TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3348
TAR
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, omessa e/o errata istruttoria, violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., violazione dell’art. 97 Cost., illogicità e irrilevanza dei motivi addotti

    Il Collegio ritiene che la motivazione del diniego sia adeguata, anche in forma attenuata, data la delicatezza degli interessi coinvolti e la necessità di tutelare la segretezza delle indagini di sicurezza. Il diniego si basa su informazioni riservate relative a possibili criticità del richiedente.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 5,6,8, comma 2, 9 ter l.91/1992; art. 14, comma1, lettera c, d.l. n 113/2018 in relazione anche al d.l. n. 33/2013) – eccesso di potere: violazione del giusto procedimento; violazione del legittimo affidamento; violazione art. 97 cost.

    La violazione del termine di conclusione del procedimento non rende illegittima una determinazione negativa assunta successivamente, ma può dar luogo all'azione avverso il silenzio-inadempimento. La natura degli interessi sottesi allo status civitatis impedisce la formazione di un silenzio significativo.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e omissione di istruttoria con riferimento alla potenziale pericolosità del ricorrente

    Il Collegio ritiene che la motivazione sia adeguata. La giurisprudenza ammette un assolvimento 'attenuato' dell'obbligo esplicativo quando una maggiore disclosure potrebbe compromettere indagini di sicurezza. Il diritto di difesa è garantito dall'ostensione in giudizio con le dovute cautele.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 2, comma uno e quinto, del D.P.R. 286/98 e succes. modifiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa

    La contestazione della mancata comunicazione del preavviso di rigetto è infondata perché il ricorrente si è limitato a contestare formalmente la mancata comunicazione senza indicare quale contributo partecipativo avrebbe potuto offrire. La giurisprudenza richiede che il privato indichi gli elementi che avrebbero potuto influire sul provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3348
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3348
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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