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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11531/2023
Il Giudice LV RA TO, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
NASO DOMENICO
ricorrente contro
Controparte_1
CP_2 [...]
Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. Dirigente p.t.
Controparte_4 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente rappresentando di aver sottoscritto diversi contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di e CP_3 di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001; dolendosi della disparità di trattamento e della violazione del principio di non discriminazione;
vantandone il diritto, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del ministero convenuto al pagamento dell'importo di € 6.482,00 spettante per i giorni di supplenze secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva per i giorni di effettivo servizio e della contribuzione spettante, con il favore delle spese processuali da distrarsi. Produceva documentazione.
Il ministero resistente si costitutiva per rappresentare che durante lo svolgimento degli incarichi affidati la docente si era assentata dal servizio in alcuni giorni per i quali non spetta la RPD pretesa così come non spetta nei giorni di sabato, nei festivi e nei giorni con orario ridotto, e per affermare l'infondatezza delle promosse domande in virtù delle disposizioni normative e contrattuali ritenute vincolanti per come interpretate ed applicate nelle circolari e note ministeriali interne richiamate, per inoperatività della direttiva europea invocata dalla parte ricorrente, non essendo comparabile il docente con supplenze brevi e saltuarie con i docenti di ruolo e non di ruolo reclutati con incarichi per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, per rappresentare che la retribuzione professionale docenti spetta per i soli giorni di effettivo servizio ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.
133/2008, e per domandare il rigetto delle domande promosse ed in caso di loro accoglimento la compensazione delle spese processuali.
Pag. 2 di 13 All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Nel corso del giudizio veniva sollecito il contraddittorio sulla spettanza della RPD contesa ai docenti di religione con incarichi di supplenza annuali fino al 31 agosto come la ricorrente ai sensi dell'art. 25 del
CCNI del Comparto scuola del 31.08.1999 che limita a dieci mesi annui l'erogazione della RPD ed all'integrazione del contradditorio con l' CP_5
Venivano depositate note dalla difesa della parte ricorrente per rideterminare gli importi pretesi a titolo di RPD, per insistere nell'accoglimento della domanda principale e per rinunciare alla domanda di regolarizzazione della contribuzione.
Con la nota depositata telematicamente la parte resistente dava atto Parte dell'intervenuta erogazione della fino al 30 giugno di ogni anno scolastico in esame in virtù di quanto disposto dall'art. 25 del CCNI del Comparto scuola del 31.08.1999 per come interpretato dalla circolare ministeriale citata.
1. Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
Tenuto conto della rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata dalla parte ricorrente con la nota depositata telematicamente in data 23.04.2024 occorre dichiarare cessata la materia del contendere nei limiti della domanda oggetto di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti.
2. Sulla spettanza della RPD ai docenti di religione con incarichi annuali
Pag. 3 di 13 Tenuto conto delle note difensive delle parti e dei chiarimenti forniti Cont dal nel corso del giudizio, occorre ritenere che la domanda avanzata dalla parte ricorrente per ottenere la RPD in forza di incarichi annuali come docente di religione debba essere correttamente qualificata come domanda diretta ad ottenere gli stessi importi spettanti allo stesso titolo (RPD) ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera sul presupposto della loro discriminazione.
2.1. Ebbene, le domande per come correttamente qualificate sono fondate e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2. 1 Cfr. Cass. 20015/2018 così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
Pag. 4 di 13 accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Per_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione
Pag. 5 di 13 che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
Pag. 6 di 13 Innanzitutto, occorre affermare la natura retributiva della retribuzione professionale pretesa, trattandosi di emolumento corrisposto per 12 mensilità ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Ed infatti, al comma 3 dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 è disposto che:
<< … la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999... >>.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 richiamato espressamente dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 per le modalità di calcolo della retribuzione professionale docenti individua espressamente i destinatari del compenso individuale accessorio disciplinato limitandone il diritto ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Questo l'art. 25, comma 1, del CCNI del Comparto scuola del
31.08.1999 cit.:
<
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"… (omissis)…”.
Pag. 7 di 13 a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.>>
2.2. Come si evince chiaramente dalla semplice lettura della norma appena richiamata, per i docenti di religione con incarichi annuali come la ricorrente è prevista una limitazione dell'erogazione dell'emolumento retributivo in esame fino ad un massimo di dieci mesi a differenza dei docenti di religione cattolica con progressione di carriera per i quali lo stesso emolumento viene erogato per dodici mensilità.
Ebbene, la Suprema Corte in commento ha chiarito espressamente che la retribuzione professionale docenti per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo3.
Pag. 8 di 13 Pertanto, secondo la pronuncia della Suprema Corte richiamata,
l'erogazione del compenso accessorio per cui è causa rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"4.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
2.3. Perché possa ritenersi legittima una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori precari, vietata in forza del principio di non discriminazione sopra richiamato, deve sussistere una ragione oggettiva in grado di giustificare il diverso trattamento.
Secondo la Suprema Corte più volte richiamata, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate5. 4 Cfr. Cass. 20015/2018.
Pag. 9 di 13 Nel caso in esame non è stata fornita alcuna valida ragione oggettiva per poter ritenere legittimo il diverso trattamento legato all'erogazione della RPD in contesa tra docenti di religione precari con incarichi annuali e docenti di religione con progressione di carriera.
Entrambi i docenti, infatti, prestano servizio fino al 31 agosto di ogni anno scolastico svolgendo le medesime mansioni eppure solo i docenti precari percepiscono un diverso e minor importo della retribuzione professionale docenti in esame.
2.4. Ebbene, in mancanza di allegazione e prova di ragioni obiettive in grado di giustificare il diverso trattamento tra docenti in situazioni equipollenti occorre ritenere violato il principio di non discriminazione appena sopra richiamato.
In concreto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna differenza nelle modalità di svolgimento del servizio e nemmeno alcuna distinzione attinente alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate dai docenti di religione con progressione di carriera e dai docenti di religione come la parte ricorrente reclutati per lo svolgimento di incarichi annuali su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico.
Può affermarsi, in conclusione, che la mansione svolta dal docente di religione incaricato come la parte ricorrente per supplenze annuali sia la medesima di quella svolta dal docente di religione con progressione di carriera.
Le condizioni lavorative dei docenti di religione in esame, quelli con incarico annuale come la ricorrente e quelli con progressione di carriera, sono comparabili e sovrapponibili.
In concreto, non sussiste una ragione oggettiva in grado di giustificare un diverso trattamento tra docenti che prestano servizio nelle medesime condizioni.
Pag. 10 di 13 Per tali ragioni la Corte di Cassazione , con la nota pronuncia n.
20015/2018 più volte richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1 di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; … (omissis)…”.
2.5. Incontestata la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente per dodici mesi in quanto limitata a dieci mesi, secondo quanto rappresentato con le Cont note difensive dal e documentalmente provato dalla stessa parte resistente, occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate in ricorso per come qualificate nei limiti dei giorni di effettivo servizio.
Pag. 11 di 13 Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per dodici mensilità.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per tutte le supplenze annuali espletate in esame, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. LV RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di regolarizzazione contributiva;
Pag. 12 di 13 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) per cui è causa, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per tutte le supplenze annuali espletate esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
515,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,16/10/2025 Il Giudice del lavoro
LV RA TO
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. n. 20015/2018 nella parte in cui è affermato: “ (omissis)… l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale 3 Così Cass. 20015/2018. 5 Così ancora Cass. 20015/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11531/2023
Il Giudice LV RA TO, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
NASO DOMENICO
ricorrente contro
Controparte_1
CP_2 [...]
Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. Dirigente p.t.
Controparte_4 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente rappresentando di aver sottoscritto diversi contratti a termine con il ministero convenuto presso istituti scolastici della provincia di e CP_3 di aver prestato servizio come docente precario per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, maturando crediti a titolo di retribuzione professionale docenti;
lamentando l'omessa erogazione della retribuzione professionali docenti prevista dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001; dolendosi della disparità di trattamento e della violazione del principio di non discriminazione;
vantandone il diritto, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti pretesa e per la condanna del ministero convenuto al pagamento dell'importo di € 6.482,00 spettante per i giorni di supplenze secondo i criteri di calcolo previsti dalle tabelle stipendiali della contrattazione collettiva per i giorni di effettivo servizio e della contribuzione spettante, con il favore delle spese processuali da distrarsi. Produceva documentazione.
Il ministero resistente si costitutiva per rappresentare che durante lo svolgimento degli incarichi affidati la docente si era assentata dal servizio in alcuni giorni per i quali non spetta la RPD pretesa così come non spetta nei giorni di sabato, nei festivi e nei giorni con orario ridotto, e per affermare l'infondatezza delle promosse domande in virtù delle disposizioni normative e contrattuali ritenute vincolanti per come interpretate ed applicate nelle circolari e note ministeriali interne richiamate, per inoperatività della direttiva europea invocata dalla parte ricorrente, non essendo comparabile il docente con supplenze brevi e saltuarie con i docenti di ruolo e non di ruolo reclutati con incarichi per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, per rappresentare che la retribuzione professionale docenti spetta per i soli giorni di effettivo servizio ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.
133/2008, e per domandare il rigetto delle domande promosse ed in caso di loro accoglimento la compensazione delle spese processuali.
Pag. 2 di 13 All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Nel corso del giudizio veniva sollecito il contraddittorio sulla spettanza della RPD contesa ai docenti di religione con incarichi di supplenza annuali fino al 31 agosto come la ricorrente ai sensi dell'art. 25 del
CCNI del Comparto scuola del 31.08.1999 che limita a dieci mesi annui l'erogazione della RPD ed all'integrazione del contradditorio con l' CP_5
Venivano depositate note dalla difesa della parte ricorrente per rideterminare gli importi pretesi a titolo di RPD, per insistere nell'accoglimento della domanda principale e per rinunciare alla domanda di regolarizzazione della contribuzione.
Con la nota depositata telematicamente la parte resistente dava atto Parte dell'intervenuta erogazione della fino al 30 giugno di ogni anno scolastico in esame in virtù di quanto disposto dall'art. 25 del CCNI del Comparto scuola del 31.08.1999 per come interpretato dalla circolare ministeriale citata.
1. Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
Tenuto conto della rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata dalla parte ricorrente con la nota depositata telematicamente in data 23.04.2024 occorre dichiarare cessata la materia del contendere nei limiti della domanda oggetto di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti.
2. Sulla spettanza della RPD ai docenti di religione con incarichi annuali
Pag. 3 di 13 Tenuto conto delle note difensive delle parti e dei chiarimenti forniti Cont dal nel corso del giudizio, occorre ritenere che la domanda avanzata dalla parte ricorrente per ottenere la RPD in forza di incarichi annuali come docente di religione debba essere correttamente qualificata come domanda diretta ad ottenere gli stessi importi spettanti allo stesso titolo (RPD) ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera sul presupposto della loro discriminazione.
2.1. Ebbene, le domande per come correttamente qualificate sono fondate e merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dell'importante arresto della
Suprema Corte intervenuto nella medesima materia sottoposta al vaglio di questo Tribunale1.
Ai principi espressi sulla medesima questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.2. 1 Cfr. Cass. 20015/2018 così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
Pag. 4 di 13 accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Per_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione
Pag. 5 di 13 che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
Pag. 6 di 13 Innanzitutto, occorre affermare la natura retributiva della retribuzione professionale pretesa, trattandosi di emolumento corrisposto per 12 mensilità ai sensi dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Ed infatti, al comma 3 dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del
15.03.2001 è disposto che:
<< … la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999... >>.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 richiamato espressamente dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 per le modalità di calcolo della retribuzione professionale docenti individua espressamente i destinatari del compenso individuale accessorio disciplinato limitandone il diritto ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Questo l'art. 25, comma 1, del CCNI del Comparto scuola del
31.08.1999 cit.:
<
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"… (omissis)…”.
Pag. 7 di 13 a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.>>
2.2. Come si evince chiaramente dalla semplice lettura della norma appena richiamata, per i docenti di religione con incarichi annuali come la ricorrente è prevista una limitazione dell'erogazione dell'emolumento retributivo in esame fino ad un massimo di dieci mesi a differenza dei docenti di religione cattolica con progressione di carriera per i quali lo stesso emolumento viene erogato per dodici mensilità.
Ebbene, la Suprema Corte in commento ha chiarito espressamente che la retribuzione professionale docenti per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo3.
Pag. 8 di 13 Pertanto, secondo la pronuncia della Suprema Corte richiamata,
l'erogazione del compenso accessorio per cui è causa rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"4.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
2.3. Perché possa ritenersi legittima una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori precari, vietata in forza del principio di non discriminazione sopra richiamato, deve sussistere una ragione oggettiva in grado di giustificare il diverso trattamento.
Secondo la Suprema Corte più volte richiamata, la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate5. 4 Cfr. Cass. 20015/2018.
Pag. 9 di 13 Nel caso in esame non è stata fornita alcuna valida ragione oggettiva per poter ritenere legittimo il diverso trattamento legato all'erogazione della RPD in contesa tra docenti di religione precari con incarichi annuali e docenti di religione con progressione di carriera.
Entrambi i docenti, infatti, prestano servizio fino al 31 agosto di ogni anno scolastico svolgendo le medesime mansioni eppure solo i docenti precari percepiscono un diverso e minor importo della retribuzione professionale docenti in esame.
2.4. Ebbene, in mancanza di allegazione e prova di ragioni obiettive in grado di giustificare il diverso trattamento tra docenti in situazioni equipollenti occorre ritenere violato il principio di non discriminazione appena sopra richiamato.
In concreto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna differenza nelle modalità di svolgimento del servizio e nemmeno alcuna distinzione attinente alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate dai docenti di religione con progressione di carriera e dai docenti di religione come la parte ricorrente reclutati per lo svolgimento di incarichi annuali su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico.
Può affermarsi, in conclusione, che la mansione svolta dal docente di religione incaricato come la parte ricorrente per supplenze annuali sia la medesima di quella svolta dal docente di religione con progressione di carriera.
Le condizioni lavorative dei docenti di religione in esame, quelli con incarico annuale come la ricorrente e quelli con progressione di carriera, sono comparabili e sovrapponibili.
In concreto, non sussiste una ragione oggettiva in grado di giustificare un diverso trattamento tra docenti che prestano servizio nelle medesime condizioni.
Pag. 10 di 13 Per tali ragioni la Corte di Cassazione , con la nota pronuncia n.
20015/2018 più volte richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1 di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; … (omissis)…”.
2.5. Incontestata la mancata erogazione della retribuzione professionale docenti in favore della parte ricorrente per dodici mesi in quanto limitata a dieci mesi, secondo quanto rappresentato con le Cont note difensive dal e documentalmente provato dalla stessa parte resistente, occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate in ricorso per come qualificate nei limiti dei giorni di effettivo servizio.
Pag. 11 di 13 Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per dodici mensilità.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per tutte le supplenze annuali espletate in esame, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. LV RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti della domanda di regolarizzazione contributiva;
Pag. 12 di 13 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) per cui è causa, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti differenziale (per dodici mesi) nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per tutte le supplenze annuali espletate esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €
515,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,16/10/2025 Il Giudice del lavoro
LV RA TO
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. n. 20015/2018 nella parte in cui è affermato: “ (omissis)… l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale 3 Così Cass. 20015/2018. 5 Così ancora Cass. 20015/2018.