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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,45, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1570/2022 R.G.A.C., promossa :
dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, al C.so CP_1 C.F._1
Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Ivan Cittadino (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, congiuntamente all'avv. Roberto Totino (C.F.: ), giusta procura C.F._3 alle liti allegata alla “Comparsa costitutiva di nuovo difensore” del 4.02.2025.
- ATTORE -
C o n t r o
(P.I.: ), “in persona del suo Commissario Straordinario e Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla Via V. Cortese 10 ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo ufficio legale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Florenza Russo
(C.F.: ) ed (C.F.: ), giusta procura su foglio separato C.F._4 CP_3 C.F._5
e delibera di incarico, in atti”;
- CONVENUTA -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori dei suddetti contendenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1 L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dell' , in qualità, al fine di vedersi attribuito il diritto di Controparte_2
proprietà sul “terreno agricolo riportato in Catasto al Comune di Magisano (CZ), al foglio 29, p.lle : 20, 43,
60, 118, 274, 276, 279, 280, 282, 283, 286, 288 e 291”, per averne “conservato il possesso, ultraventennale,
continuato, mai interrotto da nessuno, pacifico e pubblico, mantenendo un comportamento che lo qualifica come titolare del bene anzidetto”.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa considerazione,
instava per “l'inammissibilità, l'improponibilità e l'irricevibilità della domanda, in quanto priva dei presupposti di legge e/o, per il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto”.
Secondo quanto addotto dall'evocato ente pubblico ospedaliero, infatti, l'avanzata pretesa “risultava estremamente carente in ordine all'animus possidendi”; “nulla deduceva controparte, in relazione alle caratteristiche del possesso e ad una ipotetica inerzia da parte del proprietario”.
Del resto, le stesse risultanze documentali prodotte all'uopo, da parte della citata convenuta, confermavano ulteriormente la ricostruzione della vicenda per come operata dal medesimo sopra indicato ente.
Ciò che lo induceva a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal
Tribunale, in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281
sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Da condividere, in ordine alle reiterate richieste di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott. nei propri provvedimenti, rispettivamente del CP_4
13.03.2023 e del 23.05.2023, laddove non solo è stata evidenziata la mancata “indicazione degli specifici comportamenti uti dominus esercitati” dal rilevando inoltre la “insufficienza della prova testimoniale CP_1 con riguardo alla dedotta recinzione, specie in considerazione della documentazione prodotta in atti” (cfr. prima Ordinanza), ma, nello scrutinare la richiesta di revoca e/o modifica della suddetta prima decisione, lo stesso giudicante, soffermandosi su ogni singolo capitolo di prova articolato dalla parte attrice, si è così
espresso :
“rilevato, in particolare, che l'attore, con l'istanza in esame, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo («1. vero che sin dagli anni '90 il sig. ha avuto il possesso continuato CP_1
del terreno di che trattasi? 2. vero che nei confronti dei terzi e dei confinanti ha sempre agito da proprietario?
3. vero che il terreno sin dall'inizio fu destinato in parte a produzione di olio ed in parte coltivato? 4. vero che sin dagli anni '90 il sig. ha provveduto, a sue spese, a recintare il detto terreno? 5. vero che il CP_1 CP_1
a sue spese, ha curato di anno in anno la manutenzione della citata recinzione ripristinando le parti vetuste
e/o danneggiate? 6. vero che il , a sue spese, ha curato la pulizia e la prevenzione degli incendi? 7. CP_1 vero che l'attore ha sempre goduto dei frutti del terreno facendoli propri?»);
2
considerato che
l'ordinanza del 13.03.2023 debba essere integralmente confermata, apparendo la stessa conforme al dettato normativo di cui all'art. 244 cod. proc. civ., come concretamente applicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
ritenuto, in particolare, che le locuzioni «ha avuto il possesso continuato» (cap. 1), «ha sempre agito come
proprietario» (cap. 2) e «ha sempre goduto dei frutti» (cap. 7) non rappresentano, con specificità, precise attività corrispondenti al dedotto possesso, chiamando, altrimenti, il testimone non a deporre su fatti specifici,
ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22720 del
24/10/2014 e nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33155 del 16/12/2019 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1824 del 18/02/2000) o apprezzamenti tecnico-giuridici, qual è il godimento del possesso (Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 35146 del 18/11/2021);
considerato, altresì, che le circostanze appaiono insufficienti anche sotto il profilo spaziale e temporale («sin dagli anni 90» cap. 1 e 4, «ha sempre» cap. 2 e 7, «sin dall'inizio» cap. 3) atteso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18453 del 21/09/2015; Cass., Ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547);
considerato, peraltro, che le circostanze della destinazione, coltivazione e pulitura del terreno (cap. 3, 6 e 7)
appaiono del tutto irrilevanti in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, atteso che tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022,
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013);
ritenuto, inoltre, che i capitoli volti a comprovare la sopportazione delle spese di manutenzione e gestione,
oltre che relativi alla recinzione del fondo, risultano irrilevanti in quanto, oltre che attinenti a fatti non contestati, riguardano circostanze documentalmente dimostrabili (cap. 4, 5 e 6);
rammentato, infine, che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ.,
di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018), considerato che detta facoltà incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15793 del 29/07/2016)”.
Ciò che ha comportato, quindi, la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, per la ritenuta inammissibilità dei “formulati capitoli di prova, testimoniale, di parte attrice”.
Né, la lacuna venutasi a creare, ai fini istruttori, quale immediata conseguenza delle decisioni che precedono,
potrebbe essere colmata facendo richiamo, per come vorrebbe lo stesso attore, alle emergenze istruttorie
3 ottenute in altro procedimento intercorso tra gli stessi contendenti, trattandosi, all'evidenza, e per come correttamente rilevato dai difensori della parte convenuta, di giudizi aventi petitum e causa petendi, affatto diversi, rivestendo, quello odierno, natura petitoria, e quello citato al riguardo dai difensori del avente CP_1
n. 2794/2023 R.G., natura possessoria (cfr. ex multis Cass. n. 17780/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase istruttoria), trova ristoro come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte, che si determinano in complessivi € 3.300,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e
Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 6.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
4
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1570/2022 R.G.A.C., promossa :
dal sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, al C.so CP_1 C.F._1
Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Ivan Cittadino (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, congiuntamente all'avv. Roberto Totino (C.F.: ), giusta procura C.F._3 alle liti allegata alla “Comparsa costitutiva di nuovo difensore” del 4.02.2025.
- ATTORE -
C o n t r o
(P.I.: ), “in persona del suo Commissario Straordinario e Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla Via V. Cortese 10 ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo ufficio legale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Florenza Russo
(C.F.: ) ed (C.F.: ), giusta procura su foglio separato C.F._4 CP_3 C.F._5
e delibera di incarico, in atti”;
- CONVENUTA -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori dei suddetti contendenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1 L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dell' , in qualità, al fine di vedersi attribuito il diritto di Controparte_2
proprietà sul “terreno agricolo riportato in Catasto al Comune di Magisano (CZ), al foglio 29, p.lle : 20, 43,
60, 118, 274, 276, 279, 280, 282, 283, 286, 288 e 291”, per averne “conservato il possesso, ultraventennale,
continuato, mai interrotto da nessuno, pacifico e pubblico, mantenendo un comportamento che lo qualifica come titolare del bene anzidetto”.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere ogni avversa considerazione,
instava per “l'inammissibilità, l'improponibilità e l'irricevibilità della domanda, in quanto priva dei presupposti di legge e/o, per il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto”.
Secondo quanto addotto dall'evocato ente pubblico ospedaliero, infatti, l'avanzata pretesa “risultava estremamente carente in ordine all'animus possidendi”; “nulla deduceva controparte, in relazione alle caratteristiche del possesso e ad una ipotetica inerzia da parte del proprietario”.
Del resto, le stesse risultanze documentali prodotte all'uopo, da parte della citata convenuta, confermavano ulteriormente la ricostruzione della vicenda per come operata dal medesimo sopra indicato ente.
Ciò che lo induceva a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal
Tribunale, in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281
sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Da condividere, in ordine alle reiterate richieste di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott. nei propri provvedimenti, rispettivamente del CP_4
13.03.2023 e del 23.05.2023, laddove non solo è stata evidenziata la mancata “indicazione degli specifici comportamenti uti dominus esercitati” dal rilevando inoltre la “insufficienza della prova testimoniale CP_1 con riguardo alla dedotta recinzione, specie in considerazione della documentazione prodotta in atti” (cfr. prima Ordinanza), ma, nello scrutinare la richiesta di revoca e/o modifica della suddetta prima decisione, lo stesso giudicante, soffermandosi su ogni singolo capitolo di prova articolato dalla parte attrice, si è così
espresso :
“rilevato, in particolare, che l'attore, con l'istanza in esame, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo («1. vero che sin dagli anni '90 il sig. ha avuto il possesso continuato CP_1
del terreno di che trattasi? 2. vero che nei confronti dei terzi e dei confinanti ha sempre agito da proprietario?
3. vero che il terreno sin dall'inizio fu destinato in parte a produzione di olio ed in parte coltivato? 4. vero che sin dagli anni '90 il sig. ha provveduto, a sue spese, a recintare il detto terreno? 5. vero che il CP_1 CP_1
a sue spese, ha curato di anno in anno la manutenzione della citata recinzione ripristinando le parti vetuste
e/o danneggiate? 6. vero che il , a sue spese, ha curato la pulizia e la prevenzione degli incendi? 7. CP_1 vero che l'attore ha sempre goduto dei frutti del terreno facendoli propri?»);
2
considerato che
l'ordinanza del 13.03.2023 debba essere integralmente confermata, apparendo la stessa conforme al dettato normativo di cui all'art. 244 cod. proc. civ., come concretamente applicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
ritenuto, in particolare, che le locuzioni «ha avuto il possesso continuato» (cap. 1), «ha sempre agito come
proprietario» (cap. 2) e «ha sempre goduto dei frutti» (cap. 7) non rappresentano, con specificità, precise attività corrispondenti al dedotto possesso, chiamando, altrimenti, il testimone non a deporre su fatti specifici,
ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22720 del
24/10/2014 e nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33155 del 16/12/2019 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1824 del 18/02/2000) o apprezzamenti tecnico-giuridici, qual è il godimento del possesso (Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 35146 del 18/11/2021);
considerato, altresì, che le circostanze appaiono insufficienti anche sotto il profilo spaziale e temporale («sin dagli anni 90» cap. 1 e 4, «ha sempre» cap. 2 e 7, «sin dall'inizio» cap. 3) atteso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18453 del 21/09/2015; Cass., Ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547);
considerato, peraltro, che le circostanze della destinazione, coltivazione e pulitura del terreno (cap. 3, 6 e 7)
appaiono del tutto irrilevanti in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, atteso che tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022,
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013);
ritenuto, inoltre, che i capitoli volti a comprovare la sopportazione delle spese di manutenzione e gestione,
oltre che relativi alla recinzione del fondo, risultano irrilevanti in quanto, oltre che attinenti a fatti non contestati, riguardano circostanze documentalmente dimostrabili (cap. 4, 5 e 6);
rammentato, infine, che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ.,
di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018), considerato che detta facoltà incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15793 del 29/07/2016)”.
Ciò che ha comportato, quindi, la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, per la ritenuta inammissibilità dei “formulati capitoli di prova, testimoniale, di parte attrice”.
Né, la lacuna venutasi a creare, ai fini istruttori, quale immediata conseguenza delle decisioni che precedono,
potrebbe essere colmata facendo richiamo, per come vorrebbe lo stesso attore, alle emergenze istruttorie
3 ottenute in altro procedimento intercorso tra gli stessi contendenti, trattandosi, all'evidenza, e per come correttamente rilevato dai difensori della parte convenuta, di giudizi aventi petitum e causa petendi, affatto diversi, rivestendo, quello odierno, natura petitoria, e quello citato al riguardo dai difensori del avente CP_1
n. 2794/2023 R.G., natura possessoria (cfr. ex multis Cass. n. 17780/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase istruttoria), trova ristoro come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice e, per l'effetto, lo condanna alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte, che si determinano in complessivi € 3.300,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e
Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 6.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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