Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 27 febbraio 2025, sciogliendo la riserva pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1830/2023 R.G. Sez.Lav. vertente
TRA
(incorporante per fusione la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa, n.4, P.IVA
e codice fiscale - rappresentata e difesa, come da procura alle liti conferita dal Dr. P.IVA_1
Antonio Di Palo (in forza di procura per notaio di Roma del 27.11.2024, rep. n. Persona_1
23368 – racc. n. 11516) su foglio separato e virtualmente posto in calce alla memoria di costituzione per prosecuzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dall' avv. Francesco Castiglione (codice fiscale: ; p.e.c.: , presso il C.F._1 Email_1 Email_2
quale elettivamente domicilia in Napoli, via Giosuè Carducci, n. 42;
Appellante
E
nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2 CP_3
nata a [...] il [...]
[...] C.F._3 Controparte_4
nata a [...] il [...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], tutti nella qualità di unici ed esclusivi eredi del Sig. , ON nato a [...] il [...] e deceduto il 3.11.2021, rapp.ti e difesi dall'avv.Francesco Gentile
, giusta procura allegata telematicamente, presso il quale elett.te dom.no in C.F._6
Napoli alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo telefax o posta elettronica, come indicate nell'intestazione della memoria difensiva
Appellati
25.01.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 434 cpc depositato il 24.07.2023 la proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro – decidendo la questione sottoposta con il ricorso proposto da ON
(e coltivato dagli eredi) per il risarcimento del danno derivato dall'esposizione all'ambiente di lavoro nocivo con conseguente determinazione delle patologie oncologiche indicate – aveva disposto nei seguenti termini “ accerta per i titoli di cui in motivazione, la responsabilità contrattuale della convenuta nella causazione della patologia che ha condotto al decesso di
e condanna la stessa al pagamento in favore dei ricorrenti nq. di eredi e nei limiti ON della loro quota ereditaria, del complessivo importo di € 20.047,50 a titolo di danno non patrimoniale terminale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite;
liquida le spese di CTU con separato decreto.”.
La società appellante censurava la sentenza con varie argomentazioni, lamentando l'errata valutazione delle prove;
la erroneità delle considerazioni del CTU in merito al danno lamentato e la mancata valutazione del concorso del fatto colposo del danneggiato.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati che resistevano al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Quindi, all'udienza del giorno 27 febbraio 2025, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
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Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, i procuratori costituiti delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, evidenziando di aver sottoscritto, in data 12.07.2024, un contratto di transazione in cui, tra l'altro, è stato concordato l'abbandono del presente giudizio (art. 5).
Ebbene, la lettura dell'art. 5 dell'atto allegato dall'avv. Gentile, procuratore di parte appellata, conferma la volontà espressa nelle note di trattazione scritta come emerge dal testo della clausola pattizia che recita: “…Le Parti concordano che invece compariranno alla prossima udienza del 27.2.2025 innanzi alla Corte di Appello – Sezione Lavoro per il procedimento rg. 1830/2023 e chiederanno congiuntamente che, in ragione dell'avvenuta conciliazione, il giudizio sia dichiarato estinto, con compensazione delle spese di giudizio”
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine all'infortunio dedotto in giudizio, regolando -tramite reciproche concessioni- anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere rappresenta il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II,
22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass.
n.1614/94; cfr. Cass.civ., Sez.Lav., 7.02.2024 n. 3540).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione. . Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n.
23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite compensate come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano