Articolo 1 della Legge 1 agosto 1962, n. 1229
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6 settembre 1962
Art. 1. Art. 11. - Il numero 7) e' sostituito dal seguente:
"un rappresentante dei lavoratori portuali e' un rappresentante dei lavoratori del mare scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 21) e 22) dell'articolo 9 nonche' un rappresentante dell'armamento scelto dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai nn. 19) e 20) dell'articolo 9".

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana,. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 agosto 1962

SEGNI

FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - SULLO - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 6 settembre 1962