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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 novembre 2025, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 729/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, nato a [...] il 13.06.1972, C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Torrente;
C.F._1 attore contro
P . I V A : 1 2 2 4 4 2 2 0 1 5 3 , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Demetrio
Fusaro; convenuta nonché contro
, residente in [...]; CP_2
convenuta contumace
Oggi, all'udienza del 17 novembre 2025, dinanzi al Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, nell'interesse dell'attore è presente l'Avv. Alessandro Torrente;
nell'interesse della convenuta è presente l'Avv. Massimiliano Leanza, per delega dell'Avv. Demetrio
Fusaro.
Pagina 1 di 6 L'avv. Torrente discute oralmente la causa e chiede la revoca dell'ordinanza con cui è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e insiste nella richiesta di ammissione della consulenza medica legale.
L'avv. Leanza si oppone e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione - regolarmente notificato - il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra , CP_2 nonché la società al fine di ottenere la condanna degli stessi, Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di Euro 51.424,50 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.04.2014.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva che, in data 16.04.2014, percorreva la via Arangea della città di Reggio Calabria quando, giunto all'incrocio con la via Sant'Elia, era investito da un'autovettura IA-NT Y, targata
AZ090AH, di proprietà di , condotta nell'occasione da , che CP_2 Persona_1 proveniva dalla via Sant'Elia e impegnava l'intersezione con la via Arangea, senza fermarsi al segnale di STOP sito in loco; che, in seguito al sinistro, riportava lesioni personali gravi e veniva, perciò, trasportato presso l' di Reggio CP_3
Calabria, dove i sanitari riscontravano un “trauma contusivo distorsivo spalla sx e ginocchio sx contusione au sx escoriazioni multiple”.
Pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, chiedendo di ridurre
[...] le pretese risarcitorie avanzate dalla controparte a cifra congrua ed equa.
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il Giudice all'udienza del
19.06.2023 dichiarava la contumacia di . CP_2
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale.
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice è da rigettarsi per le ragioni che seguono.
A sostegno della propria tesi l'attore ha prodotto il modello di constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro, sottoscritto dal conducente Per_1
, nel quale non è indicato il nominativo di alcun testimone.
[...]
L'unico teste esaminato nel corso del presente del presente giudizio, tale Tes_1
, ha dichiarato di essere il cugino di , di essere a
[...] Parte_1 conoscenza del sinistro poichè “quel giorno” era “dietro” il cugino e che “entrambi con la bicicletta” ritornavano dal bar Villa Arangea verso casa (“… noi stavamo percorrendo la via Arangea quando, all'incrocio con la via Sant'Elia, è uscita una
IA NT grigia che ha colpito mio cugino sul ginocchio e lui è caduto a terra;
… essendo con la mia bicicletta a quattro metri da lui, ho visto che è stato colpito proprio sul ginocchio e la macchina non ha colpito la ruota della bicicletta poiché
l'autovettura si è accostata lateralmente a mio cugino che stava procedendo in discesa da monte verso mare;
… il veicolo IA NT non si è fermato allo stop che è presente per chi proviene dalla via Sant'Elia; … il giorno dell'incidente il sig. CP_2 mi ha lasciato i suoi dati e io poi li ho dati a mio cugino;
non so poi quando abbiano sottoscritto il CID”).
Pagina 3 di 6 Il nominativo del testimone non è neppure indicato in nessuna delle missive di messa in mora prodotte dalle parti.
Alla luce delle complessive risultanze processuali, lette le une per mezzo delle altre, la deposizione richiamata appare inattendibile poiché essa non trova riscontro nel modello di constatazione amichevole e, soprattutto, nella corrispondenza stragiudiziale;
in tali documenti, difatti, non vi è indicazione del nominativo del testimone, parente del danneggiato e che, secondo il suo narrato, si trovava in bicicletta insieme al Parte_1 al momento dell'accaduto.
Ciò contrasta chiaramente con l'id quod plerumque accidit e nessuna lettura alternativa è stata fornita dall'attore, nonostante il rilievo sollevato, dalla società di assicurazione, nella comparsa di costituzione. Sul tema, anche la Corte d'Appello di
Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da costoro e, conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite“ (Corte di Appello di Reggio Calabria,
Sez. Civ., sent. n. 289/2024; cfr., altresì, tra i precedenti specifici - da cui non vi è ragione di discostarsi - la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Reggio Calabria).
La contrarietà ad ogni regola di logica (e, di contro, la presunzione di inverosimiglianza) è ancora più evidente nel presente procedimento atteso che, come già rilevato, il testimone ha dichiarato di essere un parente dell'attore, di trovarsi con lui il giorno dell'evento e di averlo accompagnato in ospedale.
La dichiarazione testimoniale in esame, di conseguenza, non è adeguata e sufficiente a fondare la tesi attrice, così come, per le medesime ragioni, la denuncia del sinistro, in assenza di oggettivi elementi di riscontro.
Invoca parte attrice, nelle note conclusive oltre che nei precedenti atti, il valore indiziario della “relazione di perizia” eseguita, per conto della società di assicurazione,
Pagina 4 di 6 sulla bicicletta, effettuata da da cui emerge che “… La bicicletta Testimone_2 evidenzia lievi striature … riconducibili ad un urto con l'asfalto o superficie similare poiché si possono riscontrare lievi striature sullo spigolo destro della sella, sul pedale destro e nel deragliatore del cambio ” (allegato n. 9 fascicolo di parte convenuta).
Tuttavia, risulta prodotta anche la perizia ergonomica eseguita dall'ingegnere
, sempre per conto della società di assicurazione, per stabilire la Persona_2 compatibilità delle lesioni con la riferita dinamica del sinistro (allegato n. 10 fascicolo di parte convenuta) che offre una serie di elementi contrari alla ricostruzione del sinistro, fornita in citazione;
si legge in tale perizia: “[…] è comunque evidente che il danno sullo spigolo anteriore dx della IA è energeticamente incompatibile rispetto alla lieve deformazione dell'ammortizzatore sx della biciletta. A maggior ragione non
è attribuibile ad un contatto con la bicicletta l'ampia introflessione evidente nella parte centrale dello sportello lato passeggero di quest'autovettura. Ne consegue che deve essere escluso ogni contatto diretto tra i due veicoli […]” (da pag. 10) ed ancora che
“Peraltro per giustificare le lesioni riportate dal ciclista alla spalla ed all'emiviso sinistro, è necessario ammettere che la sollecitazione indotta da questo contatto, abbia avuto una intensità sufficiente a destabilizzare il ciclista, facendolo inclinare in direzione dell'autovettura. Si osservi comunque che il in entrambe le Parte_1 ipotesi di contatto, per effetto di un urto ricevuto a sinistra, per il principio di controreazione, avrebbe dovuto essere proiettato in direzione opposta, ovvero essere destabilizzato e cadere al suolo sul fianco destro” (da pag. 15).
Vero è che l'ing. non ha ispezionato i mezzi;
tuttavia, si legge nella perizia Per_2 che essa è stata redatta sulla base della documentazione fornita dalle parti tra cui le fotografie della IA Y;
del resto, dalla comunicazione della società incaricata della gestione del sinistro del 31.08.2015 si apprende che “il perito incaricato nonostante i reiterati tentativi esperiti, contatto telefonico in data 15 17 20 luglio 2015, lettera raccomandata in data 17.07.2015, non è stato messo in condizione di ispezionare il mezzo” (allegato n. 4 fascicolo di parte convenuta).
Si rileva, infine, che non risultano interventi delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso, né sono stati offerti rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti
Pagina 5 di 6 allegati e riproducenti i veicoli dopo l'urto.
In conclusione, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento non essendovi sufficienti prove della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore della società
che liquida in complessivi € 4.800,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
Pagina 6 di 6
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 novembre 2025, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 729/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, nato a [...] il 13.06.1972, C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Torrente;
C.F._1 attore contro
P . I V A : 1 2 2 4 4 2 2 0 1 5 3 , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Demetrio
Fusaro; convenuta nonché contro
, residente in [...]; CP_2
convenuta contumace
Oggi, all'udienza del 17 novembre 2025, dinanzi al Giudice Dott.ssa Lucia Delfino, nell'interesse dell'attore è presente l'Avv. Alessandro Torrente;
nell'interesse della convenuta è presente l'Avv. Massimiliano Leanza, per delega dell'Avv. Demetrio
Fusaro.
Pagina 1 di 6 L'avv. Torrente discute oralmente la causa e chiede la revoca dell'ordinanza con cui è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e insiste nella richiesta di ammissione della consulenza medica legale.
L'avv. Leanza si oppone e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione - regolarmente notificato - il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra , CP_2 nonché la società al fine di ottenere la condanna degli stessi, Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di Euro 51.424,50 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.04.2014.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva che, in data 16.04.2014, percorreva la via Arangea della città di Reggio Calabria quando, giunto all'incrocio con la via Sant'Elia, era investito da un'autovettura IA-NT Y, targata
AZ090AH, di proprietà di , condotta nell'occasione da , che CP_2 Persona_1 proveniva dalla via Sant'Elia e impegnava l'intersezione con la via Arangea, senza fermarsi al segnale di STOP sito in loco; che, in seguito al sinistro, riportava lesioni personali gravi e veniva, perciò, trasportato presso l' di Reggio CP_3
Calabria, dove i sanitari riscontravano un “trauma contusivo distorsivo spalla sx e ginocchio sx contusione au sx escoriazioni multiple”.
Pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, chiedendo di ridurre
[...] le pretese risarcitorie avanzate dalla controparte a cifra congrua ed equa.
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il Giudice all'udienza del
19.06.2023 dichiarava la contumacia di . CP_2
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale.
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice è da rigettarsi per le ragioni che seguono.
A sostegno della propria tesi l'attore ha prodotto il modello di constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro, sottoscritto dal conducente Per_1
, nel quale non è indicato il nominativo di alcun testimone.
[...]
L'unico teste esaminato nel corso del presente del presente giudizio, tale Tes_1
, ha dichiarato di essere il cugino di , di essere a
[...] Parte_1 conoscenza del sinistro poichè “quel giorno” era “dietro” il cugino e che “entrambi con la bicicletta” ritornavano dal bar Villa Arangea verso casa (“… noi stavamo percorrendo la via Arangea quando, all'incrocio con la via Sant'Elia, è uscita una
IA NT grigia che ha colpito mio cugino sul ginocchio e lui è caduto a terra;
… essendo con la mia bicicletta a quattro metri da lui, ho visto che è stato colpito proprio sul ginocchio e la macchina non ha colpito la ruota della bicicletta poiché
l'autovettura si è accostata lateralmente a mio cugino che stava procedendo in discesa da monte verso mare;
… il veicolo IA NT non si è fermato allo stop che è presente per chi proviene dalla via Sant'Elia; … il giorno dell'incidente il sig. CP_2 mi ha lasciato i suoi dati e io poi li ho dati a mio cugino;
non so poi quando abbiano sottoscritto il CID”).
Pagina 3 di 6 Il nominativo del testimone non è neppure indicato in nessuna delle missive di messa in mora prodotte dalle parti.
Alla luce delle complessive risultanze processuali, lette le une per mezzo delle altre, la deposizione richiamata appare inattendibile poiché essa non trova riscontro nel modello di constatazione amichevole e, soprattutto, nella corrispondenza stragiudiziale;
in tali documenti, difatti, non vi è indicazione del nominativo del testimone, parente del danneggiato e che, secondo il suo narrato, si trovava in bicicletta insieme al Parte_1 al momento dell'accaduto.
Ciò contrasta chiaramente con l'id quod plerumque accidit e nessuna lettura alternativa è stata fornita dall'attore, nonostante il rilievo sollevato, dalla società di assicurazione, nella comparsa di costituzione. Sul tema, anche la Corte d'Appello di
Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da costoro e, conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite“ (Corte di Appello di Reggio Calabria,
Sez. Civ., sent. n. 289/2024; cfr., altresì, tra i precedenti specifici - da cui non vi è ragione di discostarsi - la sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Reggio Calabria).
La contrarietà ad ogni regola di logica (e, di contro, la presunzione di inverosimiglianza) è ancora più evidente nel presente procedimento atteso che, come già rilevato, il testimone ha dichiarato di essere un parente dell'attore, di trovarsi con lui il giorno dell'evento e di averlo accompagnato in ospedale.
La dichiarazione testimoniale in esame, di conseguenza, non è adeguata e sufficiente a fondare la tesi attrice, così come, per le medesime ragioni, la denuncia del sinistro, in assenza di oggettivi elementi di riscontro.
Invoca parte attrice, nelle note conclusive oltre che nei precedenti atti, il valore indiziario della “relazione di perizia” eseguita, per conto della società di assicurazione,
Pagina 4 di 6 sulla bicicletta, effettuata da da cui emerge che “… La bicicletta Testimone_2 evidenzia lievi striature … riconducibili ad un urto con l'asfalto o superficie similare poiché si possono riscontrare lievi striature sullo spigolo destro della sella, sul pedale destro e nel deragliatore del cambio ” (allegato n. 9 fascicolo di parte convenuta).
Tuttavia, risulta prodotta anche la perizia ergonomica eseguita dall'ingegnere
, sempre per conto della società di assicurazione, per stabilire la Persona_2 compatibilità delle lesioni con la riferita dinamica del sinistro (allegato n. 10 fascicolo di parte convenuta) che offre una serie di elementi contrari alla ricostruzione del sinistro, fornita in citazione;
si legge in tale perizia: “[…] è comunque evidente che il danno sullo spigolo anteriore dx della IA è energeticamente incompatibile rispetto alla lieve deformazione dell'ammortizzatore sx della biciletta. A maggior ragione non
è attribuibile ad un contatto con la bicicletta l'ampia introflessione evidente nella parte centrale dello sportello lato passeggero di quest'autovettura. Ne consegue che deve essere escluso ogni contatto diretto tra i due veicoli […]” (da pag. 10) ed ancora che
“Peraltro per giustificare le lesioni riportate dal ciclista alla spalla ed all'emiviso sinistro, è necessario ammettere che la sollecitazione indotta da questo contatto, abbia avuto una intensità sufficiente a destabilizzare il ciclista, facendolo inclinare in direzione dell'autovettura. Si osservi comunque che il in entrambe le Parte_1 ipotesi di contatto, per effetto di un urto ricevuto a sinistra, per il principio di controreazione, avrebbe dovuto essere proiettato in direzione opposta, ovvero essere destabilizzato e cadere al suolo sul fianco destro” (da pag. 15).
Vero è che l'ing. non ha ispezionato i mezzi;
tuttavia, si legge nella perizia Per_2 che essa è stata redatta sulla base della documentazione fornita dalle parti tra cui le fotografie della IA Y;
del resto, dalla comunicazione della società incaricata della gestione del sinistro del 31.08.2015 si apprende che “il perito incaricato nonostante i reiterati tentativi esperiti, contatto telefonico in data 15 17 20 luglio 2015, lettera raccomandata in data 17.07.2015, non è stato messo in condizione di ispezionare il mezzo” (allegato n. 4 fascicolo di parte convenuta).
Si rileva, infine, che non risultano interventi delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso, né sono stati offerti rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti
Pagina 5 di 6 allegati e riproducenti i veicoli dopo l'urto.
In conclusione, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento non essendovi sufficienti prove della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore della società
che liquida in complessivi € 4.800,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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