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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3221/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO UG, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15227/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Monte Donzelli N. 48 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0299489 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3100/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'agenzia per il territorio effettuava una riclassificazione dell'immobile in oggetto, con notifica dell'atto in data 1-7-2025. La riclassificazione avveniva a seguito di presentazione di DOCFA da parte del contribuente con il passaggio, a seguito di riclassificazione da C/6 a C/1, ovvero da posto auto coperto a locale commerciale. Nei motivi di ricorso si eccepiva il difetto di istruttoria in assenza di sopralluogo nonchè una disparità di trattamento rispetto ad immobili similari. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la motivazione deve ritenersi adeguata e completa con il richiamo alla normativa vigente ed alla presenza dei presupposti di fatto per una diversa classificazione come evincibili dalla documentazione
DOCFA stessa da cui si evince la presenza di un locale WC, di porte finestre proprie di un locale/ appartamento e non certamente di un garage, nonchè dalla presenza nella stessa zona di immobili, in particolare in unità immobiliari limitrofe con simili caratteristiche. La documentazione agli atti di cui alla
DOCFA tra l'altro non rende necessario nè obbligatorio il sopralluogo come richiesto, invece, dal ricorrente, per cui detta documentazione insieme alle visure storiche ed ai dati catastali rendono legittima e conforme alla normativa l'impugnata riclassificazione. La circostanza, pure eccepita dal ricorrente, che nel pregresso atto di compravendita si parlasse di C/6 come rendita proposta non è dirimente in quanto trattasi, appunto, di rendita proposta che non ha efficacia definitiva in quanto soggetta a verifica di cui al
DM 701/1994
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO UG, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15227/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Monte Donzelli N. 48 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0299489 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3100/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'agenzia per il territorio effettuava una riclassificazione dell'immobile in oggetto, con notifica dell'atto in data 1-7-2025. La riclassificazione avveniva a seguito di presentazione di DOCFA da parte del contribuente con il passaggio, a seguito di riclassificazione da C/6 a C/1, ovvero da posto auto coperto a locale commerciale. Nei motivi di ricorso si eccepiva il difetto di istruttoria in assenza di sopralluogo nonchè una disparità di trattamento rispetto ad immobili similari. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la motivazione deve ritenersi adeguata e completa con il richiamo alla normativa vigente ed alla presenza dei presupposti di fatto per una diversa classificazione come evincibili dalla documentazione
DOCFA stessa da cui si evince la presenza di un locale WC, di porte finestre proprie di un locale/ appartamento e non certamente di un garage, nonchè dalla presenza nella stessa zona di immobili, in particolare in unità immobiliari limitrofe con simili caratteristiche. La documentazione agli atti di cui alla
DOCFA tra l'altro non rende necessario nè obbligatorio il sopralluogo come richiesto, invece, dal ricorrente, per cui detta documentazione insieme alle visure storiche ed ai dati catastali rendono legittima e conforme alla normativa l'impugnata riclassificazione. La circostanza, pure eccepita dal ricorrente, che nel pregresso atto di compravendita si parlasse di C/6 come rendita proposta non è dirimente in quanto trattasi, appunto, di rendita proposta che non ha efficacia definitiva in quanto soggetta a verifica di cui al
DM 701/1994
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese