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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2024, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 3187/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio civile iscritto al numero 3187 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/04/2024, vertente
TRA
c.f. , con sede in Latina, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Adige snc, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cardinale Garampi n. 84 presso lo studio dell'Avv. Andrea Mammuccari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Luigi Boffa con il quale elettivamente si domicilia in Roma, alla Via Emanuele Gianturco n. 6 presso lo studio Legale dell'Avv. Nicola Rivellese, come da procura in atti
RECLAMATA
E
quale Curatrice, con studio in Sabaudia (LT) alla Via Controparte_2
Belgio n. 6
ALTRA RECLAMATA
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 17/23 emessa in data 20.04.2023, pubblicata in data 21.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2023, la ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 17/2023 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa società, nominando quale curatore la . Organizzazione_1
Contestualmente, e in via pregiudiziale, la reclamante ha chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione del reclamo adducendo:
- di aver ricevuto, in data 17.05.2023, una pec dalla curatrice nominata, Dott.ssa con la quale la stessa invitava il Sig. n.q. spiegate, a CP_2 Pt_1 depositare la documentazione richiesta in sede di Sent. n. 17/2023 sopra meglio richiamata;
inoltre, successivamente, aveva ricevuto la raccomandata n.
13130701126-4, inviata dalla Curatrice in data 18.05.2023, e ricevuta il 23.05.2023; Con solo con la ricezione di quest'ultima missiva a mezzo , egli si era avveduto della apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- che egli, a causa dei gravi problemi di vista da cui era affetto, era stato impossibilitato ad aprire la pec, sì che solo con la raccomandata del 18.05.2023, ricevuta il 23.05.2023 si era avveduto della procedura prefallimentare;
che il successivo 25.05.2023 la veva quindi subito Parte_1 provveduto ad inviare una pec, rappresentando “che il non aveva Persona_1 potuto accedere all'indirizzo pec della società per problemi gravissimi di salute”;
- nel merito, la sentenza impugnata, che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, era ingiusta, per una serie di motivi dettagliati nel ricorso. Ha concluso, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PREGIUDIZIALE: ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, DISPORRE LA RIMESSIONE IN
TERMINI per il deposito del reclamo, ai fini della riforma della Sent. n. 17/2023 Rep. n. 19/2023, emessa in data 20.04.2023, depositata in data 21.04.2023, dal
Tribunale di Latina, Sez. Fallimentare. R.G. Pre Fall. 12/2023 Rel. Dott. Tinezza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della P. IVA ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Latina (Lt) alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. . Persona_1
- IN VIA PRELIMINARE: SOSPENDERE ai sensi dell'art. 52 CCII la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della P. IVA ), corrente in Latina (Lt) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. , sussistendo gravi e Persona_1 fondati motivi;
- NEL MERITO: In accoglimento del Reclamo spiegato voler REVOCARE la Sent.
n. 17/2023 Rep. n. 19/2023, emessa in data 20.04.2023, depositata in data
21.04.2023, dal Tribunale di Latina, Sez. Fallimentare. R.G. Pre Fall. 12/2023 Rel.
Dott. Tinezza, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. IVA ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Latina (Lt) alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. ,, per le Persona_1 motivazioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Si è costituita la società reclamata, eccependo in limine la inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, in quanto la cancelleria del Tribunale di Latina aveva notificato al la sentenza in data 21.04.2023, con scadenza dunque Pt_1 del relativo termine per impugnare in data 21.05.2023, mentre il reclamo era stato depositato solo in data 21.06.2023; inoltre, era infondata la richiesta la richiesta di remissione in termini perché non sostenuta da alcuna valida prova, né allegazione, circa l'assolutezza della causa, asseritamente non imputabile al ricorrente.
Il reclamo va dichiarato inammissibile, stante il carattere assorbente della eccezione di decadenza opposta dalla reclamata.
Consapevole della tardività del deposito del reclamo - e senza contestare sotto alcun profilo di essere legittimato, quale legale rappresentante, a ricevere la corrispondenza della società - il reclamante svolge una preliminare richiesta di rimessione in termini, incentrata sulla esistenza di “ragioni di salute” che gli avrebbero impedito, a suo dire, di aprire la pec del 21.04.2023, contenente la notifica della sentenza di fallimento oggi reclamata. Ora, prima di addentrarsi nel merito della fondatezza delle “ragioni di salute” indicate dal reclamante a fondamento della istanza di rimessione in termini, valga, con portata assorbente, il richiamo al principio generale per cui lo stato di salute della parte notificata non può di per sé costituire una causa utile a giustificare la rimessione in termini di cui all'art. 153 cpc qualora si tratti di situazioni già consolidate e risalenti rispetto alle quali la parte avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento di attività ordinarie quali quella della lettura della posta (arg. ex pluribus e, da ultimo, Cass.
7.07.2023 n. 19384)
Nella fattispecie in esame, è lo stesso reclamate ad ammettere che le gravi patologie visive da cui era affetto erano risalenti e si erano solo “aggravate” - tanto da cagionarne il ricovero sin dal 4.05.2023 presso la Organizzazione_2
- in epoca concomitante con la pubblicazione della sentenza e del termine
[...] per impugnarla.
Ma si deve escludere che tale aggravamento, costituendo fatto prevedibile proprio in relazione alla specifica patologia della parte (“distrofia maculare”), possa essere interpretato quale fattore estraneo alla volontà della parte, rilevante nella accezione di cui all'art. 153 cpc. alla luce della richiamata interpretazione di legittimità. Non è sfuggito, inoltre, come lo stesso si sia dichiarato, nel ricorso, in Pt_1 grado di inviare una pec, in data 25.05.2023, a pochi giorni dalla la scadenza del termine.
Stante la tardività del deposito, va dunque dichiarata l'inammissibilità del reclamo.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta.
Le spese di lite, atteso il valore indeterminato della lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM 10.30.2014 n.
55 e ss.mm.ii
Stante la reiezione del reclamo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con ricorso depositato il 21.06.2023, contro la sentenza del Tribunale di
[...]
Latina n. 17/23 pubblicata il 21.04.2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara il reclamo inammissibile;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al rimborso, in Parte_1 favore di spese del giudizio che si liquidano in € 2.905, oltre Iva Cpa CP_1
e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza a carico della reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, dei presupposti per il versamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; Così deciso in Roma il giorno 3.06.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio civile iscritto al numero 3187 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/04/2024, vertente
TRA
c.f. , con sede in Latina, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Adige snc, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cardinale Garampi n. 84 presso lo studio dell'Avv. Andrea Mammuccari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RECLAMANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Luigi Boffa con il quale elettivamente si domicilia in Roma, alla Via Emanuele Gianturco n. 6 presso lo studio Legale dell'Avv. Nicola Rivellese, come da procura in atti
RECLAMATA
E
quale Curatrice, con studio in Sabaudia (LT) alla Via Controparte_2
Belgio n. 6
ALTRA RECLAMATA
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 17/23 emessa in data 20.04.2023, pubblicata in data 21.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2023, la ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 17/2023 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa società, nominando quale curatore la . Organizzazione_1
Contestualmente, e in via pregiudiziale, la reclamante ha chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione del reclamo adducendo:
- di aver ricevuto, in data 17.05.2023, una pec dalla curatrice nominata, Dott.ssa con la quale la stessa invitava il Sig. n.q. spiegate, a CP_2 Pt_1 depositare la documentazione richiesta in sede di Sent. n. 17/2023 sopra meglio richiamata;
inoltre, successivamente, aveva ricevuto la raccomandata n.
13130701126-4, inviata dalla Curatrice in data 18.05.2023, e ricevuta il 23.05.2023; Con solo con la ricezione di quest'ultima missiva a mezzo , egli si era avveduto della apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
- che egli, a causa dei gravi problemi di vista da cui era affetto, era stato impossibilitato ad aprire la pec, sì che solo con la raccomandata del 18.05.2023, ricevuta il 23.05.2023 si era avveduto della procedura prefallimentare;
che il successivo 25.05.2023 la veva quindi subito Parte_1 provveduto ad inviare una pec, rappresentando “che il non aveva Persona_1 potuto accedere all'indirizzo pec della società per problemi gravissimi di salute”;
- nel merito, la sentenza impugnata, che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, era ingiusta, per una serie di motivi dettagliati nel ricorso. Ha concluso, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PREGIUDIZIALE: ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, DISPORRE LA RIMESSIONE IN
TERMINI per il deposito del reclamo, ai fini della riforma della Sent. n. 17/2023 Rep. n. 19/2023, emessa in data 20.04.2023, depositata in data 21.04.2023, dal
Tribunale di Latina, Sez. Fallimentare. R.G. Pre Fall. 12/2023 Rel. Dott. Tinezza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della P. IVA ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Latina (Lt) alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. . Persona_1
- IN VIA PRELIMINARE: SOSPENDERE ai sensi dell'art. 52 CCII la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della P. IVA ), corrente in Latina (Lt) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. , sussistendo gravi e Persona_1 fondati motivi;
- NEL MERITO: In accoglimento del Reclamo spiegato voler REVOCARE la Sent.
n. 17/2023 Rep. n. 19/2023, emessa in data 20.04.2023, depositata in data
21.04.2023, dal Tribunale di Latina, Sez. Fallimentare. R.G. Pre Fall. 12/2023 Rel.
Dott. Tinezza, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. IVA ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Latina (Lt) alla Via Adige S.n.c., in persona del l.r.p.t. ,, per le Persona_1 motivazioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Si è costituita la società reclamata, eccependo in limine la inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, in quanto la cancelleria del Tribunale di Latina aveva notificato al la sentenza in data 21.04.2023, con scadenza dunque Pt_1 del relativo termine per impugnare in data 21.05.2023, mentre il reclamo era stato depositato solo in data 21.06.2023; inoltre, era infondata la richiesta la richiesta di remissione in termini perché non sostenuta da alcuna valida prova, né allegazione, circa l'assolutezza della causa, asseritamente non imputabile al ricorrente.
Il reclamo va dichiarato inammissibile, stante il carattere assorbente della eccezione di decadenza opposta dalla reclamata.
Consapevole della tardività del deposito del reclamo - e senza contestare sotto alcun profilo di essere legittimato, quale legale rappresentante, a ricevere la corrispondenza della società - il reclamante svolge una preliminare richiesta di rimessione in termini, incentrata sulla esistenza di “ragioni di salute” che gli avrebbero impedito, a suo dire, di aprire la pec del 21.04.2023, contenente la notifica della sentenza di fallimento oggi reclamata. Ora, prima di addentrarsi nel merito della fondatezza delle “ragioni di salute” indicate dal reclamante a fondamento della istanza di rimessione in termini, valga, con portata assorbente, il richiamo al principio generale per cui lo stato di salute della parte notificata non può di per sé costituire una causa utile a giustificare la rimessione in termini di cui all'art. 153 cpc qualora si tratti di situazioni già consolidate e risalenti rispetto alle quali la parte avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento di attività ordinarie quali quella della lettura della posta (arg. ex pluribus e, da ultimo, Cass.
7.07.2023 n. 19384)
Nella fattispecie in esame, è lo stesso reclamate ad ammettere che le gravi patologie visive da cui era affetto erano risalenti e si erano solo “aggravate” - tanto da cagionarne il ricovero sin dal 4.05.2023 presso la Organizzazione_2
- in epoca concomitante con la pubblicazione della sentenza e del termine
[...] per impugnarla.
Ma si deve escludere che tale aggravamento, costituendo fatto prevedibile proprio in relazione alla specifica patologia della parte (“distrofia maculare”), possa essere interpretato quale fattore estraneo alla volontà della parte, rilevante nella accezione di cui all'art. 153 cpc. alla luce della richiamata interpretazione di legittimità. Non è sfuggito, inoltre, come lo stesso si sia dichiarato, nel ricorso, in Pt_1 grado di inviare una pec, in data 25.05.2023, a pochi giorni dalla la scadenza del termine.
Stante la tardività del deposito, va dunque dichiarata l'inammissibilità del reclamo.
Resta assorbita ogni altra questione dedotta.
Le spese di lite, atteso il valore indeterminato della lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM 10.30.2014 n.
55 e ss.mm.ii
Stante la reiezione del reclamo, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con ricorso depositato il 21.06.2023, contro la sentenza del Tribunale di
[...]
Latina n. 17/23 pubblicata il 21.04.2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara il reclamo inammissibile;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al rimborso, in Parte_1 favore di spese del giudizio che si liquidano in € 2.905, oltre Iva Cpa CP_1
e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza a carico della reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, dei presupposti per il versamento, da parte di , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; Così deciso in Roma il giorno 3.06.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto