Ordinanza collegiale 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14266/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14266 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pollena Trocchia (NA), piazza delle Orchidee, 9;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno, di rigetto della istanza tesa a conseguire la cittadinanza italiana, del 15 febbraio 2022, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 14 settembre 2022;
di tutti gli atti a qualsiasi titolo ad esso preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia dal 2022, ha esposto di svolgere l’attività di ambulante, di aver aperto, dal 2014, anche la partita IVA e di aver presentato, in data 13 luglio 2017, istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che tale istanza è stata rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto del 15 febbraio 2022, prot. n. -OMISSIS-, la cui notifica si è perfezionata in data 14 settembre 2022.
1.2. In particolare, il Ministero dell’Interno, ha apprezzato in negativo gli elementi istruttori acquisiti da “ organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare […] non risulta possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi […]”, motivando il diniego di concessione della cittadinanza italiana per non poter “ escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica ” (cfr. doc. 1 della produzione della parte ricorrente).
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a quattro differenti motivi, ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Eccesso di potere da parte della Pubblica Amministrazione; omessa e/o errata istruttoria; violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost.; violazione dell’art. 97 Cost.; illogicità e irrilevanza dei motivi addotti a sostegno del decreto di rigetto della cittadinanza ”.
Il ricorrente, in particolare, asserisce che il Ministero non abbia svolto una adeguata istruttoria perché il ricorrente risulterebbe ben integrato nel tessuto sociale, padre di famiglia, dedito al lavoro ambulante, senza precedenti penali e che non ha mai intrattenuto alcun rapporto con soggetti pericolosi per la sicurezza della Repubblica.
Il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, quindi, risulterebbe frutto di un asserito errore di persona.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Violazione di legge: artt. 5,6,8, comma 2, 9 ter l.91/1992; art. 14, comma1, lettera c, d.l. n 113/2018 in relazione anche al d.l. n. 33/2013 – eccesso di potere: violazione del giusto procedimento; violazione del legittimo affidamento; violazione art. 97 cost. (buon andamento, efficienza, efficacia ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del gravato decreto di rigetto per sforamento del termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa di settore, fissato in 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Carenza di motivazione dell’atto impugnato e omissione di istruttoria con riferimento alla posizione del ricorrente anche con riferimento alla sua potenziale pericolosità ”.
Anche con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato decreto di rigetto per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che il Ministero dell’Interno, in forza di un asserito errore di persona e senza svolgere i dovuti approfondimenti istruttori, ha ritenuto che il ricorrente fosse socialmente pericoloso.
Oltretutto, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, in quanto il Ministero dell’Interno non ha consentito al ricorrente di conoscere la documentazione sulla cui base è stata rigettata l’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana.
2.1.3. Con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 2, comma uno e quinto, del D.P.R. 286/98 e succes. modifiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa così come consacrati dalla legge 241/’90 e successive modifiche ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del diniego di cittadinanza per violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il Ministero dell’Interno non ha reso noto al ricorrente l’avvio del procedimento volto al rigetto della richiesta di cittadinanza, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
2.2. Le amministrazioni intimate, in data 6 dicembre 2022, si sono costituite in resistenza nel presente giudizio.
2.3. All’udienza camerale del 9 dicembre 2022 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.3.1. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha ordinato all’amministrazione di produrre in giudizio “ la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, e di tutti gli altri elementi non strettamente rilevanti ”, in uno con il deposito di una “ relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”.
2.4. Le amministrazioni resistenti hanno espletato gli incombenti istruttori ordinati dalla Sezione con la citata ordinanza n. -OMISSIS-/2022 con il deposito del 23 maggio 2023.
2.5. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 26 maggio 2023, ha prospettato che la fondatezza delle censure ricorsuali non verrebbe meno per effetto della dichiarazione depositata in atti dal Ministero resistente, non essendo stato prodotto alcunché a supporto della fondatezza dell’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe “ attivo nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel falso documentale e nelle truffe telematiche ”.
La relazione ministeriale e la documentazione versata in atti, quindi, non sarebbero idonee a superare il prospettato deficit istruttorio, con conseguente conferma dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
2.6. All’udienza camerale del 30 maggio 2023 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.6.1. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti normativamente richiesti per l’adozione della invocata cautela.
2.7. Il Ministero dell’Interno, con relazione di causa depositata in data 13 novembre 2025, ha eccepito l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone la reiezione.
2.8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e debba, quindi, essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Risultano, innanzitutto, infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione congiunta è resa possibile dalla contiguità logico-giuridica delle censure in essi articolate, con le quali la parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
4.1. In proposito, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’obbligo di motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati.
Ciò, invero, legittima un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento (il che si riverbera anche sulla motivazione del preavviso di rigetto), da parte dell’amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2102 del 29 marzo 2019; Id., sent. n. 8133/2020; Id., sentt. nn. 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso sin dall’inizio da questa sezione: cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 11806/2022).
4.2. Vale, poi, richiamare i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), “atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104);
- nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 2944/2022).
4.3. Va, poi, rilevato che a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, sentt. nn. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 T.A.R. Lazio, Sez. V- bis sentt. nn. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; 15985/2022; 15944/2022; 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. 14 febbraio 2017 n. 657; n. 5236/2020 e n. 8039/2021).
A tal riguardo la Corte costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’articolo 52 della Costituzione (cfr. Corte cost., sent. n. 24/2014).
4.4. Con precipuo riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale, appunto, la cittadinanza – ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “ intelligence ” in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. n. 5262 del 6 settembre 2018 e n. 3206 del 29 maggio 2018).
In presenza della classifica di riservatezza degli atti istruttori utilizzati per l’adozione del diniego di cittadinanza, correttamente l’amministrazione può omettere di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. nn. 8084/2022 6720/2021; sez. VI, n. 1173/2009, n. 7637/2009; T.A.R. Lazio, II- quater , n. 9293/2014, n. 604/2013, n. 3158/2012 e n. 14015/2011).
4.5. Orbene, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento impugnato si appalesa adeguatamente motivato con il mero richiamo alla sussistenza di elementi ostativi emersi sul conto del richiedente – che, sulla base di quanto rappresentato nella relazione depositata in atti dal Ministero dell’Interno, appuntano sulla contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, essendo questi “ attivo nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel falso documentale e nelle truffe telematiche ” – potenzialmente idonei ad esporre a pericolo la sicurezza della Repubblica italiana.
In fattispecie analoghe a quella per cui è causa, peraltro, è stato di recente efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
È stato, inoltre, anche affermato che il concetto di sicurezza della Repubblica non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II- quater , 1 settembre 2015, n. 10989 e 29 settembre 2016, n. 9973; T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 30 novembre 2022, n. 15985).
4.6. Peraltro, come già evidenziato in precedenza, la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento specifico in sede procedimentale, né nel corso del presente giudizio dopo aver preso visione della relazione riservata depositata dal Ministero dell’Interno, per confutare la veridicità degli elementi istruttori che hanno condotto all’adozione del gravato diniego di concessione della cittadinanza italiana, essendosi limitata ad asserire genericamente l’insussistenza di un valido supporto probatorio a fondamento di quanto riferito dal Ministero resistente.
In ogni caso, non può essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011, n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli in sede procedimentale, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza.
4.7. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato e immune dalle censure prospettate dalla parte ricorrente.
5. Ad avviso del Collegio risultano del pari infondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata l’illegittimità del gravato decreto ministeriale per violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dalla normativa di settore, fissato in 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
5.1. In proposito, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale alla scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la parte che richiede la concessione del beneficio della cittadinanza deve, ove lo ritenga, esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento (cfr. TAR Lazio, V- bis , sentt. nn. 9418/2022, 8852/2022 e 8041/2022).
Infatti, per la natura degli interessi sottesi allo status civitatis , la violazione del termine di conclusione del procedimento non può mai dare luogo alla formazione di un silenzio significativo e, quindi, rendere illegittima la determinazione negativa assunta dall’amministrazione successivamente alla scadenza del termine invocato dalla parte ricorrente.
6. Il Collegio ritiene che anche le doglianze mosse con il quarto motivo di ricorso siano prive di pregio.
Come esposto in precedenza, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del contestato operato provvedimentale dell’amministrazione ministeriale resistente per violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, il che avrebbe dato la stura alla conseguente lesione del diritto di difesa procedimentale della parte ricorrente.
6.1. Preliminarmente, giova precisare che, in realtà, con il mezzo di gravame in esame la parte ricorrente ha inteso lamentare l’illegittimità della mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto – che effettivamente non v’è stata, come riconosciuto dal Ministero in corso di causa – non essendo necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento in presenza di una espressa istanza di parte.
6.2. Passando alla delibazione del merito delle censure formulate con il quarto motivo di ricorso, le stesse risultano infondate perché il ricorrente si è unicamente limitato a contestare, in maniera formale, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, senza indicare quale sarebbe stato l’apporto partecipativo che avrebbe potuto rendere laddove una siffatta comunicazione gli fosse stata indirizzata.
In proposito, vale richiamare quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “ ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 10 bis cit., le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2020, n. 2676) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5153 del 22 giugno 2022).
Invero, come già evidenziato in precedenza, la parte ricorrente, anche dopo aver avuto accesso alla documentazione utilizzata dall’amministrazione ministeriale resistente per istruire l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per cui è causa, si è limitata ad affermare genericamente che gli elementi ostesi non sarebbero corroborati da un valido supporto probatorio, il che per le ragioni innanzi esposte non è sufficiente ad inficiare la legittimità dell’operato del Ministero dell’Interno, stante la fonte qualificata delle informazioni impiegate, nonché la apicale rilevanza degli interessi pubblici in considerazione.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
8. Il Collegio ritiene sussistenti serie ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorrente, in ragione della natura degli interessi pubblici coinvolti, ha potuto pienamente apprezzare l’operato del Ministero dell’Interno solo successivamente all’espletamento dell’incombente istruttorio disposto nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DO US TT, Presidente FF
LU BI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | DO US TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.