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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.04.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Leonello Parte_1
ZZ e DI De DE che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. Augusto Vacca che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 172/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: accertamento subordinazione – differenze retributive - licenziamento
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma della sentenza n.
172/2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia – Sezione lavoro all'esito del procedimento n. 298/2021 Rg, in data 16 marzo 2022, depositata in pari data e notificata al deducente patrocinio in data
01/04/2022
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE ordinare alla Cancelleria l'apertura del file .enc allegato alla pec di avvenuta consegna relativa al deposito della cosiddetta seconda busta telematica relativa al deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
pec contenuta nel dvd depositato fisicamente previa autorizzazione del Tribunale.
In alternativa autorizzarsi al deposito telematico della documentazione come elencata in atto di ricorso da 9 a 17.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita chiedere al Tribunale di Parma
– sezione lavoro, di confermare la circostanza secondo cui nel 2013
(prudenzialmente estendendo la domanda agli anni 2012 e 2014) la signora , nata a [...] il [...] abbia Parte_2
proposto azione giudiziaria nei confronti di (c. f. CP_1
) ed eventualmente ordinare la produzione quantomeno P.IVA_1
del ricorso introduttivo del giudizio.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che tra le parti, sig.ra e Parte_1
si è svolto un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo pieno indeterminato dal 16/06/2010 al 18/05/2020;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
2) Accertare e dichiarare l'inquadramento del ricorrente nella qualifica di 1° livello CCNL per i dipendenti da aziende del commercio dei servizi e del terziario, ovvero nel differente anche superiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
3) Per l'effetto condannare la convenuta in Controparte_1
personale del legale rappresentante, alla regolarizzazione del suddetto rapporto di lavoro nel periodo dal 16/06/2010 al 18/05/2020 nonché all'adempimento di tutti gli obblighi in materia retributiva, contributiva e previdenziale nonché istituti contrattuali di fine rapporto riferito all'intero periodo lavorativo, rimettendo al CTU tecnico – contabile l'esatta quantificazione;
4) Per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive, quantificate in via prudenziale in € 222.355,98 ovvero la differente anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Ulteriormente nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 15/05/2020 ai sensi dell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604.
2) Per l'effetto condannare la a riassumere la Controparte_1
ricorrente entro il termine di tre giorni oppure a risarcire il danno versandole un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ogni caso, con vittoria di spese, di diritti e di onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e richiamate espressamente tutte le ulteriori difese, eccezioni, domande, istanze già
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
svolte e conclusioni formulate negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte ex art. 346 Cod. Proc. Civ., disattesa ogni contraria istanza e ragione, voglia rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo a spese, competenze ed onorari del giudizio.
Riproposizione delle difese ed istanze tutte svolte nel procedimento di primo grado- opposizione alle richieste istruttorie e preliminari dell'appellante
Per scrupolo difensivo si ripropongono le difese ed istanze tutte svolte nel procedimento di primo grado, ivi comprese le eccezioni e le decadenze formulate (memoria difensiva ex art 416 c.p.c. sub A e B).
Si fa opposizione ai mezzi di prova avanzati con il ricorso in appello
(pagg.28-32, punti A, B e C) in quanto inammissibili, e irrilevanti ai fini del giudizio.
Si chiede lo stralcio del documento irritualmente allegato all'interno del ricorso in appello a pagina 16.
Si chiede, altresì, lo stralcio del Documento 3 depositato con il ricorso in appello in violazione dell'art. 437 c.p.c.
Si chiede, infine, il rigetto delle domande preliminari avanzate nelle conclusione dell'atto di appello in quanto manifestamente non fondate oltre che irrilevanti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe, con cui era stato rigettato il ricorso da lei proposto avente ad
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con dal 16.06.2010 al Controparte_1
18.05.2020, la spettanza delle relative differenze retributive, nonché
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento con richiesta di applicazione della tutela obbligatoria.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha evidenziato l'insussistenza dei caratteri della subordinazione, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la presenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ha evidenziato che la aveva stipulato con la società un contratto Pt_1
come incaricata alle vendite a domicilio ex lege 173/2005, in cui espressamente veniva prevista la possibilità di “coordinare un gruppo di venditori” personalmente reclutati, formati e gestiti dalla lavoratrice.
Il giudice di primo grado ha rilevato che, per il periodo per cui è causa, la lavoratrice si era occupata della promozione diretta e indiretta dei prodotti , estendendo la propria zona di CP_1
operatività attraverso il reclutamento di altri venditori che la stessa aveva interesse a formare, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della società.
Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile la testimonianza di in quanto unica teste che aveva fornito una diversa Testimone_1
ricostruzione dei fatti (sostenendo che l'organigramma aziendale fosse piramidale con al vertice il Direttore Commerciale e che l'attività della fosse soggetta a programmazione e controllo attraverso la Pt_1
compilazione di un apposito portale) e tenendo conto del fatto che la stessa aveva incardinato causa identica pendente presso il Tribunale di
Verona.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propone appello sulla base di due articolati motivi, (sia Parte_1
pur non numerati nell'atto di appello).
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia della sentenza in merito all'istanza di remissione in termini, formulata in prima udienza e in data 30.12.21, relativa al deposito dei documenti dal 09a) al 17) che, per disservizio del programma ministeriale, non risultavano presenti nel fascicolo telematico nonostante la ricezione delle pec di accettazione e consegna anche della seconda busta telematica.
Sul punto evidenzia che aveva provveduto all'invio di due buste telematiche: la prima contenente il ricorso e i primi documenti effettivamente depositati e visibili;
la seconda contenente gli ulteriori documenti non visibili a pct nonostante la ricezione delle pec di avvenuta accettazione e consegna di tale seconda busta.
Sostiene di aver provveduto al deposito di tutta la documentazione allegata al ricorso, pur essendo visionabili all'interno del fascicolo solo i documenti dal n. 1 al n.
8. Chiede, quindi, che la Cancelleria della Corte apra il file criptato della seconda busta contenente i documenti mancanti e ritenuti rilevanti ai fini del decidere o, in subordine, di essere autorizzata al deposito degli stessi.
Con il secondo motivo argomenta l'erroneità della sentenza per non aver correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Contesta, in particolare, la testimonianza della teste Tes_2
consulente fiscale e commercialista della società, la quale si sarebbe limitata a descrivere come avrebbe dovuto svolgersi in astratto il rapporto intercorrente tra le parti in causa. Rileva che quanto dichiarato dalla suddetta teste sarebbe smentito dalla documentazione in atti (in particolare, dal doc.5 “manuale operativo del responsabile di zona” nel quale vengono descritti i compiti demandati al responsabile di zona che sono distinti da quelli del semplice venditore).
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Evidenzia, inoltre, che la teste , nonostante abbia fornito Pt_2
dichiarazioni favorevoli alla società, nel 2013 aveva convenuto la dinanzi il Tribunale di Parma chiedendo l'accertamento CP_1
della natura subordinata del suo rapporto di lavoro.
Ribadisce la struttura piramidale della società, evidenziando che la dapprima Responsabile di Zona e poi Direttore Regionale del Pt_1
EN (v. mail allegate doc. 10a/b/c), svolgeva attività diverse e più qualificate rispetto a quella di una semplice venditrice, come confermato dalle due testimoni e . Testimone_1 Pt_1
Ritiene dirimenti i documenti 9a e 9b relativi al sito del Portale del
Direttore in quanto illustrano come lo stesso fosse idoneo non solo alla programmazione degli appuntamenti, ma soprattutto alla rendicontazione dell'attività e, quindi, al controllo della società sull'attività del Direttore. Evidenzia, altresì, che tale portale poteva essere integrato direttamente dall'azienda, per mezzo del proprio
Contact Center e che, pertanto, costituiva un vero e proprio mezzo di indirizzo e controllo del datore di lavoro.
Sostiene l'attendibilità delle dichiarazioni delle testi Testimone_1
e , dalle quali emergerebbe l'assoggettamento della Testimone_3
al potere direttivo della società in quanto, pur avendo una certa Pt_1
flessibilità nell'organizzazione della giornata lavorativa, doveva rendicontare almeno 8 ore di lavoro giornaliero e giustificare le proprie assenze. Evidenzia infine che, alla luce dell'esistenza di una squadra di venditrici e/o presentatrici che dipendevano dalla stessa il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere alla Pt_1
lavoratrice l'inquadramento al primo livello del CCNL del Terziario
Confcommercio e la liquidazione delle differenze retributive maturate quantificate in € 222.355,98. In ragione ella prospettata subordinazione, ripropone anche la domanda diretta ad ottenere la
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declaratoria di illegittimità del recesso della società, riqualificato in termini di licenziamento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e richiamando le conclusioni già formulate in primo grado.
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendono gravare e delle modifiche che richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Sostiene la temerarietà e l'infondatezza del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia in merito all'istanza di rimessione in termini.
Rileva che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 8.06.2021, a scioglimento della riserva assunta, aveva motivato il rigetto della richiesta di rimessione in termini alla luce del fatto che dal controllo effettuato in cancelleria risultavano allegati al ricorso introduttivo solo
7 documenti e non vi era alcuna prova di allegazione al ricorso della documentazione oggetto di istanza.
Ritiene che la motivazione dell'ordinanza sia conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8202/2005, secondo cui l'omesso deposito dei documenti contestualmente al deposito del ricorso determina la decadenza, con carattere assoluto e inderogabile, dal diritto alla produzione dei documenti stessi.
Sul secondo motivo, relativo all'erronea valutazione delle risultanze testimoniali, replica che la prova orale esperita avrebbe confermato la mancanza di indici idonei a provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. In merito all'attendibilità delle dichiarazioni di l'unica ad aver fornito una ricostruzione dei fatti Testimone_1
favorevole all'appellante, evidenzia che la teste aveva interesse all'esito della causa, avendo presentato ricorso al Tribunale di Verona diretto all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
intercorso con la società conclusosi, nelle more del presente giudizio, con sentenza di rigetto. Evidenzia, in ogni caso, che anche
[...]
aveva confermato l'insussistenza di una retribuzione fissa Tes_1
nel rapporto di lavoro tra le parti in causa.
Di qui l'insussistenza della natura subordinata del rapporto e la conseguente infondatezza sia della domanda volta ad ottenere le relative differenze retributive, sia della domanda con cui si fa valere l'asserita illegittimità del licenziamento (che presuppongono la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione).
Da ultimo, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse fondato il ricorso, sostiene che dalle ingenti differenze retributive richieste dovrebbe essere sottratto il compenso mensilmente ricevuto dalla per l'attività svolta. Pt_1
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025, nell'ambito della quale l'appellante ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello, con cui si lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di remissione in termini come formulata e reiterata in data 30.12.2021 è infondato e, in ogni caso, è stato rinunciato in occasione dell'udienza del 10.07.2025.
1.1 – L'appellante ha dato atto che una prima istanza di remissione in termini finalizzata ad ottenere la possibilità di depositare nuovamente i documenti contenenti della seconda busta telematica del ricorso introduttivo – non acquisita dal sistema informatico – era stata vagliata e rigettata dal giudice di prime cure per l'impossibilità di
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verificare quale fosse il contenuto effettiva di tale seconda busta. Ha lamentato, tuttavia, che il giudice non avrebbe poi ulteriormente vagliato la seconda istanza di remissione in termini, avanzata unitamente alla richiesta di prendere visione del file criptato con estensione .enc allegato alla pec di avvenuta consegna (in precedenza non depositata con la prima istanza di remissione in termini).
In realtà, dopo aver autorizzato il deposito “analogico” del supporto
DVD contenente tale documentazione con provvedimento del
27.02.2022, nel verbale della successiva udienza di discussione del
16.03.2022 ha formalmente ammesso la produzione:
“Il GL,
- viste le deduzioni dell'avv. ZZ in merito al corretto deposito della documentazione indicata nel ricorso introduttivo,
- rilevato che la mancata trasmissione della busta telematica, correttamente spedita dal procuratore attoreo, da parte del sistema informatico ministeriale alla Cancelleria competente del Tribunale non può essere fonte di danno per il ricorrente,
a modifica della precedente ordinanza, ammette la produzione documentale indicata in ricorso e successivamente depositata, ritenendola non tardiva”.
Il motivo d'appello, conseguentemente, non ha tenuto conto della decisione del giudice di prime cure che, per quanto detto, aveva ammesso la produzione documentale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellante che, ad ogni modo, in occasione dell'udienza del 10.07.2025 ha dichiarato “di rinunciare al primo motivo di impugnazione sul presupposto dell'avvenuta amissione della produzione”.
Tenuto conto che il CD depositato in atti conteneva un file criptato con estensione “.enc” – impossibile da aprire – che, nella
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prospettazione offerta, sarebbe riferibile alla busta complementare non acquisita dal sistema e che sono state comunque prodotte le ricevute di accettazione e consegna della pec con cui è stato effettuato il deposito, questa Corte ha autorizzato con ordinanza del 10.07.2025 il deposito dei documenti direttamente in PCT (documenti la cui produzione era già stata autorizzata dal giudice di primo grado per quanto sopra visto).
2 – Le ulteriori doglianze, con cui si critica sotto vari profili la sentenza gravata per aver mal valutato le emergenze istruttorie ed aver ritenuto insussistenti requisiti della subordinazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso, sono parimenti infondate.
2.1 - Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., ex multis, Cass. 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n.
7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto
2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente necessità di verificare se l'attività di lavoro sia effettivamente
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
“eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Non si può prescindere, inoltre, dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto,
l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., n.
12871/2020).
La giurisprudenza di legittimità, in ordine alle intrinseche caratteristiche del potere direttivo del datore di lavoro, tratto distintivo
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della subordinazione, ha avuto modo di chiarire che
“L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale” (Cass. sez. lav., n.
29640 del 16/11/2018; in termini anche la più risalente Cass. sez. lav.,
n. 8364 del 09/04/2014)
Tuttavia, atteso il diverso atteggiarsi del vincolo di eterodirezioine a seconda della specifica attività lavorativa svolta o della peculiarità delle mansioni (in particolare a causa della loro natura intellettuale o professionale), la Suprema Corte ha affermato che “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare
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al caso concreto” (Cass. sez. lav., n. 5436 del 25/02/2019; in termini anche Cass. sez. lav., n. 9252 del 19/04/2010).
2.2 – L'appellante ha rappresentato sin dal ricorso di primo grado di aver stipulato con un contratto che la qualificava Controparte_1
incaricato alle vendite a domicilio di cui alla legge n. 173/2005 con possibilità di coordinare un gruppo di venditori da lei stessa reclutati, formati e gestiti, oltre che graditi alla società, con previsione di un compenso costituito da provvigioni dirette sugli affari da lei stessa segnalati e andati a buon fine e provvigioni indirette sugli affari promossi dai venditori reclutati e andati a buon fine. L'appellante ha sostenuto di essere stata di fatto inserita nella struttura piramidale della società svolgendo l'attività di “responsabile di zona”; una figura che aveva il compito di reclutare clienti/venditrici, di formarle insegnando loro le tecniche di vendita, di assisterle durante i processi di vendita, di organizzare eventi per la vendita e di operare quale raccordo tra i vertici aziendali e le figure che effettivamente svolgevano l'attività di vendita al dettaglio. Tale attività sarebbe stata svolta sulla base di direttive impartite dalla società che controllava il suo operato e che imponeva una precisa rendicontazione dell'attività svolta. L'impegno lavorativo richiesto era, inoltre, nella sostanza pari a quello di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
La società ha contestato tale ricostruzione in fatto sostenendo la gestione autonoma dell'attività svolta dalla ricorrente, ribadendo l'insussistenza degli indici di subordinazione e negando di aver mai esercitato le prerogative tipiche del datore di lavoro.
2.3 – Le emergenze istruttorie conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova (il cui onere gravava sulla parte qui appellante) in merito alla natura subordinata del rapporto intercorso.
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2.4 – La teste consulente fiscale e commercialista della Tes_2
società, ha dichiarato: “Per il mio ruolo conosco come è organizzata la rete e come funziona la società. Ha partecipato attivamente alla costituzione della società e mi sono occupata dei contratti di lavoro e di tutta l'organizzazione fiscale della società.
Adr: il venditore porta a porta lavora prevalentemente sul territorio, ma se particolarmente capace può estendere la rete commerciale perché non c'è un divieto in tal senso. È vero che ci sono responsabili di zona, direttori regionali e direttori territoriali, ma si tratta di posizioni commerciali nel senso che estendono il proprio raggio di azione al di fuori della zona prossima alla propria residenza in modo da aumentare il guadagno sulle provvigioni indirette. C'è un guadagno “di profondità” che potrebbe essere non solo sul primo livello, ma anche sul secondo. Non c'è un controllo del direttore regionale sui responsabili di zona. Deve essere un'attività ausiliaria e non di controllo. L'indicazione come responsabile di zona o direttore commerciale viene data dall'azienda in relazione alle capacità o performance commerciali del singolo e a tal fine vengono riconosciuti particolari premi o viaggi premio.
Il portale del direttore, così mi è stato spiegato, è un ausilio per il singolo per l'organizzazione del proprio tempo. Non è viceversa uno strumento di controllo da parte dell'azienda dato che si tratta di persone che lavorano in maniera assolutamente autonoma sia per quanto riguarda gli orari sia per quanto riguarda la gestione dell'attività. Le lettere d'incarico sono standard, uguali per tutti i venditori, anche di società diverse. Ho avuto modo di interfacciarmi con i direttori regionali e confermo quanto detto in precedenza”.
Parte appellante sostiene che tale testimonianza sarebbe scarsamente significativa e financo inattendibile atteso che la teste avrebbe riferito
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in merito all'organizzazione astratta della società ma senza riferire nulla in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa della sig.ra In realtà, anche se non è stato fatto Pt_1
riferimento diretto alla ricorrente, la teste ha comunque offerto una chiara rappresentazione del funzionamento effettivo dell'azienda, in cui i venditori a domicilio – così come previsto anche nel contratto della sig.ra – potevano avere una rete di collaboratori (incaricati Pt_1
di vendita diretta a domicilio), da loro stessi reclutati e formati, funzionale ad aumentare il possibile guadagno tramite le provvigioni indirette sulle vendite della rete di distribuzione creata. Tale modalità operativa trova riscontro anche nei docc. 1 e 5 prodotti dall'appellante.
Nel doc. 1 – una sorta di brochure sui vantaggi di essere cliente, presentatrice dei prodotti o responsabile di zona – si illustra l'opportunità di reclutare e formare una rete di venditori (in autonomia) per poter poi guadagnare delle provvigioni indirette. Si legge: “come responsabile di zona gestirai il tuo team e sarai capo di te stessa. Guadagnerai commissioni sulle vendite del tuo team personale. Più ampia è la tua rete, maggiori saranno i benefici”. Nel doc. 5 – manuale operativo responsabile di zona – vengono illustrate le modalità di gestione e trasmissione degli ordini dei clienti dai venditori ai responsabili di zona e alla società, le modalità di pagamento e di cambio della merce. Si tratta, all'evidenza, non tanto di direttive datoriali tipiche sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di necessarie indicazioni per poter coordinare l'attività della rete vendita con la società e con le condizioni di vendita da questa necessariamente stabilite. In calce al documento 5 si rinvengono anche delle indicazioni funzionali al possibile reclutamento di venditori e alla gestione delle visite ai clienti. Si tratta di indicazioni di massima e non sono emerse prove
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per poter affermare se tali indicazioni dovessero essere puntualmente rispettate o se costituissero solo una guida (come peraltro indicato nella brochure laddove si legge “guida della visita commerciale”) volta ad agevolare, mediante suggerimenti operativi, l'attività del venditore/responsabile di zona.
La teste venditrice diretta per molti anni e che aveva proprio la Tes_4
sig. come responsabile di zona, ha dichiarato: “La signora Pt_1
era il mio diretto referente, ci ha formato come venditrici e ci Pt_1
seguiva nel senso che controllava gli ordini, i resi, e ci seguiva nella formazione, stimolandoci continuamente. Io non avevo nessun tipo di orario. La signora era molto disponibile e molto flessibile come Pt_1
orari, nel senso che ci rispondeva, quando avevamo bisogno, anche la sera tardi. La signora come me, si organizzava Pt_1
autonomamente la giornata lavorativa”. Emerge, dunque, una conferma dell'autonomia operativa sia dei venditori, sia della sig.ra che, in qualità di responsabile di zona (cioè di un incaricato di Pt_1
vendita che recluta e gestisce altri venditori), aveva tutto l'interesse a formare e i venditori reclutati al fine di aumentare le vendite e lucrare le provvigioni indirette. Ulteriore conferma in tal senso si ricava dalla dichiarazione della teste che, nel corso degli anni è stata Pt_2
venditrice, responsabile di zona e capo area: “Ero venditrice e responsabile di zona per la convenuta dal 2009 al 2013. Nella parte finale del rapporto ero capo area. Sono rientrata su richiesta dell'azienda nel 2019 con lo stesso ruolo di incaricato alle vendite.
[…] DR. Il compenso, sia il mio che quello della ricorrente, era proporzionale all'incasso delle vendite effettuate.
DR. Ciascun venditore si organizzava come meglio credeva.
Normalmente si partiva vicino a casa e poi se la rete di propagava automaticamente ci si spostava.
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Parte_
o non ho visto il portale del direttore. Quanto agli orari ciascun venditore si gestiva gli orari a suo piacimento. Non chiedeva di assentarsi per ferie o permessi. Parte_ 'era un direttore nazionale che controllava l'andamento delle vendite dando gli opportuni consigli commerciale. […]
Dr. Capo area è un titolo che viene dato dall'azienda non con riferimento alla struttura territoriale ma come riconoscimento della capacità commerciale del singolo venditore.
DR. Quando individuo delle persone che possono iniziare a vendere, in questo momento potrebbe espandersi la rete. Spiego quindi a questi clienti in cosa consiste il lavoro e costoro decidono de intraprendere
o meno l'attività di venditori, facendo riferimento sia all'azienda sia a ma direttamente qualora abbiano bisogno di informazioni immediate.
La formazione dei venditori nuovi è nel mio interesse dato che in tal modo guadagno sulle provvigioni indirette”.
La teste ha, inoltre, confermato quanto riferito dalla teste in Tes_5
merito all'inesistenza di controlli stringenti della società sull'attività di venditori e responsabili di zona: “ non ho visto il portale del Pt_4
direttore. Quanto agli orari ciascun venditore si gestiva gli orari a suo piacimento. Non chiedeva di assentarsi per ferie o permessi. Parte_ 'era un direttore nazionale che controllava l'andamento delle Parte_ vendite dando gli opportuni consigli commerciale. […] sino a quando sono stata in azienda non ho mai fatto report giornalieri, né mensili. […] DR. Posso dire che quando sono rientrata nulla è cambiato. Preciso che ho allo stato anche un altro lavoro, come dipendente. Nulla so del portale del direttore”.
In merito alla funzione del portale del direttore si è espressa la teste Parte_
“ a sig.ra aveva un gruppo di clienti: il Parte_5 Pt_1
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
suo lavoro consisteva nel reclutamento delle clienti per far loro acquistare dei prodotti di . CP_1
DR. Il portale del direttore era una sorta di aiuto che l'azienda dava alle incaricate alle vendite per far sì che le stesse potessero organizzarsi in totale autonomia l'attività da svolgere.
Il portale era una sorta di agenda, che peraltro non era vincolante per il singolo operatore. L'unico controllo che faceva l'azienda era per comprendere quale attività avesse svolto il singolo operatore. […] Parte_ a sig.ra non aveva un obbligo di dettagliare l'attività e di Pt_1
inviare report giornalieri. Si organizzava come meglio credeva anche per quanto riguarda gli orari di lavoro. La Sig.ra non Pt_1
richiedeva permessi nel caso volesse assentarsi.”
Emerge, dunque, una funzione del portale del direttore in termini di ausilio per la migliore gestione dell'attività da svolgere in autonomia, così come la presenza di controlli da parte della società al fine di verificare quale attività avesse svolto il singolo operatore. Un controllo, pertanto, compatibile con la natura autonoma del rapporto in cui ogni committente può certamente controllare l'attività svolta dal professionista incaricato e dare anche delle indicazioni di massima.
Le uniche due testimoni che hanno reso dichiarazioni in parte dissonanti sono e La prima ha riferito che Pt_1 Testimone_1
“Sia il direttore regionale che il responsabile di zona, dovevano indicare per ciascun giorno della settimana dove andavano a lavorare. Come direttore regionale ad esempio, dovevo indicare ogni giorno quale direttrice andavo a visitare. Inizialmente quando sono stata assunta come responsabile di zona, avevo l'obbligo di compilare un foglio dove dicevo dove sarei andata a lavorare e indicando altresì gli orari. Quando sono diventata direttore regionale, avevamo un portale ove ero obbligata a riportare orari spostamenti e attività
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
specifiche. Il del direttore, valeva solo per il direttore Tes_6
regionale, mentre le responsabili di zona non ricordo se dovessero compilare dei report.
Quando è uscito il portale tutte noi dovevamo compilarlo. Sono stata richiamata più volte e l'azienda mi ha minacciato di non pagarmi il rimborso spese qualora non redigessi il report nel dettaglio”. La teste, però, non ha riferito chi avrebbe imposto l'utilizzo di questo portale del direttore (e, invero, neppure la ricorrente l'ha indicato nei suoi scritti difensivi) e si è limitata a riportare, quale possibile conseguenza della mancata compilazione, il mancato rimborso delle spese;
il che è compatibile con la mera necessità di indicare gli spostamenti effettuati
(inserendo l'attività svolta nel portale) per poter ottenere il rimborso delle relative spese. La medesima teste ha comunque escluso che fosse necessario essere autorizzati dall'azienda per assentarsi, essendo sufficiente una mera comunicazione. Sul punto l'appellante valorizza l'ulteriore dichiarazione della teste secondo cui “Per le ferie
Dovevamo solo comunicarle, però se c'era la chiusura di campagna non potevamo assentarci per ferie” al fine di sostenere che non era possibile assentarsi a piacimento. In realtà tale dichiarazione appare generica perché non è dato capire se tale impossibilità di assentarsi per ferie quando c'era la chiusura di una campagna derivasse da un'imposizione della società o piuttosto da una valutazione personale legata alle attività da svolgere (al pari di quanto avviene in un comune rapporto di lavoro autonomo in concomitanza con particolari fasi di realizzazione di un'opera che non è opportuno differire). Parimenti non è dato sapere su quali elementi fondi la teste tale affermazione, chi avrebbe dato questa indicazione, quali conseguenze ci sarebbero state in caso assenza in fase di chiusura di campagna.
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
La teste ha dichiarato: “dal 2014 viene introdotto il Testimone_1
portale del direttore in cui anche la ricorrente doveva inserire ogni sera le ore lavorate e la specifica attività svolta con la presentatrice o con la direttrice. Preciso che nel portale non venivano contabilizzate le ore di viaggio. Venivano considerate sempre e solo le 8 ore lavorative. […] In precedenza, prima dell'informatizzazione con il
Portale del Direttore, l'attività veniva programmata in cartaceo senza la specificazione delle singole ore. In precedenza si trattava solo di un programma dell'attività, con l'informatizzazione ci è stato richiesto anche un report serale con specificazione delle svolto. L'azienda poteva intervenire direttamente nel portale dando suggerimenti in merito all'attività da svolgere in giornata. Adr non si poteva non accogliere i “suggerimenti” dati dall'azienda”. […] Sub 22 del ricorso: la signora ha percepito sia le provvigioni dirette che Pt_1
quelle indirette per le attività delle proprie responsabile che a loro volta prendevano dalle presentatrici. Sub 23: le ore lavorative erano sempre 8, ognuno se le gestiva come voleva nel senso che si iniziava al mattino e poi ciascuno si gestiva le pause come riteneva. Per il portale dovevano essere fatte 8 ore poi di fatto potevano esser fatte anche più ore”. Dalla testimonianza emergerebbe un obbligo di compilazione del portale con indicazione delle singole attività svolte quotidianamente, la necessità di rispettare le indicazioni fornite tramite il portale e anche un'attività lavorativa da svolgersi sulla base di otto ore giornaliere. Anche in questo caso non si precisa chi e in che termini avrebbe imposto questa puntuale attività di reportistica e risulta generica l'affermazione circa la necessità di accogliere i suggerimenti pervenuti tramite il portale, non essendo chiaro da quali elementi la teste ricavi questa dichiarata cogenza dei suggerimenti.
Inoltre, la testimonianza in parola va valutata meno attendibile delle
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
precedenti, sia perché in contrasto con le altre, da cui non emerge l'imposizione di obblighi circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, sia perché la teste aveva un evidente interesse a far emergere uno stringente controllo aziendale sull'attività lavorativa dei responsabili di zona e dei c.d. direttori (in realtà incaricati alle vendite con una ampia rete di venditori tra cui alcuni a loro volta gestori di altri venditori diretti) atteso che la stessa aveva pendente un contezioso analogo volto ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un vincolo di subordinazione, peraltro poi successivamente definito in primo grado con sentenza di rigetto, confermata da questa Corte in grado d'appello.
Peraltro, la stessa e-mail riportata nell'atto d'appello a pag. 16 – che dovrebbe dimostrare l'ingerenza della società nell'attività lavorativa della ricorrente, si limita ad indicare delle “azioni suggerite” (così vengono espressamente indicate) cui non è possibile attribuire altro significato oltre a quello dichiarato, ossia di consigli finalizzati a migliorare i risultati e l'organizzazione dell'attività. Le ulteriori due mail prodotte rappresentano un invito a inserire nel portale la pianificazione di una campagna (senza indicare i contenuti da inserire e senza dare specifiche indicazioni in merito alle attività da svolgere per gestire tale campagna promozionale) e una richiesta di far sapere all'azienda le intenzioni di eventuale crescita professionale di alcune capo gruppo (con la precisazione che in caso di mancato riscontro l'azienda avrebbe comunque proceduto “d'ufficio”; il che lascia intendere che la ricorrente avrebbe anche potuto non dar seguito alla richiesta avanzata). Inoltre, giova rilevare come sole tre e-mail in un periodo temporale di molti anni non possano rappresentare un significativo indice di eterodirezione.
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il c.d. manuale del direttore (doc. 9a, 9b), parimenti, è una guida operativa sulle funzionalità di tale strumento informatico e non contiene elementi da cui ricavare un obbligo cogente al suo utilizzo quotidiano e puntuale, con finalità di eterodirezione aziendale sull'attività da svolgere. Non giova a parte appellante neppure il rilievo secondo cui nel manuale sarebbe prevista la possibilità di inserimento di mansioni da parte del contact center aziendale atteso che, nel medesimo manuale si specifica che il direttore può non solo inserire ma anche eliminare e riprogrammare le mansioni all'interno del portale.
In conclusione, partendo dal presupposto che l'onere della prova grava sull'appellante e che si tratta di un onere particolarmente intenso, tenuto conto della chiara previsione contrattuale in cui si nega l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si deve escludere che, dall'analisi complessiva delle emergenze istruttorie, tale prova sia stata raggiunta. Al contrario, è emersa prova dell'inesistenza di vincoli di orario, della possibilità di non svolgere attività lavorativa senza la necessità di una previa autorizzazione, dell'assunzione di rischio d'impresa in capo al prestatore tenuto conto che il compenso – sempre variabile – era legato alle provvigioni di vendita ottenute direttamente o indirettamente tramite il personale di vendita scelto e formato autonomamente. Di contro, non può dirsi raggiunta la prova in merito all'imposizione di puntuali e specifiche direttive in merito allo svolgimento dell'attività lavorativa. L'eventuale attività di reportistica sull'attività svolta, in ogni caso, non è indice univoco della subordinazione tenuto conto che è compatibile anche con forme di lavoro autonomo;
basti pensare all'ipotesi dei rapporti di agenzia.
Non giova a parte appellante neppure il rilievo secondo cui l'attività svolta sarebbe stata difforme da quella di venditore diretto a domicilio
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
indicata nella lettera di incarico. Non solo, infatti, tale lettera di incarico prevedeva la possibilità di coordinare un gruppo di venditori da lei stessa reclutati, formati e gestiti, ma è la stessa legge n.
173/2005 a definire “incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. È dunque ben possibile per l'incaricato alla vendita a domicilio promuovere indirettamente la raccolta di ordini.
2.5 – La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, pertanto, non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
3 – Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi d'appello legati alla richiesta di differenze retributive e all'impugnazione dell'asserito licenziamento che, all'evidenza, presuppongono la riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
4 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA AN ES
~ 25 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29.04.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Leonello Parte_1
ZZ e DI De DE che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. Augusto Vacca che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 172/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: accertamento subordinazione – differenze retributive - licenziamento
Causa trattata all'udienza del 18.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma della sentenza n.
172/2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia – Sezione lavoro all'esito del procedimento n. 298/2021 Rg, in data 16 marzo 2022, depositata in pari data e notificata al deducente patrocinio in data
01/04/2022
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE ordinare alla Cancelleria l'apertura del file .enc allegato alla pec di avvenuta consegna relativa al deposito della cosiddetta seconda busta telematica relativa al deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
pec contenuta nel dvd depositato fisicamente previa autorizzazione del Tribunale.
In alternativa autorizzarsi al deposito telematico della documentazione come elencata in atto di ricorso da 9 a 17.
ULTERIORMENTE IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita chiedere al Tribunale di Parma
– sezione lavoro, di confermare la circostanza secondo cui nel 2013
(prudenzialmente estendendo la domanda agli anni 2012 e 2014) la signora , nata a [...] il [...] abbia Parte_2
proposto azione giudiziaria nei confronti di (c. f. CP_1
) ed eventualmente ordinare la produzione quantomeno P.IVA_1
del ricorso introduttivo del giudizio.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che tra le parti, sig.ra e Parte_1
si è svolto un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo pieno indeterminato dal 16/06/2010 al 18/05/2020;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
2) Accertare e dichiarare l'inquadramento del ricorrente nella qualifica di 1° livello CCNL per i dipendenti da aziende del commercio dei servizi e del terziario, ovvero nel differente anche superiore livello che sarà ritenuto di giustizia;
3) Per l'effetto condannare la convenuta in Controparte_1
personale del legale rappresentante, alla regolarizzazione del suddetto rapporto di lavoro nel periodo dal 16/06/2010 al 18/05/2020 nonché all'adempimento di tutti gli obblighi in materia retributiva, contributiva e previdenziale nonché istituti contrattuali di fine rapporto riferito all'intero periodo lavorativo, rimettendo al CTU tecnico – contabile l'esatta quantificazione;
4) Per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive, quantificate in via prudenziale in € 222.355,98 ovvero la differente anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Ulteriormente nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 15/05/2020 ai sensi dell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604.
2) Per l'effetto condannare la a riassumere la Controparte_1
ricorrente entro il termine di tre giorni oppure a risarcire il danno versandole un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In ogni caso, con vittoria di spese, di diritti e di onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria […]”.
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e richiamate espressamente tutte le ulteriori difese, eccezioni, domande, istanze già
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
svolte e conclusioni formulate negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte ex art. 346 Cod. Proc. Civ., disattesa ogni contraria istanza e ragione, voglia rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo a spese, competenze ed onorari del giudizio.
Riproposizione delle difese ed istanze tutte svolte nel procedimento di primo grado- opposizione alle richieste istruttorie e preliminari dell'appellante
Per scrupolo difensivo si ripropongono le difese ed istanze tutte svolte nel procedimento di primo grado, ivi comprese le eccezioni e le decadenze formulate (memoria difensiva ex art 416 c.p.c. sub A e B).
Si fa opposizione ai mezzi di prova avanzati con il ricorso in appello
(pagg.28-32, punti A, B e C) in quanto inammissibili, e irrilevanti ai fini del giudizio.
Si chiede lo stralcio del documento irritualmente allegato all'interno del ricorso in appello a pagina 16.
Si chiede, altresì, lo stralcio del Documento 3 depositato con il ricorso in appello in violazione dell'art. 437 c.p.c.
Si chiede, infine, il rigetto delle domande preliminari avanzate nelle conclusione dell'atto di appello in quanto manifestamente non fondate oltre che irrilevanti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 29 aprile 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe, con cui era stato rigettato il ricorso da lei proposto avente ad
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con dal 16.06.2010 al Controparte_1
18.05.2020, la spettanza delle relative differenze retributive, nonché
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento con richiesta di applicazione della tutela obbligatoria.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure ha evidenziato l'insussistenza dei caratteri della subordinazione, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la presenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ha evidenziato che la aveva stipulato con la società un contratto Pt_1
come incaricata alle vendite a domicilio ex lege 173/2005, in cui espressamente veniva prevista la possibilità di “coordinare un gruppo di venditori” personalmente reclutati, formati e gestiti dalla lavoratrice.
Il giudice di primo grado ha rilevato che, per il periodo per cui è causa, la lavoratrice si era occupata della promozione diretta e indiretta dei prodotti , estendendo la propria zona di CP_1
operatività attraverso il reclutamento di altri venditori che la stessa aveva interesse a formare, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della società.
Il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile la testimonianza di in quanto unica teste che aveva fornito una diversa Testimone_1
ricostruzione dei fatti (sostenendo che l'organigramma aziendale fosse piramidale con al vertice il Direttore Commerciale e che l'attività della fosse soggetta a programmazione e controllo attraverso la Pt_1
compilazione di un apposito portale) e tenendo conto del fatto che la stessa aveva incardinato causa identica pendente presso il Tribunale di
Verona.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propone appello sulla base di due articolati motivi, (sia Parte_1
pur non numerati nell'atto di appello).
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia della sentenza in merito all'istanza di remissione in termini, formulata in prima udienza e in data 30.12.21, relativa al deposito dei documenti dal 09a) al 17) che, per disservizio del programma ministeriale, non risultavano presenti nel fascicolo telematico nonostante la ricezione delle pec di accettazione e consegna anche della seconda busta telematica.
Sul punto evidenzia che aveva provveduto all'invio di due buste telematiche: la prima contenente il ricorso e i primi documenti effettivamente depositati e visibili;
la seconda contenente gli ulteriori documenti non visibili a pct nonostante la ricezione delle pec di avvenuta accettazione e consegna di tale seconda busta.
Sostiene di aver provveduto al deposito di tutta la documentazione allegata al ricorso, pur essendo visionabili all'interno del fascicolo solo i documenti dal n. 1 al n.
8. Chiede, quindi, che la Cancelleria della Corte apra il file criptato della seconda busta contenente i documenti mancanti e ritenuti rilevanti ai fini del decidere o, in subordine, di essere autorizzata al deposito degli stessi.
Con il secondo motivo argomenta l'erroneità della sentenza per non aver correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Contesta, in particolare, la testimonianza della teste Tes_2
consulente fiscale e commercialista della società, la quale si sarebbe limitata a descrivere come avrebbe dovuto svolgersi in astratto il rapporto intercorrente tra le parti in causa. Rileva che quanto dichiarato dalla suddetta teste sarebbe smentito dalla documentazione in atti (in particolare, dal doc.5 “manuale operativo del responsabile di zona” nel quale vengono descritti i compiti demandati al responsabile di zona che sono distinti da quelli del semplice venditore).
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Evidenzia, inoltre, che la teste , nonostante abbia fornito Pt_2
dichiarazioni favorevoli alla società, nel 2013 aveva convenuto la dinanzi il Tribunale di Parma chiedendo l'accertamento CP_1
della natura subordinata del suo rapporto di lavoro.
Ribadisce la struttura piramidale della società, evidenziando che la dapprima Responsabile di Zona e poi Direttore Regionale del Pt_1
EN (v. mail allegate doc. 10a/b/c), svolgeva attività diverse e più qualificate rispetto a quella di una semplice venditrice, come confermato dalle due testimoni e . Testimone_1 Pt_1
Ritiene dirimenti i documenti 9a e 9b relativi al sito del Portale del
Direttore in quanto illustrano come lo stesso fosse idoneo non solo alla programmazione degli appuntamenti, ma soprattutto alla rendicontazione dell'attività e, quindi, al controllo della società sull'attività del Direttore. Evidenzia, altresì, che tale portale poteva essere integrato direttamente dall'azienda, per mezzo del proprio
Contact Center e che, pertanto, costituiva un vero e proprio mezzo di indirizzo e controllo del datore di lavoro.
Sostiene l'attendibilità delle dichiarazioni delle testi Testimone_1
e , dalle quali emergerebbe l'assoggettamento della Testimone_3
al potere direttivo della società in quanto, pur avendo una certa Pt_1
flessibilità nell'organizzazione della giornata lavorativa, doveva rendicontare almeno 8 ore di lavoro giornaliero e giustificare le proprie assenze. Evidenzia infine che, alla luce dell'esistenza di una squadra di venditrici e/o presentatrici che dipendevano dalla stessa il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere alla Pt_1
lavoratrice l'inquadramento al primo livello del CCNL del Terziario
Confcommercio e la liquidazione delle differenze retributive maturate quantificate in € 222.355,98. In ragione ella prospettata subordinazione, ripropone anche la domanda diretta ad ottenere la
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declaratoria di illegittimità del recesso della società, riqualificato in termini di licenziamento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e richiamando le conclusioni già formulate in primo grado.
Eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendono gravare e delle modifiche che richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Sostiene la temerarietà e l'infondatezza del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia in merito all'istanza di rimessione in termini.
Rileva che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 8.06.2021, a scioglimento della riserva assunta, aveva motivato il rigetto della richiesta di rimessione in termini alla luce del fatto che dal controllo effettuato in cancelleria risultavano allegati al ricorso introduttivo solo
7 documenti e non vi era alcuna prova di allegazione al ricorso della documentazione oggetto di istanza.
Ritiene che la motivazione dell'ordinanza sia conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8202/2005, secondo cui l'omesso deposito dei documenti contestualmente al deposito del ricorso determina la decadenza, con carattere assoluto e inderogabile, dal diritto alla produzione dei documenti stessi.
Sul secondo motivo, relativo all'erronea valutazione delle risultanze testimoniali, replica che la prova orale esperita avrebbe confermato la mancanza di indici idonei a provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. In merito all'attendibilità delle dichiarazioni di l'unica ad aver fornito una ricostruzione dei fatti Testimone_1
favorevole all'appellante, evidenzia che la teste aveva interesse all'esito della causa, avendo presentato ricorso al Tribunale di Verona diretto all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
intercorso con la società conclusosi, nelle more del presente giudizio, con sentenza di rigetto. Evidenzia, in ogni caso, che anche
[...]
aveva confermato l'insussistenza di una retribuzione fissa Tes_1
nel rapporto di lavoro tra le parti in causa.
Di qui l'insussistenza della natura subordinata del rapporto e la conseguente infondatezza sia della domanda volta ad ottenere le relative differenze retributive, sia della domanda con cui si fa valere l'asserita illegittimità del licenziamento (che presuppongono la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione).
Da ultimo, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse fondato il ricorso, sostiene che dalle ingenti differenze retributive richieste dovrebbe essere sottratto il compenso mensilmente ricevuto dalla per l'attività svolta. Pt_1
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo e un altro per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025, nell'ambito della quale l'appellante ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello, con cui si lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di remissione in termini come formulata e reiterata in data 30.12.2021 è infondato e, in ogni caso, è stato rinunciato in occasione dell'udienza del 10.07.2025.
1.1 – L'appellante ha dato atto che una prima istanza di remissione in termini finalizzata ad ottenere la possibilità di depositare nuovamente i documenti contenenti della seconda busta telematica del ricorso introduttivo – non acquisita dal sistema informatico – era stata vagliata e rigettata dal giudice di prime cure per l'impossibilità di
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
verificare quale fosse il contenuto effettiva di tale seconda busta. Ha lamentato, tuttavia, che il giudice non avrebbe poi ulteriormente vagliato la seconda istanza di remissione in termini, avanzata unitamente alla richiesta di prendere visione del file criptato con estensione .enc allegato alla pec di avvenuta consegna (in precedenza non depositata con la prima istanza di remissione in termini).
In realtà, dopo aver autorizzato il deposito “analogico” del supporto
DVD contenente tale documentazione con provvedimento del
27.02.2022, nel verbale della successiva udienza di discussione del
16.03.2022 ha formalmente ammesso la produzione:
“Il GL,
- viste le deduzioni dell'avv. ZZ in merito al corretto deposito della documentazione indicata nel ricorso introduttivo,
- rilevato che la mancata trasmissione della busta telematica, correttamente spedita dal procuratore attoreo, da parte del sistema informatico ministeriale alla Cancelleria competente del Tribunale non può essere fonte di danno per il ricorrente,
a modifica della precedente ordinanza, ammette la produzione documentale indicata in ricorso e successivamente depositata, ritenendola non tardiva”.
Il motivo d'appello, conseguentemente, non ha tenuto conto della decisione del giudice di prime cure che, per quanto detto, aveva ammesso la produzione documentale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellante che, ad ogni modo, in occasione dell'udienza del 10.07.2025 ha dichiarato “di rinunciare al primo motivo di impugnazione sul presupposto dell'avvenuta amissione della produzione”.
Tenuto conto che il CD depositato in atti conteneva un file criptato con estensione “.enc” – impossibile da aprire – che, nella
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prospettazione offerta, sarebbe riferibile alla busta complementare non acquisita dal sistema e che sono state comunque prodotte le ricevute di accettazione e consegna della pec con cui è stato effettuato il deposito, questa Corte ha autorizzato con ordinanza del 10.07.2025 il deposito dei documenti direttamente in PCT (documenti la cui produzione era già stata autorizzata dal giudice di primo grado per quanto sopra visto).
2 – Le ulteriori doglianze, con cui si critica sotto vari profili la sentenza gravata per aver mal valutato le emergenze istruttorie ed aver ritenuto insussistenti requisiti della subordinazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso, sono parimenti infondate.
2.1 - Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., ex multis, Cass. 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n.
7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto
2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente necessità di verificare se l'attività di lavoro sia effettivamente
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
“eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. Non si può prescindere, inoltre, dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto,
l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., n.
12871/2020).
La giurisprudenza di legittimità, in ordine alle intrinseche caratteristiche del potere direttivo del datore di lavoro, tratto distintivo
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della subordinazione, ha avuto modo di chiarire che
“L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale” (Cass. sez. lav., n.
29640 del 16/11/2018; in termini anche la più risalente Cass. sez. lav.,
n. 8364 del 09/04/2014)
Tuttavia, atteso il diverso atteggiarsi del vincolo di eterodirezioine a seconda della specifica attività lavorativa svolta o della peculiarità delle mansioni (in particolare a causa della loro natura intellettuale o professionale), la Suprema Corte ha affermato che “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare
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al caso concreto” (Cass. sez. lav., n. 5436 del 25/02/2019; in termini anche Cass. sez. lav., n. 9252 del 19/04/2010).
2.2 – L'appellante ha rappresentato sin dal ricorso di primo grado di aver stipulato con un contratto che la qualificava Controparte_1
incaricato alle vendite a domicilio di cui alla legge n. 173/2005 con possibilità di coordinare un gruppo di venditori da lei stessa reclutati, formati e gestiti, oltre che graditi alla società, con previsione di un compenso costituito da provvigioni dirette sugli affari da lei stessa segnalati e andati a buon fine e provvigioni indirette sugli affari promossi dai venditori reclutati e andati a buon fine. L'appellante ha sostenuto di essere stata di fatto inserita nella struttura piramidale della società svolgendo l'attività di “responsabile di zona”; una figura che aveva il compito di reclutare clienti/venditrici, di formarle insegnando loro le tecniche di vendita, di assisterle durante i processi di vendita, di organizzare eventi per la vendita e di operare quale raccordo tra i vertici aziendali e le figure che effettivamente svolgevano l'attività di vendita al dettaglio. Tale attività sarebbe stata svolta sulla base di direttive impartite dalla società che controllava il suo operato e che imponeva una precisa rendicontazione dell'attività svolta. L'impegno lavorativo richiesto era, inoltre, nella sostanza pari a quello di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
La società ha contestato tale ricostruzione in fatto sostenendo la gestione autonoma dell'attività svolta dalla ricorrente, ribadendo l'insussistenza degli indici di subordinazione e negando di aver mai esercitato le prerogative tipiche del datore di lavoro.
2.3 – Le emergenze istruttorie conducono ad escludere che sia stata raggiunta la prova (il cui onere gravava sulla parte qui appellante) in merito alla natura subordinata del rapporto intercorso.
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2.4 – La teste consulente fiscale e commercialista della Tes_2
società, ha dichiarato: “Per il mio ruolo conosco come è organizzata la rete e come funziona la società. Ha partecipato attivamente alla costituzione della società e mi sono occupata dei contratti di lavoro e di tutta l'organizzazione fiscale della società.
Adr: il venditore porta a porta lavora prevalentemente sul territorio, ma se particolarmente capace può estendere la rete commerciale perché non c'è un divieto in tal senso. È vero che ci sono responsabili di zona, direttori regionali e direttori territoriali, ma si tratta di posizioni commerciali nel senso che estendono il proprio raggio di azione al di fuori della zona prossima alla propria residenza in modo da aumentare il guadagno sulle provvigioni indirette. C'è un guadagno “di profondità” che potrebbe essere non solo sul primo livello, ma anche sul secondo. Non c'è un controllo del direttore regionale sui responsabili di zona. Deve essere un'attività ausiliaria e non di controllo. L'indicazione come responsabile di zona o direttore commerciale viene data dall'azienda in relazione alle capacità o performance commerciali del singolo e a tal fine vengono riconosciuti particolari premi o viaggi premio.
Il portale del direttore, così mi è stato spiegato, è un ausilio per il singolo per l'organizzazione del proprio tempo. Non è viceversa uno strumento di controllo da parte dell'azienda dato che si tratta di persone che lavorano in maniera assolutamente autonoma sia per quanto riguarda gli orari sia per quanto riguarda la gestione dell'attività. Le lettere d'incarico sono standard, uguali per tutti i venditori, anche di società diverse. Ho avuto modo di interfacciarmi con i direttori regionali e confermo quanto detto in precedenza”.
Parte appellante sostiene che tale testimonianza sarebbe scarsamente significativa e financo inattendibile atteso che la teste avrebbe riferito
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in merito all'organizzazione astratta della società ma senza riferire nulla in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa della sig.ra In realtà, anche se non è stato fatto Pt_1
riferimento diretto alla ricorrente, la teste ha comunque offerto una chiara rappresentazione del funzionamento effettivo dell'azienda, in cui i venditori a domicilio – così come previsto anche nel contratto della sig.ra – potevano avere una rete di collaboratori (incaricati Pt_1
di vendita diretta a domicilio), da loro stessi reclutati e formati, funzionale ad aumentare il possibile guadagno tramite le provvigioni indirette sulle vendite della rete di distribuzione creata. Tale modalità operativa trova riscontro anche nei docc. 1 e 5 prodotti dall'appellante.
Nel doc. 1 – una sorta di brochure sui vantaggi di essere cliente, presentatrice dei prodotti o responsabile di zona – si illustra l'opportunità di reclutare e formare una rete di venditori (in autonomia) per poter poi guadagnare delle provvigioni indirette. Si legge: “come responsabile di zona gestirai il tuo team e sarai capo di te stessa. Guadagnerai commissioni sulle vendite del tuo team personale. Più ampia è la tua rete, maggiori saranno i benefici”. Nel doc. 5 – manuale operativo responsabile di zona – vengono illustrate le modalità di gestione e trasmissione degli ordini dei clienti dai venditori ai responsabili di zona e alla società, le modalità di pagamento e di cambio della merce. Si tratta, all'evidenza, non tanto di direttive datoriali tipiche sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di necessarie indicazioni per poter coordinare l'attività della rete vendita con la società e con le condizioni di vendita da questa necessariamente stabilite. In calce al documento 5 si rinvengono anche delle indicazioni funzionali al possibile reclutamento di venditori e alla gestione delle visite ai clienti. Si tratta di indicazioni di massima e non sono emerse prove
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per poter affermare se tali indicazioni dovessero essere puntualmente rispettate o se costituissero solo una guida (come peraltro indicato nella brochure laddove si legge “guida della visita commerciale”) volta ad agevolare, mediante suggerimenti operativi, l'attività del venditore/responsabile di zona.
La teste venditrice diretta per molti anni e che aveva proprio la Tes_4
sig. come responsabile di zona, ha dichiarato: “La signora Pt_1
era il mio diretto referente, ci ha formato come venditrici e ci Pt_1
seguiva nel senso che controllava gli ordini, i resi, e ci seguiva nella formazione, stimolandoci continuamente. Io non avevo nessun tipo di orario. La signora era molto disponibile e molto flessibile come Pt_1
orari, nel senso che ci rispondeva, quando avevamo bisogno, anche la sera tardi. La signora come me, si organizzava Pt_1
autonomamente la giornata lavorativa”. Emerge, dunque, una conferma dell'autonomia operativa sia dei venditori, sia della sig.ra che, in qualità di responsabile di zona (cioè di un incaricato di Pt_1
vendita che recluta e gestisce altri venditori), aveva tutto l'interesse a formare e i venditori reclutati al fine di aumentare le vendite e lucrare le provvigioni indirette. Ulteriore conferma in tal senso si ricava dalla dichiarazione della teste che, nel corso degli anni è stata Pt_2
venditrice, responsabile di zona e capo area: “Ero venditrice e responsabile di zona per la convenuta dal 2009 al 2013. Nella parte finale del rapporto ero capo area. Sono rientrata su richiesta dell'azienda nel 2019 con lo stesso ruolo di incaricato alle vendite.
[…] DR. Il compenso, sia il mio che quello della ricorrente, era proporzionale all'incasso delle vendite effettuate.
DR. Ciascun venditore si organizzava come meglio credeva.
Normalmente si partiva vicino a casa e poi se la rete di propagava automaticamente ci si spostava.
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Parte_
o non ho visto il portale del direttore. Quanto agli orari ciascun venditore si gestiva gli orari a suo piacimento. Non chiedeva di assentarsi per ferie o permessi. Parte_ 'era un direttore nazionale che controllava l'andamento delle vendite dando gli opportuni consigli commerciale. […]
Dr. Capo area è un titolo che viene dato dall'azienda non con riferimento alla struttura territoriale ma come riconoscimento della capacità commerciale del singolo venditore.
DR. Quando individuo delle persone che possono iniziare a vendere, in questo momento potrebbe espandersi la rete. Spiego quindi a questi clienti in cosa consiste il lavoro e costoro decidono de intraprendere
o meno l'attività di venditori, facendo riferimento sia all'azienda sia a ma direttamente qualora abbiano bisogno di informazioni immediate.
La formazione dei venditori nuovi è nel mio interesse dato che in tal modo guadagno sulle provvigioni indirette”.
La teste ha, inoltre, confermato quanto riferito dalla teste in Tes_5
merito all'inesistenza di controlli stringenti della società sull'attività di venditori e responsabili di zona: “ non ho visto il portale del Pt_4
direttore. Quanto agli orari ciascun venditore si gestiva gli orari a suo piacimento. Non chiedeva di assentarsi per ferie o permessi. Parte_ 'era un direttore nazionale che controllava l'andamento delle Parte_ vendite dando gli opportuni consigli commerciale. […] sino a quando sono stata in azienda non ho mai fatto report giornalieri, né mensili. […] DR. Posso dire che quando sono rientrata nulla è cambiato. Preciso che ho allo stato anche un altro lavoro, come dipendente. Nulla so del portale del direttore”.
In merito alla funzione del portale del direttore si è espressa la teste Parte_
“ a sig.ra aveva un gruppo di clienti: il Parte_5 Pt_1
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suo lavoro consisteva nel reclutamento delle clienti per far loro acquistare dei prodotti di . CP_1
DR. Il portale del direttore era una sorta di aiuto che l'azienda dava alle incaricate alle vendite per far sì che le stesse potessero organizzarsi in totale autonomia l'attività da svolgere.
Il portale era una sorta di agenda, che peraltro non era vincolante per il singolo operatore. L'unico controllo che faceva l'azienda era per comprendere quale attività avesse svolto il singolo operatore. […] Parte_ a sig.ra non aveva un obbligo di dettagliare l'attività e di Pt_1
inviare report giornalieri. Si organizzava come meglio credeva anche per quanto riguarda gli orari di lavoro. La Sig.ra non Pt_1
richiedeva permessi nel caso volesse assentarsi.”
Emerge, dunque, una funzione del portale del direttore in termini di ausilio per la migliore gestione dell'attività da svolgere in autonomia, così come la presenza di controlli da parte della società al fine di verificare quale attività avesse svolto il singolo operatore. Un controllo, pertanto, compatibile con la natura autonoma del rapporto in cui ogni committente può certamente controllare l'attività svolta dal professionista incaricato e dare anche delle indicazioni di massima.
Le uniche due testimoni che hanno reso dichiarazioni in parte dissonanti sono e La prima ha riferito che Pt_1 Testimone_1
“Sia il direttore regionale che il responsabile di zona, dovevano indicare per ciascun giorno della settimana dove andavano a lavorare. Come direttore regionale ad esempio, dovevo indicare ogni giorno quale direttrice andavo a visitare. Inizialmente quando sono stata assunta come responsabile di zona, avevo l'obbligo di compilare un foglio dove dicevo dove sarei andata a lavorare e indicando altresì gli orari. Quando sono diventata direttore regionale, avevamo un portale ove ero obbligata a riportare orari spostamenti e attività
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specifiche. Il del direttore, valeva solo per il direttore Tes_6
regionale, mentre le responsabili di zona non ricordo se dovessero compilare dei report.
Quando è uscito il portale tutte noi dovevamo compilarlo. Sono stata richiamata più volte e l'azienda mi ha minacciato di non pagarmi il rimborso spese qualora non redigessi il report nel dettaglio”. La teste, però, non ha riferito chi avrebbe imposto l'utilizzo di questo portale del direttore (e, invero, neppure la ricorrente l'ha indicato nei suoi scritti difensivi) e si è limitata a riportare, quale possibile conseguenza della mancata compilazione, il mancato rimborso delle spese;
il che è compatibile con la mera necessità di indicare gli spostamenti effettuati
(inserendo l'attività svolta nel portale) per poter ottenere il rimborso delle relative spese. La medesima teste ha comunque escluso che fosse necessario essere autorizzati dall'azienda per assentarsi, essendo sufficiente una mera comunicazione. Sul punto l'appellante valorizza l'ulteriore dichiarazione della teste secondo cui “Per le ferie
Dovevamo solo comunicarle, però se c'era la chiusura di campagna non potevamo assentarci per ferie” al fine di sostenere che non era possibile assentarsi a piacimento. In realtà tale dichiarazione appare generica perché non è dato capire se tale impossibilità di assentarsi per ferie quando c'era la chiusura di una campagna derivasse da un'imposizione della società o piuttosto da una valutazione personale legata alle attività da svolgere (al pari di quanto avviene in un comune rapporto di lavoro autonomo in concomitanza con particolari fasi di realizzazione di un'opera che non è opportuno differire). Parimenti non è dato sapere su quali elementi fondi la teste tale affermazione, chi avrebbe dato questa indicazione, quali conseguenze ci sarebbero state in caso assenza in fase di chiusura di campagna.
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La teste ha dichiarato: “dal 2014 viene introdotto il Testimone_1
portale del direttore in cui anche la ricorrente doveva inserire ogni sera le ore lavorate e la specifica attività svolta con la presentatrice o con la direttrice. Preciso che nel portale non venivano contabilizzate le ore di viaggio. Venivano considerate sempre e solo le 8 ore lavorative. […] In precedenza, prima dell'informatizzazione con il
Portale del Direttore, l'attività veniva programmata in cartaceo senza la specificazione delle singole ore. In precedenza si trattava solo di un programma dell'attività, con l'informatizzazione ci è stato richiesto anche un report serale con specificazione delle svolto. L'azienda poteva intervenire direttamente nel portale dando suggerimenti in merito all'attività da svolgere in giornata. Adr non si poteva non accogliere i “suggerimenti” dati dall'azienda”. […] Sub 22 del ricorso: la signora ha percepito sia le provvigioni dirette che Pt_1
quelle indirette per le attività delle proprie responsabile che a loro volta prendevano dalle presentatrici. Sub 23: le ore lavorative erano sempre 8, ognuno se le gestiva come voleva nel senso che si iniziava al mattino e poi ciascuno si gestiva le pause come riteneva. Per il portale dovevano essere fatte 8 ore poi di fatto potevano esser fatte anche più ore”. Dalla testimonianza emergerebbe un obbligo di compilazione del portale con indicazione delle singole attività svolte quotidianamente, la necessità di rispettare le indicazioni fornite tramite il portale e anche un'attività lavorativa da svolgersi sulla base di otto ore giornaliere. Anche in questo caso non si precisa chi e in che termini avrebbe imposto questa puntuale attività di reportistica e risulta generica l'affermazione circa la necessità di accogliere i suggerimenti pervenuti tramite il portale, non essendo chiaro da quali elementi la teste ricavi questa dichiarata cogenza dei suggerimenti.
Inoltre, la testimonianza in parola va valutata meno attendibile delle
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precedenti, sia perché in contrasto con le altre, da cui non emerge l'imposizione di obblighi circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, sia perché la teste aveva un evidente interesse a far emergere uno stringente controllo aziendale sull'attività lavorativa dei responsabili di zona e dei c.d. direttori (in realtà incaricati alle vendite con una ampia rete di venditori tra cui alcuni a loro volta gestori di altri venditori diretti) atteso che la stessa aveva pendente un contezioso analogo volto ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un vincolo di subordinazione, peraltro poi successivamente definito in primo grado con sentenza di rigetto, confermata da questa Corte in grado d'appello.
Peraltro, la stessa e-mail riportata nell'atto d'appello a pag. 16 – che dovrebbe dimostrare l'ingerenza della società nell'attività lavorativa della ricorrente, si limita ad indicare delle “azioni suggerite” (così vengono espressamente indicate) cui non è possibile attribuire altro significato oltre a quello dichiarato, ossia di consigli finalizzati a migliorare i risultati e l'organizzazione dell'attività. Le ulteriori due mail prodotte rappresentano un invito a inserire nel portale la pianificazione di una campagna (senza indicare i contenuti da inserire e senza dare specifiche indicazioni in merito alle attività da svolgere per gestire tale campagna promozionale) e una richiesta di far sapere all'azienda le intenzioni di eventuale crescita professionale di alcune capo gruppo (con la precisazione che in caso di mancato riscontro l'azienda avrebbe comunque proceduto “d'ufficio”; il che lascia intendere che la ricorrente avrebbe anche potuto non dar seguito alla richiesta avanzata). Inoltre, giova rilevare come sole tre e-mail in un periodo temporale di molti anni non possano rappresentare un significativo indice di eterodirezione.
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Il c.d. manuale del direttore (doc. 9a, 9b), parimenti, è una guida operativa sulle funzionalità di tale strumento informatico e non contiene elementi da cui ricavare un obbligo cogente al suo utilizzo quotidiano e puntuale, con finalità di eterodirezione aziendale sull'attività da svolgere. Non giova a parte appellante neppure il rilievo secondo cui nel manuale sarebbe prevista la possibilità di inserimento di mansioni da parte del contact center aziendale atteso che, nel medesimo manuale si specifica che il direttore può non solo inserire ma anche eliminare e riprogrammare le mansioni all'interno del portale.
In conclusione, partendo dal presupposto che l'onere della prova grava sull'appellante e che si tratta di un onere particolarmente intenso, tenuto conto della chiara previsione contrattuale in cui si nega l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si deve escludere che, dall'analisi complessiva delle emergenze istruttorie, tale prova sia stata raggiunta. Al contrario, è emersa prova dell'inesistenza di vincoli di orario, della possibilità di non svolgere attività lavorativa senza la necessità di una previa autorizzazione, dell'assunzione di rischio d'impresa in capo al prestatore tenuto conto che il compenso – sempre variabile – era legato alle provvigioni di vendita ottenute direttamente o indirettamente tramite il personale di vendita scelto e formato autonomamente. Di contro, non può dirsi raggiunta la prova in merito all'imposizione di puntuali e specifiche direttive in merito allo svolgimento dell'attività lavorativa. L'eventuale attività di reportistica sull'attività svolta, in ogni caso, non è indice univoco della subordinazione tenuto conto che è compatibile anche con forme di lavoro autonomo;
basti pensare all'ipotesi dei rapporti di agenzia.
Non giova a parte appellante neppure il rilievo secondo cui l'attività svolta sarebbe stata difforme da quella di venditore diretto a domicilio
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indicata nella lettera di incarico. Non solo, infatti, tale lettera di incarico prevedeva la possibilità di coordinare un gruppo di venditori da lei stessa reclutati, formati e gestiti, ma è la stessa legge n.
173/2005 a definire “incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. È dunque ben possibile per l'incaricato alla vendita a domicilio promuovere indirettamente la raccolta di ordini.
2.5 – La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, pertanto, non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
3 – Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi d'appello legati alla richiesta di differenze retributive e all'impugnazione dell'asserito licenziamento che, all'evidenza, presuppongono la riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
4 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
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- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL DA AN ES
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