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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 5130/2016 vertente tra:
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Vincenzo Zeno,
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pillinini, come Controparte_1
da mandato in atti,
Appellata ed appellante incidentale nonché
quale incorporante la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Andrea Zaglio, Augusto Azzini ed Emanuele Antonio
Natale
Appellata
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05.04.2012 in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione e la società , dinanzi Parte_2 Controparte_1 CP_3
al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo asseritamente dovuto per il furto dell'imbarcazione DC 13 Elite targata NA8932D, di proprietà della e concessa in Controparte_4 CP_3 locazione alla deducendo che la stessa era stata oggetto di furto perpetrato in data 28.10.2010 presso Parte_2
il porto di Policastro, evento per il quale l'imbarcazione era assicurata con la compagnia ino a concorrenza CP_1
dell'importo di euro 400.000,00.
In particolare, l'attore deduceva: di aver stipulato un contratto di locazione finanziaria della predetta imbarcazione in data 20.02.2006, con la che il natante era assicurato contro il rischio furto con polizza n. Controparte_3
303676569 stipulata con la compagnia che in data 28.10.2010 tale , al quale Controparte_1 Persona_1
l'imbarcazione sarebbe stata concessa in comodato gratuito dal ne denunciava il furto asseritamente Pt_1
avvenuto presso il porto di Policastro, ove il natante sarebbe stato ormeggiato la sera precedente dallo stesso;
Per_1
che la compagnia veva negato l'indennizzo, mentre la società aveva continuato a pretendere CP_1 CP_3
il pagamento dei canoni, non eseguito dalla segnalando anche alla centrale rischi della Banca d'Italia Parte_2
la posizione a sofferenza della medesima società ed impedendole così di accedere al credito, con conseguente danno patrimoniale ed all'immagine; che la polizza furto contratta con era vincolata in favore della CP_1 [...]
, la quale tuttavia non si era attivata per richiedere l'indennizzo ed era rimasta inerte di fronte al diniego CP_3 opposto dalla compagnia di assicurazione, donde la necessità di evocarla in giudizio quale avente diritto pro-quota, in virtù del vincolo apposto in contratto, all'indennizzo dovuto dalla compagnia er il furto del natante. CP_1
Quest'ultima si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per carenza di legittimazione degli attori e per inoperatività delle condizioni di polizza, stante la cessione in comodato gratuito del natante, la mancata prova dell'evento furto e la colpa grave del soggetto cui l'imbarcazione sarebbe stata affidata, il quale l'avrebbe lasciata incustodita e priva di sistemi antifurto presso la marina di Policastro, non avendo potuto far ritorno al porto di Mergellina, ove il natante stazionava, poiché rimasto senza carburante.
La convenuta si è a sua volta costituita in giudizio, deducendo di essersi attivata immediatamente presso CP_3
la compagnia er ottenere l'indennizzo conseguente al furto del natante di sua proprietà, senza esito stante CP_1
il rifiuto opposto dalla stessa di essere in ogni caso titolare del diritto all'indennizzo in forza del vincolo CP_1
apposto sulla polizza di assicurazione, per cui, in caso di accoglimento della domanda attrice, una parte della somma dovuta dalla compagnia di assicurazione avrebbe dovuto essere corrisposta alla , sul punto CP_3
sostanzialmente aderendo a quanto richiesto dalla parte attrice.
§§§§
2 Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove orali ed, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4141/2016 resa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 01.04.2016, ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 [...]
. CP_3
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice ha ritenuto non sussistere prova dell'effettivo verificarsi dell'evento furto nelle circostanze di tempo e luogo denunciate dal comodatario del natante e che, pur a voler ritenere
– in mera ipotesi – che il fatto si fosse verificato come denunciato, sussisterebbe la colpa grave dello stesso comodatario, opposta dalla compagnia quale clausola di esclusione della garanzia, unitamente alla violazione della condizione contrattuale per cui la copertura assicurativa era operante soltanto nel caso di utilizzo del natante in base a contratto di noleggio a titolo oneroso e non anche nel caso di comodato gratuito, come quello di specie.
§§§§
Avverso tale pronuncia ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
affidato a quattro distinti motivi con i quali censura la sentenza: 1) nella parte in cui il primo Giudice Parte_2
non ha considerato la denuncia di furto presentata dal come piena prova del fatto dallo stesso riferito Per_1
all'autorità giudiziaria;
2) nella parte in cui ha ritenuto comunque potersi configurare, in astratto, la colpa grave del per aver lasciato l'imbarcazione incustodita presso il porto di Policastro, ritenendo inoltre la mancanza di Per_1
prova in ordine al fatto storico dell'effettivo ormeggio del natante presso la marina di Policastro;
3) nella parte in cui ha ritenuto non operare la garanzia, non considerando che la stessa era prestata anche per i danni derivanti da colpa nautica (ex art. 524 Cod. Nav.) del conducente cui l'unità da diporto è affidata a qualsiasi titolo;
4) nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado anche nei confronti di . CP_3
Nel presente giudizio si è ritualmente costituita la compagnia la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed CP_1
ha spiegato appello incidentale condizionato avverso la medesima sentenza, nella parte in cui il primo Giudice non ha accolto le eccezioni di nullità della domanda e difetto di legittimazione attiva della e di Parte_2 Parte_1
ribadendo in ogni caso le eccezioni e contestazioni assorbite dalla sentenza di primo grado.
[...]
Si è ritualmente costituita anche la – successivamente incorporata nella – Controparte_3 Controparte_2 chiedendo, in ipotesi di accoglimento dei primi tre motivi di gravame, la condanna di risarcire il danno in CP_1
favore di , ed il rigetto del quarto motivo di impugnazione. CP_3
§§§§
Il primo motivo di impugnazione è infondato e non merita pertanto accoglimento.
Gli appellanti, senza contestare quanto affermato dal primo Giudice circa il fatto che non sia stato provato in giudizio né l'affidamento del natante al tale né la circostanza relativa al dedotto furto dell'imbarcazione, si Persona_1
3 limitano a sostenere che la sola denuncia di furto sporta dal costituirebbe prova privilegiata del fatto in essa Per_1
descritto e che, pertanto, il Tribunale non aveva necessità di accertare aliunde i fatti esposti in citazione.
Tale assunto è destituito di fondamento, costituendo principio pacifico e consolidato quello per cui la denuncia in sede penale di un reato non è di per sé sufficiente a provare che il fatto illecito, coperto dalla garanzia assicurativa, si sia effettivamente verificato (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, 03.02.2023 n. 3446; Cass. Civ.,
07.11.2022 n. 32637).
Peraltro, nel caso di specie, la stessa denuncia resa dal alla sezione di P.G. Dell'Ufficio Circondariale Per_1
Marittimo di Palinuro, contenuta in poche righe, è priva di qualsivoglia riferimento a fatti e circostanze specifiche, in particolare per ciò che concerne le modalità di ormeggio del natante presso il porto di Policastro, così come di documentazione attestante l'ormeggio (ad es., pagamento della sosta, assegnazione banchina, identificazione del personale contattato).
Invero, il denunciante nell'occasione si limitò a dichiarare: “Ieri sera, verso le ore ventitre circa, ormeggiavo nel porto di Policastro la seguente barca a motore......Dopo aver ormeggiato, lasciavo la barca e andavo via, in quanto non avevo abbastanza carburante. Nella giornata odierna contattavo gli ormeggiatori nel porto di Policastro e mi dicevano che la barca non c'era. Immediatamente mi recavo sul posto partendo da Napoli e giunto nel porto di Policastro constatavo che la barca effettivamente non c'era.”
Dunque, già in sede di denuncia non fu fornito alcun riferimento oggettivo a riscontro di quanto dichiarato dal , Per_1 sicché, non essendo stata fornita alcuna prova anche nel corso del giudizio circa l'affidamento del natante allo stesso e circa l'effettivo ormeggio dell'imbarcazione presso il porto di Palinuro – circostanza quest'ultima sulla quale Per_1
si è formato il giudicato, in assenza di specifica impugnazione -, la mera denuncia presentata dallo stesso Per_1
non può assurgere a prova privilegiata di quanto dallo stesso dichiarato, come dedotto dagli appellanti.
§§§
Il rigetto del primo motivo di impugnazione consente di ritenere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, poiché il primo Giudice, dopo aver affermato che gli appellanti non hanno fornito prova dell'evento costitutivo del diritto all'indennizzo, si è limitato a rilevare che, ove pure il fatto storico fosse stato dimostrato, la condotta negligente e gravemente colposa del , il quale avrebbe lasciato il natante incustodito presso il porto Per_1
di Policastro, avrebbe comunque giustificato il diniego dell'indennizzo opposto dalla compagnia, per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 11 del contratto di assicurazione (insufficienza delle misure e/o dei sistemi di protezione dell'unità da diporto durante la giacenza in acqua o a terra, sia temporanea, sia stagionale;
colpa grave del contraente, dell'assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo) e della lettera E delle condizioni aggiuntive (la copertura operava durante il periodo in cui il natante era utilizzato in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio).
4 Dunque, sulla colpa grave del e sull'inoperatività della polizza il Tribunale si è espresso in termini meramente Per_1
ipotetici, affermando che, ove pure fosse stata data la prova del fatto storico, le modalità dello stesso come riferite dagli stessi appellanti avrebbero comunque integrato le ipotesi di non operatività della polizza: al rigetto del primo motivo di impugnazione consegue pertanto l'assorbimento degli altri due motivi relativi all'operatività delle condizioni di polizza, mancando in radice la prova dell'evento costitutivo del diritto all'indennizzo.
§§§§
Risulta infine infondato anche il quarto motivo di impugnazione.
Invero, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la è stata convenuta in giudizio dagli odierni CP_3
appellanti non solo in quanto società a favore della quale la polizza era vincolata e che, pertanto, aveva diritto alla liquidazione dell'indennizzo sino a concorrenza delle somme a lei ancora dovute dall'utilizzatore del natante;
ma anche paventando la responsabilità della stessa per non essersi attivata per richiedere l'indennizzo per CP_3 il furto dell'imbarcazione.
Ebbene, correttamente il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l'evocazione in giudizio della non era CP_3
necessaria, come invece sostenuto dagli appellanti, poiché proprio l'esistenza del vincolo apposto sulla polizza obbligava la compagnia a corrispondere l'indennizzo alla sicché, in ipotesi di accoglimento CP_1 CP_3
della domanda proposta dalla quest'ultima avrebbe avuto diritto soltanto all'eventuale eccedenza Parte_2
dell'indennizzo riconosciuto, rispetto al credito vantato nei suoi confronti dalla . Controparte_3
In secondo luogo, lo stesso primo Giudice ha rilevato come sia risultata infondata l'affermazione relativa alla dedotta inerzia della società locataria nel richiedere l'indennizzo alle atteso che, da un lato, la ha CP_1 CP_3
provato di averlo tempestivamente richiesto (cfr. raccomandate in atti allegate al fascicolo di parte); dall'altro, che il rifiuto opposto dalla compagnia agli appellanti non era fondato sulla prescrizione del diritto bensì sull'inoperatività della polizza per colpa grave del conducente dell'imbarcazione, come documentato in giudizio dalla stessa CP_1
(cfr. comunicazione del 19.05.2011, antecedente all'introduzione del giudizio, allegata al fascicolo di parte della compagnia di assicurazione).
§§§§
Il gravame va quindi rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
5 1) rigetta il gravame proposto da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4141/2016 pubblicata in data 01.04.2016 dal Tribunale di Napoli, che
[...]
conferma integralmente;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore di
[...]
e di che liquida per ciascuna di dette parti nella misura di euro 14.239,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 [...]
, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 15.09.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 5130/2016 vertente tra:
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Vincenzo Zeno,
Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pillinini, come Controparte_1
da mandato in atti,
Appellata ed appellante incidentale nonché
quale incorporante la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli Avv.ti Andrea Zaglio, Augusto Azzini ed Emanuele Antonio
Natale
Appellata
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05.04.2012 in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione e la società , dinanzi Parte_2 Controparte_1 CP_3
al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo asseritamente dovuto per il furto dell'imbarcazione DC 13 Elite targata NA8932D, di proprietà della e concessa in Controparte_4 CP_3 locazione alla deducendo che la stessa era stata oggetto di furto perpetrato in data 28.10.2010 presso Parte_2
il porto di Policastro, evento per il quale l'imbarcazione era assicurata con la compagnia ino a concorrenza CP_1
dell'importo di euro 400.000,00.
In particolare, l'attore deduceva: di aver stipulato un contratto di locazione finanziaria della predetta imbarcazione in data 20.02.2006, con la che il natante era assicurato contro il rischio furto con polizza n. Controparte_3
303676569 stipulata con la compagnia che in data 28.10.2010 tale , al quale Controparte_1 Persona_1
l'imbarcazione sarebbe stata concessa in comodato gratuito dal ne denunciava il furto asseritamente Pt_1
avvenuto presso il porto di Policastro, ove il natante sarebbe stato ormeggiato la sera precedente dallo stesso;
Per_1
che la compagnia veva negato l'indennizzo, mentre la società aveva continuato a pretendere CP_1 CP_3
il pagamento dei canoni, non eseguito dalla segnalando anche alla centrale rischi della Banca d'Italia Parte_2
la posizione a sofferenza della medesima società ed impedendole così di accedere al credito, con conseguente danno patrimoniale ed all'immagine; che la polizza furto contratta con era vincolata in favore della CP_1 [...]
, la quale tuttavia non si era attivata per richiedere l'indennizzo ed era rimasta inerte di fronte al diniego CP_3 opposto dalla compagnia di assicurazione, donde la necessità di evocarla in giudizio quale avente diritto pro-quota, in virtù del vincolo apposto in contratto, all'indennizzo dovuto dalla compagnia er il furto del natante. CP_1
Quest'ultima si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per carenza di legittimazione degli attori e per inoperatività delle condizioni di polizza, stante la cessione in comodato gratuito del natante, la mancata prova dell'evento furto e la colpa grave del soggetto cui l'imbarcazione sarebbe stata affidata, il quale l'avrebbe lasciata incustodita e priva di sistemi antifurto presso la marina di Policastro, non avendo potuto far ritorno al porto di Mergellina, ove il natante stazionava, poiché rimasto senza carburante.
La convenuta si è a sua volta costituita in giudizio, deducendo di essersi attivata immediatamente presso CP_3
la compagnia er ottenere l'indennizzo conseguente al furto del natante di sua proprietà, senza esito stante CP_1
il rifiuto opposto dalla stessa di essere in ogni caso titolare del diritto all'indennizzo in forza del vincolo CP_1
apposto sulla polizza di assicurazione, per cui, in caso di accoglimento della domanda attrice, una parte della somma dovuta dalla compagnia di assicurazione avrebbe dovuto essere corrisposta alla , sul punto CP_3
sostanzialmente aderendo a quanto richiesto dalla parte attrice.
§§§§
2 Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove orali ed, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4141/2016 resa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 01.04.2016, ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 [...]
. CP_3
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice ha ritenuto non sussistere prova dell'effettivo verificarsi dell'evento furto nelle circostanze di tempo e luogo denunciate dal comodatario del natante e che, pur a voler ritenere
– in mera ipotesi – che il fatto si fosse verificato come denunciato, sussisterebbe la colpa grave dello stesso comodatario, opposta dalla compagnia quale clausola di esclusione della garanzia, unitamente alla violazione della condizione contrattuale per cui la copertura assicurativa era operante soltanto nel caso di utilizzo del natante in base a contratto di noleggio a titolo oneroso e non anche nel caso di comodato gratuito, come quello di specie.
§§§§
Avverso tale pronuncia ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
affidato a quattro distinti motivi con i quali censura la sentenza: 1) nella parte in cui il primo Giudice Parte_2
non ha considerato la denuncia di furto presentata dal come piena prova del fatto dallo stesso riferito Per_1
all'autorità giudiziaria;
2) nella parte in cui ha ritenuto comunque potersi configurare, in astratto, la colpa grave del per aver lasciato l'imbarcazione incustodita presso il porto di Policastro, ritenendo inoltre la mancanza di Per_1
prova in ordine al fatto storico dell'effettivo ormeggio del natante presso la marina di Policastro;
3) nella parte in cui ha ritenuto non operare la garanzia, non considerando che la stessa era prestata anche per i danni derivanti da colpa nautica (ex art. 524 Cod. Nav.) del conducente cui l'unità da diporto è affidata a qualsiasi titolo;
4) nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado anche nei confronti di . CP_3
Nel presente giudizio si è ritualmente costituita la compagnia la quale ha chiesto il rigetto del gravame ed CP_1
ha spiegato appello incidentale condizionato avverso la medesima sentenza, nella parte in cui il primo Giudice non ha accolto le eccezioni di nullità della domanda e difetto di legittimazione attiva della e di Parte_2 Parte_1
ribadendo in ogni caso le eccezioni e contestazioni assorbite dalla sentenza di primo grado.
[...]
Si è ritualmente costituita anche la – successivamente incorporata nella – Controparte_3 Controparte_2 chiedendo, in ipotesi di accoglimento dei primi tre motivi di gravame, la condanna di risarcire il danno in CP_1
favore di , ed il rigetto del quarto motivo di impugnazione. CP_3
§§§§
Il primo motivo di impugnazione è infondato e non merita pertanto accoglimento.
Gli appellanti, senza contestare quanto affermato dal primo Giudice circa il fatto che non sia stato provato in giudizio né l'affidamento del natante al tale né la circostanza relativa al dedotto furto dell'imbarcazione, si Persona_1
3 limitano a sostenere che la sola denuncia di furto sporta dal costituirebbe prova privilegiata del fatto in essa Per_1
descritto e che, pertanto, il Tribunale non aveva necessità di accertare aliunde i fatti esposti in citazione.
Tale assunto è destituito di fondamento, costituendo principio pacifico e consolidato quello per cui la denuncia in sede penale di un reato non è di per sé sufficiente a provare che il fatto illecito, coperto dalla garanzia assicurativa, si sia effettivamente verificato (cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, 03.02.2023 n. 3446; Cass. Civ.,
07.11.2022 n. 32637).
Peraltro, nel caso di specie, la stessa denuncia resa dal alla sezione di P.G. Dell'Ufficio Circondariale Per_1
Marittimo di Palinuro, contenuta in poche righe, è priva di qualsivoglia riferimento a fatti e circostanze specifiche, in particolare per ciò che concerne le modalità di ormeggio del natante presso il porto di Policastro, così come di documentazione attestante l'ormeggio (ad es., pagamento della sosta, assegnazione banchina, identificazione del personale contattato).
Invero, il denunciante nell'occasione si limitò a dichiarare: “Ieri sera, verso le ore ventitre circa, ormeggiavo nel porto di Policastro la seguente barca a motore......Dopo aver ormeggiato, lasciavo la barca e andavo via, in quanto non avevo abbastanza carburante. Nella giornata odierna contattavo gli ormeggiatori nel porto di Policastro e mi dicevano che la barca non c'era. Immediatamente mi recavo sul posto partendo da Napoli e giunto nel porto di Policastro constatavo che la barca effettivamente non c'era.”
Dunque, già in sede di denuncia non fu fornito alcun riferimento oggettivo a riscontro di quanto dichiarato dal , Per_1 sicché, non essendo stata fornita alcuna prova anche nel corso del giudizio circa l'affidamento del natante allo stesso e circa l'effettivo ormeggio dell'imbarcazione presso il porto di Palinuro – circostanza quest'ultima sulla quale Per_1
si è formato il giudicato, in assenza di specifica impugnazione -, la mera denuncia presentata dallo stesso Per_1
non può assurgere a prova privilegiata di quanto dallo stesso dichiarato, come dedotto dagli appellanti.
§§§
Il rigetto del primo motivo di impugnazione consente di ritenere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, poiché il primo Giudice, dopo aver affermato che gli appellanti non hanno fornito prova dell'evento costitutivo del diritto all'indennizzo, si è limitato a rilevare che, ove pure il fatto storico fosse stato dimostrato, la condotta negligente e gravemente colposa del , il quale avrebbe lasciato il natante incustodito presso il porto Per_1
di Policastro, avrebbe comunque giustificato il diniego dell'indennizzo opposto dalla compagnia, per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 11 del contratto di assicurazione (insufficienza delle misure e/o dei sistemi di protezione dell'unità da diporto durante la giacenza in acqua o a terra, sia temporanea, sia stagionale;
colpa grave del contraente, dell'assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo) e della lettera E delle condizioni aggiuntive (la copertura operava durante il periodo in cui il natante era utilizzato in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio).
4 Dunque, sulla colpa grave del e sull'inoperatività della polizza il Tribunale si è espresso in termini meramente Per_1
ipotetici, affermando che, ove pure fosse stata data la prova del fatto storico, le modalità dello stesso come riferite dagli stessi appellanti avrebbero comunque integrato le ipotesi di non operatività della polizza: al rigetto del primo motivo di impugnazione consegue pertanto l'assorbimento degli altri due motivi relativi all'operatività delle condizioni di polizza, mancando in radice la prova dell'evento costitutivo del diritto all'indennizzo.
§§§§
Risulta infine infondato anche il quarto motivo di impugnazione.
Invero, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la è stata convenuta in giudizio dagli odierni CP_3
appellanti non solo in quanto società a favore della quale la polizza era vincolata e che, pertanto, aveva diritto alla liquidazione dell'indennizzo sino a concorrenza delle somme a lei ancora dovute dall'utilizzatore del natante;
ma anche paventando la responsabilità della stessa per non essersi attivata per richiedere l'indennizzo per CP_3 il furto dell'imbarcazione.
Ebbene, correttamente il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l'evocazione in giudizio della non era CP_3
necessaria, come invece sostenuto dagli appellanti, poiché proprio l'esistenza del vincolo apposto sulla polizza obbligava la compagnia a corrispondere l'indennizzo alla sicché, in ipotesi di accoglimento CP_1 CP_3
della domanda proposta dalla quest'ultima avrebbe avuto diritto soltanto all'eventuale eccedenza Parte_2
dell'indennizzo riconosciuto, rispetto al credito vantato nei suoi confronti dalla . Controparte_3
In secondo luogo, lo stesso primo Giudice ha rilevato come sia risultata infondata l'affermazione relativa alla dedotta inerzia della società locataria nel richiedere l'indennizzo alle atteso che, da un lato, la ha CP_1 CP_3
provato di averlo tempestivamente richiesto (cfr. raccomandate in atti allegate al fascicolo di parte); dall'altro, che il rifiuto opposto dalla compagnia agli appellanti non era fondato sulla prescrizione del diritto bensì sull'inoperatività della polizza per colpa grave del conducente dell'imbarcazione, come documentato in giudizio dalla stessa CP_1
(cfr. comunicazione del 19.05.2011, antecedente all'introduzione del giudizio, allegata al fascicolo di parte della compagnia di assicurazione).
§§§§
Il gravame va quindi rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 260.001,00 e 520.000,00 euro, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
5 1) rigetta il gravame proposto da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4141/2016 pubblicata in data 01.04.2016 dal Tribunale di Napoli, che
[...]
conferma integralmente;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore di
[...]
e di che liquida per ciascuna di dette parti nella misura di euro 14.239,00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 [...]
, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 15.09.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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