RICORRENTI
E
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, con sede in via S. Leonardo,
[...]
RN (C.F. e P.I. ), rappresentata, assistita e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
dall'avv. Annarita Colantuono (C.F. elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'
[...]
sita in RN alla Via Controparte_3
S. Leonardo, giusta mandato in calce al presente atto, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge
n. 263/2005.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 17.07.2024, i signori e adivano Parte_1 CP_1
questo Tribunale al fine di: “In via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e dall'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta nel procedimento per
ATP R.G. 1835/2021 – Tribunale civile di RN, relativa all'accertamento del decesso della sig.ra ed alla responsabilità dell Persona_1 Controparte_4
pagina 2 di 21 di di , formulare una proposta transattiva, ai sensi dell'art.185- CP_2 CP_2
bis c.p.c., così come introdotto da D.L. 69/2013. Nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus della sig.ra , condannare la struttura Persona_1
resistente responsabile, al pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. , iure hereditatis, nonché subìto iure proprio da tutti i ricorrenti Parte_1
nel presente giudizio, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
1) della somma di € 70.000,00, o della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico e morale patito dalla sig.ra
e riconosciuta in favore dell'odierno ricorrente , Persona_1 Parte_1
iure hereditatis;
1.1) In via meramente gradata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, condannare la struttura resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subìto dalla sig.ra e riconosciuta in favore dei Persona_1
ricorrenti iure hereditatis e iure proprio;
2) della somma a titolo di danno da perdita parentale subìto dai ricorrenti iure proprio ed in particolare:
-€ 350.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore del figlio della deceduta, sig. ; Parte_1
pagina 3 di 21 -€ 200.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore del fratello della deceduta, . CP_1
-della somma, a titolo di perdita di chance di godere del rapporto parentale, subito dai ricorrenti iure proprio, da valutarsi in via equitativa;
3) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore dei sig. . Parte_1
4) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subìto dagli odierni ricorrenti.”
Alla base della richiesta esponevano questi eventi storici occorsi alla sig.ra Per_1
:
[...]
- In data 02.11.2019: Ricovero c/o reparto CH – Apparato locomotore dell' . Diagnosi: Frattura pertrocanterica Controparte_5
destra in seguito a caduta accidentale.
- In data 04.11.2019: intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare, con diagnosi: Frattura pertrocanterica destra. Anemia post- operatoria. Cardiopatia ipertensiva: Diabete mellito tipo II. Ipovitaminosi D.
- In data 30.11.2019: Ricovero c/o Reparto di Cardiologia Controparte_5
per: dispnea e rialzo termico. Dalla cartella clinica si
[...] CP_5
evince la seguente diagnosi: Scompenso cardiaco congestizio riacutizzato.
Cardiomiopatia dilatativa ipocinetica nota dal 2010. Anamnesi di FAP (in TAO).
Recente frattura di femore trattata chirurgicamente….. La paziente ha pagina 4 di 21 rapidamente recuperato….. È stata ripresa la terapia riabilitativa….. Dimessa il
7/12/2019.
- In data 07.12.2019: Ricovero c/o Campolongo Hospital di Marina di Eboli (SA).
“Esame obiettivo all'ingresso. Condizioni generali: mediocri. Paziente vigile, responsiva, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore deflesso. Scarsa compliance cardio-respiratoria; ridotta tolleranza allo sforzo.
Classe NYHA II. Paziente con scarsa autonomia. Ipomiotrofia AAII, limitazione articolare di anca e di ginocchio dx ma anche dell'arto inferiore sn da sindrome da allettamento. Può mantenere la posizione seduta con supervisione. Paziente non deambulante. Necessita di ausili ed assistenza nei trasferimenti e nelle ADL.
Cicatrice chirurgica anca dx asciutta e in ordine.”.
“Diagnosi alla dimissione del 20/12/2019. Deficit della deambulazione in paziente con postumi di frattura pertrocanterica destra trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare (04.11.2019) in paziente con scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali. Intolleranza al regime di ricovero.
Cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sin. noti da 10 anni. Diabete mellito tipo II insulino dipendente. Retinopatia diabetica. Sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria. Paziente con catetere vescicale posizionato il
19.12.2019.”.
- In data 09.01.2020: nuovo ricovero c/o Reparto Ortopedia dell
[...]
per: Iperpiressia con tumefazione della coscia destra nella Controparte_5
sede della cicatrice chirurgica con fistolizzazione e fuoriuscita di abbondante liquido purulento. pagina 5 di 21 - In data 20.01.2020: Intervento di toilette chirurgica con fuoriuscita di abbondante liquido pus e applicazione di vacuum terapia in aspirazione. Veniva pertanto posta Diagnosi di: Infezione anca destra in recente frattura collo del femore, trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare. Anemia cronica.
Ulcera sacrale III stadio in via di granulazione. Deterioramento cognitivo.
Dimessa il 17/04/2020.
- In data 17.04.2020: Ricovero c/o Casa di Cura “La Quiete” di Capezzano-
Pellezzano (SA) per: Infezione anca destra in recente frattura collo femore trattata con chiodo endomidollare, anemia cronica, ulcera sacrale, deterioramento cognitivo. Dimessa il 16/05/2020.
- In data 16.05.2020: Ricovero c/o P.S. . Controparte_5
All'ingresso: Gravissime condizioni cliniche, stato di shock (P.A. sistolica 50 mmHg), macroematuria, ecchimosi diffuse, lesioni da decubito, arto inferiore accorciato a destra, disidratazione.
- In data 17.05.2020: Consulenza ortopedica: Diagnosi: Pregressa frattura pertrocanterica a destra trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare, complicata successivamente da artrite settica risolta con VAC terapia ed idonea terapia antibiotica. Attualmente suture chirurgiche non secernenti, focolaio settico a destra spento. Non necessita di ricovero in ambiente ortopedico.
- In data 18.05.2020: Ricovero Reparto Medicina Interna Azienda Sanitaria
Ospedaliera di SA. All'ingresso: Iperpiressia.
- In data 19.05.2020: Tampone sulla ferita: esito positivo per Acinetobacter baumannii XDR.
pagina 6 di 21 - In data 29.05.2020: Tampone sulla ferita: esito positivo per EU AB sensibile ai carbapenemici. Dimessa il 12/06/2020.
- In data 12.06.2020: Ricovero c/o Casa di Cura “La Quiete” (paziente trasferita dall'U.O. di Medicina Interna dell'A.O.U. di RN) per: allettamento con lesione da iperpressione infetta a sede sacrale. Frattura collo femore destro
(trattata con chiodo endomidollare) complicata da infezione dei tessuti molli periprotesici. Diabete mellito. NTP. All'ingresso E.O.: Condizioni generali gravi, scadute, compromesse e prognosticamente infauste …….sensorio confuso, decubito supino obbligato, presenza di ulcera in sede sacrale e lesioni distrofiche al III inferiore degli arti inferiori. All'accettazione si poneva Diagnosi di: vasculopatia cerebrale cronica, esiti di frattura collo – femore destro, cardiomiopatia dilatativa-ipocinetica, diabete mellito insulino trattato, decubito sacrale e lesioni distrofiche agli arti inferiori, sindrome d'allettamento. PRI.
Situazione iniziale: sindrome da allettamento in paziente con frattura collo femore dx trattata con chiodo endomidollare. Ulcera sacrale IV stadio. Diabete mellito tipo II. Paziente allettata. Stato cachettico e soporoso. Ipotonia muscolare.
Durante il ricovero: progressivo ed ulteriore deterioramento delle condizioni cliniche con iperpiressia persistente.
- In data 29.06.2020: ore 12.45 exitus.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, la quale chiedeva di
[...]
respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia la domanda formulata dal pagina 7 di 21 ricorrente nei confronti della , in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, sia la domanda di rinnovazione delle operazioni peritali.
All'udienza del 06.05.2025 veniva disposta la discussione orale tra le parti e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Il ricorso avanzato è parzialmente fondato e, per l'effetto, va in parte accolto per le ragioni che di seguito verranno specificate.
1. Quanto alla richiesta risarcitoria per inadempimento della prestazione sanitaria e sul danno biologico patito dalla sig.ra e chiesto iure Per_1
hereditatis dal sig. Parte_1
Questo Tribunale ritiene che non sussistano ragionevoli motivazioni per discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., recante rg. n. 1835/2021.
Appare opportuno compiere una breve disamina al fine di comprendere la ratio sottesa alla decisione in oggetto.
Sussiste una differenza ontologica tra responsabilità medica, stricto sensu intesa, e responsabilità della struttura sanitaria nel suo complesso. In particolare, quanto alla prima, la stessa si configura quale forma di responsabilità che si realizza per effetto del compimento di un'attività di carattere medico-chirurgico connotata dalla violazione di regole proprie dell'ars medica, le quali specificano le modalità per mezzo delle quali la prestazione professionale deve essere eseguita, tenendo in debita considerazione la specificità del caso concreto. Detto altrimenti, la responsabilità del medico o dell'equipe medica sussiste qualora l'attività professionale venga svolta con pagina 8 di 21 negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) oppure in diretta violazione di norme comportamentali, le quali prescrivono, in maniera specifica, la condotta che deve essere tenuta dall'esercente l'attività medica (colpa specifica).
Diversa, invece, si palesa la responsabilità della struttura sanitaria, la quale non solo include la corretta esecuzione della prestazione medica nel suo momento topico
(attività chirurgica, diagnostica, attività di cura etc.), ma presuppone che vengano svolte correttamente anche tutte quelle attività che si appalesino come funzionali e prodromiche alle attività mediche in senso stretto. In particolare, il paziente, al momento dell'accettazione nella struttura ospedaliera, conclude con la struttura sanitaria un contratto atipico complesso, a prestazioni plurime, denominato 'contratto di spedalità', il quale non solo indica la tipologia di attività medica alla quale il paziente dovrà essere sottoposto, specificandone modalità esecutive, tempi e possibili/probabili conseguenze, ma anche tutte le operazioni di 'contorno', che assumono valore preparativo o susseguente all'atto medico. Per mero scopo descrittivo possono essere individuate: le operazioni di pulizia personale del degente, le attività riguardanti i pasti, la sorveglianza dell'ammalato durante le ore notturne e diurne etc.
In definitiva, quindi, la prestazione medica costituisce una parte, seppur la più rilevante, del contratto di spedalità, concorrendo a darne sostanza assieme a tutte le altre prestazioni 'accessorie' a quella medica.
Tale punto è stato, difatti, giustamente affrontato dal Tribunale di Bari, sez. III,
17/09/2024, n. 3843, il quale ha espressamente affermato che: “Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul contratto c.d. 'di spedalità', che può essere concluso anche per facta pagina 9 di 21 concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente,
l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.”, nonché dalla Cassazione civile, sez. III, 15/03/2024, n.
7074, la quale, conformemente, ha statuito che: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.”
Volendo calare questi arresti giurisprudenziali nel caso in oggetto, la consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dai dott. ri e , in sede di Persona_2 Persona_3
ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c, appare conforme ai suesposti orientamenti.
Ed infatti, a pagina 13 della loro relazione è possibile leggere che: “L'exitus, pertanto, fu determinato dal peggioramento del quadro clinico generale, dall'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore prossimale negli anziani (nel primo anno dall'intervento chirurgico) e dall'allettamento senza alcun addebito ai vari sanitari pagina 10 di 21 che sono intervenuti in tale vicenda. La condotta dei sanitari dell' Controparte_6
non ha avuto alcuna incidenza causale sull'esito finale (exitus).”
Specificando, ancora, che: “Il trattamento cui è stata sottoposta la Sig.ra era Per_1
indispensabile e non ulteriormente differibile, nel pieno rispetto dell'applicazione del fast-track (intervento entro le 48 ore (come da Linee Guida Nazionali). Il Fast-Track delle fratture di femore prossimale over 65: la realtà ospedaliera italiana.
[...]
32(1), 7-9). Le fratture di femore nell'anziano Controparte_7
rappresentano un evento grave, con un impatto significativo sulla qualità di vita del paziente e ricadute considerevoli in termini di salute pubblica. Spesso sono determinate da una caduta accidentale e/o da traumi a bassa energia, in soggetti con co-morbidità associate anche gravi (come nel caso in esame: scompenso cardiaco congestizio, F.A.P., cardiopatia dilatativa, diabete mellito II ID, retinopatia diabetica e sindrome depressiva con agitazione psico-motoria) che possono aumentare il rischio di cadute e peggiorare il quadro clinico-chirurgico. Attualmente si ritiene che il tasso di mortalità, nelle fratture del femore prossimale, nel paziente anziano si attesti intorno al 10% ad un mese e al 20-30% a un anno dall'evento fratturativo”.
Nonostante, tuttavia, l'inopinabile attività medico-chirurgica, strictu sensu intesa, svolta dai sanitari dell' , i consulenti tecnici di questo Tribunale Controparte_6
hanno rilevato come una parte, seppur minima, delle conseguenze dannose possano essere addebitate alla struttura sanitaria nel suo complesso, a causa di un contagio nosocomiale che può verificarsi sia durante la permanenza del paziente nel reparto in cui è ricoverato, sia in sala operatoria durante l'esecuzione dell'intervento. Nella specie è stato rilevato che: “Nel caso della Sig.ra , vi è sussistenza del nesso di Per_1
pagina 11 di 21 causalità per i criteri temporale, topografico, dell'adeguatezza qualitativa, dell'efficienza quantitativa e della continuità nella seriazione dei fenomeni e si può asserire, quindi, che il contagio fu di tipo nosocomiale (infezione secondaria ritardata) in soggetto immunodepresso con co-morbidità quali scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali, intolleranza al regime di ricovero, cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sn noti da molti anni, diabete mellito tipo II insulino dipendente, retinopatia diabetica, sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria, ma, al contempo, senza nessun addebito circa l'operato dei CP_5
sempre preciso e tempestivo e l'intervento chirurgico fu effettuato “Lege artis” e nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche dell'epoca.”
In definitiva, quindi, appurata che l'attività medica è stata eseguita nel rispetto delle regole del settore specialistico di competenza, l'infezione insorta nella sig.ra Per_1
può essere parzialmente imputata alla struttura sanitaria, in uno tuttavia con le già complicate situazioni di salute della degente e le ordinarie conseguenze che possono insorgere a seguito di intervento a cui ella fu sottoposta, in ragione della sua età e condizioni personali.
Di tali co-morbidità, presenti ben prima del ricovero, la consulenza tecnica di parte, ad opera del dott. non ne tiene debita considerazione. Difatti, Persona_4
dalla sua relazione, soltanto la prima pagina, nella sezione 'dati anamnestici', contiene l'indicazione delle patologie pregresse che caratterizzavano le condizioni di salute della signora, ma nel resto della relazione non ne viene fatto più alcun richiamo. Non vengono indicate le conseguenze che tali co-morbidità, molto severe, possono causare a seguito di intervento chirurgico a cui la stessa fu sottoposta. La relazione, infatti, è pagina 12 di 21 incentrata esclusivamente sull'operato dell' nel suo complesso Controparte_8
che, come chiarito in precedente, sebbene abbia una lieve incidenza, non ha agito quale fattore scatenante unico nel peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra
. La lettura del dato diagnostico, ad opera della consulenza tecnica di parte, Per_1
appare a questo Tribunale come atomistica, non tenendo debitamente in considerazione altri fattori causali pregressi già patititi dalla degente. Appare, quindi, necessaria una visione d'insieme, la quale tenga conto di ogni elemento utile al fine della corretta ricostruzione della vicenda eziologica. Visione d'insieme che è meglio soddisfatta dalla relazione tecnica dei consulenti d'ufficio disposta a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c.
Nella specie, i consulenti d'ufficio hanno stimato un danno biologico permanente nella misura del 14%, da tale quota complessiva, però, il 10% è addebitabile alle conseguenze normali e fisiologiche di un decorso da osteosintesi da frattura femore nonché alle condizioni pregresse in cui la paziente già versava, mentre solo il 4% è posto a carico dell' quale conseguenza evitabile relativamente alla Controparte_6
ferita post-chirurgica. In conseguenza di questo danno biologico differenziale (lo si ripete, pari al 4%), la danneggiata ha subito un prolungamento di inabilità temporanea totale (I.T.T.) pari a gg. 150, dipendenti dal prolungamento dei giorni di ricovero nelle varie strutture sanitarie. Difatti, specificano i consulenti che: “…. in assenza della complicanza infettiva e al netto delle complicanze relative alle co-morbidità del soggetto, il periodo di temporanea (inabilità) si sarebbe concluso in novanta (90) giorni anziché in duecentoquaranta (240) giorni (dal 2/11/2019 – primo ricovero al
29/06/2020 – exitus).”
pagina 13 di 21 Per l'effetto, quindi, è possibile ricollegare alla condotta negligente dell' di CP_8
RN un danno pari al 4% per inabilità permanente e in giorni 150 una inabilità temporanea totale.
Appare utile, adesso, liquidare la relativa posta risarcitoria al fine di quantificare in termini monetari il danno subito dalla sig.ra . Come specificato a più riprese Per_1
dalla Cassazione, il danno biologico differenziale va calcolato non solo sulla posta di danno eziologicamente ricollegabile alla condotta del danneggiante (4%), bensì va calcolato sulle complessive conseguenze subite, a prescindere dalla loro riconducibilità al danneggiante, pari al 14%, e da tale somma complessiva va poi decurtata la posta di danno dipendente dalle pregresse condizioni di salute della paziente (10%). A seguito di tale operazione, avanzerà la sola quota di danno ascrivibile alla A.O.U. di %), la quale andrà, poi, monetizzata. Ed infatti, la CP_6
Cassazione, con sentenza n. 4680/2025, ha specificato che: “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe pagina 14 di 21 in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale.”
Operando con il criterio di calcolo come illustrato, il danno biologico permanente risarcibile deve essere quantificato in euro 15.125,00.
A tale somma, che corrisponde unicamente al danno da invalidità permanente, vanno aggiunti i giorni di invalidità totale temporanea aggiuntivi subiti dalla vittima, pari a
150. Procedendo alla loro liquidazione emerge che i giorni di I.T.T. ammontano a complessivi euro 17.250,00.
Deve a questo punto, per giungere alla definitiva liquidazione del danno spettante jure hereditatis al ricorrente , darsi atto che la danneggiata, in data 29.06.20 Parte_1
decedeva per altre cause, sicché deve essere riconosciuto come risarcibile il danno biologico come sofferto in vita dal danneggiato.
In proposito, va precisato che, come da costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (come nel caso di specie, non essendo stata accertata la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera in ordine al decesso), alla valutazione probabilistica connessa alla durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del pagina 15 di 21 defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. n. 13331/15, n.
23739/11, n. 2297/11, n. 3806/04).
Ciò in quanto, ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico
(riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni, come nel caso di specie, essendo decorso un congruo lasso di tempo di circa 7 mesi tra il sinistro ed il decesso) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua (Cass. n.
22338/07).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15112 del 29 maggio 2024, conferma la validità dei criteri contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano in caso di premorienza della vittima per cause indipendenti dal sinistro.
Ed invero, richiamando il criterio enunciato in un precedente arresto, afferma che:
“qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a pagina 16 di 21 quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.
In particolare, si precisa che “il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva“.
Applicando tali parametri e considerando che aveva, all'epoca del Persona_1
sinistro, 68 anni, sicché, rispetto ad una aspettativa di vita media di 85 anni, le restavano da vivere 17 anni, ma che la stessa è deceduta il 19.06.20, dunque a distanza di circa sette mesi dopo il sinistro, ne consegue che il danno biologico permanente che va liquidato all'erede di , in ragione dell'anticipato decesso di quest'ultima, Persona_1
sarà pari ad € 519,00, oltre ad euro 17.250,00 per la patita invalidità temporanea totale, e dunque euro 17769,00.
2. Il danno da perdita del rapporto parentale
Appare opportuno, in via preliminare, fornire una definizione di 'danno da perdita del rapporto parentale'. Illuminante a riguardo è la sentenza emessa dal Tribunale di
Pavia, n. 1076, laddove ha specificato che: “Il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, va delineato pagina 17 di 21 come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.”
Tale domanda di risarcimento, avanzata dagli odierni attori, va, a giudizio di questo giudice, rigettata.
Difatti, emerge chiaramente dalla consulenza tecnica d'ufficio come: “L'exitus, pertanto, fu determinato dal peggioramento del quadro clinico generale, dall'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore prossimale negli anziani (nel primo anno dall'intervento chirurgico) e dall'allettamento, senza alcun addebito ai vari sanitari che sono intervenuti in tale vicenda. La condotta dei sanitari dell' Controparte_6
non ha avuto alcuna incidenza causale sull'esito finale (exitus).”
Pertanto, quindi, come è emerso dal compendio probatorio, l'evento morte non è eziologicamente ricollegabile alla condotta dell'A.U.O. di RN e, di conseguenza, alcuna lesione, che ha determinato la perdita del rapporto parentale, andrà intestata all'azienda ospedaliera.
Appare più corretto, nonché conforme al dato fattuale emerso dal compendio probatorio, come la dipartita della sig.ra sia ascrivibile, da una parte, Persona_1
all'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore nelle persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e, dall'altra, al fenomeno dell'allettamento pagina 18 di 21 obbligatorio, in uno (lo si specifica ad abundantiam) alle co-morbidità di cui la stessa era già affetta, tra le quali: scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali, intolleranza al regime di ricovero, cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sn noti da molti anni, diabete mellito tipo II insulino dipendente, retinopatia diabetica, sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria.
3. Danno catastrofale
Quanto al danno catastrofale, lo stesso è configurabile come posta non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste lucidamente e scientemente alla perdita della propria vita. Nel caso di specie, seppur è innegabile che la sig.ra abbia vissuto un lasso di tempo considerevole prima Per_1
che l'evento finale si verificasse;
è altrettanto vero, però, come esposto in tema di danno da perdita del rapporto parentale, che lo stesso non è eziologicamente ricollegabile all'A.O.U. di RN. Come specificato, infatti, dalla Corte d'appello di
Ancona, sez. I, sentenza n.147: “In tema di c.d. danno catastrofale, lo stesso non può essere riconosciuto quando l'esito catastrofico non è stato conseguenza immediata e diretta dell'errata diagnosi, ma della malattia (rectius condizioni generali di salute della paziente), quindi la sofferenza conseguente all'acquistata consapevolezza di stare spegnendosi, non è un danno attribuibile alla condotta negligente dei medici.”
Pertanto, di tale danno non può risponderne l'odierna convenuta.
Le spese di lite sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M
pagina 19 di 21 Il giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona Controparte_2
del Direttore Generale, al pagamento a favore del solo ricorrente , Parte_1
nella qualità di unico erede della sig.ra , della somma di euro Persona_1
17769,00, quale danno biologico, oltre interessi e rivalutazione secondo il noto criterio di calcolo di cui alla Cass. S.U. n. 1712/95.
2. Rigetta la richiesta di risarcimento danni per danno catastrofale e danno da perdita del rapporto parentale formulata da e Parte_1 CP_1
3. Compensa integralmente le spese di lite fra il ricorrente e CP_1
l'azienda ospedaliera convenuta.
4. Condanna l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, al rimborso delle spese sostenute
[...]
da nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Parte_1
bis c.p.c., rg. n. 1835/2021, che liquida in euro 1300,00, già operata la compensazione nella misura della metà, con attribuzione all'avv. Bruno
Sgromo per dichiarazione di antistatarietà.
5. Condanna l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
2700,00, già operata la compensazione nella misura della metà, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in 272,50 per contributo unificato;
pone le spese di CML, come pagina 20 di 21 liquidate in separato decreto, a carico totale della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Bruno Sgromo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in RN, lì 1° agosto 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. dott. Italo De Felice
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN, sezione seconda civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.sa Maria Stefania Picece, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 5060/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
Piana (SA) alla via Francois Truffaut, 54, (C.F.: ), in proprio e C.F._1
quale erede della sig.ra nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in Pellezzano (SA) il 29.06.2020, , nato a [...] CP_1
Piana (SA) il 5.11.1959 ed ivi residente a[...], (C.F.:
) in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Sgromo, C.F. C.F._2
P.I. , p.e.c. CodiceFiscale_3 P.IVA_1
, fax 06/87786592, e con lui elettivamente Email_1
domiciliati presso il proprio studio sito in Roma (RM), alla Via G.G. Belli n. 39.
pagina 1 di 21 RICORRENTI
E
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, con sede in via S. Leonardo,
[...]
RN (C.F. e P.I. ), rappresentata, assistita e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
dall'avv. Annarita Colantuono (C.F. elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'
[...]
sita in RN alla Via Controparte_3
S. Leonardo, giusta mandato in calce al presente atto, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge
n. 263/2005.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 17.07.2024, i signori e adivano Parte_1 CP_1
questo Tribunale al fine di: “In via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e dall'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta nel procedimento per
ATP R.G. 1835/2021 – Tribunale civile di RN, relativa all'accertamento del decesso della sig.ra ed alla responsabilità dell Persona_1 Controparte_4
pagina 2 di 21 di di , formulare una proposta transattiva, ai sensi dell'art.185- CP_2 CP_2
bis c.p.c., così come introdotto da D.L. 69/2013. Nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus della sig.ra , condannare la struttura Persona_1
resistente responsabile, al pagamento nei confronti degli odierni ricorrenti, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal sig. , iure hereditatis, nonché subìto iure proprio da tutti i ricorrenti Parte_1
nel presente giudizio, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare:
1) della somma di € 70.000,00, o della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico e morale patito dalla sig.ra
e riconosciuta in favore dell'odierno ricorrente , Persona_1 Parte_1
iure hereditatis;
1.1) In via meramente gradata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, condannare la struttura resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subìto dalla sig.ra e riconosciuta in favore dei Persona_1
ricorrenti iure hereditatis e iure proprio;
2) della somma a titolo di danno da perdita parentale subìto dai ricorrenti iure proprio ed in particolare:
-€ 350.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore del figlio della deceduta, sig. ; Parte_1
pagina 3 di 21 -€ 200.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore del fratello della deceduta, . CP_1
-della somma, a titolo di perdita di chance di godere del rapporto parentale, subito dai ricorrenti iure proprio, da valutarsi in via equitativa;
3) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore dei sig. . Parte_1
4) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subìto dagli odierni ricorrenti.”
Alla base della richiesta esponevano questi eventi storici occorsi alla sig.ra Per_1
:
[...]
- In data 02.11.2019: Ricovero c/o reparto CH – Apparato locomotore dell' . Diagnosi: Frattura pertrocanterica Controparte_5
destra in seguito a caduta accidentale.
- In data 04.11.2019: intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare, con diagnosi: Frattura pertrocanterica destra. Anemia post- operatoria. Cardiopatia ipertensiva: Diabete mellito tipo II. Ipovitaminosi D.
- In data 30.11.2019: Ricovero c/o Reparto di Cardiologia Controparte_5
per: dispnea e rialzo termico. Dalla cartella clinica si
[...] CP_5
evince la seguente diagnosi: Scompenso cardiaco congestizio riacutizzato.
Cardiomiopatia dilatativa ipocinetica nota dal 2010. Anamnesi di FAP (in TAO).
Recente frattura di femore trattata chirurgicamente….. La paziente ha pagina 4 di 21 rapidamente recuperato….. È stata ripresa la terapia riabilitativa….. Dimessa il
7/12/2019.
- In data 07.12.2019: Ricovero c/o Campolongo Hospital di Marina di Eboli (SA).
“Esame obiettivo all'ingresso. Condizioni generali: mediocri. Paziente vigile, responsiva, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio. Tono dell'umore deflesso. Scarsa compliance cardio-respiratoria; ridotta tolleranza allo sforzo.
Classe NYHA II. Paziente con scarsa autonomia. Ipomiotrofia AAII, limitazione articolare di anca e di ginocchio dx ma anche dell'arto inferiore sn da sindrome da allettamento. Può mantenere la posizione seduta con supervisione. Paziente non deambulante. Necessita di ausili ed assistenza nei trasferimenti e nelle ADL.
Cicatrice chirurgica anca dx asciutta e in ordine.”.
“Diagnosi alla dimissione del 20/12/2019. Deficit della deambulazione in paziente con postumi di frattura pertrocanterica destra trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare (04.11.2019) in paziente con scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali. Intolleranza al regime di ricovero.
Cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sin. noti da 10 anni. Diabete mellito tipo II insulino dipendente. Retinopatia diabetica. Sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria. Paziente con catetere vescicale posizionato il
19.12.2019.”.
- In data 09.01.2020: nuovo ricovero c/o Reparto Ortopedia dell
[...]
per: Iperpiressia con tumefazione della coscia destra nella Controparte_5
sede della cicatrice chirurgica con fistolizzazione e fuoriuscita di abbondante liquido purulento. pagina 5 di 21 - In data 20.01.2020: Intervento di toilette chirurgica con fuoriuscita di abbondante liquido pus e applicazione di vacuum terapia in aspirazione. Veniva pertanto posta Diagnosi di: Infezione anca destra in recente frattura collo del femore, trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare. Anemia cronica.
Ulcera sacrale III stadio in via di granulazione. Deterioramento cognitivo.
Dimessa il 17/04/2020.
- In data 17.04.2020: Ricovero c/o Casa di Cura “La Quiete” di Capezzano-
Pellezzano (SA) per: Infezione anca destra in recente frattura collo femore trattata con chiodo endomidollare, anemia cronica, ulcera sacrale, deterioramento cognitivo. Dimessa il 16/05/2020.
- In data 16.05.2020: Ricovero c/o P.S. . Controparte_5
All'ingresso: Gravissime condizioni cliniche, stato di shock (P.A. sistolica 50 mmHg), macroematuria, ecchimosi diffuse, lesioni da decubito, arto inferiore accorciato a destra, disidratazione.
- In data 17.05.2020: Consulenza ortopedica: Diagnosi: Pregressa frattura pertrocanterica a destra trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare, complicata successivamente da artrite settica risolta con VAC terapia ed idonea terapia antibiotica. Attualmente suture chirurgiche non secernenti, focolaio settico a destra spento. Non necessita di ricovero in ambiente ortopedico.
- In data 18.05.2020: Ricovero Reparto Medicina Interna Azienda Sanitaria
Ospedaliera di SA. All'ingresso: Iperpiressia.
- In data 19.05.2020: Tampone sulla ferita: esito positivo per Acinetobacter baumannii XDR.
pagina 6 di 21 - In data 29.05.2020: Tampone sulla ferita: esito positivo per EU AB sensibile ai carbapenemici. Dimessa il 12/06/2020.
- In data 12.06.2020: Ricovero c/o Casa di Cura “La Quiete” (paziente trasferita dall'U.O. di Medicina Interna dell'A.O.U. di RN) per: allettamento con lesione da iperpressione infetta a sede sacrale. Frattura collo femore destro
(trattata con chiodo endomidollare) complicata da infezione dei tessuti molli periprotesici. Diabete mellito. NTP. All'ingresso E.O.: Condizioni generali gravi, scadute, compromesse e prognosticamente infauste …….sensorio confuso, decubito supino obbligato, presenza di ulcera in sede sacrale e lesioni distrofiche al III inferiore degli arti inferiori. All'accettazione si poneva Diagnosi di: vasculopatia cerebrale cronica, esiti di frattura collo – femore destro, cardiomiopatia dilatativa-ipocinetica, diabete mellito insulino trattato, decubito sacrale e lesioni distrofiche agli arti inferiori, sindrome d'allettamento. PRI.
Situazione iniziale: sindrome da allettamento in paziente con frattura collo femore dx trattata con chiodo endomidollare. Ulcera sacrale IV stadio. Diabete mellito tipo II. Paziente allettata. Stato cachettico e soporoso. Ipotonia muscolare.
Durante il ricovero: progressivo ed ulteriore deterioramento delle condizioni cliniche con iperpiressia persistente.
- In data 29.06.2020: ore 12.45 exitus.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, la quale chiedeva di
[...]
respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia la domanda formulata dal pagina 7 di 21 ricorrente nei confronti della , in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, sia la domanda di rinnovazione delle operazioni peritali.
All'udienza del 06.05.2025 veniva disposta la discussione orale tra le parti e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Il ricorso avanzato è parzialmente fondato e, per l'effetto, va in parte accolto per le ragioni che di seguito verranno specificate.
1. Quanto alla richiesta risarcitoria per inadempimento della prestazione sanitaria e sul danno biologico patito dalla sig.ra e chiesto iure Per_1
hereditatis dal sig. Parte_1
Questo Tribunale ritiene che non sussistano ragionevoli motivazioni per discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c., recante rg. n. 1835/2021.
Appare opportuno compiere una breve disamina al fine di comprendere la ratio sottesa alla decisione in oggetto.
Sussiste una differenza ontologica tra responsabilità medica, stricto sensu intesa, e responsabilità della struttura sanitaria nel suo complesso. In particolare, quanto alla prima, la stessa si configura quale forma di responsabilità che si realizza per effetto del compimento di un'attività di carattere medico-chirurgico connotata dalla violazione di regole proprie dell'ars medica, le quali specificano le modalità per mezzo delle quali la prestazione professionale deve essere eseguita, tenendo in debita considerazione la specificità del caso concreto. Detto altrimenti, la responsabilità del medico o dell'equipe medica sussiste qualora l'attività professionale venga svolta con pagina 8 di 21 negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) oppure in diretta violazione di norme comportamentali, le quali prescrivono, in maniera specifica, la condotta che deve essere tenuta dall'esercente l'attività medica (colpa specifica).
Diversa, invece, si palesa la responsabilità della struttura sanitaria, la quale non solo include la corretta esecuzione della prestazione medica nel suo momento topico
(attività chirurgica, diagnostica, attività di cura etc.), ma presuppone che vengano svolte correttamente anche tutte quelle attività che si appalesino come funzionali e prodromiche alle attività mediche in senso stretto. In particolare, il paziente, al momento dell'accettazione nella struttura ospedaliera, conclude con la struttura sanitaria un contratto atipico complesso, a prestazioni plurime, denominato 'contratto di spedalità', il quale non solo indica la tipologia di attività medica alla quale il paziente dovrà essere sottoposto, specificandone modalità esecutive, tempi e possibili/probabili conseguenze, ma anche tutte le operazioni di 'contorno', che assumono valore preparativo o susseguente all'atto medico. Per mero scopo descrittivo possono essere individuate: le operazioni di pulizia personale del degente, le attività riguardanti i pasti, la sorveglianza dell'ammalato durante le ore notturne e diurne etc.
In definitiva, quindi, la prestazione medica costituisce una parte, seppur la più rilevante, del contratto di spedalità, concorrendo a darne sostanza assieme a tutte le altre prestazioni 'accessorie' a quella medica.
Tale punto è stato, difatti, giustamente affrontato dal Tribunale di Bari, sez. III,
17/09/2024, n. 3843, il quale ha espressamente affermato che: “Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul contratto c.d. 'di spedalità', che può essere concluso anche per facta pagina 9 di 21 concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente,
l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.”, nonché dalla Cassazione civile, sez. III, 15/03/2024, n.
7074, la quale, conformemente, ha statuito che: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.”
Volendo calare questi arresti giurisprudenziali nel caso in oggetto, la consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dai dott. ri e , in sede di Persona_2 Persona_3
ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c, appare conforme ai suesposti orientamenti.
Ed infatti, a pagina 13 della loro relazione è possibile leggere che: “L'exitus, pertanto, fu determinato dal peggioramento del quadro clinico generale, dall'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore prossimale negli anziani (nel primo anno dall'intervento chirurgico) e dall'allettamento senza alcun addebito ai vari sanitari pagina 10 di 21 che sono intervenuti in tale vicenda. La condotta dei sanitari dell' Controparte_6
non ha avuto alcuna incidenza causale sull'esito finale (exitus).”
Specificando, ancora, che: “Il trattamento cui è stata sottoposta la Sig.ra era Per_1
indispensabile e non ulteriormente differibile, nel pieno rispetto dell'applicazione del fast-track (intervento entro le 48 ore (come da Linee Guida Nazionali). Il Fast-Track delle fratture di femore prossimale over 65: la realtà ospedaliera italiana.
[...]
32(1), 7-9). Le fratture di femore nell'anziano Controparte_7
rappresentano un evento grave, con un impatto significativo sulla qualità di vita del paziente e ricadute considerevoli in termini di salute pubblica. Spesso sono determinate da una caduta accidentale e/o da traumi a bassa energia, in soggetti con co-morbidità associate anche gravi (come nel caso in esame: scompenso cardiaco congestizio, F.A.P., cardiopatia dilatativa, diabete mellito II ID, retinopatia diabetica e sindrome depressiva con agitazione psico-motoria) che possono aumentare il rischio di cadute e peggiorare il quadro clinico-chirurgico. Attualmente si ritiene che il tasso di mortalità, nelle fratture del femore prossimale, nel paziente anziano si attesti intorno al 10% ad un mese e al 20-30% a un anno dall'evento fratturativo”.
Nonostante, tuttavia, l'inopinabile attività medico-chirurgica, strictu sensu intesa, svolta dai sanitari dell' , i consulenti tecnici di questo Tribunale Controparte_6
hanno rilevato come una parte, seppur minima, delle conseguenze dannose possano essere addebitate alla struttura sanitaria nel suo complesso, a causa di un contagio nosocomiale che può verificarsi sia durante la permanenza del paziente nel reparto in cui è ricoverato, sia in sala operatoria durante l'esecuzione dell'intervento. Nella specie è stato rilevato che: “Nel caso della Sig.ra , vi è sussistenza del nesso di Per_1
pagina 11 di 21 causalità per i criteri temporale, topografico, dell'adeguatezza qualitativa, dell'efficienza quantitativa e della continuità nella seriazione dei fenomeni e si può asserire, quindi, che il contagio fu di tipo nosocomiale (infezione secondaria ritardata) in soggetto immunodepresso con co-morbidità quali scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali, intolleranza al regime di ricovero, cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sn noti da molti anni, diabete mellito tipo II insulino dipendente, retinopatia diabetica, sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria, ma, al contempo, senza nessun addebito circa l'operato dei CP_5
sempre preciso e tempestivo e l'intervento chirurgico fu effettuato “Lege artis” e nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche dell'epoca.”
In definitiva, quindi, appurata che l'attività medica è stata eseguita nel rispetto delle regole del settore specialistico di competenza, l'infezione insorta nella sig.ra Per_1
può essere parzialmente imputata alla struttura sanitaria, in uno tuttavia con le già complicate situazioni di salute della degente e le ordinarie conseguenze che possono insorgere a seguito di intervento a cui ella fu sottoposta, in ragione della sua età e condizioni personali.
Di tali co-morbidità, presenti ben prima del ricovero, la consulenza tecnica di parte, ad opera del dott. non ne tiene debita considerazione. Difatti, Persona_4
dalla sua relazione, soltanto la prima pagina, nella sezione 'dati anamnestici', contiene l'indicazione delle patologie pregresse che caratterizzavano le condizioni di salute della signora, ma nel resto della relazione non ne viene fatto più alcun richiamo. Non vengono indicate le conseguenze che tali co-morbidità, molto severe, possono causare a seguito di intervento chirurgico a cui la stessa fu sottoposta. La relazione, infatti, è pagina 12 di 21 incentrata esclusivamente sull'operato dell' nel suo complesso Controparte_8
che, come chiarito in precedente, sebbene abbia una lieve incidenza, non ha agito quale fattore scatenante unico nel peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra
. La lettura del dato diagnostico, ad opera della consulenza tecnica di parte, Per_1
appare a questo Tribunale come atomistica, non tenendo debitamente in considerazione altri fattori causali pregressi già patititi dalla degente. Appare, quindi, necessaria una visione d'insieme, la quale tenga conto di ogni elemento utile al fine della corretta ricostruzione della vicenda eziologica. Visione d'insieme che è meglio soddisfatta dalla relazione tecnica dei consulenti d'ufficio disposta a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c.
Nella specie, i consulenti d'ufficio hanno stimato un danno biologico permanente nella misura del 14%, da tale quota complessiva, però, il 10% è addebitabile alle conseguenze normali e fisiologiche di un decorso da osteosintesi da frattura femore nonché alle condizioni pregresse in cui la paziente già versava, mentre solo il 4% è posto a carico dell' quale conseguenza evitabile relativamente alla Controparte_6
ferita post-chirurgica. In conseguenza di questo danno biologico differenziale (lo si ripete, pari al 4%), la danneggiata ha subito un prolungamento di inabilità temporanea totale (I.T.T.) pari a gg. 150, dipendenti dal prolungamento dei giorni di ricovero nelle varie strutture sanitarie. Difatti, specificano i consulenti che: “…. in assenza della complicanza infettiva e al netto delle complicanze relative alle co-morbidità del soggetto, il periodo di temporanea (inabilità) si sarebbe concluso in novanta (90) giorni anziché in duecentoquaranta (240) giorni (dal 2/11/2019 – primo ricovero al
29/06/2020 – exitus).”
pagina 13 di 21 Per l'effetto, quindi, è possibile ricollegare alla condotta negligente dell' di CP_8
RN un danno pari al 4% per inabilità permanente e in giorni 150 una inabilità temporanea totale.
Appare utile, adesso, liquidare la relativa posta risarcitoria al fine di quantificare in termini monetari il danno subito dalla sig.ra . Come specificato a più riprese Per_1
dalla Cassazione, il danno biologico differenziale va calcolato non solo sulla posta di danno eziologicamente ricollegabile alla condotta del danneggiante (4%), bensì va calcolato sulle complessive conseguenze subite, a prescindere dalla loro riconducibilità al danneggiante, pari al 14%, e da tale somma complessiva va poi decurtata la posta di danno dipendente dalle pregresse condizioni di salute della paziente (10%). A seguito di tale operazione, avanzerà la sola quota di danno ascrivibile alla A.O.U. di %), la quale andrà, poi, monetizzata. Ed infatti, la CP_6
Cassazione, con sentenza n. 4680/2025, ha specificato che: “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe pagina 14 di 21 in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale.”
Operando con il criterio di calcolo come illustrato, il danno biologico permanente risarcibile deve essere quantificato in euro 15.125,00.
A tale somma, che corrisponde unicamente al danno da invalidità permanente, vanno aggiunti i giorni di invalidità totale temporanea aggiuntivi subiti dalla vittima, pari a
150. Procedendo alla loro liquidazione emerge che i giorni di I.T.T. ammontano a complessivi euro 17.250,00.
Deve a questo punto, per giungere alla definitiva liquidazione del danno spettante jure hereditatis al ricorrente , darsi atto che la danneggiata, in data 29.06.20 Parte_1
decedeva per altre cause, sicché deve essere riconosciuto come risarcibile il danno biologico come sofferto in vita dal danneggiato.
In proposito, va precisato che, come da costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (come nel caso di specie, non essendo stata accertata la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera in ordine al decesso), alla valutazione probabilistica connessa alla durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del pagina 15 di 21 defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. n. 13331/15, n.
23739/11, n. 2297/11, n. 3806/04).
Ciò in quanto, ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico
(riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni, come nel caso di specie, essendo decorso un congruo lasso di tempo di circa 7 mesi tra il sinistro ed il decesso) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua (Cass. n.
22338/07).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15112 del 29 maggio 2024, conferma la validità dei criteri contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano in caso di premorienza della vittima per cause indipendenti dal sinistro.
Ed invero, richiamando il criterio enunciato in un precedente arresto, afferma che:
“qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a pagina 16 di 21 quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.
In particolare, si precisa che “il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva“.
Applicando tali parametri e considerando che aveva, all'epoca del Persona_1
sinistro, 68 anni, sicché, rispetto ad una aspettativa di vita media di 85 anni, le restavano da vivere 17 anni, ma che la stessa è deceduta il 19.06.20, dunque a distanza di circa sette mesi dopo il sinistro, ne consegue che il danno biologico permanente che va liquidato all'erede di , in ragione dell'anticipato decesso di quest'ultima, Persona_1
sarà pari ad € 519,00, oltre ad euro 17.250,00 per la patita invalidità temporanea totale, e dunque euro 17769,00.
2. Il danno da perdita del rapporto parentale
Appare opportuno, in via preliminare, fornire una definizione di 'danno da perdita del rapporto parentale'. Illuminante a riguardo è la sentenza emessa dal Tribunale di
Pavia, n. 1076, laddove ha specificato che: “Il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, va delineato pagina 17 di 21 come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.”
Tale domanda di risarcimento, avanzata dagli odierni attori, va, a giudizio di questo giudice, rigettata.
Difatti, emerge chiaramente dalla consulenza tecnica d'ufficio come: “L'exitus, pertanto, fu determinato dal peggioramento del quadro clinico generale, dall'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore prossimale negli anziani (nel primo anno dall'intervento chirurgico) e dall'allettamento, senza alcun addebito ai vari sanitari che sono intervenuti in tale vicenda. La condotta dei sanitari dell' Controparte_6
non ha avuto alcuna incidenza causale sull'esito finale (exitus).”
Pertanto, quindi, come è emerso dal compendio probatorio, l'evento morte non è eziologicamente ricollegabile alla condotta dell'A.U.O. di RN e, di conseguenza, alcuna lesione, che ha determinato la perdita del rapporto parentale, andrà intestata all'azienda ospedaliera.
Appare più corretto, nonché conforme al dato fattuale emerso dal compendio probatorio, come la dipartita della sig.ra sia ascrivibile, da una parte, Persona_1
all'alto tasso di mortalità nelle fratture di femore nelle persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e, dall'altra, al fenomeno dell'allettamento pagina 18 di 21 obbligatorio, in uno (lo si specifica ad abundantiam) alle co-morbidità di cui la stessa era già affetta, tra le quali: scompenso cardiaco congestizio riacutizzato, anamnesi positiva di fibrillazione atriale parossistica in trattamento con anticoagulanti orali, intolleranza al regime di ricovero, cardiomiopatia dilatativa e blocco di branca sn noti da molti anni, diabete mellito tipo II insulino dipendente, retinopatia diabetica, sindrome depressiva ed agitazione psico–motoria.
3. Danno catastrofale
Quanto al danno catastrofale, lo stesso è configurabile come posta non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste lucidamente e scientemente alla perdita della propria vita. Nel caso di specie, seppur è innegabile che la sig.ra abbia vissuto un lasso di tempo considerevole prima Per_1
che l'evento finale si verificasse;
è altrettanto vero, però, come esposto in tema di danno da perdita del rapporto parentale, che lo stesso non è eziologicamente ricollegabile all'A.O.U. di RN. Come specificato, infatti, dalla Corte d'appello di
Ancona, sez. I, sentenza n.147: “In tema di c.d. danno catastrofale, lo stesso non può essere riconosciuto quando l'esito catastrofico non è stato conseguenza immediata e diretta dell'errata diagnosi, ma della malattia (rectius condizioni generali di salute della paziente), quindi la sofferenza conseguente all'acquistata consapevolezza di stare spegnendosi, non è un danno attribuibile alla condotta negligente dei medici.”
Pertanto, di tale danno non può risponderne l'odierna convenuta.
Le spese di lite sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M
pagina 19 di 21 Il giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona Controparte_2
del Direttore Generale, al pagamento a favore del solo ricorrente , Parte_1
nella qualità di unico erede della sig.ra , della somma di euro Persona_1
17769,00, quale danno biologico, oltre interessi e rivalutazione secondo il noto criterio di calcolo di cui alla Cass. S.U. n. 1712/95.
2. Rigetta la richiesta di risarcimento danni per danno catastrofale e danno da perdita del rapporto parentale formulata da e Parte_1 CP_1
3. Compensa integralmente le spese di lite fra il ricorrente e CP_1
l'azienda ospedaliera convenuta.
4. Condanna l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, al rimborso delle spese sostenute
[...]
da nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Parte_1
bis c.p.c., rg. n. 1835/2021, che liquida in euro 1300,00, già operata la compensazione nella misura della metà, con attribuzione all'avv. Bruno
Sgromo per dichiarazione di antistatarietà.
5. Condanna l' Controparte_2
in persona del Direttore Generale, al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
2700,00, già operata la compensazione nella misura della metà, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in 272,50 per contributo unificato;
pone le spese di CML, come pagina 20 di 21 liquidate in separato decreto, a carico totale della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Bruno Sgromo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in RN, lì 1° agosto 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. dott. Italo De Felice
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