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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 11757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11757 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11815/2023 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mancini, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] in data [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, per avere lo stesso abbandonato il domicilio coniugale senza più dare notizie di sé, oltre ad un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
In sede presidenziale non veniva determinato alcun assegno in favore della moglie (“…. rilevato che sono anni, in particolare dal 2019, che le parti sono separate di fatto e che la resistente non ha alcuna notizia del marito;
vista la breve durata del matrimonio (un anno e mezzo, atteso che le parti si sono sposate il 16.8.2013 e che dal 23.3.2015 la ricorrente è stata detenuta in carcere fino al dicembre 2018); vista la posizione economica della moglie, come risultante dalla dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti (è titolare di pensione sociale per la somma di euro 250,00 mensili, convive con il figlio nato nel 1978 invalido al 100% e, per quanto scritto nel ricorso, titolare di pensione di invalidità, di cui non veniva, tuttavia, specificato l'importo, oltre a corrispondere per l'alloggio popolare dove vive la somma di soli euro
8,65 mensili, senza avere dedotto e provato aiuti stabili statali o di terzi); ritenuto, pertanto, di non riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
…”).
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità della ricorrente ad una riconciliazione e la contumacia del resistente per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che per ammissione della fin dal ricorso, la stessa veniva ristretta in carcere per tre anni Pt_1
e mezzo durante il matrimonio (celebrato solo un anno e mezzo prima, come detto), peraltro senza che a questa deduzione sia stata data ulteriore specificazione quanto al motivo dello stato di detenzione, stato che, inevitabilmente, non può non avere causato l'interruzione della convivenza. La circostanza che, al suo ritorno, la moglie non abbia trovato il marito presso l'abitazione coniugale non si ritiene motivo sufficiente per addebitare al medesimo la separazione.
La domanda di addebito svolta dalla ricorrente, dunque, deve essere rigettata.
Si ritiene, altresì, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento pure svolta dalla
, per i motivi esposti in sede presidenziale, sopra riportati e che si condividono. Pt_1
Le spese di lite, vista la natura della causa e la soccombenza della ricorrente, nonché la contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e coniugati in Roma in Parte_1 CP_1
data 16.8.2013;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00137, parte I, serie 08);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 28.6.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11815/2023 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mancini, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] in data [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, per avere lo stesso abbandonato il domicilio coniugale senza più dare notizie di sé, oltre ad un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
In sede presidenziale non veniva determinato alcun assegno in favore della moglie (“…. rilevato che sono anni, in particolare dal 2019, che le parti sono separate di fatto e che la resistente non ha alcuna notizia del marito;
vista la breve durata del matrimonio (un anno e mezzo, atteso che le parti si sono sposate il 16.8.2013 e che dal 23.3.2015 la ricorrente è stata detenuta in carcere fino al dicembre 2018); vista la posizione economica della moglie, come risultante dalla dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti (è titolare di pensione sociale per la somma di euro 250,00 mensili, convive con il figlio nato nel 1978 invalido al 100% e, per quanto scritto nel ricorso, titolare di pensione di invalidità, di cui non veniva, tuttavia, specificato l'importo, oltre a corrispondere per l'alloggio popolare dove vive la somma di soli euro
8,65 mensili, senza avere dedotto e provato aiuti stabili statali o di terzi); ritenuto, pertanto, di non riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
…”).
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità della ricorrente ad una riconciliazione e la contumacia del resistente per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che per ammissione della fin dal ricorso, la stessa veniva ristretta in carcere per tre anni Pt_1
e mezzo durante il matrimonio (celebrato solo un anno e mezzo prima, come detto), peraltro senza che a questa deduzione sia stata data ulteriore specificazione quanto al motivo dello stato di detenzione, stato che, inevitabilmente, non può non avere causato l'interruzione della convivenza. La circostanza che, al suo ritorno, la moglie non abbia trovato il marito presso l'abitazione coniugale non si ritiene motivo sufficiente per addebitare al medesimo la separazione.
La domanda di addebito svolta dalla ricorrente, dunque, deve essere rigettata.
Si ritiene, altresì, di rigettare la domanda di assegno di mantenimento pure svolta dalla
, per i motivi esposti in sede presidenziale, sopra riportati e che si condividono. Pt_1
Le spese di lite, vista la natura della causa e la soccombenza della ricorrente, nonché la contumacia del resistente, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e coniugati in Roma in Parte_1 CP_1
data 16.8.2013;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00137, parte I, serie 08);
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, 28.6.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi