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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12512/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maura Magni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Monza il 15.06.1977
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guja Brustia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il giorno 1° dicembre 2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1808 - 1 - R.1, in regime di separazione dei beni.
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali delle parti (dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni), hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione, nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita a Milano, in via De Amicis 61 di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora con tutti i mobili in essa contenuti ed il signor avendo già Parte_1 CP_1 lasciato l'abitazione, si impegnerà ad asportarne i propri residui effetti personali entro la data del rogito notarile di cui al successivo punto n. 3, salvo diverso miglior accordo tra i coniugi;
3. Al fine di regolamentare tutte le pendenze economiche tra i coniugi, gli stessi ritengono che a tacitazione di ogni pretesa, per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale, nonché a saldo e stralcio anticipazione e definizione degli aspetti eventualmente indennitari e risarcitori del futuro divorzio, con espressa esclusione della componente alimentare non disponibile ai sensi dell'art. 5, co 8 L. 898/70 e successive modifiche, debbano regolamentare i rapporti tra loro come segue:
Il signor si impegna a trasferire alla Signora la quota di sua proprietà CP_1 Parte_1
(50%) dell'immobile adibito a casa familiare qualificato come appartamento posto al piano secondo
(terzo f.t.) sito in Milano, alla Via Edmondo De Amicis 61 censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: fg. 434, mapp. 64, sub 101, piano 2 z.c.1, cat A/2, cl. 4, vani 5 Rendita € 1.394,43.
Confini: via De Amicis, appartamento di terzi, vano scala comune, vano ascensore, altro appartamento di terzi. Salvo errore e come in fatto.
Il trasferimento dovrà intervenire entro 6 mesi dall'udienza Presidenziale con contestuale corresponsione della somma di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) da parte della Dott.
al Dott. tramite assegno circolare all'atto del rogito. Parte_1 CP_1
I coniugi si danno reciprocamente atto che il predetto importo è stato concordemente convenuto tra le parti e, pertanto, nessun'altra richiesta eccezione o pretesa potrà essere ulteriormente avanzata.
Le spese notarili e le eventuali imposte relative al trasferimento della quota di proprietà del Dott. saranno a carico della Dott.ssa . CP_1 Parte_1
I coniugi, danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n.
74/1987 (anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della
Circolare del Ministero delle Finanze 16 marzo 2000 n. 49/E e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte del Dott. alla Dott.ssa della sua quota di piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sopra identificato e descritto.
4. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le parti, nel ricorso introduttivo, hanno, inoltre, chiesto ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, 3° comma c.p.c.
Le parti, in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento del 10.12.2024 dal Giudice Delegato pagina 2 di 3 Dott.ssa Delmonte, hanno provveduto ad integrare, in data 23.12.2024, la parte motiva del ricorso introduttivo, indicando le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio nonché i rispettivi oneri a carico, come richiesto dall'art. 473-bis, 51 c.p.c. Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza - depositate in data 23.12.2024, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Milano in data 1.12.2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maura Magni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Monza il 15.06.1977
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guja Brustia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il giorno 1° dicembre 2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1808 - 1 - R.1, in regime di separazione dei beni.
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali delle parti (dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni), hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione, nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita a Milano, in via De Amicis 61 di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora con tutti i mobili in essa contenuti ed il signor avendo già Parte_1 CP_1 lasciato l'abitazione, si impegnerà ad asportarne i propri residui effetti personali entro la data del rogito notarile di cui al successivo punto n. 3, salvo diverso miglior accordo tra i coniugi;
3. Al fine di regolamentare tutte le pendenze economiche tra i coniugi, gli stessi ritengono che a tacitazione di ogni pretesa, per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale, nonché a saldo e stralcio anticipazione e definizione degli aspetti eventualmente indennitari e risarcitori del futuro divorzio, con espressa esclusione della componente alimentare non disponibile ai sensi dell'art. 5, co 8 L. 898/70 e successive modifiche, debbano regolamentare i rapporti tra loro come segue:
Il signor si impegna a trasferire alla Signora la quota di sua proprietà CP_1 Parte_1
(50%) dell'immobile adibito a casa familiare qualificato come appartamento posto al piano secondo
(terzo f.t.) sito in Milano, alla Via Edmondo De Amicis 61 censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: fg. 434, mapp. 64, sub 101, piano 2 z.c.1, cat A/2, cl. 4, vani 5 Rendita € 1.394,43.
Confini: via De Amicis, appartamento di terzi, vano scala comune, vano ascensore, altro appartamento di terzi. Salvo errore e come in fatto.
Il trasferimento dovrà intervenire entro 6 mesi dall'udienza Presidenziale con contestuale corresponsione della somma di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) da parte della Dott.
al Dott. tramite assegno circolare all'atto del rogito. Parte_1 CP_1
I coniugi si danno reciprocamente atto che il predetto importo è stato concordemente convenuto tra le parti e, pertanto, nessun'altra richiesta eccezione o pretesa potrà essere ulteriormente avanzata.
Le spese notarili e le eventuali imposte relative al trasferimento della quota di proprietà del Dott. saranno a carico della Dott.ssa . CP_1 Parte_1
I coniugi, danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n.
74/1987 (anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della
Circolare del Ministero delle Finanze 16 marzo 2000 n. 49/E e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte del Dott. alla Dott.ssa della sua quota di piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sopra identificato e descritto.
4. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le parti, nel ricorso introduttivo, hanno, inoltre, chiesto ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, 3° comma c.p.c.
Le parti, in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento del 10.12.2024 dal Giudice Delegato pagina 2 di 3 Dott.ssa Delmonte, hanno provveduto ad integrare, in data 23.12.2024, la parte motiva del ricorso introduttivo, indicando le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio nonché i rispettivi oneri a carico, come richiesto dall'art. 473-bis, 51 c.p.c. Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza - depositate in data 23.12.2024, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Milano in data 1.12.2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3