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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2542/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2542/2020, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fatima Bocci
- attore
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cagnetta
- convenuta
e
[...]
TR
- convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale.
Conclusioni
Per l'attore: come da note depositate il 4/12/2024, “Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la totale responsabilità di
[...]
, nella determinazione dell'incidente di cui si discute, condannarlo, in solido con CP_2
e la al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia per il TR Controparte_3
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subititi da come Parte_1 specificati nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e come valutati nella CTU espletata, tenuto anche conto dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea conseguente all'intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre in data 4/12/2024. Parte_2
Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo e con vittoria di spese legali e peritali, sia per la CTU che per la nomina del proprio CTP.”; in via istruttoria, ha reiterato l'istanza di prova per testi come formulata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e chiesto disporsi un supplemento di c.t.u. per valutare il peggioramento delle condizioni di salute intervenuto nelle more del procedimento;
per la convenuta costituita: come da comparsa di costituzione, “dichiarare improponibile e quindi improcedibile la domanda attorea per il mancato rispetto dei dettami di legge;
nel merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente sprovvista di prova. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicurativa la IG.ra e il IG. Controparte_1 TR
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, deducendo quanto TR
segue:
- in data 27/10/2018, mentre percorreva in bicicletta via Lungomonte Pisano (S.P. m. 30), in direzione da San Giuliano Terme a Calci, giunto in prossimità dell'intersezione con via Monteverdi, veniva coinvolto in un sinistro con l'autovettura marca Fiat Punto, targa BL257CD, di proprietà della IG.ra
, condotta dal IG. e regolarmente assicurata con che, CP_2 CP_2 Controparte_1
dopo aver superato il ciclista sulla sinistra, svoltava repentinamente tagliandogli la strada e provocandone la caduta;
- a seguito dell'impatto, l'attore veniva trasportato d'urgenza presso l' dove gli veniva CP_4
diagnosticato un politrauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale e agli arti superiori e inferiori, con prevalente interessamento dell'emisoma sinistro (mano, polso, anca e bacino), nonché escoriazioni varie;
in particolare, riportava una frattura pertrocanterica del femore sinistro, che rendeva necessario il ricovero, un intervento chirurgico e una successiva riabilitazione (doc. 2, fascicolo di parte attrice);
- all'esito della guarigione clinica, la visita medico-legale attestava un danno alla salute nella misura del 16%, con 40 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 216 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (doc. 4); - a causa del ricovero ospedaliero, non aveva potuto sostenere, in data 30/10/2018, l'esame finale del concorso per la qualifica di caposquadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale si era appositamente preparato e aveva frequentato uno specifico corso di formazione;
- l'esame veniva poi superato nel corso dell'anno 2019, ma con decorrenza dall'1/1/2018 anziché dal
1/1/2017, determinando un anno di ritardo nella progressione economica e professionale, con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale quantificato in circa € 100,00 mensili, nonché un significativo peggioramento della posizione in graduatoria, con gravi ripercussioni sia sull'avanzamento di carriera che sulla futura pensione, oltre che sulla possibilità di scelta della sede, di servizio. L'attore, infatti, veniva assegnato alla sede di Parma, presso la quale prestava servizio per un periodo ben più lungo di quanto verosimilmente sarebbe occorso in caso di tempestivo superamento dell'esame, con aggravio economico correlato agli spostamenti quantificato in circa €
75,00 per ciascun viaggio (costi di carburante e pedaggi autostradali), oltre a circa € 50,00 mensili per spese accessorie, per un ammontare mensile complessivo pari a circa € 500,00 (docc. 13–16);
- in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, l'attore si era altresì trovato impossibilitato a proseguire le attività sportive abitualmente praticate, tra cui triathlon, podismo, ciclismo, camminate e trail in montagna;
- nell'impatto risultavano inoltre danneggiati alcuni effetti personali, quali il casco, gli occhiali, il body, i ganci delle scarpe e il telefono cellulare utilizzato al momento dell'incidente;
- in data 28 ottobre 2019 l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il sanitario incaricato dalla compagnia assicurativa che successivamente provvedeva a Controparte_1 liquidare un importo pari a € 1.900,00 a titolo di ristoro per il danno alla bicicletta, nonché l'ulteriore somma di € 3.800,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior dovuto (docc. 7 e 12).
1.2. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omessa comunicazione ex art. 142 cod. ass., e contestando, nel merito, il quantum della pretesa risarcitoria di controparte.
1.3. I IG.ri e , rispettivamente proprietaria e conducente del TR TR veicolo, se pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
all'esito dell'udienza del
27/7/2021, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
1.4. La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di una c.t.u. medico- legale.
1.5. All'udienza del 5/12/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha dedotto l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del sinistro occorso, chiedendo un supplemento della c.t.u. espletata.
*********
2. In diritto
La domanda del IG. deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. Questioni pregiudiziali e preliminari
2.1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta è infondata.
La richiesta di risarcimento, che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (ex multis, Trib. Napoli n.
10575/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver tramesso tempestivamente a
[...]
mediante p.e.c. del 14/11/2018, a mezzo del proprio difensore, la richiesta Controparte_1
risarcitoria recante i dati del danneggiato, la descrizione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui si trovava il velocipede ai fini dell'ispezione, nonché informazioni relative all'attività lavorativa svolta e alla sussistenza di eventuali prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie
(doc. 5).
Dalla documentazione versata in atti emerge altresì che in data 15/10/2019 è stata tramessa alla compagnia la perizia medico legale contenente la descrizione e la quantificazione delle lesioni subite dal danneggiato (doc. 8), che l'attore si è sottoposto a vista medica da parte del sanitario incarica dalla compagnia in data 28/10/2019 (doc. 10), e che ha percepito dalla compagnia delle somme a titolo di saldo della pretesa (docc. 7 e 12), trattenute a titolo di maggior avere.
Pertanto, risulta soddisfatto l'onere informativo imposto a carico del danneggiato dall'art. 148 cod. ass.; lo scopo dalla norma è infatti “quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr. Cass. civ. n. 16999/2021), obiettivo evidentemente raggiunto nel caso di specie, come dimostrato dall'offerta transattiva avanzata dalla compagnia assicuratrice.
2.1.2. Non può, inoltre, accogliersi la richiesta di supplemento della c.t.u. formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni.
Le allegazioni e la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza, infatti, non permettono di riferire in maniera univoca l'intervento chirurgico eseguito in data 4/12/2024 al sinistro verificatosi in data
27/10/2018, avuto riguardo del tempo trascorso dall'incidente, nonché dell'accertamento del consulente d'ufficio nel corso del presente giudizio, il quale ha dato atto che “la guarigione con postumi era certificata il 10/7/19” (cfr. p. 10, c.t.u.) –; in assenza di sufficienti elementi che dimostrino un effettivo peggioramento delle condizioni del IG. e che ricolleghino Parte_1
eziologicamente il recente intervento al sinistro di cui è causa, il supplemento di consulenza richiesto si appalesa come meramente esplorativo.
2.2. Nel merito: sul quantum debeatur
Incontestata la dinamica e la responsabilità dell'incidente, il thema decidendum del presente giudizio concerne esclusivamente la quantificazione del danno subito dall'attore a seguito del sinistro verificatosi in data 27/10/2018.
2.2.1. Danno non patrimoniale
2.2.1.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, dà puntualmente conto del danno biologico correlato al sinistro per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio è pervenuto alle seguenti conclusioni (cfr. p. 10, c.t.u.):
- “
2. Valutate le lesioni e l'iter clinico la inabilità temporanea appare quantificabile in 30 gg a totale,
30 gg al 75%, 30 gg al 50% e 60 gg al 25%. Nel corso di tale periodo risultano precluse, in maniera via via decrescente, le attività correlate alla deambulazione o comunque le attività con impegno dell'arto inferiore sinistro, nonché le attività di presa energetica con la mano sx”;
- “
3. residuano esiti permanenti che interessano funzionalmente soprattutto l'arto inferiore sinistro, mentre sono modesti o sfumati gli esiti a carico del rachide cervico-dorsale e polso/mano sinistra.
Per quanto sopra fa fede l'obiettività descritta alla visita. Residuano altresì esiti cicatriziali chirurgici, di limitata rilevanza estetica considerata la loro topografia, l'età e il sesso del periziando.
Tali esiti appaiono in correlazione causale con il sinistro e sono quantificabili, tenuto conto dei
Barèmes di usuale consultazione, nel 12 % (dodici per cento). Per la valutazione si è tenuto conto della coesistenza delle menomazioni, della persistenza dei mezzi di sintesi, del residuo lieve accorciamento dell'arto inferiore sinistro compensabile con l'utilizzo di plantari, del lieve danno estetico prodotto dagli esiti cicatriziali”;
- “Tali esiti non incidono sulla capacità lavorativa del periziando”.
2.2.1.2. Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In tema, il Tribunale è consapevole che ai fini della stima del danno subito, si potrebbe predicare l'applicazione della Tabelle unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 5/3/2025. Un'applicazione non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del
Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che potrebbe essere suggerita, in via per così dire analogica, dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sinora colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Orbene, da un lato la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, co. 1 D.lgs. n. 209/2005, dall'altro, il fatto pare attrice, anche in sede di conclusioni, abbia fatto espresso riferimento alle tabelle milanesi ad esse parametrando le proprie richieste, induce, invero, a dare continuità all'applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (v. Trib.
Ascoli Piceno n. 147/2025; Trib. Pisa, 10/4/2025).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 9.487,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), e di € 33.292,00 per danno biologico permanente (12%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (49 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
2.2.1.3. Al contempo, però, non si ritiene che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attore allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
2.2.1.4. Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale deve riconoscersi un risarcimento pari a complessivi € 42.779,50.
Trattandosi di debito di valore, sul tale somma, già attualizzata, sono dovuti, previa devalutazione al momento del fatto (27/10/2018), rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
2.2.1.5. È, infine, pacifico che la società convenuta ha corrisposto al IG. la somma di € Parte_1
3.800,00 (doc. 12).
Ciò posto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ. n. 6347/2014).
Al fine di rendere omogenei i valori occorre, pertanto, devalutare al 27/10/2018 l'importo di €
42.779,50 liquidato, in moneta attuale, per danni patrimoniali e non patrimoniali e calcolare rivalutazione e interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data del 16/1/2020 di pagamento dell'acconto.
Si ottiene l'importo di € 36.579,93, da cui deve essere detratta la somma di € 3.800, per un totale di
€ 32.779,93.
Calcolati su detta somma rivalutazione e interessi compensativi dalla data del 16/1/2020 a oggi, i convenuti devono, dunque, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di € 42.106,83, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2.2.2. Danno patrimoniale
2.2.2.1. È, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 413,00, importo correttamente stimato dalla C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti e alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
Non possono, invece, essere riconosciute le spese relative alle prestazioni fisioterapiche erogate presso la struttura Kinetic Center S.r.l.
Come è noto, “il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano necessarie o almeno utili” (cfr. Cass. civ. n. 29308/2023), non potendosi ritenere che tale scelta configuri un'ipotesi di concorso colposo del creditore per l'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, l'attore si è limitato a produrre semplici preventivi di spesa, datati
10/7/2019, senza fornire prova dell'effettiva fruizione delle prestazioni anteriormente a tale data;
di conseguenza, il C.T.U. ha espresso riserve in merito alla loro concreta utilità e necessità, rilevando che, al luglio 2019, erano già trascorsi oltre sei mesi dalla prescrizione delle suddette cure.
In assenza di adeguata documentazione attestante il momento di effettiva fruizione delle prestazioni, non è possibile desumerne l'utilità terapeutica, con conseguente impossibilità di procedere al riconoscimento delle relative spese.
2.2.2.2. Non merita accoglimento neanche la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danneggiamento dell'abbigliamento indossato dall'attore al momento del sinistro, in quanto non è stato allegato alcun elemento sul quale parametrare il quantum della pretesa, non potendo tale liquidazione, se pur richiesta in via equitativa, risolversi in un'operazione arbitraria da parte del
Giudice.
Del resto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 c.c. è consentito al Giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una obiettiva grande difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno (Cass. civ. n. 16992/2005), circostanze non allegate dal ricorrente, tenuto anche conto che una quantificazione – se pur indicativa – del prezzo dei beni danneggiati avrebbe potuto essere offerta con uno sforzo di normale diligenza.
Il deficit probatorio rilevato non può ritenersi superabile attraverso le istanze istruttorie avanzate dall'attore, atteso che la richiesta ex art. 210 c.p.c. difetta del presupposto di indispensabilità richiesto dalla norma e che la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata sul punto ha natura esplorativa ed è pertanto inammissibile.
2.2.2.3. Con riferimento al pregiudizio asseritamente derivante dall'impossibilità, per l'attore, di sostenere l'esame per la qualifica di caposquadra in data 30 ottobre 2018, a causa del ricovero ospedaliero resosi necessario in conseguenza del sinistro, si osserva quanto segue. Mette conto rammentare che la perdita di chance “costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita economicamente rilevante per il candidato” (cfr. Cass. civ. n. 5231/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e documentato di aver superato l'esame per la qualifica superiore nell'anno 2019 – ossia alla prima sessione utile successiva all'impedimento – e che, alla data del primo esame (30/10/2018), aveva già completato il relativo percorso formativo (doc. 20).
Tali circostanze, in assenza di elementi contrari, consentono di ritenere altamente probabile che l'attore avrebbe superato anche la precedente sessione d'esame, conseguendo anticipatamente – di circa un anno – l'inquadramento nella qualifica superiore, con conseguente incremento retributivo.
Pertanto, la perdita di chance può essere oggetto di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
e la relativa quantificazione può essere ragionevolmente effettuata sulla base della differenza retributiva tra le due qualifiche per il periodo di ritardo, che risulta pari ad € 1.200,00 (docc. 23 e 24).
Diversamente, non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per le trasferte a
Parma e Prato. Pur potendosi presumere, con sufficiente certezza, che l'attore avrebbe superato l'esame già nel 2018, non è possibile inferire, con pari grado di certezza o elevata probabilità, che egli avrebbe ottenuto una sede di servizio più prossima alla residenza, tale da evitare le spese di trasferimento successivamente affrontate: tale ipotesi, infatti, resta meramente congetturale e priva di adeguato riscontro probatorio, così come le asserite conseguenze in punto di carriera e trattamento pensionistico, peraltro dedotto genericamente.
2.2.2.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore deve essere quantificato in € 1.613,00, somma sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2.3. Spese
L'esito del giudizio depone per la soccombenza dei convenuti che vanno, conseguentemente, condannati al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, con riferimento allo scaglione da
€ 26.001,00 a € 52.000,00 – diversamente da quanto indicato nelle note spese depositate –, poiché individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto).
Le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, così come le spese di c.t.p. di parte attrice, pari a € 732,00 (doc. 4, note dell'11/10/2023).
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di
[...] TR
€ 42.106,83, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, e di € 1.613,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , in solido tra loro, a rifondere a TR TR
le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, € 786,00 per esborsi ed € 732,00 per compensi di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e le spese di TR TR
c.t.u.
Pisa, 16/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2542/2020, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fatima Bocci
- attore
contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cagnetta
- convenuta
e
[...]
TR
- convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale da circolazione stradale.
Conclusioni
Per l'attore: come da note depositate il 4/12/2024, “Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata e dichiarata la totale responsabilità di
[...]
, nella determinazione dell'incidente di cui si discute, condannarlo, in solido con CP_2
e la al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia per il TR Controparte_3
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subititi da come Parte_1 specificati nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e come valutati nella CTU espletata, tenuto anche conto dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea conseguente all'intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre in data 4/12/2024. Parte_2
Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo e con vittoria di spese legali e peritali, sia per la CTU che per la nomina del proprio CTP.”; in via istruttoria, ha reiterato l'istanza di prova per testi come formulata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e chiesto disporsi un supplemento di c.t.u. per valutare il peggioramento delle condizioni di salute intervenuto nelle more del procedimento;
per la convenuta costituita: come da comparsa di costituzione, “dichiarare improponibile e quindi improcedibile la domanda attorea per il mancato rispetto dei dettami di legge;
nel merito, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente sprovvista di prova. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicurativa la IG.ra e il IG. Controparte_1 TR
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, deducendo quanto TR
segue:
- in data 27/10/2018, mentre percorreva in bicicletta via Lungomonte Pisano (S.P. m. 30), in direzione da San Giuliano Terme a Calci, giunto in prossimità dell'intersezione con via Monteverdi, veniva coinvolto in un sinistro con l'autovettura marca Fiat Punto, targa BL257CD, di proprietà della IG.ra
, condotta dal IG. e regolarmente assicurata con che, CP_2 CP_2 Controparte_1
dopo aver superato il ciclista sulla sinistra, svoltava repentinamente tagliandogli la strada e provocandone la caduta;
- a seguito dell'impatto, l'attore veniva trasportato d'urgenza presso l' dove gli veniva CP_4
diagnosticato un politrauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale e agli arti superiori e inferiori, con prevalente interessamento dell'emisoma sinistro (mano, polso, anca e bacino), nonché escoriazioni varie;
in particolare, riportava una frattura pertrocanterica del femore sinistro, che rendeva necessario il ricovero, un intervento chirurgico e una successiva riabilitazione (doc. 2, fascicolo di parte attrice);
- all'esito della guarigione clinica, la visita medico-legale attestava un danno alla salute nella misura del 16%, con 40 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 216 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (doc. 4); - a causa del ricovero ospedaliero, non aveva potuto sostenere, in data 30/10/2018, l'esame finale del concorso per la qualifica di caposquadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale si era appositamente preparato e aveva frequentato uno specifico corso di formazione;
- l'esame veniva poi superato nel corso dell'anno 2019, ma con decorrenza dall'1/1/2018 anziché dal
1/1/2017, determinando un anno di ritardo nella progressione economica e professionale, con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale quantificato in circa € 100,00 mensili, nonché un significativo peggioramento della posizione in graduatoria, con gravi ripercussioni sia sull'avanzamento di carriera che sulla futura pensione, oltre che sulla possibilità di scelta della sede, di servizio. L'attore, infatti, veniva assegnato alla sede di Parma, presso la quale prestava servizio per un periodo ben più lungo di quanto verosimilmente sarebbe occorso in caso di tempestivo superamento dell'esame, con aggravio economico correlato agli spostamenti quantificato in circa €
75,00 per ciascun viaggio (costi di carburante e pedaggi autostradali), oltre a circa € 50,00 mensili per spese accessorie, per un ammontare mensile complessivo pari a circa € 500,00 (docc. 13–16);
- in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, l'attore si era altresì trovato impossibilitato a proseguire le attività sportive abitualmente praticate, tra cui triathlon, podismo, ciclismo, camminate e trail in montagna;
- nell'impatto risultavano inoltre danneggiati alcuni effetti personali, quali il casco, gli occhiali, il body, i ganci delle scarpe e il telefono cellulare utilizzato al momento dell'incidente;
- in data 28 ottobre 2019 l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il sanitario incaricato dalla compagnia assicurativa che successivamente provvedeva a Controparte_1 liquidare un importo pari a € 1.900,00 a titolo di ristoro per il danno alla bicicletta, nonché l'ulteriore somma di € 3.800,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto sul maggior dovuto (docc. 7 e 12).
1.2. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omessa comunicazione ex art. 142 cod. ass., e contestando, nel merito, il quantum della pretesa risarcitoria di controparte.
1.3. I IG.ri e , rispettivamente proprietaria e conducente del TR TR veicolo, se pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
all'esito dell'udienza del
27/7/2021, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
1.4. La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di una c.t.u. medico- legale.
1.5. All'udienza del 5/12/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha dedotto l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del sinistro occorso, chiedendo un supplemento della c.t.u. espletata.
*********
2. In diritto
La domanda del IG. deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. Questioni pregiudiziali e preliminari
2.1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta è infondata.
La richiesta di risarcimento, che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (ex multis, Trib. Napoli n.
10575/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato di aver tramesso tempestivamente a
[...]
mediante p.e.c. del 14/11/2018, a mezzo del proprio difensore, la richiesta Controparte_1
risarcitoria recante i dati del danneggiato, la descrizione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui si trovava il velocipede ai fini dell'ispezione, nonché informazioni relative all'attività lavorativa svolta e alla sussistenza di eventuali prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie
(doc. 5).
Dalla documentazione versata in atti emerge altresì che in data 15/10/2019 è stata tramessa alla compagnia la perizia medico legale contenente la descrizione e la quantificazione delle lesioni subite dal danneggiato (doc. 8), che l'attore si è sottoposto a vista medica da parte del sanitario incarica dalla compagnia in data 28/10/2019 (doc. 10), e che ha percepito dalla compagnia delle somme a titolo di saldo della pretesa (docc. 7 e 12), trattenute a titolo di maggior avere.
Pertanto, risulta soddisfatto l'onere informativo imposto a carico del danneggiato dall'art. 148 cod. ass.; lo scopo dalla norma è infatti “quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr. Cass. civ. n. 16999/2021), obiettivo evidentemente raggiunto nel caso di specie, come dimostrato dall'offerta transattiva avanzata dalla compagnia assicuratrice.
2.1.2. Non può, inoltre, accogliersi la richiesta di supplemento della c.t.u. formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni.
Le allegazioni e la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza, infatti, non permettono di riferire in maniera univoca l'intervento chirurgico eseguito in data 4/12/2024 al sinistro verificatosi in data
27/10/2018, avuto riguardo del tempo trascorso dall'incidente, nonché dell'accertamento del consulente d'ufficio nel corso del presente giudizio, il quale ha dato atto che “la guarigione con postumi era certificata il 10/7/19” (cfr. p. 10, c.t.u.) –; in assenza di sufficienti elementi che dimostrino un effettivo peggioramento delle condizioni del IG. e che ricolleghino Parte_1
eziologicamente il recente intervento al sinistro di cui è causa, il supplemento di consulenza richiesto si appalesa come meramente esplorativo.
2.2. Nel merito: sul quantum debeatur
Incontestata la dinamica e la responsabilità dell'incidente, il thema decidendum del presente giudizio concerne esclusivamente la quantificazione del danno subito dall'attore a seguito del sinistro verificatosi in data 27/10/2018.
2.2.1. Danno non patrimoniale
2.2.1.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, dà puntualmente conto del danno biologico correlato al sinistro per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio è pervenuto alle seguenti conclusioni (cfr. p. 10, c.t.u.):
- “
2. Valutate le lesioni e l'iter clinico la inabilità temporanea appare quantificabile in 30 gg a totale,
30 gg al 75%, 30 gg al 50% e 60 gg al 25%. Nel corso di tale periodo risultano precluse, in maniera via via decrescente, le attività correlate alla deambulazione o comunque le attività con impegno dell'arto inferiore sinistro, nonché le attività di presa energetica con la mano sx”;
- “
3. residuano esiti permanenti che interessano funzionalmente soprattutto l'arto inferiore sinistro, mentre sono modesti o sfumati gli esiti a carico del rachide cervico-dorsale e polso/mano sinistra.
Per quanto sopra fa fede l'obiettività descritta alla visita. Residuano altresì esiti cicatriziali chirurgici, di limitata rilevanza estetica considerata la loro topografia, l'età e il sesso del periziando.
Tali esiti appaiono in correlazione causale con il sinistro e sono quantificabili, tenuto conto dei
Barèmes di usuale consultazione, nel 12 % (dodici per cento). Per la valutazione si è tenuto conto della coesistenza delle menomazioni, della persistenza dei mezzi di sintesi, del residuo lieve accorciamento dell'arto inferiore sinistro compensabile con l'utilizzo di plantari, del lieve danno estetico prodotto dagli esiti cicatriziali”;
- “Tali esiti non incidono sulla capacità lavorativa del periziando”.
2.2.1.2. Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In tema, il Tribunale è consapevole che ai fini della stima del danno subito, si potrebbe predicare l'applicazione della Tabelle unica nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10%, prevista dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12, entrato in vigore in data 5/3/2025. Un'applicazione non normativamente imposta, tenuto conto che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del
Decreto, la disciplina si applica ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, ma che potrebbe essere suggerita, in via per così dire analogica, dal fatto che la norma di diritto positivo interviene su una lacuna del sistema del risarcimento del danno nell'ambito del codice delle assicurazioni private, sinora colmato in via giurisprudenziale dall'equità regolata in via tabellare.
Orbene, da un lato la circostanza che non sia stata ancora emanata la tabella delle invalidità ai sensi dell'art. 138, co. 1 D.lgs. n. 209/2005, dall'altro, il fatto pare attrice, anche in sede di conclusioni, abbia fatto espresso riferimento alle tabelle milanesi ad esse parametrando le proprie richieste, induce, invero, a dare continuità all'applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (v. Trib.
Ascoli Piceno n. 147/2025; Trib. Pisa, 10/4/2025).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si perviene al riconoscimento di € 9.487,50 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), e di € 33.292,00 per danno biologico permanente (12%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (49 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
2.2.1.3. Al contempo, però, non si ritiene che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attore allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
2.2.1.4. Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale deve riconoscersi un risarcimento pari a complessivi € 42.779,50.
Trattandosi di debito di valore, sul tale somma, già attualizzata, sono dovuti, previa devalutazione al momento del fatto (27/10/2018), rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
2.2.1.5. È, infine, pacifico che la società convenuta ha corrisposto al IG. la somma di € Parte_1
3.800,00 (doc. 12).
Ciò posto, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. civ. n. 6347/2014).
Al fine di rendere omogenei i valori occorre, pertanto, devalutare al 27/10/2018 l'importo di €
42.779,50 liquidato, in moneta attuale, per danni patrimoniali e non patrimoniali e calcolare rivalutazione e interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data del 16/1/2020 di pagamento dell'acconto.
Si ottiene l'importo di € 36.579,93, da cui deve essere detratta la somma di € 3.800, per un totale di
€ 32.779,93.
Calcolati su detta somma rivalutazione e interessi compensativi dalla data del 16/1/2020 a oggi, i convenuti devono, dunque, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di € 42.106,83, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2.2.2. Danno patrimoniale
2.2.2.1. È, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 413,00, importo correttamente stimato dalla C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti e alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
Non possono, invece, essere riconosciute le spese relative alle prestazioni fisioterapiche erogate presso la struttura Kinetic Center S.r.l.
Come è noto, “il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano necessarie o almeno utili” (cfr. Cass. civ. n. 29308/2023), non potendosi ritenere che tale scelta configuri un'ipotesi di concorso colposo del creditore per l'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, l'attore si è limitato a produrre semplici preventivi di spesa, datati
10/7/2019, senza fornire prova dell'effettiva fruizione delle prestazioni anteriormente a tale data;
di conseguenza, il C.T.U. ha espresso riserve in merito alla loro concreta utilità e necessità, rilevando che, al luglio 2019, erano già trascorsi oltre sei mesi dalla prescrizione delle suddette cure.
In assenza di adeguata documentazione attestante il momento di effettiva fruizione delle prestazioni, non è possibile desumerne l'utilità terapeutica, con conseguente impossibilità di procedere al riconoscimento delle relative spese.
2.2.2.2. Non merita accoglimento neanche la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danneggiamento dell'abbigliamento indossato dall'attore al momento del sinistro, in quanto non è stato allegato alcun elemento sul quale parametrare il quantum della pretesa, non potendo tale liquidazione, se pur richiesta in via equitativa, risolversi in un'operazione arbitraria da parte del
Giudice.
Del resto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 c.c. è consentito al Giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una obiettiva grande difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno (Cass. civ. n. 16992/2005), circostanze non allegate dal ricorrente, tenuto anche conto che una quantificazione – se pur indicativa – del prezzo dei beni danneggiati avrebbe potuto essere offerta con uno sforzo di normale diligenza.
Il deficit probatorio rilevato non può ritenersi superabile attraverso le istanze istruttorie avanzate dall'attore, atteso che la richiesta ex art. 210 c.p.c. difetta del presupposto di indispensabilità richiesto dalla norma e che la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata sul punto ha natura esplorativa ed è pertanto inammissibile.
2.2.2.3. Con riferimento al pregiudizio asseritamente derivante dall'impossibilità, per l'attore, di sostenere l'esame per la qualifica di caposquadra in data 30 ottobre 2018, a causa del ricovero ospedaliero resosi necessario in conseguenza del sinistro, si osserva quanto segue. Mette conto rammentare che la perdita di chance “costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita economicamente rilevante per il candidato” (cfr. Cass. civ. n. 5231/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto e documentato di aver superato l'esame per la qualifica superiore nell'anno 2019 – ossia alla prima sessione utile successiva all'impedimento – e che, alla data del primo esame (30/10/2018), aveva già completato il relativo percorso formativo (doc. 20).
Tali circostanze, in assenza di elementi contrari, consentono di ritenere altamente probabile che l'attore avrebbe superato anche la precedente sessione d'esame, conseguendo anticipatamente – di circa un anno – l'inquadramento nella qualifica superiore, con conseguente incremento retributivo.
Pertanto, la perdita di chance può essere oggetto di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
e la relativa quantificazione può essere ragionevolmente effettuata sulla base della differenza retributiva tra le due qualifiche per il periodo di ritardo, che risulta pari ad € 1.200,00 (docc. 23 e 24).
Diversamente, non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per le trasferte a
Parma e Prato. Pur potendosi presumere, con sufficiente certezza, che l'attore avrebbe superato l'esame già nel 2018, non è possibile inferire, con pari grado di certezza o elevata probabilità, che egli avrebbe ottenuto una sede di servizio più prossima alla residenza, tale da evitare le spese di trasferimento successivamente affrontate: tale ipotesi, infatti, resta meramente congetturale e priva di adeguato riscontro probatorio, così come le asserite conseguenze in punto di carriera e trattamento pensionistico, peraltro dedotto genericamente.
2.2.2.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore deve essere quantificato in € 1.613,00, somma sulla quale dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2.3. Spese
L'esito del giudizio depone per la soccombenza dei convenuti che vanno, conseguentemente, condannati al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, con riferimento allo scaglione da
€ 26.001,00 a € 52.000,00 – diversamente da quanto indicato nelle note spese depositate –, poiché individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum (importo richiesto).
Le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, così come le spese di c.t.p. di parte attrice, pari a € 732,00 (doc. 4, note dell'11/10/2023).
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di
[...] TR
€ 42.106,83, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, e di € 1.613,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , in solido tra loro, a rifondere a TR TR
le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, € 786,00 per esborsi ed € 732,00 per compensi di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e le spese di TR TR
c.t.u.
Pisa, 16/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella