Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO AL, MM MA, GI UC PE, EL AC, RE De IT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell''atto prot. 5284/2024, recante «Approvazione della graduatoria finale di merito e dell''elenco dei vincitori della selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell''Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)», a firma del Direttore dell''Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024, nonché dei relativi allegati (Allegato A ed Allegato B), con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010;
della scheda con i punteggi attribuiti alla Dott.ssa PA per la valutazione dei titoli, sia nella versione originaria, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l''esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023, allegata al verbale di riunione n. 5 del 9 novembre 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI ER il 21\10\2024 :
Annullamento dell’atto prot. 5284/2024, recante «Approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010
del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)», a firma del Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024, nonché dei relativi allegati (Allegato A ed Allegato B), con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010, della scheda con i punteggi attribuiti alla Dott.ssa PA per la valutazione dei titoli, sia nella versione originaria, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023, allegata al verbale di riunione n. 5 del 9 novembre 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso dell’atto prot. 379056/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia» dell’allegato A al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito; dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI ER il 22\1\2025 :
per l’annullamento
dell’atto prot. 5284/2024, recante «Approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)», a firma del Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024, nonché dei relativi allegati (Allegato A ed Allegato B), con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010
della scheda con i punteggi attribuiti alla Dott.ssa PA per la valutazione dei titoli, sia nella versione originaria, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023, allegata al verbale di riunione n. 5 del 9 novembre 2023
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
dell’atto prot. 379056/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»
dell’allegato A al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
dell’atto prot. 414780/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»
dell’allegato A, al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI ER il 10\4\2025 :
l’annullamento
dell’atto prot. 5284/2024, recante «Approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)», a firma del Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024, nonché dei relativi allegati (Allegato A ed Allegato B), con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010
della scheda con i punteggi attribuiti alla Dott.ssa PA per la valutazione dei titoli, sia nella versione originaria, sia nella versione risultante dalla rivalutazione effettuata dalla Commissione nominata per l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023, allegata al verbale di riunione n. 5 del 9 novembre 2023
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
dell’atto prot. 379056/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito
della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di
seconda fascia»;
dell’allegato A al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito ;
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori;
dell’atto prot. 414780/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»;
dell’allegato A, al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito;
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
dell’atto prot. 14722/2025, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»;
dell’allegato A, al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito;
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il consigliere AC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierna ricorrente Dottoressa LE PA, in particolare, a seguito della pubblicazione della prima graduatoria era stata nominata vincitrice ed aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto, ed aveva preso servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nella nuova graduatoria, invece, la ricorrente si trova ora collocata nella posizione non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per la ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale l’8 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 14, la ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, compendiate in un unico motivo rubricato “Violazione dell’art. 7 del bando e dei criteri di valutazione. eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. manifesta illogicità ed irragionevolezza”, con cui la ricorrente assume che i provvedimenti impugnati in epigrafe sarebbero comunque illegittimi, in quanto la Commissione avrebbe omesso di computare alcuni titoli posseduti dalla medesima.
In particolare, sarebbero stati illegittimamente pretermessi a detrimento della ricorrente due titoli.
Il primo è il “Corso di formazione per esperti in contabilità pubblica”, conseguito presso la scuola di direzione aziendale dell’università bocconi di Milano, che, se riconosciuto, avrebbe fruttato 4,25 punti in più alla ricorrente, in quanto la materia del corso sarebbe attinente all’attività istituzionale dell’Agenzia; o, in subordine, nella ipotesi in cui la contabilità pubblica dovesse considerarsi materia non attinente, le avrebbe fruttato comunque 2,125 punti in più di quelli ottenuti.
Il secondo titolo in tesi pretermesso dalla Commissione è quello di “Coordinatore attività di intelligence ufficio di Roma 1, disp. servizio n. 14/2008, PROT. 2008/23382”, per cui sarebbero spettati alla ricorrente 1,7 punti in più.
In questo modo, secondo la prospettazione di cui al ricorso, la Dott.ssa PA raggiungerebbe un totale di n. 83,8 punti e si posizionerebbe al posto n. 132 in graduatoria (o, se per il titolo della SDA le venissero aggiunti soltanto 2,125 punti, si posizionerebbe al posto n. 153 in graduatoria).
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 1361\2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. Il ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 18 ottobre 2024 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria del 7 ottobre 2024, redatta e pubblica dall’Agenzia delle Entrate a seguito di rettifica dovuta all’accoglimento delle impugnazioni di alcuni candidati, nella quale la Dott.ssa PA è retrocessa dalla posizione n. 199 alla posizione n. 200; ed ha pertanto formulato un motivo di illegittimità derivata.
8. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 gennaio 2025 e depositato il giorno 22 successivo, la medesima censura è stata rivolta dalla ricorrente contro l’ulteriore rettifica della graduatoria datata 14 novembre 2024, nella quale ella continua a figurare al posto n. 200.
9. – Un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 marzo 2025 e depositato il 10 aprile successivo, censura, con i medesimi motivi, anche il provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, pubblicato nella stessa data, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto un’ulteriore rettifica della graduatoria finale di merito.
10. - In ragione della avvenuta proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, il Collegio ha di volta in volta ordinato la necessaria integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che è stata sempre ritualmente effettuata.
11. – ADE si è costituita in giudizio con atto di stile.
12. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2025.
13. - L’impugnazione è, anzitutto, ricevibile nella sua totalità, comprese le censure legate alla mancata valutazione di taluni titoli, come affermato dalle sentenza n. 7952\2025 e n. 8987\2025 della Sezione relativa alla medesima procedura concorsuale, “poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475) … Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione”.
12. – L’impugnazione, inoltre, risulta tutt’ora assistita dall’interesse alla decisione nel merito, in quanto la attuale collocazione della ricorrente nella graduatoria la ha privata della qualifica dirigenziale acquisita con le graduatorie precedentemente approvate e poi annullate.
13. – Il motivo è tuttavia infondato nel merito.
Non può essere favorevolmente scrutinata la prima doglianza, relativa alla mancata attribuzione di punteggio alla frequenza e al superamento dell’esame finale del corso di formazione per esperti in contabilità pubblica organizzato dalla Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
Ed invero il bando di concorso testualmente prevede all’articolo 7 lettera a), prevedeva la attribuzione di punteggio fino a 20 per i “Titoli accademici e di studio”; la delibera della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 2 sui criteri di valutazione, ha precisato la necessità che i titoli positivamente valutabili dovessero essere “attinenti e pertinenti” all’attività dell’Agenzia delle Entrate.
Il diploma attestante il titolo versato in atti dalla ricorrente che il corso riguardava specificamente la contabilità di Enti locali, Ipab ed ASL, ossia una materia nella quale la materia tributaria certamente non è assente, ma altrettanto certamente non è centrale, né l’unica trattata (vertendo la materia della contabilità pubblica principalmente sull’attività contrattuale delle Amministrazioni e sul loro bilancio); e, soprattutto, il titolo non attiene all’attività impositiva dell’Agenzia delle Entrate, potendo vertere al più (anche se non in forma esclusiva) su quella di Comuni e Province (d.lgs. n. 507\1993), atteso che né le ASL né le Ipab hanno potestà impositiva tributaria.
Neppure il profilo di censura inerente l’attività di intelligence svolta nell’ambito di quella d’ufficio può essere accolta, in quanto sul punto il Collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza d’appello (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5706 del 27 giugno 2024), che ha rilevato come la Commissione abbia ritenuto di premiare con assegnazione di punteggio solo gli incarichi di direzione e gestione degli uffici, gli incarichi di consulenza e quelli di studio e ricerca.
15. – Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Le spese, per la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC AT, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO