TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Errata interpretazione del Comune sull'applicabilità dell'art. 181 del Decreto Rilancio

    La Corte osserva che le note del 12 luglio 2021, prorogando temporaneamente le occupazioni, hanno superato le note impugnate del 2020, perdendo queste ultime ogni profilo di lesività. Inoltre, non è stato dedotto un interesse risarcitorio tale da giustificare un accertamento di illegittimità.

  • Improcedibile
    Violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nella decisione di non rinnovare

    La Corte osserva che le note del 12 luglio 2021, prorogando temporaneamente le occupazioni, hanno superato le note impugnate del 2020, perdendo queste ultime ogni profilo di lesività. Inoltre, non è stato dedotto un interesse risarcitorio tale da giustificare un accertamento di illegittimità.

  • Improcedibile
    Violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze

    La Corte osserva che le note del 12 luglio 2021, prorogando temporaneamente le occupazioni, hanno superato le note impugnate del 2020, perdendo queste ultime ogni profilo di lesività. Inoltre, non è stato dedotto un interesse risarcitorio tale da giustificare un accertamento di illegittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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