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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 500/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 RIT FONTE REDD 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170111765211000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180009328825000 TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015015771000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190064745682000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5357/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8478/2024, pronunciata in data 20.05.24 e depositata in cancelleria in data 31.05.2024, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239035564430000 notificato in data 10 novembre 2023 e le cartelle in esse richiamate per la complessiva somma di euro 8.541,25 e precisamente:
- Cartella n. 07120170111765211000 di euro 280,24 notificata in data 11.02.1018;
- Cartella n.07120180009328825000 di euro 7.747,18 notificata in data 05.07.2018;
- Cartella n. 07120180015015771000 di euro 651,25 notificata in data 21.03.2019;
- Cartella n. 07120190064745682000 di euro 135,18 notificata in data 05.09.2019
Il ricorso era incentrato sui seguenti motivi:
1) nullità della intimazione di pagamento per mancanza o irrituale notifica delle cartelle sottese;
2) intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme essendo trascorso il termine di nove anni dal giorno in cui il tributo era dovuto
3) intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ed eccepiva la regolarità delle notifiche delle cartelle.
Il giudice di prime cure, analizzata la documentazione e le relate versate in atti, da cui emergeva che le cartelle erano state depositate alla casa comunale perché il destinatario risultava sconosciuto e per civico inesistente, accoglieva il ricorso evidenziando che sulle relate di notifica delle cartelle era riportato un numero civico errato e, cioè, il numero 268, mentre l'abitazione era ubicata al civico 157, come dimostrato dal certificato di residenza prodotto e dalla circostanza che l'intimazione di pagamento era stata notificata correttamente al civico 157, con conseguente proposizione di tempestiva impugnazione. Le spese venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate Riscossione.
Evidenzia che l'avviso di intimazione n. 07120239035564430000, notificato in data 10.11.2023 era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle n. 07120170111765211000, 07120180009328825000,
07120180015015771000 e 07120190064745682000 risultante dalle relate e dall'estratto di ruolo
La cartella n. 07120170111765211000 veniva notificata in data 11.02.2018 anche a mezzo pec in data
23/01/2018. In particolare, l'agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, aveva provveduto a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della camera di commercio di Napoli. L'agente aveva infine richiesto alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa ed aveva spedito l'avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata rifiutata dal ricorrente.
Ad avviso dell'impugnante la prescrizione non è maturata poiché l'intimazione è stata regolarmente notificata nei termini previsti dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Chiede accogliersi l'appello con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la contribuente, obiettando che AD si è limitata a depositare un numero di relate di notifica inferiore al numero delle cartelle contenute nella ingiunzione di pagamento, da cui emerge una evidente irregolarità di notifica, in quanto sulle stesse è riportato un numero civico dell'indirizzo di residenza della contribuente (n. 268) diverso da quello effettivo (n. 157) risultante dal certificato di residenza.
Dalla lettura delle relate non risulta alcuna apposizione di firma della contribuente per non aver la stessa mai ricevuto alcuna notifica né avvisi di notifica, le relate. Le stesse riportano “indirizzo e civico inesistente”.
La parte rileva che in assenza di atti interruttivi della prescrizione i crediti vantati dagli Enti Impositori si sono estinti e non possono essere più essere azionati.
Con memoria illustrativa ribadisce le questioni già articolare in sede di costituzione avanza istanza volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna di AD al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'odierna udienza la Corte, sentite le parti, ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti si evince che la contribuente risulta residente in [...]alla Indirizzo_1 – ivi, infatti, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata – mentre le cartelle di pagamento in essa richiamata risultano tutte notificate al civico 268 ove, tuttavia, la notifica non si è potuta perfezionare perché, come da attestazione apposta sulle relate, la destinataria è risultata sconosciuta e il civico inesistente.
In tal modo la contribuente non è stata messa a conoscenza degli atti prodromici all'intimazione, venendo a conoscenza dei debiti tributari su di lei gravanti solo a seguito di notificazione di tale ultimo atto, tempestivamente impugnato.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 12832 del 2022).
Spiega la Corte che la notificazione degli atti destinati al contribuente «deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» (art. 60, comma 1, lett. c, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600); anche nel caso di impresa individuale la notificazione degli atti deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore, che ne è il destinatario.
La nozione di “domicilio fiscale” per le persone fisiche si rinviene negli artt. 58, comma 2, e 59, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a tenore dei quali, rispettivamente: territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte>;
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività (...)>.
Per la notifica di un atto tributario è necessario, pertanto, da parte di chi deve eseguirla, procedere all'esatta individuazione della residenza o del domicilio alternative soltanto in caso di materiale impossibilità di consegna presso la dimora abituale del destinatario>.
A tal fine, è sufficiente che la residenza o il domicilio siano individuati mediante l'esatta indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante ogni altra indicazione (Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22983).
Secondo i giudici di legittimità – (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12832 del 2022).
Nel caso in esame non risulta alcun elemento che possa giustificare la notificazione delle cartelle alla contribuente presso il civico 268 di Indirizzo_1 in Luogo_1: la concessionaria della riscossione, infatti, aveva l'onere - non assolto - di documentare la coincidenza del luogo di notifica delle cartelle con il luogo di residenza (o, quanto meno, di domicilio) della destinataria.
Sicché in assenza di prova in tal senso, non può ritenersi valida la notificazione delle cartelle al civico 268 di Indirizzo_1, diverso da quello effettivo (ovvero il 157) e attestato dall'ufficiale notificatore come inesistente.
Né risulta alcun dato comprovante che negli anni 2018-2019 la Resistente_1 fosse titolare di un'attività commerciale e che fosse obbligata a dotarsi di un indirizzo PEC certificato;
sicché in assenza di esso, non può ritenersi validamente eseguita in data 11.02.2018 la notifica della cartella n. 07120170111765211000 a mezzo Pec presso gli uffici della Camera di commercio di Napoli, cui sarebbe poi seguita la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e la spedizione di raccomandata informativa all'interessata. L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna la appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 1250,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZZ RI, LA
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 500/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 RIT FONTE REDD 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035564430000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170111765211000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180009328825000 TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015015771000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190064745682000 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5357/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8478/2024, pronunciata in data 20.05.24 e depositata in cancelleria in data 31.05.2024, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239035564430000 notificato in data 10 novembre 2023 e le cartelle in esse richiamate per la complessiva somma di euro 8.541,25 e precisamente:
- Cartella n. 07120170111765211000 di euro 280,24 notificata in data 11.02.1018;
- Cartella n.07120180009328825000 di euro 7.747,18 notificata in data 05.07.2018;
- Cartella n. 07120180015015771000 di euro 651,25 notificata in data 21.03.2019;
- Cartella n. 07120190064745682000 di euro 135,18 notificata in data 05.09.2019
Il ricorso era incentrato sui seguenti motivi:
1) nullità della intimazione di pagamento per mancanza o irrituale notifica delle cartelle sottese;
2) intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme essendo trascorso il termine di nove anni dal giorno in cui il tributo era dovuto
3) intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ed eccepiva la regolarità delle notifiche delle cartelle.
Il giudice di prime cure, analizzata la documentazione e le relate versate in atti, da cui emergeva che le cartelle erano state depositate alla casa comunale perché il destinatario risultava sconosciuto e per civico inesistente, accoglieva il ricorso evidenziando che sulle relate di notifica delle cartelle era riportato un numero civico errato e, cioè, il numero 268, mentre l'abitazione era ubicata al civico 157, come dimostrato dal certificato di residenza prodotto e dalla circostanza che l'intimazione di pagamento era stata notificata correttamente al civico 157, con conseguente proposizione di tempestiva impugnazione. Le spese venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello Agenzia delle Entrate Riscossione.
Evidenzia che l'avviso di intimazione n. 07120239035564430000, notificato in data 10.11.2023 era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle n. 07120170111765211000, 07120180009328825000,
07120180015015771000 e 07120190064745682000 risultante dalle relate e dall'estratto di ruolo
La cartella n. 07120170111765211000 veniva notificata in data 11.02.2018 anche a mezzo pec in data
23/01/2018. In particolare, l'agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, aveva provveduto a notificare telematicamente l'atto presso gli uffici della camera di commercio di Napoli. L'agente aveva infine richiesto alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa ed aveva spedito l'avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata rifiutata dal ricorrente.
Ad avviso dell'impugnante la prescrizione non è maturata poiché l'intimazione è stata regolarmente notificata nei termini previsti dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Chiede accogliersi l'appello con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la contribuente, obiettando che AD si è limitata a depositare un numero di relate di notifica inferiore al numero delle cartelle contenute nella ingiunzione di pagamento, da cui emerge una evidente irregolarità di notifica, in quanto sulle stesse è riportato un numero civico dell'indirizzo di residenza della contribuente (n. 268) diverso da quello effettivo (n. 157) risultante dal certificato di residenza.
Dalla lettura delle relate non risulta alcuna apposizione di firma della contribuente per non aver la stessa mai ricevuto alcuna notifica né avvisi di notifica, le relate. Le stesse riportano “indirizzo e civico inesistente”.
La parte rileva che in assenza di atti interruttivi della prescrizione i crediti vantati dagli Enti Impositori si sono estinti e non possono essere più essere azionati.
Con memoria illustrativa ribadisce le questioni già articolare in sede di costituzione avanza istanza volta ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna di AD al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'odierna udienza la Corte, sentite le parti, ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti si evince che la contribuente risulta residente in [...]alla Indirizzo_1 – ivi, infatti, è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata – mentre le cartelle di pagamento in essa richiamata risultano tutte notificate al civico 268 ove, tuttavia, la notifica non si è potuta perfezionare perché, come da attestazione apposta sulle relate, la destinataria è risultata sconosciuta e il civico inesistente.
In tal modo la contribuente non è stata messa a conoscenza degli atti prodromici all'intimazione, venendo a conoscenza dei debiti tributari su di lei gravanti solo a seguito di notificazione di tale ultimo atto, tempestivamente impugnato.
La Corte di Cassazione ha affermato che l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 12832 del 2022).
Spiega la Corte che la notificazione degli atti destinati al contribuente «deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» (art. 60, comma 1, lett. c, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600); anche nel caso di impresa individuale la notificazione degli atti deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore, che ne è il destinatario.
La nozione di “domicilio fiscale” per le persone fisiche si rinviene negli artt. 58, comma 2, e 59, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a tenore dei quali, rispettivamente: territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte>;
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività (...)>.
Per la notifica di un atto tributario è necessario, pertanto, da parte di chi deve eseguirla, procedere all'esatta individuazione della residenza o del domicilio alternative soltanto in caso di materiale impossibilità di consegna presso la dimora abituale del destinatario>.
A tal fine, è sufficiente che la residenza o il domicilio siano individuati mediante l'esatta indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante ogni altra indicazione (Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22983).
Secondo i giudici di legittimità – (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12832 del 2022).
Nel caso in esame non risulta alcun elemento che possa giustificare la notificazione delle cartelle alla contribuente presso il civico 268 di Indirizzo_1 in Luogo_1: la concessionaria della riscossione, infatti, aveva l'onere - non assolto - di documentare la coincidenza del luogo di notifica delle cartelle con il luogo di residenza (o, quanto meno, di domicilio) della destinataria.
Sicché in assenza di prova in tal senso, non può ritenersi valida la notificazione delle cartelle al civico 268 di Indirizzo_1, diverso da quello effettivo (ovvero il 157) e attestato dall'ufficiale notificatore come inesistente.
Né risulta alcun dato comprovante che negli anni 2018-2019 la Resistente_1 fosse titolare di un'attività commerciale e che fosse obbligata a dotarsi di un indirizzo PEC certificato;
sicché in assenza di esso, non può ritenersi validamente eseguita in data 11.02.2018 la notifica della cartella n. 07120170111765211000 a mezzo Pec presso gli uffici della Camera di commercio di Napoli, cui sarebbe poi seguita la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa e la spedizione di raccomandata informativa all'interessata. L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna la appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in Euro 1250,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.