Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4004 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4004 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 ,riservata in decisione all'udienza del 27.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Luca Bucciero presso il cui studio, sito in LI alla Piazza Nazionale n. 96, elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Luca Bucciero presso il cui studio, sito in LI alla Piazza Nazionale 96 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI RD;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Casoria (NA) in data 22.05.2000 e dal quale era nato un figlio ( nato il [...]). Per_1
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Il PM in data 31.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 04.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 5.12.2024 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
All'esito dell'acquisizione della documentazione necessaria i fini del decidere, all'udienza del
27.03.2025 il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di LI RD (avvenuta in data 10.03.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di LI
RD n. 5111/2023 pubblicata il 15.12.2023 e passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Casoria (NA), iscritto nel registro degli atto di matrimonio, atto. N. 22 - P.I. – S. a – anno 2000 e di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza ai seguenti ed esclusivi nuovi
2. Nulla disporre a titolo di contributo economico di mantenimento per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
3. Nulla disporre a titolo di contributo di assegno, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 22.05.2000( ANNO
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2000, P. I, N.22, S. A ) tra ( nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
( nato a [...] [...] ) alle condizioni indicate in parte motiva, qui da CP_1
intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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