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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa MA EN Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa PA OS Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2001/2022 promossa da:
( C.F.: , con il patrocinio dell' avv. Lucia Flagiello e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Letizia Del Capraro ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Polverini Enrico e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Sandro Campagna ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza Parte_1
premesso che in data 20.11.1993 contraeva matrimonio concordatario con e che Controparte_1 dall'unione nasceva un figlio, (20.05.1994), esponeva che: con decreto del 17.02.2003 il Per_1
Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale tra le parti, in forza della quale il figlio veniva collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla della casa coniugale, CP_1
il ricorrente si impegnava a corrispondere per il mantenimento della moglie e del figlio un assegno complessivamente pari ad euro 550,00 mensili e a versare la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale;
a partire dal 2006, anche in ragione di problemi di salute della le parti CP_1
1 concordavano che il figlio vivesse con il padre e che il avrebbe quindi versato alla Per_1 Pt_1
solo la quota del mantenimento per la stessa dovuto pari ad euro 280,00 mensili;
da allora CP_1
aveva provveduto integralmente il padre al mantenimento del figlio, che attualmente frequentava l'ultimo anno del Conservatorio di Santa Cecilia.
Deduceva che: la in costanza di matrimonio aveva svolto l'attività lavorativa di agente di CP_1
commercio dapprima e di consulente telefonica successivamente e che tale seconda attività aveva svolto per un breve periodo anche dopo la separazione;
di essere sempre stato vicino alla resistente, che aveva avuto problemi di salute, aiutandola anche economicamente e di essersi impegnato al fine di migliorare il rapporto madre-figlio; che la percepiva dal 2017/18 un assegno di CP_1
invalidità, il reddito di cittadinanza e il mantenimento da lui erogato.
Dichiarava di lavorare come dipendente bancario, di percepire un reddito da lavoro pari ad euro
2.300,00 mensili e di essere gravato da numerose spese.
Chiedeva, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno di mantenimento in favore della di importo pari ad euro 100,00 mensili, di CP_1 revocare l'assegnazione della casa coniugale alla e la previsione dell'obbligo della madre CP_1
di contribuire alle spese straordinarie per il figlio in misura pari al 30%.
Si costituiva in giudizio la dichiarando che il figlio aveva vissuto con lei fino all'età CP_1 Per_1 di 16 anni, di vivere in una situazione al limite dell'indigenza e di percepire la pensione di invalidità di importo pari ad euro 250,00 mensili e il reddito di cittadinanza.
Aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la previsione di un assegno divorzile in proprio favore pari ad euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
In data 26.05.2022 le parti comparivano davanti al Giudice delegato, il quale si riservava e, con ordinanza del 27.05.2022 a scioglimento della riserva assunta, revocava l'obbligo di corrispondere il mantenimento per il figlio gravante sul e confermava le restanti condizioni della Pt_1
separazione.
Alla successiva udienza del 12.01.2023 venivano concessi i termini di cui all'art.183 c.6 c.p.c. e la causa era riservata al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza n.1091/2023 depositata il 23.01.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 1.02.2024 il Giudice si riservava e, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie delle parti, rinviava la causa al 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2 Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.12.2024 il chiedeva, a Pt_1
modifica di quanto chiesto nel ricorso, la previsione di un assegno di mantenimento per la CP_1
a suo carico pari ad euro 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 19.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Per quanto concerne la situazione del figlio maggiorenne delle parti ormai trentunenne, si Per_1
rileva che il nella comparsa conclusionale ha dichiarato che il figlio ha raggiunto la Pt_1
propria indipendenza economica, ed ha quindi rinunciato alla domanda proposta di previsione a carico della madre dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio, ragion per cui nulla deve essere disposto in merito.
1. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo stata già pronunciata con sentenza n.1091/2023 depositata il 23.01.2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre definire gli aspetti economici del presente giudizio.
2. Domanda di assegno divorzile
La domanda di previsione di assegno divorzile proposta dalla resistente deve essere accolta, per le ragioni esposte a seguire.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
3 economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021,
Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del
4 richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv.
662350-01).
L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto di recente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Peraltro si rileva che lo stesso ricorrente chiede la determinazione di un assegno in favore della pur chiedendo che la misura di tale assegno venga limitata ad euro 200,00. CP_1
Per quanto riguarda la situazione economica del ricorrente, dalla documentazione depositata in atti emerge che il è dipendente presso la Banca del Fucino, che nel 2021 ha percepito un Pt_1
reddito lordo pari a circa 47.000,00 euro e che il reddito da lavoro ammontava nel gennaio 2023 ad euro 2.400,00 circa ( vedasi buste paga prodotte in atti), mentre la secondo quanto emerge CP_1 dagli atti, è disoccupata, è affetta da invalidità civile in misura pari all'80% ( in base alla sentenza del Tribunale di Roma R.G. 3562/2019 prodotta in atti), e percepiva nel marzo 2023 una pensione di invalidità pari ad euro 313,00 mensili ed un reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00 mensili
(vedasi dichiarazione sostitutiva depositata in data 15.03.2023).
Considerata la situazione patrimoniale delle parti emergente dagli atti e sopra riportata, appare equo prevedere a carico del ed in favore della un assegno divorzile pari ad euro 350,00 Pt_1 CP_1 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da corrispondere all'avente diritto entro il 5 di ciascun mese, a partire dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
3.Domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formulata dal deve essere Pt_1
accolta, essendo venuto meno il presupposto di tale assegnazione, ossia la convivenza del figlio con la madre.
4.Spese di lite
Considerata la natura della controversia e l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 preso atto che con sentenza non definitiva n. n.1091/2023 depositata il 23.01.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 22.11.1993, tra e così decide: Parte_1 Controparte_1
-dispone che il versi alla a partire dal mese successivo al deposito della Pt_1 CP_1
presente sentenza, un assegno divorzile in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il 5 di ciascun mese;
-revoca l'assegnazione alla della casa coniugale sita in Roma via Sersale n.1; CP_1
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Roma in data 20.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
PA OS MA EN
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