Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2021, proposto da
AS di AS RA & C. S.a.s., Gelateria delle Palme Onda Caterina di MU ME e SA NO & C. S.a.s., S.C. S.r.l., Bar Max di ND NE & C. S.a.s., Maria Squeo, Marc Roda, M&M Sanremo S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Corrado Mauceri e Luca Tortarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi, Giovanni Nuvoloni, PP Luppino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Porto di Sanremo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle note, di identico contenuto, tutte datate 14 dicembre 2020, emesse dal Comune di Sanremo nei confronti delle società ricorrenti, e aventi ad oggetto “Concessione chioschi su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo e della Società Porto di Sanremo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Sanremo è proprietario di un’area, prospiciente il Porto Vecchio e compresa tra il Corso NA RO e la pista ciclabile realizzata sul sedime della dismessa linea ferroviaria, su cui insistono volumi e spazi coperti, tipo chioschi, dehor e similari, adibiti a pubblico esercizio di bar e ristoranti.
Le società odierne ricorrenti, esercenti attività commerciali, sono titolari, similmente ad altri operatori economici, di diritti sui suddetti beni, in forza di rapporti concessori rinnovati e prorogati negli anni.
In particolare, per quanto in questa sede di interesse, in data 31 dicembre 2014 il Comune ha previsto il rinnovo a condizione ritenute non accettabili dai ricorrenti, i quali hanno quindi instaurato il giudizio RG. n. 172/2015.
Con DGC 20 giugno 2017, n. 110, il Comune di Sanremo, preso atto del disposto dell’art. 6, comma 8, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. “decreto Milleproroghe”), che aveva prorogato il termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche aventi scadenza anteriore, ha concesso l’utilizzo dei beni da parte dei ricorrenti fino al 31 dicembre 2018.
Con DCC 14 dicembre 2017, n. 83 il Comune ha approvato il “Piano di Settore dei chioschi su Aree Pubbliche comunali ai sensi dell’art. 89 del Regolamento Edilizio”, nello specifico, per quanto concerne i ricorrenti:
− definendo l’area di Corso NA RO (come da DGC n. 110/2017) “Area di riqualificazione integrata”, vale a dire una zona per la quale “data la presenza di molti chioschi e/o la necessità di modificare o riqualificare le urbanizzazioni e gli arredi urbani si rende necessaria una progettazione unitaria, di iniziativa pubblica o privata, estesa almeno all’intera area”;
− prevedendo che “nelle aree di riqualificazione integrata il concessionario, o i concessionari, verrà selezionato con gli strumenti tipici della finanza di progetto o del partenariato pubblico-privato nei quali, purtuttavia, si potrà tener conto singolarmente delle modalità di assegnazione di cui ai precedenti commi 1 e 2”;
− ribadendo la scadenza al 31 dicembre 2018 già prevista dalla DGC n. 110/2017 per l’utilizzo dei beni da parte dei Ricorrenti, in conformità all’art. 6, comma 8, del decreto Milleproroghe.
La Società Porto di Sanremo s.r.l. ha depositato, in data 4 agosto 2017, presso il Comune di Sanremo una proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione dell’area del Porto Vecchio, proposta che è stata dichiarata “fattibile e rispondente al pubblico interesse” dal Comune stesso con DGC 11 novembre 2019, n. 258.
Il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta 7 settembre 2018, n. 204, con la quale, considerato il disposto dell’art. 1, comma 1180, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. “Legge di bilancio 2018”), che prevede una proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni di commercio su aree pubbliche, prorogava i titoli in uso ai Ricorrenti “sino al 31.12.2020”.
Dello stesso tenore era la successiva Determinazione Dirigenziale n. 2879 del 27 settembre 2018, la quale, richiamati a sua volta sia il Piano di settore dei chioschi, sia l’art. 1, comma 1180, della Legge di Bilancio 2018, sia la DGC n. 204/2018, prorogava “l’utilizzo/la concessione sino al 31.12.2020”, confermando “le ulteriori condizioni contrattuali di cui ai contratti esistenti”.
È intervenuto medio tempore il d.l, n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito dalla l. n. 77 del 2020, il cui art. 181, comma 4 bis, ha previsto il rinnovo di dodici anni delle concessioni di commercio su aree pubbliche scadenti entro il 31 dicembre 2020.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 25 novembre 2020 sono state approvate le relative Linee Guida, recepite dalla Regione Liguria con DGR 11 dicembre 2020, n. 1027.
I ricorrenti, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, nel novembre 2020 hanno presentato al Comune istanze di rinnovo dei contratti.
A tali istanze il Comune ha dato riscontro, da ultimo, con le note datate 14 dicembre 2020, di identico contenuto, con le quali ha comunicato che per i chioschi ricadenti nel Project Financing di Porto Vecchio non si provvederà al rinnovo della concessione in applicazione dell’art. 181 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 7 e in osservanza delle linee guida ministeriali di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 25 novembre 2020; ha, inoltre, precisato che «a far data dal 01.01.2021 verrà richiesto il pagamento dell’indennità di occupazione del manufatto comunale e che, nell’ambito degli accordi/condizioni previsti nell’operazione di partenariato in corso, saranno comunicati i tempi e le modalità di rilascio dei manufatti comunali e quindi delle aree necessarie per l’esecuzione degli interventi».
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2021, le società ricorrenti hanno impugnato le note indicate in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. sarebbe errata l’interpretazione del Comune secondo la quale, nell’ambito d’area di una proposta di project financing, non sarebbe possibile procedere al rinnovo ex art. 181 del Decreto Rilancio, in quanto tale norma non contempla alcuna eccezione alla regola generale del rinnovo automatico, salvo che la concessione non sia stata nel frattempo riassegnata a terzi, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;
2. secondo le ricorrenti, il Comune di Sanremo, a fronte della richiesta di rinnovo delle concessioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dei relativi contratti, avrebbe semplicemente dovuto valutarne i presupposti di accoglimento, considerato anche che l’attuazione del project financing non sarebbe imminente; secondo le ricorrenti, quindi, sarebbe contrario a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, congruità e buon andamento la decisione del Comune di non rinnovare, nemmeno per un periodo di tempo ridotto, con possibilità di ulteriore rinnovo, un titolo concessorio in vista di un intervento di riqualificazione incerto e comunque assai lontano nel tempo; il Comune avrebbe potuto prevedere nei nuovi contratti la facoltà di sospendere o revocare il titolo a fronte di sopravvenute incompatibilità con il progetto di riqualificazione dell’area, facoltà riconosciuta dalla legge e già prevista nei vecchi contratti;
3. il Comune avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze in conformità all’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, così da dar modo agli interessati di dedurre argomentazioni e produrre documenti a sostegno delle suddette.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sanremo e la società Porto di Sanremo s.r.l. per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato, in data 14 ottobre 2025, istanza congiunta di rinvio del presente giudizio.
Il Comune di Sanremo e la società Porto di Sanremo hanno comunque depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In via preliminare: sull’istanza di rinvio.
Le parti, concordemente, hanno chiesto un rinvio della presente controversia, pendendo trattative tra le stesse volte a definire non solo il presente giudizio, ma anche quello introdotto con ricorso Rg. n. 517/2021.
Il Collegio, d’altronde, ritiene di non accordare il richiesto rinvio, anzitutto, in ragione dell’inserimento della presente controversia nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato PNRR, sì che un rinvio deve ritenersi meramente eccezionale; in secondo luogo, alla luce dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Porto di Sanremo s.r.l., della quale si dirà a breve; infine, tenuto conto del fatto che non risultano pregiudicate le trattative indicate dalle parti, attesa la perdurante pendenza del citato giudizio Rg. n. 517/2021, nell’ambito del quale si concentrano le doglianze effettivamente connotate da un interesse ad impugnare attuale e concreto in capo alle società ricorrenti.
2. Sempre in via preliminare: in ordine all’improcedibilità del ricorso.
La società Porto di Sanremo S.r.l. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto le note impugnate sarebbero state “superate” dai successivi provvedimenti datati 12 luglio 2021, con i quali il Comune di Sanremo ha ulteriormente prorogato le occupazioni consentite ai ricorrenti per un anno e comunque sino all’avvio della cantierizzazione dei lavori del project financing; tali note, infatti, sarebbero oggetto del ricorso RG n. 517 del 2021.
A tal proposito, occorre rammentare, anzitutto, che le società ricorrenti con le istanze avanzate nel novembre 2019 - 2020, hanno chiesto il rinnovo del contratto sottoscritto nel 2011, alle condizioni originarie, dando conto del fatto che: con la scrittura privata b/114/2011 l’Amministrazione aveva concesso in uso il manufatto di cui all'oggetto alla ditta istante; l'art. 3 della suddetta scrittura privata prevede che "a condizione che la Ditta abbia manifestato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza la volontà di proseguire l'utilizzo dell'Immobile, il Comune proporrà alla detta Ditta la rinnovazione del contratto, alle stesse od a diverse condizioni, ritenute compatibili con l'interesse pubblico, condizionatamente all'avvenuto corretto adempimento da parte della Ditta degli obblighi contrattuali"; fermo e impregiudicato ogni diritto, in particolare ma non esclusivamente relativo alla qualificazione della suddetta scrittura privata ed ai suoi conseguenti effetti, è interesse dell’impresa, proseguire nel rapporto di cui alla predetta scrittura privata.
Cone le note in questa sede impugnate, il Comune di Sanremo ha respinto le suddette istanze dando conto del fatto che «non si provvederà al rinnovo delle concessioni in applicazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.77/2020 e in osservanza delle linee guida ministeriali di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020. Si precisa che a far data dal 01.01.2021 verrà richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione del manufatto comunale e che, nell'ambito degli accordi / condizioni previsti nell'operazione di partenariato in corso saranno comunicati i tempi e le modalità di rilascio dei manufatti comunali e quindi delle aree necessarie per l'esecuzione degli interventi».
Quindi, da un lato, l’efficacia lesiva delle predette note riguarda il periodo a partire dal 1 gennaio 2021; dall’altro lato, le censure dedotte nel presente giudizio da parte ricorrente riguardano la mancata proroga o il mancato rinnovo, anche temporaneo, delle concessioni nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 e fino al perfezionamento della procedura di project financing.
Cone le note del 12 luglio 2021, il Comune di Sanremo ha comunicato alle società ricorrenti che «la concessione del manufatto comunale viene prorogata temporaneamente per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2021, e comunque sino all'avvio della cantierizzazione dei lavori all'interno dell'area oggetto del project finance».
Pertanto, con le note del 12 luglio 2021, l’Amministrazione ha comunque superato quanto precedentemente previsto con le note del 2020 in questa sede impugnate, le quali, di fatto, hanno perduto qualunque profilo di lesività, sia sul piano temporale (le nuove statuizioni retroagiscono al 1 gennaio 2021), sia sul piano della disciplina dei rapporti tra le parti (posto che all’occupazione sine titulo viene comunque sostituito un rapporto concessorio ancorché temporaneo).
Ciò premesso e tenuto conto del fatto che parte ricorrente non ha comunque dedotto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. un interesse risarcitorio tale da giustificare un accertamento di illegittimità delle note impugnate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RE PP LL, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | RE PP LL |
IL SEGRETARIO