Sentenza 26 novembre 2010
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2010, n. 24027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24027 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorse 29360-2008 proposto da:
TT MO (C.F. *[...]*), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 4 6, presso l'avvocato CORSO SETTIMIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BOLOGNESI DARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.D.F. TT MO E ZZ ED, TT MO;
- intimati -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 08/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI EM proponeva reclamo ex art. 26 legge fall., alla Corte d'Appello di Bologna avverso il decreto del Tribunale di Ferrara del 26.6-1.7.2008 con il quale aveva dichiarato l'improponibilità della domanda avanzata dallo stesso al fine di ottenere il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 142 l.f. sul presupposto che la nuova normativa in materia non è applicabile alle procedure fallimentari già chiuse ala data del 16.7.2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 di riforma della materia fallimentare), essendo stato il fallimento a carico dell'istante dichiarato chiuso con decreto 20-24.10.2005. La Corte d'Appello adita, con decreto in data 3.10.2008 rigettava il reclamo. Avverso tale decreto RI EM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati curatore del Fallimento di RI EM, GO NI, BA AN RO, \A VA, tutti evocati in giudizio quali membri del comitato dei creditori, non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 142 e 143 L.F. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. Deduce il ricorrente che il giudice a quo ha escluso l'applicabilità dell'istituto della esdebitazione nel caso in esame, in cui viene in considerazione una procedura fallimentare chiusa prima della riforma del diritto fallimentare intervenuta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, sulla base di una interpretazione esclusivamente letterale degli artt. 142 e 143 legge fall. Una interpretazione teleologia della nuova disciplina, mirando questa ad evitare che dopo la chiusura del fallimento la permanenza dell'insolvenza, per quanto riguarda i crediti insoddisfatti, e, quindi, la possibilità per gli stessi di continuare a perseguire il fallito, impedisca, di fatto, all'imprenditore dichiarato fallito di reinserirsi nel processo produttivo, avrebbe dovuto portare il giudice a quo, essendovi anche per gli imprenditori dichiarati falliti secondo la vecchia legge fallimentare la medesima esigenza, a ritenere applicabile l'istituto della esdebitazione anche nel caso di specie.
Con il secondo motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 legge fall., per violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra soggetti che versano in una medesima situazione (insolvenza) e che vengono diversamente trattati con il pretesto di un preminente interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici ed alla vicinanza del giudizio valutativo connesso al beneficio della esdebitazione, giudizio che, nel caso di decreto di chiusura del fallimento nel 2005, non era previsto, perché introdotto da normativa di molto successiva (D.Lgs. n. 5 del 2006). Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare, orientamento che il collegio ritiene di potere condividere non ritenendo sussistere seri motivi per discostarsene, che l'istituto della esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 143 della legge fallimentare, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 citato, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 (1 gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto;
ne deriva che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cfr. Cass. n. 24121 del 2009). La questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata.
La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte affermato che non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sè un elemento differenziatore.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese non essendosi gli intimati difesi in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010