Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/05/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di stabilire la loro residenza o domicilio ove riterranno opportuno, previa comunicazione della modifica all'altra parte onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri derivanti dalla separazione.
Part 2. Posto che la Sig.ra attualmente svolge un'occupazione lavorativa temporanea, con contratto a tempo determinato con rinnovo annuale presso la
Cooperativa Passaparola con sede in Cagliari e percepisce uno stipendio medio di euro 1.200,00, mentre il Sig. è impiegato presso l'ENEL S.p.A. e Pt_2 percepisce uno stipendio medio di euro 2.000,00, provvederanno entrambi al pagamento del canone di mutuo di euro 970,00 (più spese bancarie), acceso per l'acquisto della casa coniugale, nella misura del 50% per ciascuno secondo le rate prestabilite.
Part Le Parti danno atto che la Sig.ra ha iniziato a corrispondere la sua quota pari ad Euro 485,00 dal mese di ottobre 2024.
Considerata la differenza di reddito dei due coniugi il sig. si farà totale Pt_2 carico del pagamento delle utenze di energia elettrica e della fornitura d'acqua e
Pag. 2 di 3 rete fognaria nonché della tassa comunale sui rifiuti durante la convivenza nello stesso immobile e rimarranno intestate al medesimo Sig. Pt_2
3. Stante l'attuale stato di studente del figlio è totalmente a carico del Per_1
Sig. il quale provvederà ad ogni sua esigenza e necessità in quanto Pt_2 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, sia per quanto riguarda il contributo alle spese ordinarie che straordinarie.
Part 4. Il Sig. e la Sig.ra si obbligano a porre in vendita la casa coniugale Pt_2 entro e non oltre il 31.12.2025 e hanno già conferito l'incarico di vendita a una agenzia immobiliare, Studio Casa Elmas di Marcello Adriano;
fino al 31.12.2025 Part la Sig.ra continuerà ad occupare il piano primo e il Sig. il piano terra. Pt_2
5. I coniugi dichiarano che non sono attualmente pendenti controversie tra loro né in sede civile né penale.
Le parti dichiarano di regolamentare definitivamente i loro rapporti patrimoniali alle seguenti condizioni:
- Le parti dichiarano di procedere all'equa suddivisione degli arredi contenuti nella casa coniugale all'atto della vendita dell'immobile medesimo e pattuiscono che eventuali disposizioni di qualunque genere su detti arredi devono essere preventivamente concordate tra le parti.
- Per quanto riguarda l'aspetto economico le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
- Per quanto riguarda i rimborsi dell'Agenzia delle Entrate riguardanti la ristrutturazione della casa coniugale terminata nel 2023, le Parti pattuiscono la loro suddivisione al 50% tra essi con obbligo del Sig. presso il quale Pt_2 viene erogato il predetto rimborso complessivo, alla corresponsione della quota Part spettante alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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