Articolo 4 della Legge 27 maggio 1991, n. 165
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 giugno 1991
Art. 4. 1. E' fatto obbligo ai presi'di delle unita' sanitarie locali e ai presi'di del Servizio sanitario nazionale di vaccinare gratuitamente, su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 3, rilasciandone la relativa attestazione.
Entrata in vigore il 16 giugno 1991