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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento dell'01.10.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell'attrice e del e delle note scritte delle parti, queste CP_1
ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8373 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Francesco Li Vigni) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, (Avv. Maria Concetta Codiglione) terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: - In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 22.06.2023, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
19.035,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attrice del 50% delle spese di Controparte_2
lite, liquidato, d'ufficio, in proporzione alla condanna e non alla domanda, in complessivi €
1.776,95, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, compensando la restante metà;
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti della Controparte_2 CP_3
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra il e la Controparte_2 CP_3
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 05.07.2022 alle ore 10,30 circa, allorquando, mentre percorreva il marciapiede che da via Sciuti conduce in via
LO ST di , giunta all'altezza del civico n. 135, inciampava e cadeva al CP_2
suolo a causa di un dissesto della pavimentazione.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
Innanzitutto, va precisato che, come rettificato dall'attrice a seguito delle contestazioni sollevate dal il sinistro è avvenuto all'altezza del civico n. 146 di via Sciuti e non piuttosto del n. 135, CP_1
come indicato in atto di citazione.
A poco rileva, nondimeno, l'errore in cui è incorsa l'attrice, se solo si consideri che in ogni caso le indicazioni offerte alla P.A. appaiono sufficienti a consentirle di individuare il luogo teatro del sinistro: parte attrice ha, invero, informato anche in fase stragiudiziale il che il fatto è CP_1
avvenuto all'angolo tra via Sciuti e via LO ST.
Si aggiunga a tanto che lo stesso convenuto ha prodotto in giudizio le fotografie del luogo del sinistro, così manifestando di ben conoscerlo.
Ciò chiarito, le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.09.2024, da e Testimone_1 [...]
testimoni oculari dell'incidente, ne hanno confermato la dinamica. Testimone_2
Nel dettaglio, il , premettendo che, al momento del fatto “ero presente sul luogo del sinistro Tes_1
poiché stavo facendo un versamento allo sportello automatico della e mi trovavo a distanza Pt_2
di circa 7 metri dal punto in cui l'attrice è caduta”, ha dichiarato che la “è inciampata in Pt_1 uno spigolo del marciapiede sollevato dal piano orizzontale di calpestio in quanto dissestato ed aveva degli avvallamenti”.
Corroborando le affermazioni del , anche la ha riferito di avere assistito all'evento Tes_1 Tes_2
in quanto “stavo in fila in attesa di fare un prelievo allo sportello automatico della Banca
Unicredit, mi trovavo a distanza di circa 4 metri dal punto in cui l'attrice è caduta”; molto significativamente, il teste ha confermato di avere visto che l'attrice cadeva “in avanti”.
Entrambi i testimoni hanno, ancor più incisivamente, raccontato che non vi erano segnalazioni del dissesto e che esso non era neppure delimitato in alcun modo.
Il fatto che il abbia precisato che dalla distanza da cui si trovava non si fosse avveduto del Tes_1
dissesto e che anche la – distante appena 4 metri – non avesse, in un primo tempo, Tes_2
compreso la causa della caduta, induce ad opinare che il dissesto fosse difficilmente percepibile, se non da una distanza ravvicinata.
Peraltro, dalle fotografie prodotte dall'attrice e dal si ricava che il marciapiede, nel tratto in CP_1
cui l'attrice perse l'equilibrio, era sollevato di qualche centimetro, tale da costituire intralcio all'incedere di un pedone, soprattutto se – come nella specie – non del tutto in grado di articolare correttamente la camminata.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attrice sul tratto del marciapiede sollevato e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalle condizioni di quel tratto del marciapiede all'angolo tra via Sciuti e via ST di . CP_2
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiedi dissestato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_2
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo della Pt_1
nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
Dagli atti di causa è emerso che il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione (intorno alle
10.30 di una giornata estiva); il marciapiede si presentava in condizioni di generale degrado – circostanza, questa, che avrebbe dovuto fare scattare nell'attrice un campanello di allarme e indurla a percorrerlo con maggiore prudenza –; non vi erano significative differenze cromatiche del cemento del marciapiede – circostanza, quest'altra, che può avere reso meno percepibile il dissesto, che ha provocato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Peraltro, ove pure fosse stato confermato che l'attrice risiedesse nei pressi del luogo del sinistro –
Cont come dedotto dalla ma non provato in giudizio –, deve ricordarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza di un'insidia ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non comporta di per sé la colpa del danneggiato né può valere a farne presumere la conoscenza e soprattutto l'ubicazione, e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
Si aggiunga a tanto che i marciapiedi sono destinati al transito di qualsivoglia tipologia di utente, anche di soggetti particolarmente fragili, ovvero di tutti coloro che, a causa dell'età avanzata o delle condizioni di salute o di handicap, non riescono ad articolare “in modo corretto” il passo di camminata, oltre che di tutti coloro che sono costretti nella loro quotidianità a servirsi di sedie a rotelle, stampelle o (come nel nostro caso) bastoni per deambulare.
Dette categorie di persone hanno la legittima aspettativa di transitare su marciapiedi sicuri, essendo essi appositamente destinati ai pedoni. In buona sostanza, la P.A. non può nutrire nei confronti di tali categorie di pedoni le stesse pretese in termini di attenzione e di equilibrio richieste a persone giovani, di mezza età o normodotate, addebitandogli la colpa per l'accaduto; al contrario, le responsabilità in capo all'Ente per la cosa in custodia sono molto più stringenti in questi casi.
Nel caso che ci occupa, è acclarato che fosse un soggetto ipovedente con status Parte_1
riconosciuto di “cieco civile”, percettore finanche di indennità di accompagnamento.
Tale circostanza, da un lato, depone a favore della stessa, dovendosi presumere che, nonostante le condizioni di illuminazione fossero ottimali, la percezione del dissesto era in ogni caso ridotta dalla propria disabilità; dall'altro, va a suo detrimento, ben potendocisi attendere che la donna fosse nell'occasione assistita da un accompagnatore (appunto) e ciò seppure ella nel camminare si servisse – come dichiarato dal teste – di un bastone. Tes_2
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche l'attrice con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro.
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto da colpa il che avrebbe dovuto prevenire CP_1
il dissesto certamente presente e intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato.
Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché i degradi possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 13729/2022).
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
50%.
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della terza CP_1
chiamata, deve evidenziarsi che, come prospettato dal convenuto, con il richiamato Contratto di
Servizio del 10.07.2020, le parti hanno stabilito la competenza in capo alla R.a.p. del “servizio di
Monitoraggio della rete stradale cittadina” e del “servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6, pag. 8, lettere “f”
e “g”).
È evidente, pertanto, che tale attività di “pronto intervento” sia subordinata all'esistenza di una situazione emergenziale di “pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”.
Gravava sul l'onere di provare (o chiedere di provare) che il marciapiede teatro dell'evento CP_1
risultasse inserito in un report di ammaloramenti delle sedi viarie monitorate per le quali la – CP_3
che, in forza del nuovo contratto di servizio, non è più responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali, ma esclusivamente del servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina e di pronto intervento – aveva l'obbligo di “pronto intervento”, essendo tale elemento funzionale ad identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale.
Non essendo stata raggiunta detta prova, la domanda di manleva azionata dal nei confronti CP_1
della terza chiamata non può che essere respinta.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni (non contestate dalle parti), cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Ebbene, il Ctu ha concluso nel senso che l'attrice ha riportato “esiti moderatamente algici e moderatamente disfunzionali a carico della spalla dx in destrimane, da frattura scomposta pluriframmentaria ingranata con risalita del moncone distale a carico del collo-testa omerale di destra e perdita parziale dei rapporti articolari con la cavità glenoidea, come da sublussazione anteriore, trattata incruentemente con immobilizzazione, in pregressa artrosi, riduzione del tenore calcico e pregressa frattura spalla ndd;
esiti sfumatamente algici a carico del torace da irregolarità del profilo corticale della x costa di dx e ii, iv, viii e xi di sin (indirette?) senza menzione di callo osseo deforme;
esiti algici a carico del ginocchio dx da contusione (edema osseo strumentalmente accertato) e lesione del corno-posteriore del menisco mediale, in pregressa artrosi e degenerazione meniscale”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 13%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (13%), sulla base del valore- punto adeguato all'età (69 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità e, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 32.895,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 5.175,00 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, €
1.725,00 per I.T.P. al 50% ed € 862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità. Non sono state, invece, chieste né documentate spese mediche sostenute per la diagnosi e la cura delle lesioni residuate.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 38.070,00: detto importo va però abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
19.035,00, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(05.07.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al riconosciuto paritario concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra l'attrice e il e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice del restante 50%, CP_1
che si liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.776,95, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA del 20.04.2023.
Vanno poste a carico del anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da CP_1
decreto in atti.
In considerazione dell'esito della lite e della materia del contendere tra le altre due parti - oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale -, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra il e la le spese del giudizio. CP_1 CP_3
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive dell'attrice e del e delle note scritte delle parti, queste CP_1
ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8373 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Francesco Li Vigni) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_2
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, (Avv. Maria Concetta Codiglione) terza chiamata in causa
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: - In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 22.06.2023, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
19.035,00, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attrice del 50% delle spese di Controparte_2
lite, liquidato, d'ufficio, in proporzione alla condanna e non alla domanda, in complessivi €
1.776,95, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, compensando la restante metà;
- Rigetta la domanda proposta dal nei confronti della Controparte_2 CP_3
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra il e la Controparte_2 CP_3
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 05.07.2022 alle ore 10,30 circa, allorquando, mentre percorreva il marciapiede che da via Sciuti conduce in via
LO ST di , giunta all'altezza del civico n. 135, inciampava e cadeva al CP_2
suolo a causa di un dissesto della pavimentazione.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
Innanzitutto, va precisato che, come rettificato dall'attrice a seguito delle contestazioni sollevate dal il sinistro è avvenuto all'altezza del civico n. 146 di via Sciuti e non piuttosto del n. 135, CP_1
come indicato in atto di citazione.
A poco rileva, nondimeno, l'errore in cui è incorsa l'attrice, se solo si consideri che in ogni caso le indicazioni offerte alla P.A. appaiono sufficienti a consentirle di individuare il luogo teatro del sinistro: parte attrice ha, invero, informato anche in fase stragiudiziale il che il fatto è CP_1
avvenuto all'angolo tra via Sciuti e via LO ST.
Si aggiunga a tanto che lo stesso convenuto ha prodotto in giudizio le fotografie del luogo del sinistro, così manifestando di ben conoscerlo.
Ciò chiarito, le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.09.2024, da e Testimone_1 [...]
testimoni oculari dell'incidente, ne hanno confermato la dinamica. Testimone_2
Nel dettaglio, il , premettendo che, al momento del fatto “ero presente sul luogo del sinistro Tes_1
poiché stavo facendo un versamento allo sportello automatico della e mi trovavo a distanza Pt_2
di circa 7 metri dal punto in cui l'attrice è caduta”, ha dichiarato che la “è inciampata in Pt_1 uno spigolo del marciapiede sollevato dal piano orizzontale di calpestio in quanto dissestato ed aveva degli avvallamenti”.
Corroborando le affermazioni del , anche la ha riferito di avere assistito all'evento Tes_1 Tes_2
in quanto “stavo in fila in attesa di fare un prelievo allo sportello automatico della Banca
Unicredit, mi trovavo a distanza di circa 4 metri dal punto in cui l'attrice è caduta”; molto significativamente, il teste ha confermato di avere visto che l'attrice cadeva “in avanti”.
Entrambi i testimoni hanno, ancor più incisivamente, raccontato che non vi erano segnalazioni del dissesto e che esso non era neppure delimitato in alcun modo.
Il fatto che il abbia precisato che dalla distanza da cui si trovava non si fosse avveduto del Tes_1
dissesto e che anche la – distante appena 4 metri – non avesse, in un primo tempo, Tes_2
compreso la causa della caduta, induce ad opinare che il dissesto fosse difficilmente percepibile, se non da una distanza ravvicinata.
Peraltro, dalle fotografie prodotte dall'attrice e dal si ricava che il marciapiede, nel tratto in CP_1
cui l'attrice perse l'equilibrio, era sollevato di qualche centimetro, tale da costituire intralcio all'incedere di un pedone, soprattutto se – come nella specie – non del tutto in grado di articolare correttamente la camminata.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attrice sul tratto del marciapiede sollevato e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalle condizioni di quel tratto del marciapiede all'angolo tra via Sciuti e via ST di . CP_2
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiedi dissestato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_2
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo della Pt_1
nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
Dagli atti di causa è emerso che il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione (intorno alle
10.30 di una giornata estiva); il marciapiede si presentava in condizioni di generale degrado – circostanza, questa, che avrebbe dovuto fare scattare nell'attrice un campanello di allarme e indurla a percorrerlo con maggiore prudenza –; non vi erano significative differenze cromatiche del cemento del marciapiede – circostanza, quest'altra, che può avere reso meno percepibile il dissesto, che ha provocato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta.
Peraltro, ove pure fosse stato confermato che l'attrice risiedesse nei pressi del luogo del sinistro –
Cont come dedotto dalla ma non provato in giudizio –, deve ricordarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza di un'insidia ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non comporta di per sé la colpa del danneggiato né può valere a farne presumere la conoscenza e soprattutto l'ubicazione, e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
Si aggiunga a tanto che i marciapiedi sono destinati al transito di qualsivoglia tipologia di utente, anche di soggetti particolarmente fragili, ovvero di tutti coloro che, a causa dell'età avanzata o delle condizioni di salute o di handicap, non riescono ad articolare “in modo corretto” il passo di camminata, oltre che di tutti coloro che sono costretti nella loro quotidianità a servirsi di sedie a rotelle, stampelle o (come nel nostro caso) bastoni per deambulare.
Dette categorie di persone hanno la legittima aspettativa di transitare su marciapiedi sicuri, essendo essi appositamente destinati ai pedoni. In buona sostanza, la P.A. non può nutrire nei confronti di tali categorie di pedoni le stesse pretese in termini di attenzione e di equilibrio richieste a persone giovani, di mezza età o normodotate, addebitandogli la colpa per l'accaduto; al contrario, le responsabilità in capo all'Ente per la cosa in custodia sono molto più stringenti in questi casi.
Nel caso che ci occupa, è acclarato che fosse un soggetto ipovedente con status Parte_1
riconosciuto di “cieco civile”, percettore finanche di indennità di accompagnamento.
Tale circostanza, da un lato, depone a favore della stessa, dovendosi presumere che, nonostante le condizioni di illuminazione fossero ottimali, la percezione del dissesto era in ogni caso ridotta dalla propria disabilità; dall'altro, va a suo detrimento, ben potendocisi attendere che la donna fosse nell'occasione assistita da un accompagnatore (appunto) e ciò seppure ella nel camminare si servisse – come dichiarato dal teste – di un bastone. Tes_2
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche l'attrice con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro.
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto da colpa il che avrebbe dovuto prevenire CP_1
il dissesto certamente presente e intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato.
Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché i degradi possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 13729/2022).
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
50%.
Passando alla disamina della domanda di rivalsa spiegata dal nei confronti della terza CP_1
chiamata, deve evidenziarsi che, come prospettato dal convenuto, con il richiamato Contratto di
Servizio del 10.07.2020, le parti hanno stabilito la competenza in capo alla R.a.p. del “servizio di
Monitoraggio della rete stradale cittadina” e del “servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità” (art. 6, pag. 8, lettere “f”
e “g”).
È evidente, pertanto, che tale attività di “pronto intervento” sia subordinata all'esistenza di una situazione emergenziale di “pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”.
Gravava sul l'onere di provare (o chiedere di provare) che il marciapiede teatro dell'evento CP_1
risultasse inserito in un report di ammaloramenti delle sedi viarie monitorate per le quali la – CP_3
che, in forza del nuovo contratto di servizio, non è più responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali, ma esclusivamente del servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina e di pronto intervento – aveva l'obbligo di “pronto intervento”, essendo tale elemento funzionale ad identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale.
Non essendo stata raggiunta detta prova, la domanda di manleva azionata dal nei confronti CP_1
della terza chiamata non può che essere respinta.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni (non contestate dalle parti), cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Ebbene, il Ctu ha concluso nel senso che l'attrice ha riportato “esiti moderatamente algici e moderatamente disfunzionali a carico della spalla dx in destrimane, da frattura scomposta pluriframmentaria ingranata con risalita del moncone distale a carico del collo-testa omerale di destra e perdita parziale dei rapporti articolari con la cavità glenoidea, come da sublussazione anteriore, trattata incruentemente con immobilizzazione, in pregressa artrosi, riduzione del tenore calcico e pregressa frattura spalla ndd;
esiti sfumatamente algici a carico del torace da irregolarità del profilo corticale della x costa di dx e ii, iv, viii e xi di sin (indirette?) senza menzione di callo osseo deforme;
esiti algici a carico del ginocchio dx da contusione (edema osseo strumentalmente accertato) e lesione del corno-posteriore del menisco mediale, in pregressa artrosi e degenerazione meniscale”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 13%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (13%), sulla base del valore- punto adeguato all'età (69 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità e, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 32.895,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 5.175,00 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, €
1.725,00 per I.T.P. al 50% ed € 862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità. Non sono state, invece, chieste né documentate spese mediche sostenute per la diagnosi e la cura delle lesioni residuate.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 38.070,00: detto importo va però abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
19.035,00, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(05.07.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al riconosciuto paritario concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra l'attrice e il e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice del restante 50%, CP_1
che si liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.776,95, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA del 20.04.2023.
Vanno poste a carico del anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da CP_1
decreto in atti.
In considerazione dell'esito della lite e della materia del contendere tra le altre due parti - oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale -, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra il e la le spese del giudizio. CP_1 CP_3
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina