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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3853/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato in [...] – SP (BRASILE) in data 08.07.1982 – CPF Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] – SP (BRASILE) in data Controparte_2
21.06.1976 – CPF;
C.F._2
3. nato in [...] – SP (BRASILE) in data 26.04.2004 Controparte_3
– CPF;
C.F._3
4. nato in [...] – SP (BRASILE), in data 11.11.1990 – CPF Controparte_4
; C.F._4
5. nato in [...] – SP (BRASILE), in data 12.07.1995 – CPF Controparte_5
; C.F._5
6. , nata in [...] – SP (BRASILE), in data Controparte_6
22.04.1985 – CPF;
C.F._6
7. , nata in [...] – SP (BRASILE), in Parte_1 data 07.02.1984 – CPF;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Flavia Helena Meirelles di Pilla e Silvia Pellegrini;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_7 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 17/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_7
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a [...] Persona_1
Stino di Livenza, in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone
e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://it.wikipedia.org/wiki/San_Stino_di_Livenza).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 3 1. BI JU EI: – , nata il [...], in [...] – Persona_1 Persona_2
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_3 Persona_4
Brasile;
2. – nata il Controparte_2 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Persona_5
, nata il [...], in [...];
[...]
3. – nata il Controparte_3 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Per_3 Per_5
, nata il [...], in [...] –
[...] Controparte_2
4. FELIPE EI DO TO: – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il Persona_3 Parte_2
17/11/1963, in Brasile;
5. LU EI DO TO: – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il Persona_3 Parte_2
17/11/1963, in Brasile;
6. : – , nata il Controparte_6 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Persona_6
, nata il [...], in [...];
[...]
7. EL PA EI DE OR: – , Persona_1 Persona_2 nata il [...], in [...] – nata il [...], in [...] – Persona_3 Per_4
, nato il [...], in [...]
[...]
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il
Pag. 2 di 3 cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_7
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_7 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_7 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_7 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_7 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 25 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 3853/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato in [...] – SP (BRASILE) in data 08.07.1982 – CPF Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] – SP (BRASILE) in data Controparte_2
21.06.1976 – CPF;
C.F._2
3. nato in [...] – SP (BRASILE) in data 26.04.2004 Controparte_3
– CPF;
C.F._3
4. nato in [...] – SP (BRASILE), in data 11.11.1990 – CPF Controparte_4
; C.F._4
5. nato in [...] – SP (BRASILE), in data 12.07.1995 – CPF Controparte_5
; C.F._5
6. , nata in [...] – SP (BRASILE), in data Controparte_6
22.04.1985 – CPF;
C.F._6
7. , nata in [...] – SP (BRASILE), in Parte_1 data 07.02.1984 – CPF;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Flavia Helena Meirelles di Pilla e Silvia Pellegrini;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_7 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 17/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_7
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a [...] Persona_1
Stino di Livenza, in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di Pordenone
e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://it.wikipedia.org/wiki/San_Stino_di_Livenza).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 3 1. BI JU EI: – , nata il [...], in [...] – Persona_1 Persona_2
nata il [...], in [...] – , nato il [...], in Persona_3 Persona_4
Brasile;
2. – nata il Controparte_2 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Persona_5
, nata il [...], in [...];
[...]
3. – nata il Controparte_3 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Per_3 Per_5
, nata il [...], in [...] –
[...] Controparte_2
4. FELIPE EI DO TO: – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il Persona_3 Parte_2
17/11/1963, in Brasile;
5. LU EI DO TO: – , nata il [...], in Persona_1 Persona_2
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il Persona_3 Parte_2
17/11/1963, in Brasile;
6. : – , nata il Controparte_6 Persona_1 Persona_2
13/07/1893, in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_3 Persona_6
, nata il [...], in [...];
[...]
7. EL PA EI DE OR: – , Persona_1 Persona_2 nata il [...], in [...] – nata il [...], in [...] – Persona_3 Per_4
, nato il [...], in [...]
[...]
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il
Pag. 2 di 3 cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_7
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_7 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_7 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_7 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_7 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 25 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3