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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 2261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2261/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Veronica Maletta del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rende (CS), via Cosenza n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/9/2024, , quale docente assunta con incarico annuale Parte_1
a tempo determinato fino al 31.8.2025, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2018/2019 al 2022/2023 e Controparte_1 lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. pagina 1 di 5 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive distraende”. Si costituiva il che, dato atto che la ricorrente risulta essere interna al sistema delle docenze CP_6 scolastiche essendo, a tutt'oggi, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché titolare di contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025, aderiva alla richiesta di parte ricorrente per le annualità scolastiche dal 2019/2020 al 2022/2023, ma non per l'annualità 2018/2019, rispetto alla quale eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c.. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) si eccepisce l'intervenuta prescrizione, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019; b) si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015; -con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_7
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”. pagina 2 di 5 Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del 18/05/2022,
n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza”.
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n.
1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n.
3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche pagina 3 di 5 incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo alla ricorrente, interna al sistema delle docenze scolastiche, per circostanza pacifica fra le parti, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui ha prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, tenuto conto del limite della prescrizione, e, Cont quindi, secondo quanto allegato in ricorso e non contestato dal er gli a/s dal 2019/2020 al 2022/2023.
La ricorrente, infatti, con riferimento alle annualità indicate in ricorso, ha prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2019/2020, annuali negli a.s. 2020/2021 e pagina 4 di 5 2021/2022 e fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023, come dalla stessa dedotto e non contestato dal . CP_1
Quanto invece all'annualità scolastica 2018/2019, risulta fondata, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Invero, secondo la giurisprudenza sopra citata CP_1
“la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Ai sensi dell'art. 5 DPCM 28.11.2016 a partire dall'a/s 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata all'attivazione della carta docente è consentita nel periodo tra il 1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale, con la conseguenza che il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il 1.9.2018 se il conferimento dell'incarico è anteriore, ovvero con il conferimento dell'incarico se successivo. Nel caso di specie, considerando che il conferimento dell'incarico è avvenuto dopo il 30.10.2018 e, quindi, successivamente alla chiusura della finestra temporale utile per l'attivazione della carta docente, il dies a quo coincide con il 1.9.2019, allorquando si riapriva la possibilità di attivare la carta per l'anno successivo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione in data 1.9.2024 e, quindi, in data antecedente all'iscrizione del presente ricorso avvenuta in data 18.9.2024. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, con assorbimento delle questioni non espressamente trattate. Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c. Crotone, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 2261/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Veronica Maletta del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rende (CS), via Cosenza n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/9/2024, , quale docente assunta con incarico annuale Parte_1
a tempo determinato fino al 31.8.2025, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2018/2019 al 2022/2023 e Controparte_1 lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. pagina 1 di 5 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive distraende”. Si costituiva il che, dato atto che la ricorrente risulta essere interna al sistema delle docenze CP_6 scolastiche essendo, a tutt'oggi, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché titolare di contratto a tempo determinato sino al 31.08.2025, aderiva alla richiesta di parte ricorrente per le annualità scolastiche dal 2019/2020 al 2022/2023, ma non per l'annualità 2018/2019, rispetto alla quale eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c.. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) si eccepisce l'intervenuta prescrizione, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019; b) si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015; -con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_7
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_8 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante
"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC;
23.9.2015 “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”. pagina 2 di 5 Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del 18/05/2022,
n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza”.
Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n.
1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n.
3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il beneficio, in ragione dell'annualità della didattica alla base del diritto alla formazione professionale tramite carta docenti, debba essere riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. In particolare, secondo la Corte: “L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04).
Inoltre, secondo la Corte, anche nel caso in cui sia sopraggiunta la cessazione della supplenza (e non del servizio) il beneficio spetta comunque al docente precario in presenza del permanente inserimento nel sistema scolastico, con conseguente accoglimento dell'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava. In particolare, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche pagina 3 di 5 incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e (..) resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
In definitiva, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, deve disapplicarsi l'art, 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, riconoscendo alla ricorrente, interna al sistema delle docenze scolastiche, per circostanza pacifica fra le parti, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato per il periodo in cui ha prestato supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, tenuto conto del limite della prescrizione, e, Cont quindi, secondo quanto allegato in ricorso e non contestato dal er gli a/s dal 2019/2020 al 2022/2023.
La ricorrente, infatti, con riferimento alle annualità indicate in ricorso, ha prestato servizio con supplenze fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2019/2020, annuali negli a.s. 2020/2021 e pagina 4 di 5 2021/2022 e fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023, come dalla stessa dedotto e non contestato dal . CP_1
Quanto invece all'annualità scolastica 2018/2019, risulta fondata, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. Invero, secondo la giurisprudenza sopra citata CP_1
“la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Ai sensi dell'art. 5 DPCM 28.11.2016 a partire dall'a/s 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata all'attivazione della carta docente è consentita nel periodo tra il 1 settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico la finestra temporale, con la conseguenza che il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere coincide con il 1.9.2018 se il conferimento dell'incarico è anteriore, ovvero con il conferimento dell'incarico se successivo. Nel caso di specie, considerando che il conferimento dell'incarico è avvenuto dopo il 30.10.2018 e, quindi, successivamente alla chiusura della finestra temporale utile per l'attivazione della carta docente, il dies a quo coincide con il 1.9.2019, allorquando si riapriva la possibilità di attivare la carta per l'anno successivo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione in data 1.9.2024 e, quindi, in data antecedente all'iscrizione del presente ricorso avvenuta in data 18.9.2024. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, con assorbimento delle questioni non espressamente trattate. Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c. Crotone, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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