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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FUSI Parte_1 C.F._1
EMANUELE e CIONI MICHELE ed elettivamente domiciliata a Guamo (LU), via Sottomonte 1
presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti BROGI LAURA e FRANCIONI BARBARA, elettivamente domiciliata a Firenze, piazza S. Maria Nuova n. 1 presso sede legale dell'ente
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(operatore sociosanitario - Categoria BS, assegnata al Parte_1 Controparte_2
di Prato) ha convenuto in giudizio l' per ottenere
[...] Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti con i quali è stata disposta (e poi prorogata) la sua sospensione dal servizio a far data dal 6 gennaio 2022, per inottemperanza all'obbligo vaccinale allora vigente e funzionale a prevenire l'infezione da SARS - CoV2, con conseguente condanna dell in tesi, alla reintegra della dipendente e al pagamento della retribuzione CP_1
1 non corrisposta fino al momento della riammissione in servizio;
in ipotesi, al pagamento dell'assegno alimentare e/o ogni altro tipo di assegno sociale riconosciuto per il medesimo periodo;
in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente, da valutarsi secondo equità.
A suo dire, le disposizioni che hanno introdotto l'obbligo di cui si discute sarebbero illegittime sotto più profili: in primo luogo, contrasterebbero con le disposizioni in materia di consenso informato;
introdurrebbero, poi, una ingiustificata parità di trattamento tra il personale sanitario e le altre categorie di lavoratori (per i quali l'accesso sul luogo di lavoro era prevista anche in assenza di vaccino, fornendo la prova dell'esito negativo del tampone nasofaringeo); ancora, violerebbero i principi costituzionali che garantiscono il diritto al lavoro - senza che tale compressione trovi giustificazione nella esigenza di tutelare la salute pubblica (atteso che anche il soggetto vaccinato potrebbe contrarre il virus e quindi trasmetterlo) – introducendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a soggetti, quali i pensionati, che non hanno la propria principale fonte di reddito nel lavoro e che dunque possono liberamente autodeterminarsi rispetto al sottoporsi o meno al trattamento terapeutico;
violerebbero l'art. 3
Cost. non essendovi alcuna disposizione, analoga a quella prevista per i dipendenti sospesi per motivi disciplinari (DPR n. 3/1957), che garantisca, quantomeno, la corresponsione dell'assegno alimentare (oltre agli eventuali assegni familiari).
Richiama quindi normativa e giurisprudenza comunitaria a sostegno della sua tesi, evidenziando che il rifiuto di sottoporsi al vaccino trova la sua giustificazione nell'art. 16 della convenzione di
Oviedo, che sancisce detto diritto quando i rischi che la persona sottoposta al trattamento sanitario deve sopportare sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca.
Si è costituita l'azienda ribadendo la correttezza del proprio operato, Controparte_1
conforme alla legislazione adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS -CoV2.
Rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi
1 e 2, del D.L. 44/2021, ha ritenuto ragionevole e proporzionata la scelta legislativa, ivi compresa quella di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi rifiutasse il trattamento terapeutico.
2 La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 5 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente è stata riammessa in servizio il 7 novembre 2022,
a seguito dell'adozione del provvedimento di revoca della sospensione, conseguente al venire meno dell'obbligo di cui si discute (cfr. doc.
9-11 memoria); di modo che non più attuale risulta la domanda di reintegra, formulata in tesi, che, pertanto, è inammissibile.
Cont Riguardo alle altre domande (vale a dire, quella di condanna della al pagamento della retribuzione o, quantomeno, dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione, nonché quella di risarcimento del danno non patrimoniale), per comprendere le ragioni del decidere, occorre prendere le mosse dall'art. 4 del D.L. 44/2021, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 1° novembre 2022.
In particolare, i commi 3 e 4 disciplinavano le modalità di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte dei destinatari e, in caso di inadempimento, prevedevano l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione nel relativo albo professionale, con provvedimento dalla natura “dichiarativa e non disciplinare”.
Per il periodo di sospensione, ai sensi della richiamata normativa, non erano dovuti” la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
3 Soltanto per il caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore” era prevista l'omissione o il differimento della vaccinazione.
Posto il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame è pacifico e documentato (e, del resto,
neppure è contestato) che l' resistente ha effettuato gli accertamenti previsti con le CP_1
modalità legislativamente stabilite.
A fronte delle comunicazioni ricevute (doc. 5 e 7 memoria resistente) parte ricorrente ha risposto di non voler sottoporsi a vaccinazione obbligatoria in ragione della carenza di informazioni sul farmaco “sperimentale”, manifestando la volontà di astenersi dalla prestazione lavorativa, come previsto dalla legislazione vigente (doc. 6 resistente).
Pertanto, l'operato dell (che ha disposto la sospensione della ricorrente con nota prot. n. CP_1
843 del 5 gennaio 2022, successivamente prorogata – doc. 7) risulta del tutto coerente con la legislazione vigente all'epoca dei fatti, non rilevando in alcun modo la disponibilità manifestata dalla ricorrente a ricoprire un diverso profilo (come rappresentato risulta dal doc. 6 resistente), stante l'assenza di disposizioni che prevedessero, per il personale sanitario (categoria alla quale l'odierna ricorrente, infermiera, appartiene), la possibilità di temporanea assegnazione ad altra mansione.
Né è ravvisabile un contrasto delle disposizioni che qui vengono in rilievo con i principi costituzionali, trattandosi di questioni tutte affrontate dalle note pronunce 14 e 15 del 2023 dalla
Corte Costituzionale, che ha ritenuto la scelta del legislatore di imporre obblighi vaccinali non irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della situazione epidemiologica vigente al momento dell'adozione delle misure di cui si discute e delle risultanze scientifiche disponibili, a fronte delle quali nessun'altra misura poteva ritenersi altrettanto adeguata al fine di fronteggiare la pandemia e consentire, al contempo, lo svolgimento di attività essenziali.
Quanto allo specifico profilo, rilevato dalla ricorrente, dei possibili pericoli per la salute, è stato spiegato come il rischio di eventi avversi, anche gravi – ancorché remoti – non determina, di per sé, l'illegittimità della scelta legislativa (frutto di un ragionevole bilanciamento tra il diritto
4 all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute collettiva), costituendo tale evenienza titolo per l'indennizzo.
Quanto al consenso dell'interessato, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo,
assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”
(così, sentenza n. 14/2023).
Riguardo, poi, alla eccepita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44 cit. , nella parte in cui esclude la diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di sospensione, le sentenze in esame hanno chiarito che la soluzione legislativa trova giustificazione nel fatto che
“nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto”; argomentazione, questa, che vale anche per la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare, trattandosi di
“conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro
compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta” (così, sentenza 15/2023).
Né è pertinente la rilevata disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello stato sottoposti a procedimento disciplinare, ai quali la legge (art. 82 D.P.R. 3/1957) riconosce il diritto alla percezione di un assegno alimentare.
Invero, si tratta di situazioni non comparabili in ragione della diversa natura del provvedimento di sospensione (che, solo in un caso, quello che giustifica l'applicazione dell'art. 82 cit., è di tipo disciplinare), nonché (di conseguenza) del soggetto al quale è ascrivibile la responsabilità della sospensione dell'attività lavorativa.
In altre parole, poiché la sospensione connessa a una violazione di rilievo disciplinare è
imputabile alla unilaterale determinazione datoriale, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva (…)” trova giustificazione
5 nell'esigenza di garantire al lavoratore un sostegno temporaneo “per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” (cfr. sentenza 15/2023).
Invece, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la momentanea interruzione dell'attività lavorativa deriva da una scelta del lavoratore “consistente nel sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; circostanza che esclude “quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica (…) di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di
lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della
prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (così, Corte Costituzionale n. 15/2023).
Del pari infondate le censure in punto di contrasto fra la disciplina comunitaria e quella nazionale anche alla luce della pronuncia della CGUE che, con la sentenza resa il 13 luglio 2023 nella causa
C-765/21, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Padova in relazione all'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle conclusioni raggiunte rispetto alla legittimità dei provvedimenti adottati dalla parte resistente e rilevata, altresì, la sua generica formulazione, peraltro soltanto nelle conclusioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della causa e alla sua natura documentale.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni
6 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in 5.000 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a,
se dovute.
Prato, 14 maggio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti FUSI Parte_1 C.F._1
EMANUELE e CIONI MICHELE ed elettivamente domiciliata a Guamo (LU), via Sottomonte 1
presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti BROGI LAURA e FRANCIONI BARBARA, elettivamente domiciliata a Firenze, piazza S. Maria Nuova n. 1 presso sede legale dell'ente
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(operatore sociosanitario - Categoria BS, assegnata al Parte_1 Controparte_2
di Prato) ha convenuto in giudizio l' per ottenere
[...] Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti con i quali è stata disposta (e poi prorogata) la sua sospensione dal servizio a far data dal 6 gennaio 2022, per inottemperanza all'obbligo vaccinale allora vigente e funzionale a prevenire l'infezione da SARS - CoV2, con conseguente condanna dell in tesi, alla reintegra della dipendente e al pagamento della retribuzione CP_1
1 non corrisposta fino al momento della riammissione in servizio;
in ipotesi, al pagamento dell'assegno alimentare e/o ogni altro tipo di assegno sociale riconosciuto per il medesimo periodo;
in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente, da valutarsi secondo equità.
A suo dire, le disposizioni che hanno introdotto l'obbligo di cui si discute sarebbero illegittime sotto più profili: in primo luogo, contrasterebbero con le disposizioni in materia di consenso informato;
introdurrebbero, poi, una ingiustificata parità di trattamento tra il personale sanitario e le altre categorie di lavoratori (per i quali l'accesso sul luogo di lavoro era prevista anche in assenza di vaccino, fornendo la prova dell'esito negativo del tampone nasofaringeo); ancora, violerebbero i principi costituzionali che garantiscono il diritto al lavoro - senza che tale compressione trovi giustificazione nella esigenza di tutelare la salute pubblica (atteso che anche il soggetto vaccinato potrebbe contrarre il virus e quindi trasmetterlo) – introducendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a soggetti, quali i pensionati, che non hanno la propria principale fonte di reddito nel lavoro e che dunque possono liberamente autodeterminarsi rispetto al sottoporsi o meno al trattamento terapeutico;
violerebbero l'art. 3
Cost. non essendovi alcuna disposizione, analoga a quella prevista per i dipendenti sospesi per motivi disciplinari (DPR n. 3/1957), che garantisca, quantomeno, la corresponsione dell'assegno alimentare (oltre agli eventuali assegni familiari).
Richiama quindi normativa e giurisprudenza comunitaria a sostegno della sua tesi, evidenziando che il rifiuto di sottoporsi al vaccino trova la sua giustificazione nell'art. 16 della convenzione di
Oviedo, che sancisce detto diritto quando i rischi che la persona sottoposta al trattamento sanitario deve sopportare sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca.
Si è costituita l'azienda ribadendo la correttezza del proprio operato, Controparte_1
conforme alla legislazione adottata per far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS -CoV2.
Rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi
1 e 2, del D.L. 44/2021, ha ritenuto ragionevole e proporzionata la scelta legislativa, ivi compresa quella di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi rifiutasse il trattamento terapeutico.
2 La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 5 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente è stata riammessa in servizio il 7 novembre 2022,
a seguito dell'adozione del provvedimento di revoca della sospensione, conseguente al venire meno dell'obbligo di cui si discute (cfr. doc.
9-11 memoria); di modo che non più attuale risulta la domanda di reintegra, formulata in tesi, che, pertanto, è inammissibile.
Cont Riguardo alle altre domande (vale a dire, quella di condanna della al pagamento della retribuzione o, quantomeno, dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione, nonché quella di risarcimento del danno non patrimoniale), per comprendere le ragioni del decidere, occorre prendere le mosse dall'art. 4 del D.L. 44/2021, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 1° novembre 2022.
In particolare, i commi 3 e 4 disciplinavano le modalità di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte dei destinatari e, in caso di inadempimento, prevedevano l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione nel relativo albo professionale, con provvedimento dalla natura “dichiarativa e non disciplinare”.
Per il periodo di sospensione, ai sensi della richiamata normativa, non erano dovuti” la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
3 Soltanto per il caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore” era prevista l'omissione o il differimento della vaccinazione.
Posto il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame è pacifico e documentato (e, del resto,
neppure è contestato) che l' resistente ha effettuato gli accertamenti previsti con le CP_1
modalità legislativamente stabilite.
A fronte delle comunicazioni ricevute (doc. 5 e 7 memoria resistente) parte ricorrente ha risposto di non voler sottoporsi a vaccinazione obbligatoria in ragione della carenza di informazioni sul farmaco “sperimentale”, manifestando la volontà di astenersi dalla prestazione lavorativa, come previsto dalla legislazione vigente (doc. 6 resistente).
Pertanto, l'operato dell (che ha disposto la sospensione della ricorrente con nota prot. n. CP_1
843 del 5 gennaio 2022, successivamente prorogata – doc. 7) risulta del tutto coerente con la legislazione vigente all'epoca dei fatti, non rilevando in alcun modo la disponibilità manifestata dalla ricorrente a ricoprire un diverso profilo (come rappresentato risulta dal doc. 6 resistente), stante l'assenza di disposizioni che prevedessero, per il personale sanitario (categoria alla quale l'odierna ricorrente, infermiera, appartiene), la possibilità di temporanea assegnazione ad altra mansione.
Né è ravvisabile un contrasto delle disposizioni che qui vengono in rilievo con i principi costituzionali, trattandosi di questioni tutte affrontate dalle note pronunce 14 e 15 del 2023 dalla
Corte Costituzionale, che ha ritenuto la scelta del legislatore di imporre obblighi vaccinali non irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della situazione epidemiologica vigente al momento dell'adozione delle misure di cui si discute e delle risultanze scientifiche disponibili, a fronte delle quali nessun'altra misura poteva ritenersi altrettanto adeguata al fine di fronteggiare la pandemia e consentire, al contempo, lo svolgimento di attività essenziali.
Quanto allo specifico profilo, rilevato dalla ricorrente, dei possibili pericoli per la salute, è stato spiegato come il rischio di eventi avversi, anche gravi – ancorché remoti – non determina, di per sé, l'illegittimità della scelta legislativa (frutto di un ragionevole bilanciamento tra il diritto
4 all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute collettiva), costituendo tale evenienza titolo per l'indennizzo.
Quanto al consenso dell'interessato, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo,
assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”
(così, sentenza n. 14/2023).
Riguardo, poi, alla eccepita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44 cit. , nella parte in cui esclude la diritto a percepire la retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di sospensione, le sentenze in esame hanno chiarito che la soluzione legislativa trova giustificazione nel fatto che
“nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto”; argomentazione, questa, che vale anche per la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare, trattandosi di
“conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro
compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta” (così, sentenza 15/2023).
Né è pertinente la rilevata disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello stato sottoposti a procedimento disciplinare, ai quali la legge (art. 82 D.P.R. 3/1957) riconosce il diritto alla percezione di un assegno alimentare.
Invero, si tratta di situazioni non comparabili in ragione della diversa natura del provvedimento di sospensione (che, solo in un caso, quello che giustifica l'applicazione dell'art. 82 cit., è di tipo disciplinare), nonché (di conseguenza) del soggetto al quale è ascrivibile la responsabilità della sospensione dell'attività lavorativa.
In altre parole, poiché la sospensione connessa a una violazione di rilievo disciplinare è
imputabile alla unilaterale determinazione datoriale, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva (…)” trova giustificazione
5 nell'esigenza di garantire al lavoratore un sostegno temporaneo “per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” (cfr. sentenza 15/2023).
Invece, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo vaccinale, la momentanea interruzione dell'attività lavorativa deriva da una scelta del lavoratore “consistente nel sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”; circostanza che esclude “quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica (…) di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di
lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della
prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (così, Corte Costituzionale n. 15/2023).
Del pari infondate le censure in punto di contrasto fra la disciplina comunitaria e quella nazionale anche alla luce della pronuncia della CGUE che, con la sentenza resa il 13 luglio 2023 nella causa
C-765/21, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Padova in relazione all'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle conclusioni raggiunte rispetto alla legittimità dei provvedimenti adottati dalla parte resistente e rilevata, altresì, la sua generica formulazione, peraltro soltanto nelle conclusioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della causa e alla sua natura documentale.
PQM
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni
6 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in 5.000 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a,
se dovute.
Prato, 14 maggio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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